Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01000/2025REG.PROV.COLL.
N. 01072/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2023, proposto da
AR US, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Maria Mela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IA AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Siagura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EL IE LA NO e IO NO, rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo e Antonio D'Asaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2619/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di IA AN e di EL IE LA NO e di IO NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il Cons. NO Lo PR e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il T.A.R. Sicilia - Palermo ha dichiarato inammissibile l'azione di annullamento proposta dall'odierno appellante - proprietario di un immobile sito in IA AN all’interno del quale viene svolta in locazione un’attività di laboratorio di dialisi - avverso il certificato di agibilità n. 7/2016 dell'1/9/2016 rilasciato dal Comune di IA AN agli odierni controinteressati, relativamente a un immobile situato nelle vicinanze per il quale, nel 2007, era stato autorizzato il cambio di destinazione d’uso da “laboratorio e deposito abbigliamento” a “Centro Dialisi”.
Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che " nessuna causa di illegittimità propria del certificato di agibilità impugnato è stata realmente prospettata dalla parte ricorrente ", osservando che " dal contenuto del ricorso si desume che, al di là delle apparenze, l'effettivo oggetto dell'impugnazione non è il certificato di agibilità rilasciato, ma concerne la legittimità delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni in variante rilasciate da oltre dieci anni; provvedimenti mai impugnati, divenuti definitivi e non più contestabili ".
Il T.A.R. ha concluso che " non può ammettersi che, attraverso l'escamotage del ricorso contro il certificato di agibilità, il vicino, al fine di tutelare la propria posizione di mercato ed evitare che un terzo eserciti un'attività concorrenziale (centro dialisi) nell'immobile limitrofo, possa contestare la disciplina urbanistico-edilizia di detto immobile e l'assetto d'interessi già definito da provvedimenti divenuti inoppugnabili da oltre dieci anni".
Avverso tale decisione, l'appellante propone due motivi di gravame.
Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 27, comma 2, c.p.a., lamentando la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di NO IO e della società C.E.R. s.r.l., acquirente dell'immobile.
Il motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato nelle difese dei resistenti, l'appellante era a conoscenza della mancata notifica del ricorso a NO IO e dell'alienazione dell'immobile, sin dal deposito del ricorso di primo grado, ma si è attivato solo a ridosso dell'udienza con evidente intento dilatorio.
La giurisprudenza consolidata stabilisce che " chi richiede la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento "(Consiglio di Stato 4764/2023).
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la valutazione del T.A.R. circa la natura sostanziale dell'impugnazione, sostenendo di aver dedotto vizi propri del certificato di agibilità.
Anche questo motivo è infondato.
Il T.A.R. ha correttamente operato un'analisi sostanziale del ricorso che, andando oltre la formale indicazione del petitum , ha verificato quale fosse l'effettivo oggetto dell'impugnazione, desunto dal contenuto sostanziale delle censure proposte.
Orbene, le censure formulate dall'appellante, pur se dirette formalmente contro il certificato di agibilità, mirano in effetti unicamente a contestare la legittimità delle costruzioni attraverso la rimessa in discussione di titoli edilizi del 2001-2007, ormai consolidati perché direttamente non impugnati – nemmeno dall’odierno appellante – entro i termini decadenziali decorrenti dalla loro conoscenza: termini che però decorrono dalla conoscenza dell’assetto urbanistico-edilizio dell’immobile controverso e non dalla sua adibizione a usi concorrenziali rispetto all’attività del ricorrente.
Come condivisibilmente osservato dal primo giudice, " dal contenuto del ricorso si contestano le autorizzazioni edilizie n. 1/2007 e n. 34/2007, i titoli di proprietà dei controinteressati nonché il rispetto delle distanze ": circostanze, tutte, che non hanno nulla a che vedere con l’impugnato certificato di agibilità.
Sul punto, il Collegio ribadisce il principio che la legittimità edilizia può ben conseguire anche alla inoppugnabilità dei provvedimenti che l'hanno dichiarata o concessa, non potendosi ammettere che il successivo rilascio dell'agibilità (e la sua pur tempestiva impugnazione) possa riaprire la finestra impugnatoria con riferimento a detti atti da esso presupposti.
Il certificato di agibilità, infatti, costituisce atto autonomo e distinto rispetto al titolo edilizio, con propri presupposti e propria disciplina. Ne consegue che l'eventuale illegittimità del certificato di agibilità – in concreto, peraltro, nemmeno efficacemente contestata – non comportare la possibilità di rimettere in discussione la legittimità dei titoli edilizi che ne costituiscono il presupposto, quando questi siano ormai divenuti definitivi per decorso dei relativi termini di impugnazione.
Nel caso in esame, le concessioni edilizie del 2001 e le autorizzazioni del 2007 sono ormai consolidate da oltre dieci anni, né il ricorrente ha dedotto e dimostrato di non averne mai potuto avere conoscenza. Sicché la loro legittimità non può essere rimessa in discussione attraverso l'impugnazione del certificato di agibilità rilasciato nel 2016, poiché ciò comporterebbe l'elusione dei termini decadenziali e la violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici; né, conseguentemente, può ammettersi l’autonoma impugnazione del certificato di agibilità sull’assunto dell’illegittimità originaria di predetti titoli edilizi, giacché ormai inoppugnabili.
Anche la domanda risarcitoria, in disparte la sua generica formulazione, deve essere respinta in diretta conseguenza dell'infondatezza dell'appello sul titolo abilitativo impugnato.
In conclusione, all’integrale reiezione dell'appello consegue il regolamento delle spese di questo grado del giudizio secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Sezione Giurisdizionale), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) in favore del Comune appellato e in ulteriori € 3.000,00 (tremila/00) in favore dei controinteressati, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN de FR, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
NO Lo PR, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO Lo PR | AN de FR |
IL SEGRETARIO