CASS
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2025, n. 32502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32502 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AJ LD nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/03/2025 del TRIB. LIBERTA' di BARI Udita la relazione svolta dal Consigliere AR EN EL;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria a firma, avv. Francesco Paolo Ferragonio, difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 24 marzo 2025, il Tribunale del riesame di Bari, giudicando in sede di rinvio, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti LD LI, in relazione ai seguenti reati: capo 1) reato di cui agli artt. 110, 423-425, comma 1, n. 1) cod. pen., per aver appiccato il fuoco a due veicoli che si trovavano all’interno del perimetro della Caserma dei Carabinieri Forestale di Peschici, dai quali si propagava ai locali della Penale Sent. Sez. 5 Num. 32502 Anno 2025 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 10/07/2025 2 caserma, danneggiandola e interrompendo l’erogazione di energia elettrica;
capo 3) reato di cui agli artt. 110-253 cod. pen. per aver temporaneamente reso inservibile la suddetta Caserma. 1.1. Con precedente ordinanza in data 8 luglio 2024, il Tribunale del riesame aveva disposto nei confronti del LI la misura cautelare carceraria, rigettata in un primo tempo dal GIP. La Corte di cassazione, con sentenza 22 novembre 2024, aveva annullato con rinvio detto provvedimento in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 1.2. Giudicando in sede di rinvio, il Tribunale del riesame, ritenuto che la condanna del LI intervenuta nelle more del giudizio cautelare lo esonerasse dall’esaminare i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati, valutava sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. C), cod. proc. pen. e applicava nei confronti dell’imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura. 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale del riesame omesso di specificare gli elementi da cui aveva desunto l’esistenza e l’attualità del pericolo di reiterazione del reato, tenuto conto della risalenza dei precedenti penali da cui era gravato il ricorrente, e della mancanza di pendenze al momento della pronuncia dell’ordinanza. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato contestato al capo 1) dell’incolpazione, ricorrendo nel caso in esame gli elementi costitutivi del reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 cod. pen.), per il quale non si applica la misura cautelare, in luogo di quello di cui all’art. 423 cod. pen. contestato dal Pubblico ministero. 2.3. Il terzo motivo denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del reato contestato al capo 3) dell’incolpazione. Il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni per cui aveva ritenuto che la condotta contestata integrasse gli estremi del reato di sabotaggio di cui all’art. 253 cod. pen. anziché quelli del reato di danneggiamento aggravato, come prospettato dal ricorrente. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. L’ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, e l’assenza di pendenze a carico del ricorrente escludevano l’attualità del pericolo di recidivanza. 3 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con successiva memoria, il ricorrente, oltre a svolgere ulteriori considerazioni in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, anche in relazione alla sentenza emessa nelle more dal GUP all’esito del giudizio abbreviato, ha evidenziato che il provvedimento impugnato avrebbe omesso di considerare il tempo (pari a circa tre anni) intercorso dalla commissione dei fatti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il secondo e il terzo motivo, da esaminare in via preliminare per ragioni di ordine logico, sono inammissibili. 2.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti de libertate, la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale;
pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398 – 01; Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209 – 01; Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Scozia, Rv. 241483 – 01). Questa Corte ha altresì chiarito che l’obbligo del giudice di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio sussiste solo per il giudice del rinvio e non anche per i giudici che, sia pure nel medesimo procedimento, siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi dello stesso (Sez. 5, n. 28652 del 11/05/2022, Graziadei, Rv. 283561 – 01; Sez. 3, n. 23052 del 23/04/2013, Rv. 256170 – 01). 2.2. Applicando tali principi al caso in esame, si rileva che, nelle more del giudizio cautelare, è intervenuta sentenza di primo grado, emessa dal GUP all’esito di giudizio abbreviato, che ha ritenuto il LI responsabile del delitto di tentato 4 incendio aggravato (art. 56-423 e 425, comma 1, n. 1 cod. pen.), così riqualificato il reato contestato al capo 1) e del delitto di danneggiamento aggravato, di cui all’art. 635, comma 2, cod. pen. (così riqualificato il reato di cui al capo 3), nonché del reato di concorso in interruzione di pubblico servizio (capo 2), e, esclusa la recidiva, lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione. Alla luce di tale sopravvenienza, correttamente il giudice del riesame ha ritenuto preclusa la possibilità di rivalutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati all’odierno ricorrente. Ne consegue l’inammissibilità delle censure che si appuntano sulla qualificazione giuridica dei fatti ascritti e sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 3. Il primo e il quarto motivo, il quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. 3.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, nella fase di applicazione della misura cautelare assume rilievo il tempo trascorso dalla commissione del reato, ovvero dal momento nel quale la condotta è stata posta in essere (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567). È questo, infatti, il momento nel quale il giudice è tenuto a valutare per la prima volta se le esigenze cautelari sono o meno attuali e, quindi, a considerare con attenzione il tempo trascorso dalla commissione del fatto (Sez. 5, Sentenza n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, Sentenza n. 18744 del 14/4/2016, Foti, Rv. 266946). Come affermato dalle Sezioni unite Lattanzi, il riferimento in ordine al «tempo trascorso dalla commissione del reato», contenuto nell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377 - 01). 3.2. Nel caso in esame, i giudici del merito hanno del tutto omesso di esaminare la concretezza e la attualità delle esigenze di cautelari alla luce del tempo trascorso dai fatti, trascurando di considerare che le vicende oggetto di contestazione risalgono al dicembre 2022, e perciò a ben oltre due anni prima dalla pronuncia qui impugnata, emessa il 24 marzo 2025. Il Tribunale del riesame ha, in definitiva, mancato di verificare la sussistenza di elementi oggettivi che consentissero di ipotizzare il pericolo di reiterazione delle condotte, tenuto anche conto del comportamento serbato medio tempore dall’imputato e dell’assenza di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, nonché della circostanza 5 che il GIP aveva rigettato l’originaria istanza di applicazione della misura cautelare, ed altresì dell’intervenuto annullamento da parte di questa Corte di cassazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere. 4. La mancata considerazione degli elementi sopra evidenziati ai fini della verifica della sussistenza delle esigenze cautelari impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per un nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari. Così è deciso, 10/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR EN EL AR ES
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria a firma, avv. Francesco Paolo Ferragonio, difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 24 marzo 2025, il Tribunale del riesame di Bari, giudicando in sede di rinvio, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti LD LI, in relazione ai seguenti reati: capo 1) reato di cui agli artt. 110, 423-425, comma 1, n. 1) cod. pen., per aver appiccato il fuoco a due veicoli che si trovavano all’interno del perimetro della Caserma dei Carabinieri Forestale di Peschici, dai quali si propagava ai locali della Penale Sent. Sez. 5 Num. 32502 Anno 2025 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 10/07/2025 2 caserma, danneggiandola e interrompendo l’erogazione di energia elettrica;
capo 3) reato di cui agli artt. 110-253 cod. pen. per aver temporaneamente reso inservibile la suddetta Caserma. 1.1. Con precedente ordinanza in data 8 luglio 2024, il Tribunale del riesame aveva disposto nei confronti del LI la misura cautelare carceraria, rigettata in un primo tempo dal GIP. La Corte di cassazione, con sentenza 22 novembre 2024, aveva annullato con rinvio detto provvedimento in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 1.2. Giudicando in sede di rinvio, il Tribunale del riesame, ritenuto che la condanna del LI intervenuta nelle more del giudizio cautelare lo esonerasse dall’esaminare i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati, valutava sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. C), cod. proc. pen. e applicava nei confronti dell’imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura. 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale del riesame omesso di specificare gli elementi da cui aveva desunto l’esistenza e l’attualità del pericolo di reiterazione del reato, tenuto conto della risalenza dei precedenti penali da cui era gravato il ricorrente, e della mancanza di pendenze al momento della pronuncia dell’ordinanza. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato contestato al capo 1) dell’incolpazione, ricorrendo nel caso in esame gli elementi costitutivi del reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 cod. pen.), per il quale non si applica la misura cautelare, in luogo di quello di cui all’art. 423 cod. pen. contestato dal Pubblico ministero. 2.3. Il terzo motivo denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del reato contestato al capo 3) dell’incolpazione. Il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni per cui aveva ritenuto che la condotta contestata integrasse gli estremi del reato di sabotaggio di cui all’art. 253 cod. pen. anziché quelli del reato di danneggiamento aggravato, come prospettato dal ricorrente. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. L’ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, e l’assenza di pendenze a carico del ricorrente escludevano l’attualità del pericolo di recidivanza. 3 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con successiva memoria, il ricorrente, oltre a svolgere ulteriori considerazioni in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, anche in relazione alla sentenza emessa nelle more dal GUP all’esito del giudizio abbreviato, ha evidenziato che il provvedimento impugnato avrebbe omesso di considerare il tempo (pari a circa tre anni) intercorso dalla commissione dei fatti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il secondo e il terzo motivo, da esaminare in via preliminare per ragioni di ordine logico, sono inammissibili. 2.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti de libertate, la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale;
pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398 – 01; Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209 – 01; Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Scozia, Rv. 241483 – 01). Questa Corte ha altresì chiarito che l’obbligo del giudice di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio sussiste solo per il giudice del rinvio e non anche per i giudici che, sia pure nel medesimo procedimento, siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi dello stesso (Sez. 5, n. 28652 del 11/05/2022, Graziadei, Rv. 283561 – 01; Sez. 3, n. 23052 del 23/04/2013, Rv. 256170 – 01). 2.2. Applicando tali principi al caso in esame, si rileva che, nelle more del giudizio cautelare, è intervenuta sentenza di primo grado, emessa dal GUP all’esito di giudizio abbreviato, che ha ritenuto il LI responsabile del delitto di tentato 4 incendio aggravato (art. 56-423 e 425, comma 1, n. 1 cod. pen.), così riqualificato il reato contestato al capo 1) e del delitto di danneggiamento aggravato, di cui all’art. 635, comma 2, cod. pen. (così riqualificato il reato di cui al capo 3), nonché del reato di concorso in interruzione di pubblico servizio (capo 2), e, esclusa la recidiva, lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione. Alla luce di tale sopravvenienza, correttamente il giudice del riesame ha ritenuto preclusa la possibilità di rivalutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati all’odierno ricorrente. Ne consegue l’inammissibilità delle censure che si appuntano sulla qualificazione giuridica dei fatti ascritti e sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 3. Il primo e il quarto motivo, il quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. 3.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, nella fase di applicazione della misura cautelare assume rilievo il tempo trascorso dalla commissione del reato, ovvero dal momento nel quale la condotta è stata posta in essere (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567). È questo, infatti, il momento nel quale il giudice è tenuto a valutare per la prima volta se le esigenze cautelari sono o meno attuali e, quindi, a considerare con attenzione il tempo trascorso dalla commissione del fatto (Sez. 5, Sentenza n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, Sentenza n. 18744 del 14/4/2016, Foti, Rv. 266946). Come affermato dalle Sezioni unite Lattanzi, il riferimento in ordine al «tempo trascorso dalla commissione del reato», contenuto nell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377 - 01). 3.2. Nel caso in esame, i giudici del merito hanno del tutto omesso di esaminare la concretezza e la attualità delle esigenze di cautelari alla luce del tempo trascorso dai fatti, trascurando di considerare che le vicende oggetto di contestazione risalgono al dicembre 2022, e perciò a ben oltre due anni prima dalla pronuncia qui impugnata, emessa il 24 marzo 2025. Il Tribunale del riesame ha, in definitiva, mancato di verificare la sussistenza di elementi oggettivi che consentissero di ipotizzare il pericolo di reiterazione delle condotte, tenuto anche conto del comportamento serbato medio tempore dall’imputato e dell’assenza di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, nonché della circostanza 5 che il GIP aveva rigettato l’originaria istanza di applicazione della misura cautelare, ed altresì dell’intervenuto annullamento da parte di questa Corte di cassazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere. 4. La mancata considerazione degli elementi sopra evidenziati ai fini della verifica della sussistenza delle esigenze cautelari impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per un nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari. Così è deciso, 10/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR EN EL AR ES