Articolo 9 della Legge 23 agosto 1993, n. 352
Articolo 8Articolo 10
Versione
28 settembre 1993
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Versione
11 settembre 1995
Art. 9. 1. Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unita' sanitarie locali, uno o piu' centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale. ((1)) 2. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture gia' operanti e personale gia' dipendente.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilita' finanziarie ad esse gia' attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il comma 1 del presente articolo.
Entrata in vigore il 11 settembre 1995