Sentenza 10 febbraio 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore, la mera traduzione del decreto di espulsione e dell'ordine di allontanamento in lingua "veicolare" senza che sia attestata la motivata impossibilità di avvalersi di un testo predisposto nella lingua madre dello straniero - secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5.1, del D.Lgs. n. 286 del 1998 - non integra di per sè illegittimità dei provvedimenti amministrativi posti a presupposto della condanna, quando non è dedotta in concreto l'inidoneità dei documenti redatti in lingua "veicolare" a dare compiuta cognizione all'interessato del contenuto precettivo dei provvedimenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2015, n. 24698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24698 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/02/2015
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 148
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 13304/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA AM N. IL 15/03/1964;
avverso la sentenza n. 797/2012 GIUDICE DI PACE di BOLOGNA, del 02/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASA FILIPPO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2.10.2012, il Giudice di Pace di Bologna dichiarava BA JA, di nazionalità marocchina, colpevole del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, così come modificato dalla L. n. 129 del 2011, accertato in Bologna il 15.5.2012, e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di settemila Euro di ammenda. All'imputato si contesta di essersi, senza giustificato motivo, trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro sette giorni, dal territorio dello Stato, impartito dal Questore di Bologna il 22.4.2012.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di BA JA (avv. Bertoluzza Luciano), il quale ne richiede l'annullamento, deducendo, a sostegno di tale richiesta, che il decreto di espulsione e l'ordine di allontanamento, sui cui si fonda la sentenza impugnata, erano stati tradotti soltanto nella lingua veicolare, il francese, e non, come la legge prevede, in lingua araba.
Osserva il difensore che la legittimità della traduzione nella lingua veicolare presuppone che sia affermata, e ritenuta plausibile dal giudice, l'indisponibilità di un testo predisposto nella lingua conosciuta dall'espellendo.
Nel ricorso si evidenzia, in particolare, come le sezioni civili di questa Corte (Sez. 6^ -1, Ordinanza n. 3676 dell'8/3/2012, Rv. 621535; Sez. 6^ - 1, Sentenza n. 3678 dell'8/3/2012, Rv. 621594), deliberando in sede di opposizione al decreto di espulsione, abbiano di recente affermato il principio secondo cui è nullo il provvedimento di espulsione (nella specie di cittadino indiano entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera e trattenutosi nel territorio dello Stato illegalmente) tradotto in lingua veicolare per l'affermata l'irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
1.1. Il ricorrente non ha dedotto, nel presente giudizio, di non aver compreso i contenuti del provvedimento di espulsione (che non risulta, per altro, aver egli mai impugnato) e del conseguente ordine di allontanamento in quanto redatti in lingua a lui non conosciuta.
1.2. Il ricorrente, piuttosto, ha prospettato una questione di illegittimità dei provvedimenti che costituiscono presupposto della condanna, ritenendo che, una volta che la legge - il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, art. 3 convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 129, che ha aggiunto al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5.1. - ha previsto che allo straniero interessato da un provvedimento di espulsione sia data dalla Questura adeguata informazione della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue, l'impossibilità di redazione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento nella lingua dallo stesso conosciuta debba essere, in concreto, valutata anche alla luce dell'eventuale impossibilità di avvalersi di un testo già predisposto nella lingua dello straniero.
1.3. L'argomentazione in diritto, pur astrattamente apprezzabile, anche alla luce della evocata recente pronuncia di una sezione civile di questa Corte di legittimità, non è, però, arricchita dalla deduzione del dato di fatto essenziale, circa appunto, come già detto, l'inidoneità, in concreto, dei documenti redatti in lingua francese a dare compiuta cognizione all'interessato del loro contenuto precettivo.
Va, quindi, ribadito il seguente principio di diritto, già affermato nella sentenza Sez. 1^, n. 39949 del 16/9/2014, Kaser, Rv. 260799: M/ fini della configuravate del di reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore, la mera traduzione del decreto di espulsione e dell'ordine di allontanamento in lingua "veicolare", senza che sia attestata la motivata impossibilità di avvalersi di un testo già predisposto nella lingua madre dello straniero, secondo quanto prevede il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5.1., non integra di per sè illegittimità dei provvedimenti amministrativi posti a presupposto della condanna, quando non è dedotta in concreto l'inidoneità dei documenti redatti in lingua "veicolare" a dare compiuta cognizione all'interessato del contenuto precettivo dei provvedimenti".
2. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2015