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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/07/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
R.G. 3215/2021 Sentenza n.
IL TRIBUNALE DI LUCCA in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott. Lapo Fabbri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
- (P.I. , corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Pietrasanta, Via Crociale 26/28, in persona dei suoi legali rappresentanti: , (C.F. CP_1
), (C.F. ) e C.F._1 Parte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Tognocchi ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viareggio (LU) Via Vittor Pisani 50.;
-attore- contro
- DEL GIUDICE BARBARA (c.f. ), rappresentata e difesa dall' dall'Avv. C.F._4
Marco Boccella, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio della prima in Viareggio, Via F.
Cavallotti, 23;
-convenuta-
Oggetto: contratto di appalto-pagamento somma
Conclusioni: come da verbali di udienza del 22.07.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dati per conosciuti il contenuto degli atti processuali e delle rispettive difese delle parti ci si limiterà in questa sede ad enunciare le ragioni di convincimento del giudice.
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio del Controparte_1 CP_2
Giudice al fine di richiedere il pagamento di euro 28.038,97 oltre iva attinente a lavori edili extra preventivo effettuati in esecuzione di un contratto di appalto sottoscritto inter partes in data 19 febbraio 2018, lavori svolti in un immobile di sua proprietà sito in Montignoso, via Romana est n.8 oltre spese legali e di ctp sostenute in un procedimento di istruzione preventiva ATP rg. 4616/2019 presso l'intestato Tribunale e così per un totale di euro 35.768,38 o la diversa somma che dovesse essere quantificata in corso di causa oltre agli interessi moratori ex art.1284, quarto comma cod. civ.
1 dal dì della domanda all'effettivo pagamento;
con rigetto integrale delle domande riconvenzionali svolte dalla convenuta e con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea spiegando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per euro 22.160,00 derivanti dall'inadempimento al contratto d'appalto oltre alle spese legali e di ctp sostenute nel procedimento di istruzione preventiva ATP di cui sopra ed oltre ad altre voci di risarcimento danni. Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo e vittoria di spese di giudizio.
Alla prima udienza di comparizione del 20.01.2022, le parti chiedevano e ottenevano la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art.183, VI comma c.p.c., mentre il Tribunale di riservava sulla istanza di riunione per connessione della causa R.G. 2865/2021 avanzata con istanza fuori udienza depositata il 15.01.2022. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 26.04.2022.
All'udienza del 26.04.2022, parte convenuta rinunciava all'istanza di riunione con la causa R.G.
2865/2022. Il Giudice, previo consenso dei legali presenti, disponeva la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, rinviando la causa all'udienza del 06.09.2022.
All'udienza del 06.09.2022, visto l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice si riservava circa l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alle memorie ex.art.183, VI comma c.p.c. In data 05.12.2022 a scioglimento della riserva assunta, il Giudice ammetteva i mezzi istruttori e rinviava all'udienza del 07.03.2023 per l'escussione dei testi indicati sui capitoli di prova ammessi.
Alle udienze del 07.03.2023, 26.06.2026 e 15.01.2024 venivano escussi i testimoni ed all'udienza del 15.01.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza dell'11.06.2024 per la precisazione delle conclusioni, invitando, comunque, le parti a conciliare.
All'udienza dell'11.06.2024, previa richiesta congiunta delle parti, il Giudice, vista la pendenza di trattative volte a conciliare la controversia, rinviava la causa al 22.07.2024 sempre per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 22.07.2024, previa precisazione delle conclusioni, il
Tribunale introitava la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art.190 c.p.c.
***
La domanda principale e la domanda riconvenzionale risultano parzialmente da accogliere per i motivi che si vengono ad esporre.
***
Le opere oggetto del contratto d'appalto di cui è causa sono quelle descritte nel computo metrico estimativo allegato al contratto medesimo e per l'esecuzione delle quali veniva concordata una spesa complessiva di € 109.862,35 oltre IVA poi stabilita, a seguito di uno sconto accordato da parte dell'appaltante, in € 103.000,00 oltre IVA, per un totale di euro 113.300,00.
2 Tale importo, stante la mancanza di una diversa specifica previsione contrattuale era da ritenersi incondizionato e rideterminabile in aumento o diminuzione solo in seguito dell'esecuzione di nuove opere, modifiche o non esecuzione di quelle già previste (cfr. art. 6 del contratto).
È risultato incontestato che parte attrice abbia ricevuto pagamenti per complessivi euro 100.063,55 imponibili come da fatture di cui ai suoi documenti nn. 3 e 4 di talchè a credito della ditta attrice residuerebbe un importo imponibile di 2.936,45.
La consegna del cantiere a fronte della conclusione dei lavori avvenne in data 28.09.2018 (cfr. doc.
10 di parte attrice).
Nell'immediatezza di tale data la convenuta non operò nessuna contestazione né circa l'avvenuta conclusione dei lavori né in merito alla consegna del cantiere.
La ricezione pur in assenza di verifiche delle opere stesse avvenne senza riserve.
Da tale comportamento è desumibile che la medesima abbia operato, per fatti concludenti, una vera e propria accettazione tacita delle opere ex art 1665 c.c. rimanendo tenuta, anche avvalendosi anche della collaborazione dei tecnici da lei incaricati che avevano seguito la realizzazione delle opere, a verificare la bontà delle opere realizzate al fine di rilevarne gli eventuali vizi procedendo alla loro relativa e dettagliata contestazione.
In sintesi, la consegna implica, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto 'accettante', il contestuale insorgere dell'onere di una precisa formulazione di riserva.
Si aggiunga che in atti non vi è prova che contestazioni all'operato dell'appaltatrice siano state mosse verbalmente dalla convenuta antecedentemente alla conclusione dei lavori ma solo
(parzialmente) con successiva a lettera del 26.11.2018 di talchè le opere, i cui pretesi vizi, per come descritti nella ulteriore e successiva lettera (tardiva) del 29.01.2019 ed aventi tutti caratteristiche di riconoscibilità, devono ritenersi accettate.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, appare consolidata e pacifica: “l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente
e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica (Cassazione, Sezione 2, Ord. n. 4021/2023) e ancora “in tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665, quarto comma, c.c., occorre distinguere tra atto di «consegna» e atto di
«accettazione» dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo
3 diritto al pagamento del prezzo. Inoltre, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma, prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce, peraltro, una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (Cassazione, Sez.2, n. 10452/2020).
***
Di contro parte attrice in data 20.09.2028, quindi poco prima della consegna delle opere, scriveva alla committente (doc. 28 di parte convenuta) indicando i lavori effettuati extra preventivo quantificandone i costi.
Non è dato comprendere il motivo per il quale parte attrice non abbia proceduto in tale circostanza ad elencare esaustivamente tutto quanto riteneva di aver svolto extra contratto facendolo solo successivamente con raccomandata del 07.01.2019 con relativa richiesta di pagamento di €
28.265,85 oltre IVA (doc. 13 parte convenuta) rispetto a quello inviato, come detto, qualche giorno prima della consegna dei lavori (doc. 11 parte convenuta).
Detto elenco di lavori extra contratto, facente parte di una seconda e diversa contabilità datata
18.12.2018 ed inviato alla controparte nel mese di aprile 2019 (doc. 27 di parte convenuta) non ha neppure trovato certificazione ed approvazione da parte del direttore dei lavori di talchè appare privo di fondato ed effettivo riscontro stante la chiusura della reale contabilità delle opere eseguite sul cantiere con il verbale n.5 del 21.09.2018 (docc. 10 e 11 di parte convenuta) a seguito dell'elenco dei lavori extra-capitolato indicati dalla ditta stessa con email inviata il giorno
20.09.2018 (cfr. doc. 28 parte convenuta di cui sopra).
Appare pertanto fondato esaminare, ai fini della decisione, soltanto quanto tempestivamente ed originariamente contestato da parte attrice con la ridetta lettera del 20.09.2028 e nelle specie attinente alla:
1. realizzazione di scala in c.a. dal piano terra al piano primo euro 2.300,00;
2. realizzazione di scala in c.a. dal piano primo al piano sottotetto euro 2.300,00; in merito a dette scale interne si rileva che non appare verosimile che la committente non avesse conoscenza della realizzazione delle stesse con la modalità poi adottata;
le prove testimoniali, nel loro complesso hanno confermato che la medesima ne avesse richiesto la realizzazione in cemento armato (teste ricordo tutto perfettamente era di primavera, se non era marzo sarà Testimone_1
stato aprile comunque la disse di realizzare la scala in cemento armato dal piano Persona_1 terreno al primo piano;
ADR: confermo che nessuna delle scale interne all'edificio era in
4 capitolato, in corso d'opera la committente dette incarico all'appaltatrice affinché le realizzasse entrambe e cioè la scala di cui sopra nonché quella dal primo piano al sottotetto, ricordo che le fu comunicato anche il costo di cui peraltro non ricordo l'importo; ADR. entrambe le scale furono completate entro il giugno 2018; teste confermo la circostanza, ho sentito la Testimone_2
ordinare la realizzazione di entrambe le scale, piano terreno-primo piano e piano Persona_1
primo-sottotetto.
La CTU pone tuttavia in rilievo come la costruzione delle stesse (sia quella dal pianterreno al primo piano, sia quella dal primo piano al secondo) abbiano presentato degli errori di esecuzione rispetto a quanto riportato nell'elaborato grafico redatto dall'ing. di talchè si presentano PE2
sostanzialmente difettose e tali da richiederne, per un loro corretta realizzazione, la demolizione e la ricostruzione (cfr. pag. 19 ATP).
Non avendone parte convenuta richiesta la demolizione appare equo, per come stabilito dal CTU ed in accoglimento della domanda riconvenzionale di controparte, riconoscere alla ditta appaltante solo la metà del costo richiesto ovvero la minor somma di euro 2.300,00.
3. sostituzione del legno lamellare con legno in castagno delle coperture euro 1.500,00; con riferimento a tale opera extra preventivo, è la convenuta stessa che ammette che la sostituzione
è realmente avvenuta (comparsa conclusionale, pag. 8, lett. F), argomentando distinguo che non paiono fondati a fronte della valutazione operata dal CTU che ha confermato la congruità di quanto richiesto (cfr. pag. 22 ATP);
4. posa in opera dei controtelai delle aperture € 70,00 cada uno totale euro 840,00; idem per quanto attiene a questa opera sia sotto il profilo della volontà da parte della convenuta di realizzarli, sia con riferimento alla congruità di quanto domandato dall'appaltante (cfr. pag. 44
ATP); teste guardando le foto che mi vengono mostrate posso confermare le opere Tes_1
attinenti ai tramezzi interni e ai controtelai delle aperture così come confermo l'acquisto e la posa del palo dell'antenna della tv…; teste le opere di cui mi si chiede furono realizzate sia i Tes_2 tramezzi interni, sia i controtelai delle aperture, il palo dell'antenna lo montai io stesso…; teste
[...]
PE : anche qui posso dire che è vero, ero presente eravamo in una stanza in rifacimento, stanza che adesso volge lato mare, la disse ad e di realizzare Persona_1 Parte_1 CP_1
le opere di cui mi si domanda, circa i prezzi però non posso confermare che fossero quelli che mi si indicano.
5. acquisto e posa in opera del palo dell'antenna € 180,00; opera non contestata dalla convenuta sia circa la sua realizzazione sia circa il prezzo richiesto oltre che confermata dai testimoni (testi e . Tes_1 Tes_2
È possibile quindi determinare il quantum dovuto alla ditta attrice: euro 2.300,00 (50% costo realizzazione scale), euro 1.500,00 sostituzione delle coperture con legno di castagno, euro 840,00
5 posa dei controtelai, euro 180,00 palo antenna tv, per un totale di euro 4.820,00 cui andrà aggiunto il corrispettivo a saldo dell'appalto per euro 2.936,35 per come visto sopra, per un totale complessivo di euro 7.765,45.
***
In merito ai lavori di cui ai nn. 55, 56 e 58 del contratto di appalto, pare che questi non siano stati
Pers realizzati per volontà della Giudice e nulla in merito, peraltro, chiarisce la CTU salvo confermare la non realizzazione di quelli di cui al n. 58 e dei quali non è stato richiesto il costo nella contabilità finale in quanto opera non realizzata;
di converso non vi è prova che la convenuta ne abbia contestato la mancata realizzazione nei termini per cui non è dato riconoscerle una diminuzione sul prezzo dell'appalto.
***
Analoga argomentazione valga per la mancata costruzione della centrale termica, manufatto che, non previsto negli elaborati progettuali strutturali, fu stabilito fosse realizzato in cemento armato.
Successivamente, a seguito della ritenuta necessità da parte del direttore dei lavori strutturali, di modificarne le modalità di realizzazione anche con conseguente modifiche anche a livello di elaborato grafico architettonico, questa non fu realizzata (cfr. doc. 6 parte convenuta, lettera Ing.
[...]
PE
del 05.01.2019).
Ritiene questo giudice che di tale opera poi non realizzata non per inadempimento dell'appaltante ma causa di intervenute problematiche tecniche imputabili al tecnico della committente e di cui, al momento della stipula del contratto di appalto fu stabilita la gratuità, non sia dato richiederne da parte della convenuta in restituzione il relativo costo non corrisposto decurtandolo dal dovuto complessivo.
***
Circa la penale per la ritardata riconsegna del cantiere si rileva che nessuna pattuizione in tal senso
è prevista in contratto tanto meno nell'art. 9 richiamata da parte attrice. In tale clausola si prevede una penale in caso di ritardo nella consegna delle opere circostanza questa verificatasi in termini in data 28.09.2028.
L'argomentazione secondo la quale ciò non sarebbe avvenuto stante la comunicazione dell'Ing.
[...]
PE
che con mail con e-mail del 05.01.2019 chiedeva “chiarezza sullo stato attuale dei lavori”, evidenziando come quest'ultimi non fossero ancora terminati dato che doveva essere ancora realizzata l'edificazione del locale tecnico contrattualmente previsto” appare irrilevante vista la genesi della mancata realizzazione di tale opera e vista comunque la mancata contestazione immediata della mancata ultimazione delle opere da parte della convenuta.
***
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
6 Rilevato, tuttavia, che la domanda attrice è risultata, con riferimento al quantum, accolta in misura fortemente ridotta rispetto al domandato, così come la riconvenzionale avversaria e stante pertanto la parziale e reciproca soccombenza delle parti, appare giustificato provvedere ad una parziale compensazione delle stesse (cfr. Cass, Sez. Un., 31/10/2022, n.32061). Dette spese troveranno liquidazione secondo il criterio del decisum e non del disputatum (cfr. Cass. Sez. I, 26/04/2021, n.
10984).
Parimenti dovrà dirsi circa le spese del procedimento di istruzione preventiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda attrice determinandone l'importo dovuto in euro
10.076,45;
- accoglie la domanda riconvenzionale limitatamente ai motivi di cui ai punti 1 e 2 determinando l'importo dovuto alla convenuta in 2.300,00;
- operata la compensazione fra gli opposti crediti, condanna la convenuta al pagamento della somma di euro 7.756,45 in favore dell'attrice, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal dì della domanda all'effettivo pagamento;
- compensa le spese di giudizio per 1/3 e condanna parte convenuta a rifondere all'attrice la rimanente quota che si liquida in euro 1.692,33 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge ed esborsi per euro 545,00;
- compensa le spese di ATP per 1/3 e condanna parte convenuta a rifondere all'attrice la rimanente quota pari ad euro 1.641,66 per compensi professionali, oltre oneri di legge se dovuti.
Lucca, 29 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Lapo Fabbri
7
In nome del popolo italiano
R.G. 3215/2021 Sentenza n.
IL TRIBUNALE DI LUCCA in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott. Lapo Fabbri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
- (P.I. , corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Pietrasanta, Via Crociale 26/28, in persona dei suoi legali rappresentanti: , (C.F. CP_1
), (C.F. ) e C.F._1 Parte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Tognocchi ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viareggio (LU) Via Vittor Pisani 50.;
-attore- contro
- DEL GIUDICE BARBARA (c.f. ), rappresentata e difesa dall' dall'Avv. C.F._4
Marco Boccella, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio della prima in Viareggio, Via F.
Cavallotti, 23;
-convenuta-
Oggetto: contratto di appalto-pagamento somma
Conclusioni: come da verbali di udienza del 22.07.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dati per conosciuti il contenuto degli atti processuali e delle rispettive difese delle parti ci si limiterà in questa sede ad enunciare le ragioni di convincimento del giudice.
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio del Controparte_1 CP_2
Giudice al fine di richiedere il pagamento di euro 28.038,97 oltre iva attinente a lavori edili extra preventivo effettuati in esecuzione di un contratto di appalto sottoscritto inter partes in data 19 febbraio 2018, lavori svolti in un immobile di sua proprietà sito in Montignoso, via Romana est n.8 oltre spese legali e di ctp sostenute in un procedimento di istruzione preventiva ATP rg. 4616/2019 presso l'intestato Tribunale e così per un totale di euro 35.768,38 o la diversa somma che dovesse essere quantificata in corso di causa oltre agli interessi moratori ex art.1284, quarto comma cod. civ.
1 dal dì della domanda all'effettivo pagamento;
con rigetto integrale delle domande riconvenzionali svolte dalla convenuta e con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea spiegando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per euro 22.160,00 derivanti dall'inadempimento al contratto d'appalto oltre alle spese legali e di ctp sostenute nel procedimento di istruzione preventiva ATP di cui sopra ed oltre ad altre voci di risarcimento danni. Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo e vittoria di spese di giudizio.
Alla prima udienza di comparizione del 20.01.2022, le parti chiedevano e ottenevano la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art.183, VI comma c.p.c., mentre il Tribunale di riservava sulla istanza di riunione per connessione della causa R.G. 2865/2021 avanzata con istanza fuori udienza depositata il 15.01.2022. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 26.04.2022.
All'udienza del 26.04.2022, parte convenuta rinunciava all'istanza di riunione con la causa R.G.
2865/2022. Il Giudice, previo consenso dei legali presenti, disponeva la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, rinviando la causa all'udienza del 06.09.2022.
All'udienza del 06.09.2022, visto l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice si riservava circa l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alle memorie ex.art.183, VI comma c.p.c. In data 05.12.2022 a scioglimento della riserva assunta, il Giudice ammetteva i mezzi istruttori e rinviava all'udienza del 07.03.2023 per l'escussione dei testi indicati sui capitoli di prova ammessi.
Alle udienze del 07.03.2023, 26.06.2026 e 15.01.2024 venivano escussi i testimoni ed all'udienza del 15.01.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza dell'11.06.2024 per la precisazione delle conclusioni, invitando, comunque, le parti a conciliare.
All'udienza dell'11.06.2024, previa richiesta congiunta delle parti, il Giudice, vista la pendenza di trattative volte a conciliare la controversia, rinviava la causa al 22.07.2024 sempre per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 22.07.2024, previa precisazione delle conclusioni, il
Tribunale introitava la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art.190 c.p.c.
***
La domanda principale e la domanda riconvenzionale risultano parzialmente da accogliere per i motivi che si vengono ad esporre.
***
Le opere oggetto del contratto d'appalto di cui è causa sono quelle descritte nel computo metrico estimativo allegato al contratto medesimo e per l'esecuzione delle quali veniva concordata una spesa complessiva di € 109.862,35 oltre IVA poi stabilita, a seguito di uno sconto accordato da parte dell'appaltante, in € 103.000,00 oltre IVA, per un totale di euro 113.300,00.
2 Tale importo, stante la mancanza di una diversa specifica previsione contrattuale era da ritenersi incondizionato e rideterminabile in aumento o diminuzione solo in seguito dell'esecuzione di nuove opere, modifiche o non esecuzione di quelle già previste (cfr. art. 6 del contratto).
È risultato incontestato che parte attrice abbia ricevuto pagamenti per complessivi euro 100.063,55 imponibili come da fatture di cui ai suoi documenti nn. 3 e 4 di talchè a credito della ditta attrice residuerebbe un importo imponibile di 2.936,45.
La consegna del cantiere a fronte della conclusione dei lavori avvenne in data 28.09.2018 (cfr. doc.
10 di parte attrice).
Nell'immediatezza di tale data la convenuta non operò nessuna contestazione né circa l'avvenuta conclusione dei lavori né in merito alla consegna del cantiere.
La ricezione pur in assenza di verifiche delle opere stesse avvenne senza riserve.
Da tale comportamento è desumibile che la medesima abbia operato, per fatti concludenti, una vera e propria accettazione tacita delle opere ex art 1665 c.c. rimanendo tenuta, anche avvalendosi anche della collaborazione dei tecnici da lei incaricati che avevano seguito la realizzazione delle opere, a verificare la bontà delle opere realizzate al fine di rilevarne gli eventuali vizi procedendo alla loro relativa e dettagliata contestazione.
In sintesi, la consegna implica, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto 'accettante', il contestuale insorgere dell'onere di una precisa formulazione di riserva.
Si aggiunga che in atti non vi è prova che contestazioni all'operato dell'appaltatrice siano state mosse verbalmente dalla convenuta antecedentemente alla conclusione dei lavori ma solo
(parzialmente) con successiva a lettera del 26.11.2018 di talchè le opere, i cui pretesi vizi, per come descritti nella ulteriore e successiva lettera (tardiva) del 29.01.2019 ed aventi tutti caratteristiche di riconoscibilità, devono ritenersi accettate.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, appare consolidata e pacifica: “l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente
e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica (Cassazione, Sezione 2, Ord. n. 4021/2023) e ancora “in tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665, quarto comma, c.c., occorre distinguere tra atto di «consegna» e atto di
«accettazione» dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo
3 diritto al pagamento del prezzo. Inoltre, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma, prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce, peraltro, una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (Cassazione, Sez.2, n. 10452/2020).
***
Di contro parte attrice in data 20.09.2028, quindi poco prima della consegna delle opere, scriveva alla committente (doc. 28 di parte convenuta) indicando i lavori effettuati extra preventivo quantificandone i costi.
Non è dato comprendere il motivo per il quale parte attrice non abbia proceduto in tale circostanza ad elencare esaustivamente tutto quanto riteneva di aver svolto extra contratto facendolo solo successivamente con raccomandata del 07.01.2019 con relativa richiesta di pagamento di €
28.265,85 oltre IVA (doc. 13 parte convenuta) rispetto a quello inviato, come detto, qualche giorno prima della consegna dei lavori (doc. 11 parte convenuta).
Detto elenco di lavori extra contratto, facente parte di una seconda e diversa contabilità datata
18.12.2018 ed inviato alla controparte nel mese di aprile 2019 (doc. 27 di parte convenuta) non ha neppure trovato certificazione ed approvazione da parte del direttore dei lavori di talchè appare privo di fondato ed effettivo riscontro stante la chiusura della reale contabilità delle opere eseguite sul cantiere con il verbale n.5 del 21.09.2018 (docc. 10 e 11 di parte convenuta) a seguito dell'elenco dei lavori extra-capitolato indicati dalla ditta stessa con email inviata il giorno
20.09.2018 (cfr. doc. 28 parte convenuta di cui sopra).
Appare pertanto fondato esaminare, ai fini della decisione, soltanto quanto tempestivamente ed originariamente contestato da parte attrice con la ridetta lettera del 20.09.2028 e nelle specie attinente alla:
1. realizzazione di scala in c.a. dal piano terra al piano primo euro 2.300,00;
2. realizzazione di scala in c.a. dal piano primo al piano sottotetto euro 2.300,00; in merito a dette scale interne si rileva che non appare verosimile che la committente non avesse conoscenza della realizzazione delle stesse con la modalità poi adottata;
le prove testimoniali, nel loro complesso hanno confermato che la medesima ne avesse richiesto la realizzazione in cemento armato (teste ricordo tutto perfettamente era di primavera, se non era marzo sarà Testimone_1
stato aprile comunque la disse di realizzare la scala in cemento armato dal piano Persona_1 terreno al primo piano;
ADR: confermo che nessuna delle scale interne all'edificio era in
4 capitolato, in corso d'opera la committente dette incarico all'appaltatrice affinché le realizzasse entrambe e cioè la scala di cui sopra nonché quella dal primo piano al sottotetto, ricordo che le fu comunicato anche il costo di cui peraltro non ricordo l'importo; ADR. entrambe le scale furono completate entro il giugno 2018; teste confermo la circostanza, ho sentito la Testimone_2
ordinare la realizzazione di entrambe le scale, piano terreno-primo piano e piano Persona_1
primo-sottotetto.
La CTU pone tuttavia in rilievo come la costruzione delle stesse (sia quella dal pianterreno al primo piano, sia quella dal primo piano al secondo) abbiano presentato degli errori di esecuzione rispetto a quanto riportato nell'elaborato grafico redatto dall'ing. di talchè si presentano PE2
sostanzialmente difettose e tali da richiederne, per un loro corretta realizzazione, la demolizione e la ricostruzione (cfr. pag. 19 ATP).
Non avendone parte convenuta richiesta la demolizione appare equo, per come stabilito dal CTU ed in accoglimento della domanda riconvenzionale di controparte, riconoscere alla ditta appaltante solo la metà del costo richiesto ovvero la minor somma di euro 2.300,00.
3. sostituzione del legno lamellare con legno in castagno delle coperture euro 1.500,00; con riferimento a tale opera extra preventivo, è la convenuta stessa che ammette che la sostituzione
è realmente avvenuta (comparsa conclusionale, pag. 8, lett. F), argomentando distinguo che non paiono fondati a fronte della valutazione operata dal CTU che ha confermato la congruità di quanto richiesto (cfr. pag. 22 ATP);
4. posa in opera dei controtelai delle aperture € 70,00 cada uno totale euro 840,00; idem per quanto attiene a questa opera sia sotto il profilo della volontà da parte della convenuta di realizzarli, sia con riferimento alla congruità di quanto domandato dall'appaltante (cfr. pag. 44
ATP); teste guardando le foto che mi vengono mostrate posso confermare le opere Tes_1
attinenti ai tramezzi interni e ai controtelai delle aperture così come confermo l'acquisto e la posa del palo dell'antenna della tv…; teste le opere di cui mi si chiede furono realizzate sia i Tes_2 tramezzi interni, sia i controtelai delle aperture, il palo dell'antenna lo montai io stesso…; teste
[...]
PE : anche qui posso dire che è vero, ero presente eravamo in una stanza in rifacimento, stanza che adesso volge lato mare, la disse ad e di realizzare Persona_1 Parte_1 CP_1
le opere di cui mi si domanda, circa i prezzi però non posso confermare che fossero quelli che mi si indicano.
5. acquisto e posa in opera del palo dell'antenna € 180,00; opera non contestata dalla convenuta sia circa la sua realizzazione sia circa il prezzo richiesto oltre che confermata dai testimoni (testi e . Tes_1 Tes_2
È possibile quindi determinare il quantum dovuto alla ditta attrice: euro 2.300,00 (50% costo realizzazione scale), euro 1.500,00 sostituzione delle coperture con legno di castagno, euro 840,00
5 posa dei controtelai, euro 180,00 palo antenna tv, per un totale di euro 4.820,00 cui andrà aggiunto il corrispettivo a saldo dell'appalto per euro 2.936,35 per come visto sopra, per un totale complessivo di euro 7.765,45.
***
In merito ai lavori di cui ai nn. 55, 56 e 58 del contratto di appalto, pare che questi non siano stati
Pers realizzati per volontà della Giudice e nulla in merito, peraltro, chiarisce la CTU salvo confermare la non realizzazione di quelli di cui al n. 58 e dei quali non è stato richiesto il costo nella contabilità finale in quanto opera non realizzata;
di converso non vi è prova che la convenuta ne abbia contestato la mancata realizzazione nei termini per cui non è dato riconoscerle una diminuzione sul prezzo dell'appalto.
***
Analoga argomentazione valga per la mancata costruzione della centrale termica, manufatto che, non previsto negli elaborati progettuali strutturali, fu stabilito fosse realizzato in cemento armato.
Successivamente, a seguito della ritenuta necessità da parte del direttore dei lavori strutturali, di modificarne le modalità di realizzazione anche con conseguente modifiche anche a livello di elaborato grafico architettonico, questa non fu realizzata (cfr. doc. 6 parte convenuta, lettera Ing.
[...]
PE
del 05.01.2019).
Ritiene questo giudice che di tale opera poi non realizzata non per inadempimento dell'appaltante ma causa di intervenute problematiche tecniche imputabili al tecnico della committente e di cui, al momento della stipula del contratto di appalto fu stabilita la gratuità, non sia dato richiederne da parte della convenuta in restituzione il relativo costo non corrisposto decurtandolo dal dovuto complessivo.
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Circa la penale per la ritardata riconsegna del cantiere si rileva che nessuna pattuizione in tal senso
è prevista in contratto tanto meno nell'art. 9 richiamata da parte attrice. In tale clausola si prevede una penale in caso di ritardo nella consegna delle opere circostanza questa verificatasi in termini in data 28.09.2028.
L'argomentazione secondo la quale ciò non sarebbe avvenuto stante la comunicazione dell'Ing.
[...]
PE
che con mail con e-mail del 05.01.2019 chiedeva “chiarezza sullo stato attuale dei lavori”, evidenziando come quest'ultimi non fossero ancora terminati dato che doveva essere ancora realizzata l'edificazione del locale tecnico contrattualmente previsto” appare irrilevante vista la genesi della mancata realizzazione di tale opera e vista comunque la mancata contestazione immediata della mancata ultimazione delle opere da parte della convenuta.
***
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
6 Rilevato, tuttavia, che la domanda attrice è risultata, con riferimento al quantum, accolta in misura fortemente ridotta rispetto al domandato, così come la riconvenzionale avversaria e stante pertanto la parziale e reciproca soccombenza delle parti, appare giustificato provvedere ad una parziale compensazione delle stesse (cfr. Cass, Sez. Un., 31/10/2022, n.32061). Dette spese troveranno liquidazione secondo il criterio del decisum e non del disputatum (cfr. Cass. Sez. I, 26/04/2021, n.
10984).
Parimenti dovrà dirsi circa le spese del procedimento di istruzione preventiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda attrice determinandone l'importo dovuto in euro
10.076,45;
- accoglie la domanda riconvenzionale limitatamente ai motivi di cui ai punti 1 e 2 determinando l'importo dovuto alla convenuta in 2.300,00;
- operata la compensazione fra gli opposti crediti, condanna la convenuta al pagamento della somma di euro 7.756,45 in favore dell'attrice, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal dì della domanda all'effettivo pagamento;
- compensa le spese di giudizio per 1/3 e condanna parte convenuta a rifondere all'attrice la rimanente quota che si liquida in euro 1.692,33 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge ed esborsi per euro 545,00;
- compensa le spese di ATP per 1/3 e condanna parte convenuta a rifondere all'attrice la rimanente quota pari ad euro 1.641,66 per compensi professionali, oltre oneri di legge se dovuti.
Lucca, 29 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Lapo Fabbri
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