Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2016, n. 25957
CASS
Sentenza 1 luglio 2016

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Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, comma secondo bis, cod. proc. pen., il giudice, se l'istanza è presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla data di invio della stessa e non a quella di ricezione dell'atto. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art.583 cod.proc.pen. costituisce espressione di un principio di ordine generale, che può trovare applicazione anche per l'istanza di rimessione in termini in ragione del nesso di strumentalità con la conseguente impugnazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2016, n. 25957
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25957
    Data del deposito : 1 luglio 2016

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