Art. 9. 1. Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unita' sanitarie locali, uno o piu' centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale. ((1)) 2. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture gia' operanti e personale gia' dipendente.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilita' finanziarie ad esse gia' attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il comma 1 del presente articolo.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilita' finanziarie ad esse gia' attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il comma 1 del presente articolo.