Ordinanza collegiale 2 luglio 2025
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 24/04/2026, n. 7476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7476 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07476/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07033/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7033 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto con cui il Ministero dell'Interno ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento – a domanda – di personale nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con decreto n. 238 del 14 novembre 2018;
- del verbale presupposto a tale decreto – e relativa scheda medica – con cui il Ministero dell'Interno, all'esito della visita del 26 marzo 2025, avrebbe accertato in capo a quest'ultimo la causa di esclusione;
- di ogni atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. TI Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. In data 26 marzo 2025 la Commissione medica per l’accertamento dell’idoneità psico fisica e attitudinale al servizio nel corpo nazionale dei vigili del fuoco ha dichiarato il sig. -OMISSIS- non idoneo all’assunzione nell’ambito della « procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. l, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. l39» bandita con decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238 per « alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 29.3 % ».
2. Con l’atto introduttivo del giudizio il sig. -OMISSIS- ha impugnato la sua esclusione dalla procedura e il presupposto verbale della Commissione medica – lamentandone l’illegittimità per « eccesso di potere per carenza d’istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, nonché violazione e falsa applicazione (i) dell’art. 1, Comma 1, lettera b), del D.M. n. 166 del 4/11/2019, (ii) dell’art. 3 del D.p.r. n. 207 del 17 dicembre 2015 richiamato dal summenzionato art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. n. 166 cit., e (iii) della direttiva tecnica per l’attuazione del Regolamento approvato con D.p.r. n. 207 del 17 dicembre 2015 in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2, approvata dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in data 11 marzo 2016 » – sostenendo, in particolare, l’inattendibilità delle misurazioni svolte in sede concorsuale anche alla luce degli esiti di due diverse visite mediche cui lo stesso ricorrente si era sottoposto subito dopo la visita svolta in sede concorsuale (una delle quali svolta presso struttura accreditata con il SSN).
3. In data 20 giugno 2025 l’amministrazione si è costituita in giudizio, depositando documentazione a difesa del proprio operato.
4. Con ordinanza TA LA, I- quater , 2 luglio 2025, n. 13048 questo Tribunale – ritenendo che la documentazione prodotta dal ricorrente fosse idonea a mettere in dubbio l’attendibilità dell’esame svolto in sede concorsuale – ha:
- disposto una verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. chiedendo alla Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma operante nell’ambito del Comando sanità e veterinaria del Comando logistico dell’Esercito, di provvedere « nel più breve tempo possibile all’accertamento dell’altezza, del peso e dei valori di massa grassa del ricorrente, specificando conclusivamente se lo stesso presenti la causa di non idoneità indicata nel provvedimento impugnato »;
- ordinato al ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria della procedura oggetto del presente ricorso, autorizzandolo alla notifica per pubblici proclami.
5. In data 13 luglio 2025 parte ricorrente ha depositato documentazione al fine di comprovare di aver provveduto a integrare il contraddittorio secondo quanto indicato da questo Tribunale.
6. In data 22 ottobre 2025, il verificatore ha depositato la sua relazione nella quale ha acclarato l’idoneità del ricorrente alla data della verificazione, attestando che lo stesso, in data 16 ottobre 2025, risultava in possesso di una massa grassa pari a 19,4%,
7. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
9. È noto che nella materia oggetto del presente giudizio « l’accesso alla tutela caducatoria è subordinato alla rilevazione di oggettivi elementi di inattendibilità dell’accertamento compiuto dall’amministrazione» (cfr. ex multis TA LA, I- quater , 10 maggio 2025, n. 9012) e che la produzione di attendibili certificazioni mediche rilasciate in una data assai prossima a quella della visita concorsuale costituisce un elemento che può assumere rilievo ai fini della valutazione circa l’attendibilità delle misurazioni effettuate in sede concorsuale (cfr. Consiglio di Stato, III, ord. 16 febbraio 2024, n. 555, e 24 aprile 2024, n. 1591, nonché TA LA, I- quater , 24 luglio 2025, n. 14726).
10. Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto elementi che depongono per l’inattendibilità delle misurazioni effettuate in sede concorsuale: in particolare, il sig. -OMISSIS- ha prodotto agli atti del presente giudizio attendibile documentazione sanitaria rilasciata da struttura accreditata presso il SSN in una data successiva ma prossima a quella di svolgimento della visita concorsuale che attesta un dato di massa grassa significativamente inferiore (di circa sette punti) a quella accertata in sede concorsuale (cfr. documentazione sanitaria Ospedale Privato Accreditato Prof. E. Montanari, doc. 5 allegato al ricorso) che corrobora la fondatezza della prospettazione di parte ricorrente circa il fatto che il dato risultante in sede concorsuale sia dipeso da un non accurato utilizzo degli strumenti di misurazione o da un loro malfunzionamento.
Al riguardo, il Collegio non ignora che: a) sussistono una pluralità di fattori che possono influenzare la misurazione della massa grassa in capo a un determinato soggetto, determinando risultati diversi anche a breve distanza di tempo (cfr. TA LA, I- quater , 13 marzo 2025, n. 5257); b) non può escludersi che nel pur non eccessivo lasso di tempo intercorrente tra la visita concorsuale e la visita del ricorrente presso la struttura accreditata vi sia stata una modifica dei valori corporei del ricorrente.
Allo stesso tempo, tuttavia, l’entità della discrasia riscontrata tra i due accertamenti (quello concorsuale e quello successivo cui il ricorrente si è sottoposto presso la struttura accreditata) appare tale da far ritenere che la diversità di massa grassa rilevata non possa ritenersi esclusivamente ascrivibile a fattori “fisiologici” concernenti le modalità di misurazione e lo stato del ricorrente durante gli accertamenti, né tantomeno a radicali modifiche dei parametri corporei del ricorrente avvenute tra la prima e la seconda visita (tenuto conto anche della sostanziale identità di peso del ricorrente nelle due visite, cfr. ancora certificazione dell’Ospedale Privato Accreditato Prof. E. Montanari), apparendo, al contrario, più che plausibile che il significativo scostamento accertato (oltre a essere stato certamente, in una determinata parte, influenzato dal diverso metodo e tempo di misurazione) possa essere dipeso anche da un non accurato utilizzo degli strumenti di misurazione (o da un loro malfunzionamento), ovvero da elementi “patologici” dell’accertamento svolto in sede concorsuale che non può escludersi siano risultati determinanti per l’estromissione del ricorrente dalla procedura.
11. I superiori elementi – in uno con i risultati della verificazione disposta in sede di giudizio, che ha confermato l’insussistenza della causa di esclusione riscontrata in sede concorsuale e ha acclarato l’idoneità del ricorrente – appaiono idonei a giustificare l’annullamento del provvedimento di esclusione impugnato. D’altronde, non è superfluo ricordare che questo Tribunale – in contenziosi relativi alla medesima procedura di stabilizzazione – ha già riconosciuto, con considerazioni estensibili anche alla fattispecie in esame, la necessità «di una verifica rigorosa dei presupposti dell’esclusione, tenuto conto anche degli effetti particolarmente pregiudizievoli connessi al mancato superamento della prova, da cui deriva la cancellazione dagli elenchi del personale volontario, ai sensi degli artt. 12 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e 20 del d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76» (cfr. TA LA, I- quater , 5 febbraio 2024, n. 2130, n. 2131 e n. 2132; 23 febbraio 2024, n. 3621; 27 maggio 2024, n. 10710; 24 giugno 2024, n. 12724 e 27 giugno 2024, n. 13044).
12. Per tutte le ragioni sopra spiegate il ricorso è fondato e gli atti impugnati devono essere annullati.
13. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere compensate tra le parti, salvo il dovere dell’amministrazione di provvedere al pagamento delle spese di verificazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti gravati.
Compensa le spese processuali.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di verificazione – liquidate in € 500,00, come da prospetto depositato in atti il 22 ottobre 2025 – da corrispondersi al verificatore secondo le modalità indicate nella documentazione versata in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio RT, Presidente
TI Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| TI Giuseppe Lanzafame | Orazio RT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.