Sentenza 23 settembre 2005
Massime • 1
Non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod.proc.pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il presidente del collegio dinanzi al quale è incardinato un procedimento penale per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen, abbia già condannato lo stesso imputato per concorso in omicidio aggravato, "per essere stato il fatto commesso per abietti motivi di supremazia mafiosa", qualora la contestazione del reato associativo faccia riferimento ad un periodo successivo rispetto a quello in cui si era verificato l'omicidio.
Commentario • 1
- 1. Art. 37 c.p.p. Ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2005, n. 40763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40763 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 23/09/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 1343
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 016252/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR AN N. IL 14/02/1971;
avverso ORDINANZA del 28/02/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Lette le conclusioni del P.G. Dott. PASSACANTANDO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa il 28/02/2005 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, depositata lo stesso giorno, veniva dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da EC TO nei confronti della Dott.ssa Silvana Grasso, Presidente del collegio giudicante il proc. n. 2335/2000 R.G.N.R., pendente dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria, procedimento nel quale il EC era imputato del reato di cui all'art. 416 bis c.p.. La Corte d'Appello condannava altresì l'istante al pagamento della somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Con ricorso proposto il 21/03/2005 l'Avv. Violetta Romano, difensore di fiducia di EC TO, impugnava detto provvedimento deducendo l'errore della decisione della Corte d'Appello in merito alla presentazione della dichiarazione di ricusazione alla cancelleria del giudice competente a decidere ex art. 38, comma 3, c.p.p.. Sosteneva il difensore che la dichiarazione fosse stata presentata nel rispetto dei termini, delle formalità e delle allegazioni documentali indispensabili, per cui, ad avviso dello stesso, questa sarebbe stata dichiarata inammissibile erroneamente ed illegittimamente.
Con il secondo motivo di ricorso il difensore deduceva il motivo di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, c.p.p. per come dichiarato incostituzionale con sentenza del 14 luglio 2000, n. 283. Sottolineava infatti come la Dott.ssa Silvana Grasso fosse stata ricusata in quanto Presidente della Corte d'Assise dinnanzi alla quale era stato celebrato il proc. pen. n. 104/1995 R.G.N.R. DDA
contro
BB TO ed altri, nel quale EC TO era stato condannato per il reato p. e p. dall'art. 61, comma 1, n. 1, artt. 575 e 577, comma 1, n. 3 e 4. Era stato condannato per concorso in omicidio "aggravato per essere stato il fatto commesso per abietti motivi di supremazia mafiosa" e, quindi, per agevolare la superiorità di un'associazione mafiosa nel corso della guerra di mafia. In tal modo, secondo la tesi del ricorrente, la Dott. Grasso aveva accertato, ai fini dell'aggravante, l'esistenza di un'associazione criminosa oggetto di valutazione a carico del medesimo EC nel proced. N. 2335/2000 RGNR. Rappresentava la difesa del ricorrente che identica dichiarazione di ricusazione era stata presentata il 06/02/2003 e che la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva dichiarato non luogo a provvedere perché era pervenuto il provvedimento che aveva autorizzato la Dott. Grasso ad astenersi. In seguito era stata pronunciata la nullità degli atti successivi all'udienza preliminare ed era stato nuovamente disposto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale presieduto dalla dott. Silvana Grasso. Alla luce di tali considerazioni il difensore chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata e raccoglimento dell'istanza di ricusazione presentata nell'interesse del EC. Con memoria datata 07/06/2005 il P.G. presso questa Corte di Cassazione. Dott. Guglielmo Passacantando, chiedeva il rigetto del ricorso, non ricorrendo nel caso in esame il presupposto dell'identità del fatto-reato. Inoltre in quel primo procedimento la contestata aggravante dei motivi abietti di supremazia mafiosa riguardava la partecipazione fino all'11/08/1990, mentre oggetto del presente giudizio risulta essere il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., per il periodo successivo alla data dell'11/08/1990.
I rilievi del P.G. sono assolutamente da condividere. Può considerarsi che le ragioni sulle quali si è fondato il giudizio di inammissibilità espresso dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria sono sostanzialmente due: la prima concernente la omessa allegazione dei documenti e delle prove circa termine e modo di presentazione della stessa, la seconda riguardante la palese infondatezza del motivo di ricusazione, "non potendosi ravvisare identità fattuale tra l'omicidio e il reato associativo".
Pur prescindendo dall'esame della dedotta erroneità della prima valutazione, cui la difesa del ricorrente in questa sede oppone alcuni rilievi che dovrebbero essere verificati in fatto con l'acquisizione dei verbali del procedimento, rimane l'insormontabile questione riguardante la manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione.
Il giudizio espresso al riguardo dai giudici calabresi deve essere pienamente condiviso essendo da escludere nel caso in esame il presupposto dell'identità del fatto-reato, tanto più che nel primo dei sopra indicati procedimenti la contestata aggravante dei motivi abietti di supremazia mafiosa riguardava la partecipazione del EC fino all'11/08/1990, mentre oggetto del giudizio nel quale è stata presentata la presente ricusazione risulta essere il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., con riferimento al periodo successivo alla data dell'11/08/1990. Anche alla luce del precetto di cui alla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 283/2000, va escluso che la Dott. Grasso abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, posto che il fatto reato dell'uno e dell'altro procedimento è diverso e che la collocazione cronologica dell'uno e dell'altro fatto è diversa.
Per tali ragioni il presente ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2005