Sentenza 5 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5064 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
5064/01 UB . E N REGISTRAZION DEL 17 OME 8 -19 RE LICA en p 1 -1 a 4 m te 2 DA is . s L l ESENTE LA CORTE SUPREMA a 3 SAZIONE 2 e h . ific T R d 1^ sezione civile oggetto o A m composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: ordinanza prefettizia Presidente e ricorso del comune. dr. Vincenzo Baldassarre R.G. N. 1340/99 Consigliere dr. Donato Plenteda dr. FR Felicetti Consigliere Cron. 10828 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. + Rep. Consiglieredr. Aniello Nappi Ud. 17.01.2001 ha pronunciato la seguente: S ENT ENZA su ricorso iscritto al n° 1340 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1999, proposto DA COMUNE DI SCORRANO, in persona del sindaco p.t., elet- tivamente domiciliato in Roma, V.della Balduina n.187, presso l'avv. Stefano Agamennone e rappresentato e di- feso dall'avv. Maurizio Presicce, per procura a margi- ne del ricorso e delibera della G.M. n. 514 del 25 a- gosto 1998. Calimera (LE), V. G. da Verrazzano, presso l'avv. Giu- др RICORRENTE
CONTRO
FRANCESCO ON, già elettivamente domiciliato in 118 2091 1 2 seppe Russo, domiciliatario nel giudizio pretorile. INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Lecce-Sez. distac- cata di Maglie n. 208 dell'8 - 23 luglio 1998. Udita, all'udienza del 17 gennaio 2001, la relazione del Cons.dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Presicce e il P.M. dr. Raffaele Cenicco- la, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 23 luglio 1998 il Pretore di Lecce accoglieva l'opposizione di FR NA all' ordinanza emessa il 27 maggio 1997 dal locale prefet- to, con la quale gli era stato ingiunto di pagare al comune di Scorrano £. 1.175.000, per violazione dell' art.142, comma 9°, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), e annullava l'atto perchè emesso, a suo avviso, oltre i termini di cui all'art. 204 C.d.S, compensando le spese di lite. Nel giudizio era intervenuto il comune di Scorrano con domanda di rigetto dell'opposizione, mentre il Prefet- to di Lecce non si era costituito;
la sentenza, quali- ficato l'ente locale "interventore" nell'intestazione, non contiene statuizioni sulla natura dell'intervento. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- 3.- corso, mai notificato al prefetto e illustrato da me- moria ex art. 378 c.p.c., il comune di Scorrano e il NA non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per esse- re stato proposto dal comune di Scorrano, privo di le- gittimazione sostanziale e processuale nel giudizio, in quanto l'art.205, 3° comma, del C.d.S., sancisce che l' opposizione ai provvedimenti di irrogazione delle san- zioni all'autorità giudiziaria si svolge nelle forme e con i modi di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per i quali unica legittimata ad agire e a stare in giudizio (e di conseguenza a impu- gnare per cassazione la sentenza) è "l'autorità che ha emesso l'ordinanza", che nel caso è il prefetto (Cass. 15 gennaio 1999 n. 387, 26 giugno 1998 n. 6353 e 11 giugno 1998 n. 5827). Non può quindi condividersi la giurisprudenza di que- sta Corte che ammette, con l'intervento, il ricorso per cassazione del creditore della somma dovuta per l'in- giunzione, da individuare in base all'art. 29 della L. 689/81 (così Cass. 30 agosto 1995 n. 9152), perchè l' art. 23 della stessa legge configura il giudizio d'op- posizione come impugnazione dell'atto amministrativo che commina la sanzione, annullabile con la sentenza ""in tutto o in parte.. o modificabile "...anche li- mitatamente all'entità della sanzione dovuta" (11°com- ma) e logicamente identifica come sola parte legitti- mata a resistere "l'autorità che ha emesso il provve- dimento impugnato" (commi 2° e 4°), la quale è, quindi, l'unico soggetto che con gli opponenti può ricorrere in questa sede (così Cass. 6 marzo 2000 n. 2504, 9 feb- braio 1999 n. 1091 e 3 marzo 1998 n. 2344). Quanto detto esclude l'ammissibilità di un intervento autonomo, principale o litisconsortile, nel giudizio di opposizione alle sanzioni di cui all'art. 23 della legge 689/81, nel quale, anzi, per la prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità, dovrebbe esclu- dersi ogni tipo di intervento (tra molte, Cass.14 gen- naio 1997 n. 286 e 4 aprile 1996 n. 3149, e contra la cit. Cass. 9152 /95 e Cass. 3 maggio 1996 n. 4080, che peraltro esclude l'intervento litisconsortile). Nel caso di specie, l'assenza di autonome domande del comune che ha solo chiesto il rigetto dell'opposizio- ne,nè avrebbe potuto proporre altre domande (Cass. 29 ottobre 1999 n. 12190) evidenzia un interesse sostan- zialmente di fatto alla conservazione del provvedimen- to impugnato, che fa ritenere l'intervento in sede di merito "adesivo dipendente", inidoneo a legittimare l' interventore a impugnare autonomamente la sentenza (in - 5 - tal senso tra molte, Cass. 25 settembre 1999 n. 10630, 14 ottobre 1998 n. 10146), se non con riferimento alle statuizioni della decisione che direttamente incidono sull'interventore, come la condanna alle spese (Cass. 20 ottobre 1997 n. 10252) ovvero la dichiarazione d'i- nammissibilità dell'intervento (Cass. 9 luglio 1997 n. 6201), che nel caso non vi sono state, con l'effetto che, anche per tale profilo, al comune di Scorrano re- sta preclusa l'impugnazione della sentenza. Nulla deve disporsi per le spese, stante la mancata difesa dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2001. Il presidente Viney Baldorsson If JonsisConsigliere //re estensore Felup N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile LU TI Depositato in Cancelleria Мино Джигм 1- 5 APR 2001 IL CANCELLIERE Uliva