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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NT NS, nato San Giuseppe Wsuviano il 30/05/1998 avverso la sentenza del 20/12/2023 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a NS NT dal Tribunale di Noia per il reato ex art. 337 cod. pen. descritto nella imputazione. 2. Nel ricorso presentato dai difensore di NT, al quale si sono aggiunte le conclusioni scritte si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo, si adduce violazione dell'art. 23 d.l. 9 novembre 2020 n. 149 convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 perché le conclusioni 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 2233 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 23/10/2024 scritte del Procuratore generale presso la Corte di appello per l'udienza del 20 dicembre 2023, peraltro prive della firma digitale, sono state depositate il 12 dicembre 2023 e comunicate tramite p.e.c. soltanto il 15 dicembre 2023, senza rispettare il termine di 10 giorni previsto dalla legge. Si osserva che la Corte di appello non ha deciso sulla eccezione al riguardo presentata nelle conclusioni iscritte della difesa ritualmente depositate. 2.2. Con il secondo motivo, si adducono violazione della legge e vizio della motivazione per avere qualificato come resistenza a pubblico ufficiale una mera disubbidienza, non accompagnata da una reale minaccia, e per non avere giustificato la determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Nel procedimento a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti sono perentori, perché funzionali al corretto svolgimento del contraddittorio, per cui il giudice non deve tenere conto delle conclusioni tardivamente depositate. Inoltre, l'imp '.9to deve comunque indicare un'effettiva 2 ! • specifica incidenza della conclusione $119 • ontroparte rispetto all'esito del giudizio (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664) e nel caso in esame nel ricorso nulla si argomenta al riguardo. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha correttamente qualificato ex art. 337 cod. pen. la condotta consistita nel rifiutarsi di fornire i documenti e i dati anagrafici ai Carabinieri, intervenuti a seguito di un incidente stradale, e poi nel dimenarsi e divincolarsi, per evitare di salire a bordo della vettura per esser condotto negli uffici in cui sarebbe stata completata la procedura per la sua identificazione, anche rivolgendo al carabiniere al Carabiniere la minaccia «vuoi vedere che ti levo questa pistola giocattolo e te la scasso in testa». Va, anzi, osservato, che il reato ex art. 651 cod. pen. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto (Sez. 6, n. 39227 del 30/05/2013, Rv. 257083; Sez. 6, n. 47585 del 10/12/2007, Rv. 238231). Per altro verso, a differenza di quel che si assume nel ricorso, la Corte di appello ha adeguatamene giustificato la conferma della pena inflitta primo grado, osservando che essa si discosta di poco dal minimo edittale e che le circostanze generiche sono state applicate nella massima estensione. 3. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/10/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a NS NT dal Tribunale di Noia per il reato ex art. 337 cod. pen. descritto nella imputazione. 2. Nel ricorso presentato dai difensore di NT, al quale si sono aggiunte le conclusioni scritte si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo, si adduce violazione dell'art. 23 d.l. 9 novembre 2020 n. 149 convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 perché le conclusioni 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 2233 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 23/10/2024 scritte del Procuratore generale presso la Corte di appello per l'udienza del 20 dicembre 2023, peraltro prive della firma digitale, sono state depositate il 12 dicembre 2023 e comunicate tramite p.e.c. soltanto il 15 dicembre 2023, senza rispettare il termine di 10 giorni previsto dalla legge. Si osserva che la Corte di appello non ha deciso sulla eccezione al riguardo presentata nelle conclusioni iscritte della difesa ritualmente depositate. 2.2. Con il secondo motivo, si adducono violazione della legge e vizio della motivazione per avere qualificato come resistenza a pubblico ufficiale una mera disubbidienza, non accompagnata da una reale minaccia, e per non avere giustificato la determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Nel procedimento a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti sono perentori, perché funzionali al corretto svolgimento del contraddittorio, per cui il giudice non deve tenere conto delle conclusioni tardivamente depositate. Inoltre, l'imp '.9to deve comunque indicare un'effettiva 2 ! • specifica incidenza della conclusione $119 • ontroparte rispetto all'esito del giudizio (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664) e nel caso in esame nel ricorso nulla si argomenta al riguardo. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha correttamente qualificato ex art. 337 cod. pen. la condotta consistita nel rifiutarsi di fornire i documenti e i dati anagrafici ai Carabinieri, intervenuti a seguito di un incidente stradale, e poi nel dimenarsi e divincolarsi, per evitare di salire a bordo della vettura per esser condotto negli uffici in cui sarebbe stata completata la procedura per la sua identificazione, anche rivolgendo al carabiniere al Carabiniere la minaccia «vuoi vedere che ti levo questa pistola giocattolo e te la scasso in testa». Va, anzi, osservato, che il reato ex art. 651 cod. pen. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto (Sez. 6, n. 39227 del 30/05/2013, Rv. 257083; Sez. 6, n. 47585 del 10/12/2007, Rv. 238231). Per altro verso, a differenza di quel che si assume nel ricorso, la Corte di appello ha adeguatamene giustificato la conferma della pena inflitta primo grado, osservando che essa si discosta di poco dal minimo edittale e che le circostanze generiche sono state applicate nella massima estensione. 3. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/10/2024