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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 9619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9619 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 28176/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa UC NC IO, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28176/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 PUCINO FILIPPO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. Controparte_1
, con sede in Milano, Piazzale Francesco Bacone n. 2, P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
La parte attrice ha precisato le conclusioni come segue:
“Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, le istanti, ut supra rappresentate, difese e domiciliate, insistono per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto di citazione, così come modificate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ed in via istruttoria, per
l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. In via subordinata, conclude a) per l'accoglimento della domanda come quantificata in atti b) Interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo. c) Vittorie di spese, nonché spese generali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 11 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, al fine di Controparte_1 accertarne la responsabilità e, per l'effetto, ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, a causa del sinistro occorso l'8.2.2024, durante l'esame di scuola guida.
L'attore, a fondamento della sua pretesa, ha dedotto:
- che, il giorno 8.2.2024, dopo aver ottenuto, attraverso l' Controparte_1 [...]
l'autorizzazione per esercitarsi alla guida dei veicoli categoria A3, stava sostenendo Controparte_1
l'esame di guida a bordo del motociclo Kawasaki, tg. DA25544, di proprietà della convenuta presso i locali della motorizzazione di Milano;
- che, durante l'esame, in presenza di un istruttore della scuola guida, “a causa del malfunzionamento dell'impianto frenante” del motociclo, è caduto rovinosamente al suolo;
- di essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Galeazzi- Sant'Ambrogio” di Milano, ove gli veniva diagnosticato dapprima un “trauma da schiacciamento caviglia sinistra” e, successivamente, persistendo la sintomatologia dolorosa, una “frattura del malleolo peroniero”;
- che il consulente di parte ha riscontrato postumi permanenti nella misura di 5 punti percentuali ed un periodo di inabilità assoluta di 20 giorni, temporanea al 50% di giorni 15 e temporanea al 25% di ulteriori giorni 15;
- di essere dipendente del Ministero degli Interni con “la qualifica di agente di PS” e di aver pertanto diritto al danno da mancato guadagno pari “alle indennità collegate alla presenza sul luogo di lavoro” relative al periodo in cui è stato costretto ad assentarsi dal lavoro (dall'8.2.2024 al Parte_1
2.5.2024);
pagina 2 di 11 - che, a fronte del mancato componimento bonario della vertenza, l'attore è stato costretto ad instaurare il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni da lui patiti (cfr. per tutto atto di citazione).
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 6.11.2024, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di il Giudice ne ha dichiarato la contumacia. Controparte_1
All'udienza del 21.1.2025 è stato disposto l'interrogatorio libero dell'attore e la causa è stata istruita documentalmente, mediante ed escussione di un testimone, nonché tramite consulenza medico-legale sulla persona di parte attrice, con incarico conferito al Dott. Persona_1
La causa è stata dapprima rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.1.2026 e poi anticipata all'udienza dell'11.12.2025. Alla predetta udienza, il Giudice, preso atto della precisazione delle conclusioni ad opera della parte attrice e all'esito della discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare la sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
*
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
L'attore ha agito in giudizio, facendo valere una responsabilità ex art. 2051 o 1218 c.c. nei confronti dell per il sinistro a lui occorso durante Controparte_1
l'esame di guida in data 8.2.2024 presso la motorizzazione civile di Milano, a causa di un malfunzionamento dell'impianto frenante del motoveicolo di proprietà dell'autoscuola convenuta.
L'attore ha dunque dedotto che l'autoscuola non ha adottato tutte le cautele idonee a garantire la sicurezza e l'incolumità dei propri allievi (cfr. atto di citazione).
In punto di qualificazione giuridica della domanda, deve premettersi che la fattispecie oggetto della presente vertenza va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, fatta valere dalla parte attrice alternativamente a quella ex art. 2051 c.c., atteso che l'attore ha lamentato un inadempimento dell'autoscuola per non aver adottato tutte le cautele idonee a garantire la sicurezza e l'incolumità dei propri allievi, avendo messo a disposizione per l'esame di scuola guida un motociclo con impianto frenante malfunzionante.
pagina 3 di 11 Orbene, dall'inquadramento contrattuale della fattispecie consegue l'applicabilità dell'art. 1218 c.c., sì che mentre l'attore ha l'onere di provare sia il fatto storico occorso, sia che il danno si è verificato nello svolgimento del rapporto negoziale, allegando l'inadempimento della convenuta, su quest'ultima incombe l'onere di provare di aver adempiuto correttamente o, al contrario, di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile, quale può essere la ricorrenza del caso fortuito, o la condotta colpevole del danneggiato che le abbia impedito l'adempimento (cfr. Cass. civ. SU n. 13533/2001 “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Nel caso di specie ha dichiarato di aver svolto presso l'autoscuola Parte_1 CP_1 alcune lezioni per ottenere l'abilitazione alla guida dei motoveicoli di categoria A3 (cfr. verbale di udienza del 21.1.2025: “AD (era la prima guida che faceva con autoscuola o ne aveva fatte altra?): no ne avevo fatte altre;
AD (si ricorda indicativamente quante): mi sa 2, di cui una il giorno prima”) avendo ottenuto l'autorizzazione alla guida di cui al doc. n. 1, da cui si evince il codice dell'autoscuola n. 0396, attribuita dalla parte attrice all' convenuta. CP_1
Dalla testimonianza del teste , la cui deposizione può essere posta a fondamento della Tes_1 presente vertenza, in quanto priva di contraddizioni sia intrinseche sia estrinseche, risulta che entrambi fossero presenti in data 8.2.2024 presso il circuito della motorizzazione civile di Milano per sostenere l'esame di guida organizzato dall convenuta, essendosi conosciuti l'anno precedente “per CP_1 le pratiche della scuola guida”.
Risulta dunque provato che l'attore abbia preso parte all'esame di guida organizzato dall'autoscuola convenuta e quindi che tra le parti fosse sorto un vincolo contrattuale dal quale in capo all'autoscuola sono derivati una serie di obblighi, tra cui quello di fornire un mezzo adeguato all'esecuzione delle attività di prativa alla guida ed al relativo esame, nonché di vigilare sull'incolumità e sulla sicurezza dell'allievo nel tempo in cui egli usufruisce della prestazione. Con specifico riferimento agli obblighi che incombono sulle autoscuole, infatti, l'art. 123 del Codice della Strada prevede espressamente che esse devono “svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed
pagina 4 di 11 istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale” (cfr. art. 123, comma 7, Cod. della Strada).
Ebbene, nel caso di specie l'attore sia nell'atto di citazione che in udienza ex art. 183 c.p.c. ha riferito che il motociclo utilizzato il giorno dell'esame presentava problemi sia alla frizione che all'impianto frenante: “al momento della partenza a causa della frizione che era spaccata non riuscivo ad impugnarla tutta e la moto ha iniziato a singhiozzare... Mi sono apprestato al primo birillo dove avrei dovuto iniziare….ho iniziato a pinzare (schiacciare) il freno posteriore, ma la moto non frenava proprio dietro;
quindi ho deciso di frenare (pinzare) con l'anteriore (la mano destra) e subito dopo aver rilasciato il freno ho iniziato lo slalom andando verso sinistra;
essendo che ero andato un po' lungo andando a sterzare la moto mi si è piegata e sono rimasto per terra schiacciato dalla moto;
la moto mi ha trascinato per 3-4 metri” (cfr. udienza del 21.1.2025).
La prospettazione attorea è stata confermata dal teste , che, escusso all'udienza del Tes_1
18.3.2025, ha riferito di aver anch'egli sostenuto l'esame di guida il giorno 8.2.2024 con lo stesso motociclo utilizzato subito dopo da e di aver assistito al sinistro a quest'ultimo Parte_1 occorso. In particolare, il teste ha riferito di essersi accorto di un malfunzionamento dell'impianto frenante durante lo svolgimento dell'esame: “io ho fatto il circuito lento e ho avuto problemi a stare in equilibrio per un problema di frizione della moto, ho messo un piede a terra e sono stato scartato”;
ha inoltre precisato che nei giorni precedenti all'esame, essendosi accorto di svariate Tes_1 problematiche del motociclo, tra cui alcune criticità all'impianto frenante, le aveva immediatamente segnalate all'istruttore della scuola guida, il quale aveva risposto che stavano usando il mezzo “da tanto tempo e secondo lui andava bene” (cfr. verbale di udienza del 18.3.2025). Il teste ha altresì aggiunto che, oltre a difetti dell'impianto frenante da lui stesso constatati sia poco prima dell'esame, sia nei giorni precedenti anche “la pedalina su cui si appoggiano i piedi era già danneggiata.. l'istruttore
l'ha dovuta assicurare legandola con il laccio della scarpa di per fare continuare l'esame Pt_1 agli altri partecipanti, che altrimenti avrebbero perso la possibilità di fare l'esame quel giorno” (cfr. verbale di udienza del 18.3.2025). Con riferimento a quanto accaduto a Parte_1 Tes_1
ha confermato che l'attore “durante lo slalom del circuito è caduto a terra e ha fatto un po' di
[...] metri per terra”, rimanendo a terra con la gamba sinistra incastrata sotto la moto (cfr. verbale di udienza del 18.3.2025).
pagina 5 di 11 Alla luce della testimonianza citata si reputa provato il fatto storico e l'inadempimento dell'autoscuola convenuta;
dal compendio probatorio in atti è infatti emerso che l' non abbia Controparte_1 adempiuto ai suoi obblighi anche di vigilanza sulla sicurezza e sull'incolumità degli allievi, mettendo a disposizione per l'esame di guida una motocicletta che presentava un malfunzionamento alla frizione e all'impianto frenante, malfunzionamento già segnalato nei giorni precedenti all'istruttore come riferito dal teste e anche dall'attore stesso (cfr. verbale di udienza del 21.1.2025: “prima dell'esame il Tes_1 giorno stesso ho chiesto di vedere un attimo la moto e quando mi sono accorto di questa cosa l'ho segnalato, ma mi hanno detto che l'esame, che avevo avuto molta difficoltà a prenotare, non si poteva rinviare poiché sarebbe stato difficile trovare un'altra data”). L quindi, nonostante fosse a CP_1 conoscenza di malfunzionamenti, ha lasciato comunque che l'esame si svolgesse con l'utilizzo di quel veicolo, non adempiendo ai suoi obblighi di garantire l'incolumità e la sicurezza degli allievi.
Si reputa quindi che l'attore abbia assolto il proprio onere probatorio, incombendo sul debitore convenuto la dimostrazione dell'insussistenza dell'inadempimento o di un'impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
Nel caso di specie, l' non essendosi costituita in giudizio, non ha dimostrato, né Controparte_1 che non via sia stato alcun inadempimento da parte sua, né che quest'ultimo sia dipeso da una causa a lei non imputabile, sì che sussiste una sua responsabilità ex art. 1218 c.c.
Ne consegue che l' dev'essere condannata ex art. 1218 c.c. al risarcimento dei Controparte_1 danni patiti da come di seguito si liquidano. Parte_1
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto
pagina 6 di 11 alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati
pagina 7 di 11 nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal
Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla
Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel caso di specie, occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale depositata dal dottor che vanno integralmente condivise per congruità e logicità Persona_1 della stessa e che ha accertato:
- che l'attore in conseguenza del sinistro ha riportato “trauma da schiacciamento caviglia sinistra”;
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 20 giorni, di giorni
15 al 50% e di ulteriori 15 giorni al 25%
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 3%;
- spese mediche in nesso di causalità con il sinistro di euro 673,31 (cfr. consulenza medico legale).
Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (27 anni) e dell'entità di questi ultimi (3%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 8.132,75, di cui euro
5.114,00 per postumi permanenti e di cui euro 3.018,75 per inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera di in media euro 115,00 tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quando stimato dal CTU).
Ne deriva quindi che il danno non patrimoniale complessivo è pari ad euro 8.132,75.
La parte attrice ha chiesto il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale senza allegare tuttavia alcunché in ordine ad una peculiare sofferenza, o ad uno stravolgimento di abitudini di vita a causa del sinistro, sì che tenuto conto della modesta entità delle lesioni, dell'assenza di allegazioni in punto di conseguenze negative in relazione ai postumi riportati e dell'assenza di riscontri sulle capacità motorie e di relazione del danneggiato indicate dal ctu, nella consapevolezza pagina 8 di 11 dell'unitarietà del danno non patrimoniale e della sua natura di danno-conseguenza, non si reputa di operare alcuna maggiorazione sulle somme come sopra determinate.
Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 8.2.2024), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (8.2.2024) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo i come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex artt. 1282 e 1284 comma 1 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto al danno patrimoniale compete all'attore il rimborso delle spese mediche sostenute, che devono ritenersi dimostrate, in quanto documentate ed in connessione eziologica con il sinistro di causa e ritenute congrue dal ctu nella complessiva misura di euro 673,31 (cfr. consulenza medico legale).
Dev'essere riconosciuto altresì all'attore il danno patrimoniale per il mancato guadagno pari all'indennità di servizio che non ha potuto percepire nel periodo di malattia;
a fondamento di tale pretesa, l'attore ha versato in atti un prospetto “delle competenze presunte non percepite a causa dell'assenza dal servizio” (cfr. doc. 13 parte attrice). Con riferimento all'attitudine del predetto documento a costituire adeguato prova del mancato guadagno di deve essere Parte_1 applicato quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove la prova dell'esborso provenga da un atto di natura amministrativa emesso da un'articolazione statale, esso deve ritenersi adeguato e sufficiente;
in tal senso si è espressa più volte la Suprema Corte in punto di attestazioni del dirigente
Inail rispetto alle indennità erogate in favore del lavoratore. In proposito si richiama il consolidato orientamento secondo cui nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall'INAIL al lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa pagina 9 di 11 presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento
(cfr. ex multis Cass. n. 1841/2015).
Applicando il predetto principio al caso di specie, trattandosi di un prospetto che proviene direttamente dalla Polizia di Stato e quindi da un'articolazione dello Stato, deve ritenersi che tale atto possa fondare la prova del danno fatto valere dall'attore.
Tuttavia, non può essere riconosciuta l'intera somma di euro 3.871,88, atteso che nel prospetto sopra citato è indicato come periodo di malattia e assenza dal servizio quello dall'8.2.2024 al 2.5.2024, pari ad 85 giorni, in luogo dei 50 giorni stimati necessari dal consulente d'ufficio per la stabilizzazione dei postumi. Si reputa dunque di ridurre la predetta somma, ritenendo congruo riconoscere un mancato guadagno di giorni 33 per l'indennità di servizio esterno, di 9 giorni per il servizio festivo, di 1 giorno per le festività particolari, di 120 ore per il servizio notturno, di 151 ore per la vigilanza scalo diurna, di
136 ore per la vigilanza scalo notturna, per un totale complessivo di circa euro 3.325,00.
Ne consegue che il danno patrimoniale complessivamente patito è pari ad euro 3.998,31 oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle
SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture/prospetto presenze - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che l'
[...] dev'essere condannata a rifondere quelle sostenute da Controparte_1 Parte_1
[...]
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del
D.M. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M 147/2022, tenuto conto del valore dell'accolto (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del
D.M.), della natura delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento, ridotti quelli relativi alla fase decisoria del 50%, che si è esaurita con la partecipazione all'udienza di discussione orale.
pagina 10 di 11 Sempre in ragione del principio di soccombenza, le spese delle CTU devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accertata la responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. dell Controparte_1 per le ragioni di cui in parte motiva, condanna l
[...] Controparte_1 [...] al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da Controparte_1 in occasione dell'esame di scuola guida in data 8.02.2024, che si liquidano Parte_1 rispettivamente in euro 3.998,31 ed in euro 8.132,75, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
2. condanna l a rifondere in favore di Controparte_1 le spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 4.227,00 per Parte_1 compensi ed in euro 237,00 per le spese, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le Controparte_1 spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa.
Milano, 12.12.2025
Il giudice
UC NC IO
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa UC NC IO, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28176/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 PUCINO FILIPPO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. Controparte_1
, con sede in Milano, Piazzale Francesco Bacone n. 2, P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
La parte attrice ha precisato le conclusioni come segue:
“Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, le istanti, ut supra rappresentate, difese e domiciliate, insistono per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto di citazione, così come modificate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ed in via istruttoria, per
l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. In via subordinata, conclude a) per l'accoglimento della domanda come quantificata in atti b) Interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo. c) Vittorie di spese, nonché spese generali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 11 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, al fine di Controparte_1 accertarne la responsabilità e, per l'effetto, ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, a causa del sinistro occorso l'8.2.2024, durante l'esame di scuola guida.
L'attore, a fondamento della sua pretesa, ha dedotto:
- che, il giorno 8.2.2024, dopo aver ottenuto, attraverso l' Controparte_1 [...]
l'autorizzazione per esercitarsi alla guida dei veicoli categoria A3, stava sostenendo Controparte_1
l'esame di guida a bordo del motociclo Kawasaki, tg. DA25544, di proprietà della convenuta presso i locali della motorizzazione di Milano;
- che, durante l'esame, in presenza di un istruttore della scuola guida, “a causa del malfunzionamento dell'impianto frenante” del motociclo, è caduto rovinosamente al suolo;
- di essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Galeazzi- Sant'Ambrogio” di Milano, ove gli veniva diagnosticato dapprima un “trauma da schiacciamento caviglia sinistra” e, successivamente, persistendo la sintomatologia dolorosa, una “frattura del malleolo peroniero”;
- che il consulente di parte ha riscontrato postumi permanenti nella misura di 5 punti percentuali ed un periodo di inabilità assoluta di 20 giorni, temporanea al 50% di giorni 15 e temporanea al 25% di ulteriori giorni 15;
- di essere dipendente del Ministero degli Interni con “la qualifica di agente di PS” e di aver pertanto diritto al danno da mancato guadagno pari “alle indennità collegate alla presenza sul luogo di lavoro” relative al periodo in cui è stato costretto ad assentarsi dal lavoro (dall'8.2.2024 al Parte_1
2.5.2024);
pagina 2 di 11 - che, a fronte del mancato componimento bonario della vertenza, l'attore è stato costretto ad instaurare il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni da lui patiti (cfr. per tutto atto di citazione).
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 6.11.2024, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di il Giudice ne ha dichiarato la contumacia. Controparte_1
All'udienza del 21.1.2025 è stato disposto l'interrogatorio libero dell'attore e la causa è stata istruita documentalmente, mediante ed escussione di un testimone, nonché tramite consulenza medico-legale sulla persona di parte attrice, con incarico conferito al Dott. Persona_1
La causa è stata dapprima rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.1.2026 e poi anticipata all'udienza dell'11.12.2025. Alla predetta udienza, il Giudice, preso atto della precisazione delle conclusioni ad opera della parte attrice e all'esito della discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare la sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
*
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
L'attore ha agito in giudizio, facendo valere una responsabilità ex art. 2051 o 1218 c.c. nei confronti dell per il sinistro a lui occorso durante Controparte_1
l'esame di guida in data 8.2.2024 presso la motorizzazione civile di Milano, a causa di un malfunzionamento dell'impianto frenante del motoveicolo di proprietà dell'autoscuola convenuta.
L'attore ha dunque dedotto che l'autoscuola non ha adottato tutte le cautele idonee a garantire la sicurezza e l'incolumità dei propri allievi (cfr. atto di citazione).
In punto di qualificazione giuridica della domanda, deve premettersi che la fattispecie oggetto della presente vertenza va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, fatta valere dalla parte attrice alternativamente a quella ex art. 2051 c.c., atteso che l'attore ha lamentato un inadempimento dell'autoscuola per non aver adottato tutte le cautele idonee a garantire la sicurezza e l'incolumità dei propri allievi, avendo messo a disposizione per l'esame di scuola guida un motociclo con impianto frenante malfunzionante.
pagina 3 di 11 Orbene, dall'inquadramento contrattuale della fattispecie consegue l'applicabilità dell'art. 1218 c.c., sì che mentre l'attore ha l'onere di provare sia il fatto storico occorso, sia che il danno si è verificato nello svolgimento del rapporto negoziale, allegando l'inadempimento della convenuta, su quest'ultima incombe l'onere di provare di aver adempiuto correttamente o, al contrario, di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile, quale può essere la ricorrenza del caso fortuito, o la condotta colpevole del danneggiato che le abbia impedito l'adempimento (cfr. Cass. civ. SU n. 13533/2001 “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Nel caso di specie ha dichiarato di aver svolto presso l'autoscuola Parte_1 CP_1 alcune lezioni per ottenere l'abilitazione alla guida dei motoveicoli di categoria A3 (cfr. verbale di udienza del 21.1.2025: “AD (era la prima guida che faceva con autoscuola o ne aveva fatte altra?): no ne avevo fatte altre;
AD (si ricorda indicativamente quante): mi sa 2, di cui una il giorno prima”) avendo ottenuto l'autorizzazione alla guida di cui al doc. n. 1, da cui si evince il codice dell'autoscuola n. 0396, attribuita dalla parte attrice all' convenuta. CP_1
Dalla testimonianza del teste , la cui deposizione può essere posta a fondamento della Tes_1 presente vertenza, in quanto priva di contraddizioni sia intrinseche sia estrinseche, risulta che entrambi fossero presenti in data 8.2.2024 presso il circuito della motorizzazione civile di Milano per sostenere l'esame di guida organizzato dall convenuta, essendosi conosciuti l'anno precedente “per CP_1 le pratiche della scuola guida”.
Risulta dunque provato che l'attore abbia preso parte all'esame di guida organizzato dall'autoscuola convenuta e quindi che tra le parti fosse sorto un vincolo contrattuale dal quale in capo all'autoscuola sono derivati una serie di obblighi, tra cui quello di fornire un mezzo adeguato all'esecuzione delle attività di prativa alla guida ed al relativo esame, nonché di vigilare sull'incolumità e sulla sicurezza dell'allievo nel tempo in cui egli usufruisce della prestazione. Con specifico riferimento agli obblighi che incombono sulle autoscuole, infatti, l'art. 123 del Codice della Strada prevede espressamente che esse devono “svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed
pagina 4 di 11 istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale” (cfr. art. 123, comma 7, Cod. della Strada).
Ebbene, nel caso di specie l'attore sia nell'atto di citazione che in udienza ex art. 183 c.p.c. ha riferito che il motociclo utilizzato il giorno dell'esame presentava problemi sia alla frizione che all'impianto frenante: “al momento della partenza a causa della frizione che era spaccata non riuscivo ad impugnarla tutta e la moto ha iniziato a singhiozzare... Mi sono apprestato al primo birillo dove avrei dovuto iniziare….ho iniziato a pinzare (schiacciare) il freno posteriore, ma la moto non frenava proprio dietro;
quindi ho deciso di frenare (pinzare) con l'anteriore (la mano destra) e subito dopo aver rilasciato il freno ho iniziato lo slalom andando verso sinistra;
essendo che ero andato un po' lungo andando a sterzare la moto mi si è piegata e sono rimasto per terra schiacciato dalla moto;
la moto mi ha trascinato per 3-4 metri” (cfr. udienza del 21.1.2025).
La prospettazione attorea è stata confermata dal teste , che, escusso all'udienza del Tes_1
18.3.2025, ha riferito di aver anch'egli sostenuto l'esame di guida il giorno 8.2.2024 con lo stesso motociclo utilizzato subito dopo da e di aver assistito al sinistro a quest'ultimo Parte_1 occorso. In particolare, il teste ha riferito di essersi accorto di un malfunzionamento dell'impianto frenante durante lo svolgimento dell'esame: “io ho fatto il circuito lento e ho avuto problemi a stare in equilibrio per un problema di frizione della moto, ho messo un piede a terra e sono stato scartato”;
ha inoltre precisato che nei giorni precedenti all'esame, essendosi accorto di svariate Tes_1 problematiche del motociclo, tra cui alcune criticità all'impianto frenante, le aveva immediatamente segnalate all'istruttore della scuola guida, il quale aveva risposto che stavano usando il mezzo “da tanto tempo e secondo lui andava bene” (cfr. verbale di udienza del 18.3.2025). Il teste ha altresì aggiunto che, oltre a difetti dell'impianto frenante da lui stesso constatati sia poco prima dell'esame, sia nei giorni precedenti anche “la pedalina su cui si appoggiano i piedi era già danneggiata.. l'istruttore
l'ha dovuta assicurare legandola con il laccio della scarpa di per fare continuare l'esame Pt_1 agli altri partecipanti, che altrimenti avrebbero perso la possibilità di fare l'esame quel giorno” (cfr. verbale di udienza del 18.3.2025). Con riferimento a quanto accaduto a Parte_1 Tes_1
ha confermato che l'attore “durante lo slalom del circuito è caduto a terra e ha fatto un po' di
[...] metri per terra”, rimanendo a terra con la gamba sinistra incastrata sotto la moto (cfr. verbale di udienza del 18.3.2025).
pagina 5 di 11 Alla luce della testimonianza citata si reputa provato il fatto storico e l'inadempimento dell'autoscuola convenuta;
dal compendio probatorio in atti è infatti emerso che l' non abbia Controparte_1 adempiuto ai suoi obblighi anche di vigilanza sulla sicurezza e sull'incolumità degli allievi, mettendo a disposizione per l'esame di guida una motocicletta che presentava un malfunzionamento alla frizione e all'impianto frenante, malfunzionamento già segnalato nei giorni precedenti all'istruttore come riferito dal teste e anche dall'attore stesso (cfr. verbale di udienza del 21.1.2025: “prima dell'esame il Tes_1 giorno stesso ho chiesto di vedere un attimo la moto e quando mi sono accorto di questa cosa l'ho segnalato, ma mi hanno detto che l'esame, che avevo avuto molta difficoltà a prenotare, non si poteva rinviare poiché sarebbe stato difficile trovare un'altra data”). L quindi, nonostante fosse a CP_1 conoscenza di malfunzionamenti, ha lasciato comunque che l'esame si svolgesse con l'utilizzo di quel veicolo, non adempiendo ai suoi obblighi di garantire l'incolumità e la sicurezza degli allievi.
Si reputa quindi che l'attore abbia assolto il proprio onere probatorio, incombendo sul debitore convenuto la dimostrazione dell'insussistenza dell'inadempimento o di un'impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
Nel caso di specie, l' non essendosi costituita in giudizio, non ha dimostrato, né Controparte_1 che non via sia stato alcun inadempimento da parte sua, né che quest'ultimo sia dipeso da una causa a lei non imputabile, sì che sussiste una sua responsabilità ex art. 1218 c.c.
Ne consegue che l' dev'essere condannata ex art. 1218 c.c. al risarcimento dei Controparte_1 danni patiti da come di seguito si liquidano. Parte_1
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto
pagina 6 di 11 alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati
pagina 7 di 11 nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal
Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla
Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel caso di specie, occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale depositata dal dottor che vanno integralmente condivise per congruità e logicità Persona_1 della stessa e che ha accertato:
- che l'attore in conseguenza del sinistro ha riportato “trauma da schiacciamento caviglia sinistra”;
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 20 giorni, di giorni
15 al 50% e di ulteriori 15 giorni al 25%
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 3%;
- spese mediche in nesso di causalità con il sinistro di euro 673,31 (cfr. consulenza medico legale).
Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (27 anni) e dell'entità di questi ultimi (3%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 8.132,75, di cui euro
5.114,00 per postumi permanenti e di cui euro 3.018,75 per inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera di in media euro 115,00 tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quando stimato dal CTU).
Ne deriva quindi che il danno non patrimoniale complessivo è pari ad euro 8.132,75.
La parte attrice ha chiesto il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale senza allegare tuttavia alcunché in ordine ad una peculiare sofferenza, o ad uno stravolgimento di abitudini di vita a causa del sinistro, sì che tenuto conto della modesta entità delle lesioni, dell'assenza di allegazioni in punto di conseguenze negative in relazione ai postumi riportati e dell'assenza di riscontri sulle capacità motorie e di relazione del danneggiato indicate dal ctu, nella consapevolezza pagina 8 di 11 dell'unitarietà del danno non patrimoniale e della sua natura di danno-conseguenza, non si reputa di operare alcuna maggiorazione sulle somme come sopra determinate.
Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 8.2.2024), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (8.2.2024) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo i come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex artt. 1282 e 1284 comma 1 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto al danno patrimoniale compete all'attore il rimborso delle spese mediche sostenute, che devono ritenersi dimostrate, in quanto documentate ed in connessione eziologica con il sinistro di causa e ritenute congrue dal ctu nella complessiva misura di euro 673,31 (cfr. consulenza medico legale).
Dev'essere riconosciuto altresì all'attore il danno patrimoniale per il mancato guadagno pari all'indennità di servizio che non ha potuto percepire nel periodo di malattia;
a fondamento di tale pretesa, l'attore ha versato in atti un prospetto “delle competenze presunte non percepite a causa dell'assenza dal servizio” (cfr. doc. 13 parte attrice). Con riferimento all'attitudine del predetto documento a costituire adeguato prova del mancato guadagno di deve essere Parte_1 applicato quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove la prova dell'esborso provenga da un atto di natura amministrativa emesso da un'articolazione statale, esso deve ritenersi adeguato e sufficiente;
in tal senso si è espressa più volte la Suprema Corte in punto di attestazioni del dirigente
Inail rispetto alle indennità erogate in favore del lavoratore. In proposito si richiama il consolidato orientamento secondo cui nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall'INAIL al lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa pagina 9 di 11 presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento
(cfr. ex multis Cass. n. 1841/2015).
Applicando il predetto principio al caso di specie, trattandosi di un prospetto che proviene direttamente dalla Polizia di Stato e quindi da un'articolazione dello Stato, deve ritenersi che tale atto possa fondare la prova del danno fatto valere dall'attore.
Tuttavia, non può essere riconosciuta l'intera somma di euro 3.871,88, atteso che nel prospetto sopra citato è indicato come periodo di malattia e assenza dal servizio quello dall'8.2.2024 al 2.5.2024, pari ad 85 giorni, in luogo dei 50 giorni stimati necessari dal consulente d'ufficio per la stabilizzazione dei postumi. Si reputa dunque di ridurre la predetta somma, ritenendo congruo riconoscere un mancato guadagno di giorni 33 per l'indennità di servizio esterno, di 9 giorni per il servizio festivo, di 1 giorno per le festività particolari, di 120 ore per il servizio notturno, di 151 ore per la vigilanza scalo diurna, di
136 ore per la vigilanza scalo notturna, per un totale complessivo di circa euro 3.325,00.
Ne consegue che il danno patrimoniale complessivamente patito è pari ad euro 3.998,31 oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle
SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture/prospetto presenze - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che l'
[...] dev'essere condannata a rifondere quelle sostenute da Controparte_1 Parte_1
[...]
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del
D.M. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M 147/2022, tenuto conto del valore dell'accolto (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del
D.M.), della natura delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento, ridotti quelli relativi alla fase decisoria del 50%, che si è esaurita con la partecipazione all'udienza di discussione orale.
pagina 10 di 11 Sempre in ragione del principio di soccombenza, le spese delle CTU devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accertata la responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. dell Controparte_1 per le ragioni di cui in parte motiva, condanna l
[...] Controparte_1 [...] al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da Controparte_1 in occasione dell'esame di scuola guida in data 8.02.2024, che si liquidano Parte_1 rispettivamente in euro 3.998,31 ed in euro 8.132,75, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
2. condanna l a rifondere in favore di Controparte_1 le spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 4.227,00 per Parte_1 compensi ed in euro 237,00 per le spese, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le Controparte_1 spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa.
Milano, 12.12.2025
Il giudice
UC NC IO
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