Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2026, n. 9222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9222 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
SA LO
EN SA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
ES ZI
- Presidente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9222/2026
Roma, li, 10/03/2026
Sent. n. sez. 103/2026 CC 20/01/2026 R.G.N. 36859/2025
LA RI AM AU
- Relatore -
SARIA AN ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
SENTENZA
De TT SE nato a [...] il [...] ED SS nato a [...] il [...]
ED LF nato a [...] il [...]
ED EL nato a [...] il [...] AS NZ nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di Napoli
Udita la relazione svolta dal Consigliere ROria Giordano;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Giovanni Battista Bertolini, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado di tutti i ricorrenti per il delitto di diffamazione nonché, fatta eccezione per LV AS, per il delitto di cui all'art. 617-bis cod. pen.
2. Avverso la richiamata sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione a mezzo unico atto con il comune difensore di fiducia, formulando sette motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.
QUALIFIED CA 1 Seriale:
4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 57dd78a4999b2se
Firmato Da: SA LO Emesso Da: TRUSTPRO Firmato Da: SARIA AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d
2.1. Con il primo, i ricorrenti che sono stati condannati per il relativo delitto, deducono inosservanza o erronea applicazione dell'art. 617-bis cod. pen. per erronea qualificazione giuridica dei fatti e travisamento della nozione di canale comunicazione riservato, poiché si erano limitati ad installare nell'auto della madre NZ AS un registratore vocale, e la conversazione del padre con UA RU era stata captata in via accidentale per l'attivazione del sistema bluetooth, con conseguente assenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.
2.2. Con il secondo motivo denunciano mancanza o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione all'art. 617-bis cod. pen. assumendo che dalla chat whatsapp denominata "Fratelli 007" non era emersa la volontà di captare comunicazioni tra terzi bensì di accertare condotte personali del padre, in un contesto familiare e privato.
2.3. Mediante il terzo motivo denunciano erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen., dato che l'assunto della decisione impugnata per il quale la loro condotta era diffamatoria per aver riferito a soggetti terzi la relazione extraconiugale della persona offesa, avrebbe omesso di considerare che la notizia, sebbene riservata, era vera ed era stata riferita in un contesto limitato e di interesse comunitario (ossia nell'ambito della comunità religiosa dei testimoni di Geova), sicché sarebbe stato necessario un più attento bilanciamento tra il diritto di "cronaca" e il diritto all'onore.
2.4. Con il quarto motivo lamentano vizio di motivazione in punto di carenza di prova circa la comunicazione, da parte di essi ricorrenti, delle notizie a soggetti diversi dal marito della persona offesa.
2.5. Con il quinto motivo deducono vizio di motivazione laddove la pronuncia censurata ha attribuito rilievo decisivo alle dichiarazioni della vittima, senza un'adeguata verifica di attendibilità della stessa e per aver ritenuto configurabile la diffusione a una cerchia ampia di soggetti, senza che fosse stato dimostrato un effettivo passaggio informativo da parte degli imputati a soggetti diversi dal marito della persona offesa, nonché per aver ritenuto la finalità offensiva della condotta mentre era avvenuta nel contesto religioso per motivi morali e disciplinari.
2.6. Con il sesto motivo la AS lamenta l'esclusione dell'esimente della provocazione nonostante la condotta del coniuge integrasse un fatto ingiusto idoneo a scatenare una reazione emotiva immediata, da valutare riguardo al tempo necessario per l'elaborazione emotiva dell'evento.
avendo
2.7. Mediante il settimo motivo i ricorrenti assumono che la condanna pagamento di una provvisionale dell'importo di euro 2.000,00 è priva di
al
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Firmato Da: SA LO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 57ddf78a4999b2se Firmato Da: SARIA AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d
adeguata motivazione, atteso che non vi è prova del danno della parte civile e non è stato considerato un pericolo di pregiudizio irreparabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo e il secondo motivo, suscettibili di valutazione unitaria, non sono fondati.
1.1.E' opportuno ricordare che il primo comma dell'art. 617-bis cod. pen. punisce la condotta commessa da «Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. 266-271], al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone». Nel delineare l'ambito di applicazione della norma incriminatrice, questa Corte ha innanzi tutto chiarito che il predetto reato anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene, punendo l'installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche (con la conseguenza che, ai fini della configurabilità del reato deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati: Sez. 2, n. 37710 del 24/09/2008, Pariota, Rv. 241456). Per altro verso è stato puntualizzato che, ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 617-bis cod. pen., l'espressione "altre persone" fa riferimento a qualsiasi persona diversa da colui che ha operato l'installazione della apparecchiatura atta ad intercettare od impedire la comunicazione oppure la conversazione telegrafica o telefonica (Sez. 5, n. 11360 del 04/04/1989, Danieli, Rv. 181976). Vi è dunque che il delitto sussiste ogniqualvolta la installazione della apparecchiatura idonea alla registrazione o alla presa di cognizione della conversazione sia diretta alla captazione di colloqui ai quali l'agente non partecipi (Sez. 5, n. 12655 del 23/01/2001, Berzani, Rv. 218326).
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Firmato Da: SA LO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 57ddf78a4999b2se Firmato Da: SARIA AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d
1.2. Dai superiori principi deriva, innanzi tutto, la non fondatezza del primo motivo dei ricorsi poiché, pacifica l'installazione da parte degli imputati sulla vettura utilizzata dal padre del dispositivo volto a registrare le conversazioni, a nulla rileva che siano state captate le comunicazioni tra i due soggetti che si trovavano nella vettura, dato che l'art. 617-bis cod. pen. laddove fa riferimento alla captazione di comunicazioni contempla anche quelle tra presenti, come si desume dall'utilizzo della disgiuntiva "o" nell'ultima parte del richiamato primo comma della norma incriminatrice, che consente, così, di operare una distinzione tra comunicazioni e conversazioni, queste ultime in forma telegrafica oppure
telefonica.
Inoltre, è pacifica la condotta posta in essere dai ricorrenti consistente nell'installazione del dispositivo, condotta che, in ragione dell'anticipazione penale della tutela della riservatezza contemplata dalla norma incriminatrice, comporta che il delitto si sarebbe consumato finanche nell'ipotesi di mancata captazione di una qualsivoglia comunicazione.
1.3. Sotto altro profilo, posto che l'espressione "altra persona" si riferisce a qualsiasi soggetto diverso da colui il quale installa il dispositivo, non assume rilievo la circostanza che l'apparecchio fosse stato posto all'interno della vettura per accertare fatti riferibili al padre in un contesto privato, atteso che non si può attribuire alcuna valenza scriminante al rapporto di parentela, che non consente una violazione del diritto alla riservatezza e all'intimità. Invero, come è stato già chiarito nella giurisprudenza di legittimità- in una fattispecie analoga, sebbene non sovrapponibile a quella in esame, nella quale la condotta è stata commessa dai figli di una delle persone offese - per la sussistenza del delitto in esame non assume valenza scriminante il fatto che le intercettazioni siano operate dal titolare dell'utenza in danno del coniuge, in quanto i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi, ma ne presuppongono anzi l'esistenza, dal momento che la solidarietà si realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignità e ciò vale anche nel caso di infedeltà del coniuge, poiché la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza (Sez. 5, n. 6727 del 23/05/1994, Innocenti, Rv. 198994).
2. Il terzo motivo non è fondato.
L'esercizio del diritto di cronaca - che i ricorrenti assumono non essere stato correttamente bilanciato con il diritto alla riservatezza - presuppone, infatti, la verità del fatto narrato, la pertinenza all'interesse che esso assume per l'opinione pubblica e la correttezza delle modalità con cui il fatto viene riferito (Sez. 5, n.
Firmato Da: SA LO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 57ddf78a4999b2se Firmato Da: SARIA AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d
27/04/1992,
2144 del 14/12/1999, dep. 2000, Scalfari, Rv. 215574; Sez. 5, n. 7632 del Melchiorre, Rv. 192209; Sez. 6, n. 6117 del 17/03/1980, Cansarano, Rv. 145296). Ne deriva, quindi, che, in mancanza della contestuale presenza dei richiamati presupposti, manca un diritto di cronaca e la tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti cui le notizie oggetto di divulgazione si riferiscono è assoluta. Nella fattispecie in esame non vi è alcun diritto di cronaca da bilanciare con quello alla reputazione delle vittime, perché l'interesse pubblico alla divulgazione di una notizia non può essere identificato con quello degli appartenenti di una comunità religiosa a conoscere comportamenti dei propri membri che, sebbene contrari alle regole di condotta proprie della comunità stessa, non costituiscono, per l'ordinamento dello Stato, fatti di reato o fatti illeciti, bensì solo fatti che riguardano la vita intima dei soggetti coinvolti, la cui riservatezza, trattandosi di informazioni particolarmente sensibili, deve essere oggetto della tutela più ampia.
Firmato Da: SA LO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 57ddf78a4999b2se Firmato Da: SARIA AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d
4. Sono tuttavia fondati il quarto e il quinto motivo, suscettibili di vaglio unitario, che riguardano la prova della divulgazione delle notizie diffamatorie da parte dei ricorrenti all'interno della comunità dei testimoni di Geova e non la comunicazione della stessa al solo marito della vittima. Come noto, stante la formulazione dell'art. 595 cod. pen., ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, è necessario che l'autore della frase lesiva dell'altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero, secondo quanto precisato nella giurisprudenza di questa Corte, con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri (Sez. 5, n. 522 del 26/05/2016, dep. 2017, S., Rv. 269016; Sez. 5, n. 34178 del 10/02/2015, Corda, Rv. 264982). Nella fattispecie in esame, come si evince dalle conformi decisioni di merito, dato che gli "Anziani" della comunità religiosa non hanno voluto rivelare, avvalendosi della propria posizione di soggetti assimilabili a ministri di culto ai sensi dell'art. 200 cod. proc. pen., da chi avessero appreso la notizia, la circostanza che a diffondere la stessa nella comunità fossero stati i ricorrenti è rimasta affidata solo alle dichiarazioni della persona offesa UA RU. Quest'ultima, tuttavia, si è limitata a presupporre tale condotta, riferendo che nella comunità praticamente tutti erano a conoscenza della vicenda, ciò che peraltro non è in discussione. Sicché la motivazione delle pronunce di merito non spiega, se non in via meramente congetturale, come sia pervenuta alla conclusione che ad aver
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diffuso (anche tramite la divulgazione della stessa agli "Anziani") la notizia all'interno della comunità siano stati i ricorrenti.
5. Pertanto, assorbite le questioni prospettate dagli altri motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 595 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
6. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge, considerate le informazioni contenute nella decisione relative alla vita personale dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 595 c.p. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli;
Rigetta nel resto i ricorsi;
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così è deciso, 20/01/2026
Il Consigliere Estensore ROria Giordano
Il Presidente
RO LO
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Firmato Da: SA LO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 57ddf78a4999b2se Firmato Da: SARIA AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d