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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/07/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 08.07.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, all'esito del deposito delle note scritte, in data 10.07.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2074 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 3442 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 3450 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 3436 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 3429 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 609 del ruolo generale per l'anno 2025, a cui è riunita la causa iscritta al n. 345 del ruolo generale per l'anno 2025, a cui è riunita la causa iscritta al n.
240 del ruolo generale per l'anno 2025, a cui è riunita la causa iscritta al n. 71 del ruolo generale per l'anno 2025, a cui è riunita la causa iscritta al n. 4395 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 4206 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 3780 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 2085 del ruolo
pagina 1 generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 2279 del ruolo generale per l'anno 2024, rispettivamente promosse da:
1. nata a [...], il [...]; Controparte_1
2. nata a [...], il [...]; CP_2
3. nata a [...], il [...]; Controparte_3
4. , nata a [...], il [...]; Controparte_4
5. , nata a [...], il [...]; CP_5
6. nata a [...], il [...]; CP_6
7. nata a [...], il [...]; CP_7
8. nata a [...], il [...]; CP_8
9. nata a [...], il [...]; Controparte_9
10. nato a [...], il [...]; CP_10
11. nata a [...], il [...]; Controparte_11
12. nata a [...], il [...]; Controparte_12
13. nata a [...], il [...]; CP_13
14. nata a [...], il [...]; CP_14
15. nato a [...], il [...] Parte_1
tutti elettivamente domiciliati in Biella, via De Marchi n. 4/A, presso lo Studio
dell'Avv. Giovanni RINALDI, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Walter
MICELI, all'Avv. Fabio GANCI e all'Avv. Nicola ZAMPIERI, li rappresenta e difende in forza di procure speciali in calce ai ricorsi introduttivi, e il solo elettivamente domiciliato in Verbania, nel v.le Azari n. 9, Parte_1
presso lo Studio dell'Avv. Francesca LIDEO che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni RINALDI, all'Avv. Walter MICELI, all'Avv. Nicola
ZAMPIERI e all'Avv. Fabio GANCI, lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
pagina 2 ricorrenti
contro
16. , in persona del Controparte_15
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Giudice
Guglielmo, presso l' rappresentato e Controparte_16
difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1°, c.p.c., dalla Dott.ssa Iwona
WRONKA, dal Dott. Paolo ATZORI e dal Dott. Gabriele Angelo CAMBONI, in forza di delega in calce alla memoria di costituzione;
convenuto
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti Controparte_1 CP_14 [...]
, CP_8 CP_13
“si insiste per l'accoglimento del ricorso in linea con la pacifica e granitica
giurisprudenza di merito e di legittimità”;
Nell'interesse dei ricorrenti Controparte_9
“Per quanto sopra si chiede la cessazione della materia del contendere con
liquidazione delle spese con soccombenza virtuale”.
Nell'interesse delle ricorrenti e CP_6 CP_5
“- accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti a usufruire della “Carta
elettronica” in relazione ai contratti stipulati da per gli anni CP_6
scolastici 2023/24 e 2024/25 e per gli anni scolastici 2021/22 e CP_5
2022/23, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a
tempo indeterminato;
pagina 3 - conseguentemente CONDANNARSI il ad Controparte_15
assegnare a e la suddetta “Carta elettronica”, con CP_6 CP_5
le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre
2016, e ad accreditare sulla suddetta “Carta elettronica” l'importo nominale di
- € 1.000,00 in favore di;
CP_6
- € 1.000,00 in favore di . CP_5
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre il rimborso delle spese generali da
distrarre in favore dei sottoscritti procuratori”.
Nell'interesse del ricorrente CP_10
“- accertarsi e dichiararsi il diritto di parte ricorrente a usufruire della “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli
anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con le medesime modalità
con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
conseguentemente condannarsi il ad Controparte_15
assegnare a parte ricorrente, ora per allora, la suddetta “Carta elettronica” o
altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con
le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre
2016, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente)
l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a
tempo determinato), quale contributo per la formazione professionale di parte
ricorrente;
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre il rimborso delle spese generali da
distrarre in favore dei sottoscritti procuratori”.
Nell'interesse della ricorrente CP_7
pagina 4 “- accertarsi e dichiararsi il diritto di parte ricorrente a usufruire della “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli
anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con le medesime
modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
conseguentemente condannarsi il ad Controparte_15
assegnare a parte ricorrente, ora per allora, la suddetta “Carta elettronica” o
altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con
le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre
2016, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente)
l'importo nominale di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a
tempo determinato), quale contributo per la formazione professionale di parte
ricorrente;
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre il rimborso delle spese generali da
distrarre in favore dei sottoscritti procuratori”.
Nell'interesse della ricorrente : Controparte_4
“- accertarsi e dichiararsi il diritto di parte ricorrente a usufruire della “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli
anni scolastici 2017/18, 2019/20 e 2021/22, con le medesime modalità con cui è
riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente
condannarsi il ad assegnare a parte Controparte_15
ricorrente, ora per allora, la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento
equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le
funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, e ad
accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo
nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo
pagina 5 determinato), quale contributo per la formazione professionale di parte
ricorrente;
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre il rimborso delle spese generali da
distrarre in favore dei sottoscritti procuratori”.
Nell'interesse della ricorrente CP_2
“- accertarsi e dichiararsi il diritto di parte ricorrente a usufruire della “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli
anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con le
medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo
indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Controparte_15
ad assegnare a parte ricorrente, ora per allora, la suddetta “Carta
[...]
elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione
dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
d.P.C.M. 28 novembre 2016, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro
strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni
anno di servizio a tempo determinato), quale contributo per la formazione
professionale di parte ricorrente;
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre il rimborso delle spese generali da
distrarre in favore dei sottoscritti procuratori”.
Nell'interesse della ricorrente Controparte_3
“- accertarsi e dichiararsi il diritto di parte ricorrente a usufruire della “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli
anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con le medesime
modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
pagina 6 conseguentemente condannarsi il ad Controparte_15
assegnare a parte ricorrente, ora per allora, la suddetta “Carta elettronica” o
altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con
le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre
2016, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente)
l'importo nominale di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a
tempo determinato), quale contributo per la formazione professionale di parte
ricorrente;
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre il rimborso delle spese generali da
distrarre in favore dei sottoscritti procuratori”.
Nell'interesse delle ricorrenti e Controparte_12 CP_11
[...]
“- accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti a usufruire della “Carta
elettronica” in relazione ai contratti stipulati da per gli anni Controparte_12
scolastici 2019/20 e 2022/23 e per l'anno scolastico Controparte_11
2019/20, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a
tempo indeterminato;
- conseguentemente CONDANNARSI il ad Controparte_15
assegnare a e la suddetta “Carta Controparte_12 Controparte_11
elettronica”, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
d.P.C.M. 28 novembre 2016, e ad accreditare sulla suddetta “Carta elettronica”
l'importo nominale di
- € 1.000,00 in favore di Controparte_12
- € 500,00 in favore di Controparte_11
pagina 7 Spese e competenze integralmente rifuse, oltre il rimborso delle spese generali da
distrarre in favore dei sottoscritti procuratori”.
Nell'interesse del ricorrente Parte_1
“accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli
anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 o per i
diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è
riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente
Cont condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità
e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero
con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e
la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di
cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta
della somma pari a complessivi € 3.000,00, quale contributo alla formazione
professionale della parte ricorrente.
[...] Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22%
oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in
favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e
non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura
maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto
dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Nell'interesse del MINISTERO nei confronti di CP_13
“1) in via principale: rigettare, per le causali di cui in parte espositiva la
domanda della ricorrente, perché infondata, immotivata e non provata con
pagina 8 vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile;
2) in via meramente subordinata: previa dichiarazione dell'infondatezza della
somma riferibile all'a.s. 2024/2025 accogliere in parte la domanda della
ricorrente disponendo la compensazione integrale delle spese processuali”.
Nell'interesse del MINISTERO nei confronti di CP_8
“1) in via principale: rigettare, per le causali di cui in parte espositiva la
domanda della ricorrente, perché infondata, immotivata e non provata con
vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile;
2) in via meramente subordinata: previa dichiarazione dell'infondatezza della
somma riferibile all'a.s. 2024/2025 accogliere in parte la domanda della
ricorrente disponendo la compensazione integrale delle spese processuali”.
Nell'interesse del MINISTERO nei confronti di Controparte_9
“1) in via principale: rigettare, per le causali di cui in parte espositiva la
domanda della ricorrente, perché infondata, immotivata e non provata con
vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile;
2) in via meramente subordinata: previa dichiarazione dell'infondatezza della
somma riferibile all'a.s. 2024/2025 accogliere in parte la domanda della
ricorrente disponendo la compensazione integrale delle spese processuali”.
Nell'interesse del MINISTERO nei confronti di Controparte_1
pagina 9 “1) in via principale: rigettare, per le causali di cui in parte espositiva la
domanda della ricorrente perché infondata, immotivata e non provata con vittoria
di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile;
2) in via meramente subordinata, accogliere in parte la domanda del ricorrente
disponendo la compensazione integrale delle spese processuali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
e hanno
[...] CP_13 CP_14 Parte_1
proposto ricorso davanti a questo Tribunale al fine di domandare la condanna del all'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma CP_17
121°, l. 13.07.2015, n. 107,
- per l'anno scolastico 2021/2022; Controparte_1
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_2
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/23, 2023/24 Controparte_3
e 2024/25;
- per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020 e 2021/2022; Controparte_4
- per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; CP_5
- per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; CP_6
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CP_7
2023/2024 e 2024/2025;
- per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025; CP_8
pagina 10 - per l'anno scolastico 2024/2025; Controparte_9
- per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e CP_10
2021/2022;
- per l'anno scolastico 2019/2020; Controparte_11
- per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023; Controparte_12
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_13
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e CP_14
2023/2024;
- per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Quanto, invece, alle ricorrenti e costoro Controparte_1 CP_14
hanno proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti del
[...]
anche al fine di domandare la condanna Controparte_15
dello stesso all'erogazione di somme a titolo di Retribuzione Professionale
Docenti (R.P.D.), ai sensi dell'art. 7, CCNL 2001.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio in relazione a CP_15
e Controparte_1 Controparte_9 CP_8 CP_13
L'Ente ha rappresentato l'infondatezza del diritto asseritamente vantato dalle ricorrenti e anche con CP_13 CP_8 Controparte_9
particolare con riferimento all'annualità 2024/2025; quanto a Controparte_1
il ha rappresentato che costei ha prestato servizio nell'anno CP_15
scolastico 2020/2021 per meno di 180 giorni e, pertanto, la posizione della stessa ricorrente non può essere equiparata a quella di un docente a tempo indeterminato.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
pagina 11
4. Le domande proposte dai ricorrenti sono fondate e devono essere accolte,
per quanto di ragione.
Quanto alla questione relativa alla cd. carta elettronica del docente, occorre premettere come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza,
dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n. 1999/70/CE.
Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico, ha chiarito che,
conformemente all'articolo 1, comma 121°, della legge n. 107/2015 cit., il bonus è
versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è
obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_15
competenze professionali e che, inoltre, dall'adozione del d.l. 08.04.2020, n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. CP_15
Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della
pagina 12 clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con contratti di lavoro a CP_15
tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio,
con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L,
06.03.2020, n. 6441).
Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo ai ricorrenti, in linea di principio, il diritto a beneficiare della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, i ricorrenti si trovassero, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabile.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due
pagina 13 figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
D'altronde, è lo stesso che, tanto nel presente giudizio quanto CP_15
nell'ambito del giudizio a quo in cui era stata pronunciata l'ordinanza resa dalla
Corte di Giustizia nella causa C-451/21, non ha contestato l'equiparabilità tra i docenti con differente durata di contratto di lavoro.
Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato è possibile, in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute, solo con riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
Deve infatti essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è
certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa.
Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il MINISTERO, possa trarre un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati 24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
Occorre, oltre a ciò, senz'altro richiamare i più recenti principi espressi dalla della
Corte di Cassazione sulla questione oggetto del presente giudizio, la quale, preso
pagina 14 le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente, tra il sostegno economico alla formazione e la didattica e muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, ha affermato, in primo luogo, che “sono
proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno
alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato
temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti,
allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In secondo luogo, la Corte di legittimità in tale occasione ha evidenziato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dagli insegnanti a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e ha concluso nel senso che l'art. 1, comma 121°, l. n. 107/2015 cit. si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_15
pagina 15 Infine, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo tra i docenti che
“al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema
delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e i docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra
cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è
funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cass. civ.,
Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
Dal principio da ultimo espresso, discende che le diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1° e 2°, l. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece, la prescrizione delle azioni
pagina 16 risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella vicenda scrutinata, alla luce dello stato matricolare e dei contratti di lavoro prodotti, è risultato che i ricorrenti hanno espletato incarichi di docenza annuali fino al termine delle lezioni (30 giugno) ovvero fino al termine dell'a.s. (31
agosto).
I ricorrenti rientrano nel novero dei docenti che hanno svolto supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche e che a oggi sono insegnanti dipendenti del e il mancato riconoscimento della Carta docente CP_17
determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato la cui situazione è comparabile, senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere,
come si è visto, sostanziali diversità quanto al diritto – dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo.
Con riferimento poi alla posizione di e CP_13 CP_8
con riguardo all'annualità 2024/2025, le ricorrenti citate Controparte_9
rientrano nel novero dei docenti che possono autonomamente e direttamente richiedere la carta docente secondo le modalità previste dal comunicato
CP_1 24.06.2025 sul sito istituzionale del , che così precisa: “con le modifiche
introdotte dal decreto-legge numero 45 del 7 aprile 2025, contenente “Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”, la Carta del
docente è stata estesa, per l'anno scolastico 2024/2025, anche ai docenti con
contratto a tempo determinato annuale per un importo pari a 500 euro.
pagina 17 A partire da oggi, martedì 24 giugno 2025, saranno quindi aperte le funzioni di
accesso alla piattaforma Carta del docente al personale docente con contratto a
termine fino al 31/08/2025” (https://mim.gov.it/web/guest/-/carta-del-docente-al-
Email_1
: sull'accesso diretto del Giudice ai Email_2
documenti tratti da siti istituzionali di enti pubblici, cfr. Cass. civ., Sez. L,
28.08.2014, n. 18418 e Cass. civ., Sez. III, 26.08.2020, ord. n. 17810).
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia contendere deve essere adottata
anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso
che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al
giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione
sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n. 25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non abbiano interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Le ricorrenti , e potranno, pertanto, autonomamente CP_9 CP_13 CP_8
richiedere la carta del docente secondo le modalità sul sito internet del M.I.M. in relazione all'anno scolastico 2024/2025.
pagina 18 Venendo poi alla ricorrente con particolare riferimento Controparte_1
all'annualità 2020/2021, il MINISTERO ha correttamente rappresentato che costei ha prestato servizio nell'anno scolastico 2020/2021 per meno di 180 giorni, ossia per 59 giorni.
Giova, infatti, richiamare la sentenza Motter, con cui la Corte di Giustizia UE ha ritenuto, tra le altre cose, che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, non osta a una normativa nazionale che computi quali annualità
complete soltanto quelle durante le quali il docente precario ha svolto la prestazione lavorativa per almeno 180 giorni in un anno, oppure dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, poiché “un siffatto
obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa
espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”.
Per questa ragione, con riferimento alla sola ricorrente deve Controparte_1
essere rigettata la domanda per l'ottenimento della cd. carta docente, avendo la stessa ricoperto la docenza per soli 59 giorni nell'anno scolastico CP_1
2020/2021.
In relazione, infine, alle ulteriori domande di e Controparte_1 CP_14
occorre premettere come certamente la sussistenza di un rapporto di
[...]
lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenze di qualunque durata, dal godimento sia della cd. retribuzione professionale docenti (R.P.D.).
In particolare, la retribuzione professionale docenti costituisce un elemento della retribuzione non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione
pagina 19 del personale docente, di natura fissa e continuativa, istituito dal CCNL per il personale del comparto scuola del 15.03.2001.
A tale proposito l'art. 7, comma 1°, CCNL cit., aveva stabilito, l'attribuzione al personale docente ed educativo di “compensi accessori articolati in tre fasce
retributive”, e, al comma 3°, che “la retribuzione professionale docenti,
analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è
corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI
del 31.8.1999”, con l'espressa finalità della valorizzazione professionale della funzione e al miglioramento del servizio scolastico, riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Giova, senz'altro, richiamare il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione che, in materia di R.P.D., ha stabilito che “L'art. 7, comma 1, del
c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si
interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4
dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di
ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a
prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999,
sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite
dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto
collettivo integrativo” (Cass. civ., Sez. L., 27.07.2018, ord. n. 20015; cfr. Cass.
civ., Sez. L., 05.03.2020, n. 6293).
pagina 20 La stessa Suprema Corte ha rilevato che “le parti collettive nell'attribuire il
compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione
alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a
tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art.
7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di
corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione
delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa
interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la
richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_15
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il
chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi
di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via conclusiva il ricorso deve essere
rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente
corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto
che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del
comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione
sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale
docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo
indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il
successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25
del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio” (in motivazione, Cass. civ., Sez.
L., 27.07.2018, ord. n. 20015).
pagina 21 Nella vicenda scrutinata, e hanno Controparte_1 CP_14
documentalmente provato di avere espletato supplenze brevi nel corso degli anni scolastici indicati nei ricorsi.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, i ricorrenti si trovassero, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabile.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore a esso astrattamente comparabile.
Ai fini della quantificazione delle somme spettanti ben possono essere utilizzati i conteggi esposti dai ricorrenti in ricorso, corretti con riferimento alle basi di calcolo, che risultano adeguatamente messe in evidenza e comprovate documentalmente e, comunque, totalmente non contestati dal CP_15
resistente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, il
[...]
deve essere condannato a costituire, in Controparte_15
favore di ciascuno dei ricorrenti CP_2 Controparte_3
Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 [...]
CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 [...]
e con le CP_12 CP_13 CP_14 Parte_1
modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016 (GU n.
281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni
pagina 22 scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n.
107, con accredito sulla stessa del detto bonus e, quindi, delle somme pari a euro
3.000,00 per euro 2.500,00 per euro CP_2 Controparte_3
1.500,00 euro 1.000,00 per euro 1.000,00 Controparte_4 CP_5
per euro 2.500,00 per euro 500,00 per CP_6 CP_7 [...]
euro 2.000,00 per euro 500,00 per CP_8 CP_10 CP_11
euro 1.000,00 per euro 2.500,00 per
[...] Controparte_12 [...]
euro 2.000,00 per ed euro 3.000,00 per CP_13 CP_14 Parte_1
somme di cui i ricorrenti potranno/dovranno fruire, per le finalità formative
[...]
di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Deve essere, altresì, rigettata per le ragioni sopra esposte la domanda per la carta del docente per per l'anno scolastico 2020/2021. Controparte_1
Infine, il deve essere Controparte_15
condannato a pagare a e le somme dovute a Controparte_1 CP_14
titolo di R.P.D. (retribuzione professionale del docente) e, in particolare, euro
249,61 per ed euro 1.407,35 per Controparte_1 CP_14
Il convenuto deve essere condannato, in ragione della soccombenza CP_15
assolutamente prevalente, a rifondere i ricorrenti delle spese del presente giudizio,
che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione, possono essere fissate ai minimi tariffari, pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, ma considerata la indiscussa natura seriale della controversia.
Deve applicarsi un aumento del 5% in ragione della pluralità dei ricorrenti ai sensi dell'art. 4, comma 2°, D.M. 55/2014 (per i 14 ricorrenti successivi al primo).
pagina 23 Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda proposta dai ricorrenti per quanto di ragione;
2. rigetta la domanda di volta a ottenere la cd. carta del Controparte_1
docente per l'anno scolastico 2020/2021;
3. condanna il , in Controparte_15
persona del pro tempore, a erogare, in favore dei ricorrenti la Carta CP_18
elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l.
13.07.2015, n. 107, con accredito dell'importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico così come indicato in espositiva e nello specifico:
− euro 3.000,00 per CP_2
− euro 2.500,00 per Controparte_3
− euro 1.500,00 per Controparte_4
− euro 1.000,00 per CP_5
− euro 1.000,00 per CP_6
− euro 2.500,00 per CP_7
− euro 500,00 per CP_8
− euro 2.000,00 per CP_10
− euro 500,00 per Controparte_11
− euro 1.000,00 per Controparte_12
− euro 2.500,00 per CP_13
− euro 2.000,00 per CP_14
− euro 3.000,00 per Parte_1
pagina 24 4. condanna il , in Controparte_15
persona del Ministro pro tempore, a pagare la somma di euro 249,61 a CP_1
ed euro 1.407,35 a a titolo di R.P.D. – retribuzione
[...] CP_14
professionale del docente;
5. dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di CP_9
, e in relazione alla domanda per
[...] CP_8 CP_13
l'a.s. 2024/2025;
6. condanna il , in Controparte_15
persona del Ministro pro tempore, a rifondere i ricorrenti delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 6.706,30 di cui euro 435,00 per spese (di cui euro 98,00 per euro 21,50 per euro CP_14 Controparte_1
49,00, per euro 49,00 per euro 49,00 Controparte_3 Controparte_4
per euro 21,50 per euro 49,00 per CP_6 Controparte_9 [...]
, euro 49,00 per ed euro 49,00 per CP_10 CP_13 Parte_1
ed euro 6.271,30, per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Giovanni RINALDI,
dell'Avv. Walter MICELI, dell'Avv. Fabio GANCI, dell'Avv. Nicola ZAMPIERI
e dell'Avv. Francesca LIDEO, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 10.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 25