CASS
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 8091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8091 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, avverso la sentenza emessa in data 09/07/2025 dal Tribunale di Foggia;
nei confronti di EN MO, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dall'avv. Salvatore Sforza - di ufficio;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Foggia;
udito il difensore comparso, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8091 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 12/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 09/07/2025, il Tribunale di Foggia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NZ MO in ordine al reato di truffa commesso il 24/03/2019 per ritenuta remissione di querela. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, affidandolo a due motivi con i quali deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 152 cod. pen. e 142 disp. att. cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. In particolare, il ricorrente rileva che la motivazione della sentenza si limita ad affermare quanto segue: "riscontrata l'assenza della persona offesa all'udienza predibattimentale in cui la stessa veniva nuovamente citata ex art. 152 comma 2 n. 1 e, pertanto, valutata tale assenza quale volontà di rimettere la querela, dichiarava non doversi procedere per intervenuta remissione di querela" (p. 2 ricorso in cui si riporta uno stralcio della sentenza impugnata). Rileva il ricorrente che si tratta di un grave errore di diritto poiché l'art. 152 cod. pen. prevede due fattispecie di remissione di querela: al comma 2, è prevista la remissione tacita, che ricorre quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, mentre al comma 3, n. 1) è specificato che ricorre altresì la remissione tacita quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone. Nella specie, non è ravvisabile alcuna di tali previsioni: nell'ipotesi di cui all'art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen., espressamente richiamata dal tribunale nella sentenza impugnata, il tenore letterale della norma, come previsto anche dall'articolo 142, comma 3, lett. d), bis disp. att. cod. proc. pen., esclude un'estensione della sua portata applicativa al di fuori dei casi in cui il querelante sia citato "in qualità di testimone". Nel caso di specie, tale circostanza non si è concretizzata, trattandosi di fase procedimentale antecedente all'apertura della istruttoria dibattimentale: infatti, la sentenza è stata pronunciata nel corso dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 554 bis cod. proc. pen., quando alcuna citazione come testimone poteva verificarsi. Quanto alla previsione di cui all'art. 152 comma 2, cod. proc. pen., il ricorrente osserva che occorre desumere la volontà del querelante da fatti concludenti, che non possono individuarsi nella mancata comparizione all'udienza predibattimentale, che è destinata alla costituzione delle parti e alla trattazione delle questioni preliminari;
il ricorrente, richiamato altresì il principio di legittimità secondo il quale neanche la mancata costituzione di parte civile equivale a remissione tacita di querela, dovendo valorizzare altri significativi elementi ai fini della volontà di rimettere la querela, (Cass. n. 33648 del 2023), conclude che, in assenza della persona offesa citata all'udienza predibattimentale, si impone la ricerca e la valutazione di comportamenti "altri" del querelante, incompatibili con la volontà di persistere nella querela, e che di tale percorso argomentativo non si rinviene traccia nella parte emotiva della sentenza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti per il giudizio al Tribunale di Foggia. 2.Come premesso, il Tribunale di Foggia ha pronunciate la sentenza impugnata nel corso dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 554 bis cod. proc. pen., ossia in una fase antecedente all'apertura dell'istruttoria dibattimentale, quando alcuna citazione come testimone poteva verificarsi e, quindi, la mancata comparizione in udienza della persona offesa non poteva comportare alcuna remissione tacita di querela. 2.1. Ai sensi dell'art. 152 cod. pen. la remissione della querela, che cagiona l'estinzione del reato, può essere "processuale" o "extraprocessuale", a seconda che intervenga durante o al di fuori del giudizio;
in tale ultima ipotesi, la remissione di querela può assumere la forma cd. espressa ovvero cd. tacita, allorché il querelante ponga in essere "fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela", quali, per esempio, l'assenza in occasione della udienza di comparizione, nella quale essa sia stata citata in qualità di testimone. La mancata comparizione in udienza della persona offesa può configurare un'ipotesi di remissione tacita della querela, ma tale effetto può verificarsi solo se il querelante sia stato preventivamente avvisato delle conseguenze giuridiche del comportamento omissivo;
cosa non avvenuta nel caso di specie. 4. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela" (S.U., sent. 21 luglio 2016, n. 31668, Rv. 267239); tale principio di diritto, secondo il Massimo Consesso di legittimità, trova il proprio fondamento nel combinato disposto dell'art. 555, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 90-bis, comma 1, lett. n), cod. proc. pen.: la prima di tali disposizioni normative, come noto, stabilisce che, in occasione della udienza di citazione diretta a giudizio, "il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione"; l'art. 90-bis, comma 1, lett. n), cit., inoltre, prevede che, tra le informazioni che l'autorità giudiziaria deve fornire alla persona offesa, sin dal primo incontro, vi sia quella relativa "alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'art. 152 del codice penale": previsioni, queste, dirette a rafforzare le esigenze informative delle vittime dei reati e che impongono al giudicante di avvisare il querelante-persona offesa delle conseguenze giuridiche della sua assenza in occasione dell'udienza dibattimentale. 3. Da quanto sopra esposto, deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia in diversa composizione per l'ulteriore corso. 3 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia in diversa composizione per l'ulteriore corso. Così deciso, 12 dicembre 2025 Il Presi ente
nei confronti di EN MO, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dall'avv. Salvatore Sforza - di ufficio;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Foggia;
udito il difensore comparso, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8091 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 12/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 09/07/2025, il Tribunale di Foggia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NZ MO in ordine al reato di truffa commesso il 24/03/2019 per ritenuta remissione di querela. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, affidandolo a due motivi con i quali deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 152 cod. pen. e 142 disp. att. cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. In particolare, il ricorrente rileva che la motivazione della sentenza si limita ad affermare quanto segue: "riscontrata l'assenza della persona offesa all'udienza predibattimentale in cui la stessa veniva nuovamente citata ex art. 152 comma 2 n. 1 e, pertanto, valutata tale assenza quale volontà di rimettere la querela, dichiarava non doversi procedere per intervenuta remissione di querela" (p. 2 ricorso in cui si riporta uno stralcio della sentenza impugnata). Rileva il ricorrente che si tratta di un grave errore di diritto poiché l'art. 152 cod. pen. prevede due fattispecie di remissione di querela: al comma 2, è prevista la remissione tacita, che ricorre quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, mentre al comma 3, n. 1) è specificato che ricorre altresì la remissione tacita quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone. Nella specie, non è ravvisabile alcuna di tali previsioni: nell'ipotesi di cui all'art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen., espressamente richiamata dal tribunale nella sentenza impugnata, il tenore letterale della norma, come previsto anche dall'articolo 142, comma 3, lett. d), bis disp. att. cod. proc. pen., esclude un'estensione della sua portata applicativa al di fuori dei casi in cui il querelante sia citato "in qualità di testimone". Nel caso di specie, tale circostanza non si è concretizzata, trattandosi di fase procedimentale antecedente all'apertura della istruttoria dibattimentale: infatti, la sentenza è stata pronunciata nel corso dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 554 bis cod. proc. pen., quando alcuna citazione come testimone poteva verificarsi. Quanto alla previsione di cui all'art. 152 comma 2, cod. proc. pen., il ricorrente osserva che occorre desumere la volontà del querelante da fatti concludenti, che non possono individuarsi nella mancata comparizione all'udienza predibattimentale, che è destinata alla costituzione delle parti e alla trattazione delle questioni preliminari;
il ricorrente, richiamato altresì il principio di legittimità secondo il quale neanche la mancata costituzione di parte civile equivale a remissione tacita di querela, dovendo valorizzare altri significativi elementi ai fini della volontà di rimettere la querela, (Cass. n. 33648 del 2023), conclude che, in assenza della persona offesa citata all'udienza predibattimentale, si impone la ricerca e la valutazione di comportamenti "altri" del querelante, incompatibili con la volontà di persistere nella querela, e che di tale percorso argomentativo non si rinviene traccia nella parte emotiva della sentenza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti per il giudizio al Tribunale di Foggia. 2.Come premesso, il Tribunale di Foggia ha pronunciate la sentenza impugnata nel corso dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 554 bis cod. proc. pen., ossia in una fase antecedente all'apertura dell'istruttoria dibattimentale, quando alcuna citazione come testimone poteva verificarsi e, quindi, la mancata comparizione in udienza della persona offesa non poteva comportare alcuna remissione tacita di querela. 2.1. Ai sensi dell'art. 152 cod. pen. la remissione della querela, che cagiona l'estinzione del reato, può essere "processuale" o "extraprocessuale", a seconda che intervenga durante o al di fuori del giudizio;
in tale ultima ipotesi, la remissione di querela può assumere la forma cd. espressa ovvero cd. tacita, allorché il querelante ponga in essere "fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela", quali, per esempio, l'assenza in occasione della udienza di comparizione, nella quale essa sia stata citata in qualità di testimone. La mancata comparizione in udienza della persona offesa può configurare un'ipotesi di remissione tacita della querela, ma tale effetto può verificarsi solo se il querelante sia stato preventivamente avvisato delle conseguenze giuridiche del comportamento omissivo;
cosa non avvenuta nel caso di specie. 4. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela" (S.U., sent. 21 luglio 2016, n. 31668, Rv. 267239); tale principio di diritto, secondo il Massimo Consesso di legittimità, trova il proprio fondamento nel combinato disposto dell'art. 555, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 90-bis, comma 1, lett. n), cod. proc. pen.: la prima di tali disposizioni normative, come noto, stabilisce che, in occasione della udienza di citazione diretta a giudizio, "il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione"; l'art. 90-bis, comma 1, lett. n), cit., inoltre, prevede che, tra le informazioni che l'autorità giudiziaria deve fornire alla persona offesa, sin dal primo incontro, vi sia quella relativa "alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'art. 152 del codice penale": previsioni, queste, dirette a rafforzare le esigenze informative delle vittime dei reati e che impongono al giudicante di avvisare il querelante-persona offesa delle conseguenze giuridiche della sua assenza in occasione dell'udienza dibattimentale. 3. Da quanto sopra esposto, deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia in diversa composizione per l'ulteriore corso. 3 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia in diversa composizione per l'ulteriore corso. Così deciso, 12 dicembre 2025 Il Presi ente