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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 854/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4312/2022 depositato il 29/07/2022
proposto da
Comune di Siracusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 04/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OD16 / 884 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 6.7.2017 ed iscritto al n. 1571/18 R.G.R., Rappresentante_1 , legale rappresentante della Resistente_1, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. OD16/884 del 12.4.2016 emesso dal comune di Siracusa per TARSU relativa all'anno di imposta 2011 e ne chiedeva l'annullamento per i motivi indicati in ricorso.
Il comune di Siracusa si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17.12.2021 il ricorso veniva posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“E' fondato il motivo di ricorso concernente l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza
(erroneamente definita prescrizione in ricorso) del potere impositivo del comune di Siracusa per essere stato l'avviso di accertamento notificato oltre i termini di legge.
Ed invero, ai sensi dell'art. 1 comma 161 L. 296/06, l'avviso di accertamento in rettifica o di ufficio per tributi di competenza degli enti locali deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Pertanto, nel caso di specie, l'avviso di accertamento per TARSU relativa all'anno di imposta 2011 doveva essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2016.
Esso è stato, invece, notificato il 13.1.2017 (data incontestata da parte del comune resistente che, peraltro, non ha provato di avere spedito l'atto entro il 31.12.2016) e, perciò, nel mancato rispetto dei termini di legge.
L'accoglimento di tale motivo di ricorso esime questa Commissione dalla trattazione delle altre censure.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il comune di Siracusa deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente che, in assenza di nota spese, si liquidano in € 300,00, oltre
IVA e C.P., e in € 120,00 per spese di contributo unificato.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Comune di Siracusa con atto del 29 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
Sulla legittimità dell'avviso di accertamento n. Od16/884 – tempestività della notificazione. Il Collegio di prime cure provvedeva all'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato sul presupposto erroneo che l'atto impositivo fosse stato notificato alla società Resistente_1 S.r.l. oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 della Legge n. 296/06 (la C.T.P. riteneva che l'accoglimento del suddetto motivo esimeva la trattazione delle altre censure). Invero, tale assunto non è corretto in quanto l'avviso id accertamento n. OD16/884 è stato notificato a mezzo raccomandata n. 61566519692-4, spedita in data
09.12.2016 e ricevuta dalla società appellata in data 13.01.2016.
Considerato che
la spedizione della raccomandata n. 61566519692-4 contenente l'avviso di accertamento n. OD16/884 è avvenuta il giorno
09.12.2016, ovvero entro il 31.12.2016 (termine decadenziale), l'atto impositivo impugnato è legittimo e meritevole di essere confermato.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 61/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 4 e depositata il 04 Gennaio
2022. La società Resistente_1 S.r.l., chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Sull'ammissibilità dell'appello e contumacia dell'appellata, l'appello del Comune di Siracusa è ritualmente proposto ed è, pertanto, ammissibile. Il deposito dell'atto di appello è avvenuto nei termini di legge. L'atto di gravame risulta altresì notificato alla società appellata presso il domicilio eletto in primo grado, all'indirizzo
PEC del difensore costituito. La mancata costituzione della parte appellata non preclude la decisione nel merito, ai sensi del D. Lgs. n.546/1992, potendo il Collegio decidere sulla base degli atti ritualmente acquisiti, nel rispetto del principio del contraddittorio come realizzato attraverso la regolare instaurazione del giudizio di secondo grado.
Sulla produzione documentale in appello (art.58 D. Lgs. n.546/1992), l'ente locale appellante ha prodotto in questo grado di giudizio: Avviso di ricevimento della raccomandata n. 61566519692-4, contenente l'avviso di accertamento TARSU n. OD16 884. Tale produzione è stata effettuata ai sensi dell'art.58, comma 2, D.
Lgs. n.546/1992, che così dispone: “È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”. La norma consente alle parti di allegare in appello documenti non prodotti in primo grado, senza particolari preclusioni, trattandosi di giudizio di impugnazione connotato da poteri pienamente devolutivi. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 36 del 27 Marzo 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto assoluto di deposito in appello di deleghe, procure e atti di conferimento di potere, affermando che tali atti possono essere prodotti in secondo grado solo se l'omesso deposito in primo grado sia dipeso da cause non imputabili alla parte o risultino indispensabili per la decisione. La disciplina attuale è contenuta nell'art. 58 del D.Lgs.
n. 546/1992 prevede che il deposito di nuovi documenti in appello sia ammesso solo se il Collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione della causa oppure se la parte dimostra di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile. Tale regime si applica ai giudizi introdotti in primo grado dal 4 Gennaio 2024 (art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 220/2023). Ne consegue che: la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata è ammissibile;
il relativo documento è utilizzabile ai fini del decidere in questo grado di giudizio.
Sulla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento TARSU, la questione centrale su cui si incentra il presente gravame attiene alla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento n. OD16 884 per l'anno
2011. L'art.1, comma 161, L. n.296/2006, prevede che: gli enti locali procedano alla notifica degli avvisi di accertamento relativi ai tributi di propria competenza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso di specie: anno d'imposta: 2011; termine ultimo per la notifica dell'avviso di accertamento:
31.12.2016. Dall'avviso di ricevimento prodotto dall'appellante emerge che: la raccomandata n.
61566519692-4, contenente l'avviso di accertamento n. OD16 884: è stata spedita in data 09.12.2016; è stata recapitata alla società contribuente in data successiva. Pertanto, è documentalmente provato che: il
Comune di Siracusa ha attivato il procedimento notificatorio dell'atto impositivo in data anteriore al
31.12.2016, tramite consegna del plico all'operatore postale in data 09.12.2016.
In materia di notificazioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica, in virtù del quale: per il notificante, la notifica si considera perfezionata nel momento in cui egli ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini della notifica, ossia, nel caso di raccomandata a mezzo posta, al momento della consegna del plico all'operatore postale;
per il destinatario, la notifica si perfeziona, invece, al momento della ricezione dell'atto. Tale principio, originariamente elaborato con riferimento agli atti processuali, è stato esteso anche agli atti di imposizione tributaria, ritenendosi che: per la verifica del rispetto del termine decadenziale per l'esercizio del potere impositivo, rilevi la data di spedizione dell'atto da parte dell'ente impositore;
la data di effettiva conoscenza da parte del contribuente attiene al perfezionamento della notifica nei suoi confronti, ma non incide sul rispetto del termine decadenziale.
Applicando tali principi al caso concreto: essendo pacifico, sulla base dell'avviso di ricevimento, che la raccomandata è stata spedita in data 09.12.2016, deve ritenersi che il Comune di Siracusa abbia tempestivamente esercitato il proprio potere impositivo entro il termine del 31.12.2016; la notifica deve, pertanto, considerarsi tempestiva ai fini del rispetto della decadenza.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha basato l'accoglimento del ricorso esclusivamente sulla ritenuta intempestività dell'avviso di accertamento, ritenendo che l'atto fosse stato notificato oltre il termine del 31.12.2016 e reputando, per l'effetto, assorbiti gli altri motivi di ricorso. Alla luce della documentazione regolarmente prodotta in appello e dei principi sopra richiamati, tale conclusione risulta erronea, in quanto:
1. La data di spedizione dell'avviso (09.12.2016) è anteriore alla scadenza del termine decadenziale.
2. In virtù del principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica, ai fini della verifica della decadenza dal potere impositivo è sufficiente che l'ente abbia consegnato il plico all'operatore postale prima della scadenza del termine.
3. Non vi è, dunque, alcuna decadenza del Comune di Siracusa dal potere di emettere e notificare l'avviso di accertamento per l'anno 2011. Ne consegue che: l'avviso di accertamento n. OD16 884 deve ritenersi tempestivamente notificato;
viene meno il presupposto logico-giuridico sul quale la Commissione
Tributaria Provinciale ha fondato l'annullamento dell'atto impugnato. Considerato, inoltre, che il giudice di prime cure ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi sollevati dalla contribuente (mancanza di atto prodromico, pretesa erroneità dell'avviso), non risultano in questo grado specifiche contestazioni difensive dell'appellata, essendo quest'ultima rimasta contumace. In assenza di ulteriori elementi e deduzioni idonei a infirmare la legittimità dell'avviso di accertamento, e tenuto conto che: l'atto impositivo risulta sorretto da idoneo presupposto normativo;
la contribuente non ha coltivato in appello le proprie originarie censure, deve ritenersi che l'avviso di accertamento n. OD16 884 sia legittimo.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore del Comune di Siracusa, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro 1.200,00 (milleduecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4312/2022 depositato il 29/07/2022
proposto da
Comune di Siracusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 04/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OD16 / 884 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 6.7.2017 ed iscritto al n. 1571/18 R.G.R., Rappresentante_1 , legale rappresentante della Resistente_1, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. OD16/884 del 12.4.2016 emesso dal comune di Siracusa per TARSU relativa all'anno di imposta 2011 e ne chiedeva l'annullamento per i motivi indicati in ricorso.
Il comune di Siracusa si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17.12.2021 il ricorso veniva posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“E' fondato il motivo di ricorso concernente l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza
(erroneamente definita prescrizione in ricorso) del potere impositivo del comune di Siracusa per essere stato l'avviso di accertamento notificato oltre i termini di legge.
Ed invero, ai sensi dell'art. 1 comma 161 L. 296/06, l'avviso di accertamento in rettifica o di ufficio per tributi di competenza degli enti locali deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Pertanto, nel caso di specie, l'avviso di accertamento per TARSU relativa all'anno di imposta 2011 doveva essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2016.
Esso è stato, invece, notificato il 13.1.2017 (data incontestata da parte del comune resistente che, peraltro, non ha provato di avere spedito l'atto entro il 31.12.2016) e, perciò, nel mancato rispetto dei termini di legge.
L'accoglimento di tale motivo di ricorso esime questa Commissione dalla trattazione delle altre censure.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il comune di Siracusa deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente che, in assenza di nota spese, si liquidano in € 300,00, oltre
IVA e C.P., e in € 120,00 per spese di contributo unificato.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Comune di Siracusa con atto del 29 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
Sulla legittimità dell'avviso di accertamento n. Od16/884 – tempestività della notificazione. Il Collegio di prime cure provvedeva all'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato sul presupposto erroneo che l'atto impositivo fosse stato notificato alla società Resistente_1 S.r.l. oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 della Legge n. 296/06 (la C.T.P. riteneva che l'accoglimento del suddetto motivo esimeva la trattazione delle altre censure). Invero, tale assunto non è corretto in quanto l'avviso id accertamento n. OD16/884 è stato notificato a mezzo raccomandata n. 61566519692-4, spedita in data
09.12.2016 e ricevuta dalla società appellata in data 13.01.2016.
Considerato che
la spedizione della raccomandata n. 61566519692-4 contenente l'avviso di accertamento n. OD16/884 è avvenuta il giorno
09.12.2016, ovvero entro il 31.12.2016 (termine decadenziale), l'atto impositivo impugnato è legittimo e meritevole di essere confermato.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 61/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 4 e depositata il 04 Gennaio
2022. La società Resistente_1 S.r.l., chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Sull'ammissibilità dell'appello e contumacia dell'appellata, l'appello del Comune di Siracusa è ritualmente proposto ed è, pertanto, ammissibile. Il deposito dell'atto di appello è avvenuto nei termini di legge. L'atto di gravame risulta altresì notificato alla società appellata presso il domicilio eletto in primo grado, all'indirizzo
PEC del difensore costituito. La mancata costituzione della parte appellata non preclude la decisione nel merito, ai sensi del D. Lgs. n.546/1992, potendo il Collegio decidere sulla base degli atti ritualmente acquisiti, nel rispetto del principio del contraddittorio come realizzato attraverso la regolare instaurazione del giudizio di secondo grado.
Sulla produzione documentale in appello (art.58 D. Lgs. n.546/1992), l'ente locale appellante ha prodotto in questo grado di giudizio: Avviso di ricevimento della raccomandata n. 61566519692-4, contenente l'avviso di accertamento TARSU n. OD16 884. Tale produzione è stata effettuata ai sensi dell'art.58, comma 2, D.
Lgs. n.546/1992, che così dispone: “È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”. La norma consente alle parti di allegare in appello documenti non prodotti in primo grado, senza particolari preclusioni, trattandosi di giudizio di impugnazione connotato da poteri pienamente devolutivi. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 36 del 27 Marzo 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto assoluto di deposito in appello di deleghe, procure e atti di conferimento di potere, affermando che tali atti possono essere prodotti in secondo grado solo se l'omesso deposito in primo grado sia dipeso da cause non imputabili alla parte o risultino indispensabili per la decisione. La disciplina attuale è contenuta nell'art. 58 del D.Lgs.
n. 546/1992 prevede che il deposito di nuovi documenti in appello sia ammesso solo se il Collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione della causa oppure se la parte dimostra di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile. Tale regime si applica ai giudizi introdotti in primo grado dal 4 Gennaio 2024 (art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 220/2023). Ne consegue che: la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata è ammissibile;
il relativo documento è utilizzabile ai fini del decidere in questo grado di giudizio.
Sulla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento TARSU, la questione centrale su cui si incentra il presente gravame attiene alla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento n. OD16 884 per l'anno
2011. L'art.1, comma 161, L. n.296/2006, prevede che: gli enti locali procedano alla notifica degli avvisi di accertamento relativi ai tributi di propria competenza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso di specie: anno d'imposta: 2011; termine ultimo per la notifica dell'avviso di accertamento:
31.12.2016. Dall'avviso di ricevimento prodotto dall'appellante emerge che: la raccomandata n.
61566519692-4, contenente l'avviso di accertamento n. OD16 884: è stata spedita in data 09.12.2016; è stata recapitata alla società contribuente in data successiva. Pertanto, è documentalmente provato che: il
Comune di Siracusa ha attivato il procedimento notificatorio dell'atto impositivo in data anteriore al
31.12.2016, tramite consegna del plico all'operatore postale in data 09.12.2016.
In materia di notificazioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica, in virtù del quale: per il notificante, la notifica si considera perfezionata nel momento in cui egli ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini della notifica, ossia, nel caso di raccomandata a mezzo posta, al momento della consegna del plico all'operatore postale;
per il destinatario, la notifica si perfeziona, invece, al momento della ricezione dell'atto. Tale principio, originariamente elaborato con riferimento agli atti processuali, è stato esteso anche agli atti di imposizione tributaria, ritenendosi che: per la verifica del rispetto del termine decadenziale per l'esercizio del potere impositivo, rilevi la data di spedizione dell'atto da parte dell'ente impositore;
la data di effettiva conoscenza da parte del contribuente attiene al perfezionamento della notifica nei suoi confronti, ma non incide sul rispetto del termine decadenziale.
Applicando tali principi al caso concreto: essendo pacifico, sulla base dell'avviso di ricevimento, che la raccomandata è stata spedita in data 09.12.2016, deve ritenersi che il Comune di Siracusa abbia tempestivamente esercitato il proprio potere impositivo entro il termine del 31.12.2016; la notifica deve, pertanto, considerarsi tempestiva ai fini del rispetto della decadenza.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha basato l'accoglimento del ricorso esclusivamente sulla ritenuta intempestività dell'avviso di accertamento, ritenendo che l'atto fosse stato notificato oltre il termine del 31.12.2016 e reputando, per l'effetto, assorbiti gli altri motivi di ricorso. Alla luce della documentazione regolarmente prodotta in appello e dei principi sopra richiamati, tale conclusione risulta erronea, in quanto:
1. La data di spedizione dell'avviso (09.12.2016) è anteriore alla scadenza del termine decadenziale.
2. In virtù del principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica, ai fini della verifica della decadenza dal potere impositivo è sufficiente che l'ente abbia consegnato il plico all'operatore postale prima della scadenza del termine.
3. Non vi è, dunque, alcuna decadenza del Comune di Siracusa dal potere di emettere e notificare l'avviso di accertamento per l'anno 2011. Ne consegue che: l'avviso di accertamento n. OD16 884 deve ritenersi tempestivamente notificato;
viene meno il presupposto logico-giuridico sul quale la Commissione
Tributaria Provinciale ha fondato l'annullamento dell'atto impugnato. Considerato, inoltre, che il giudice di prime cure ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi sollevati dalla contribuente (mancanza di atto prodromico, pretesa erroneità dell'avviso), non risultano in questo grado specifiche contestazioni difensive dell'appellata, essendo quest'ultima rimasta contumace. In assenza di ulteriori elementi e deduzioni idonei a infirmare la legittimità dell'avviso di accertamento, e tenuto conto che: l'atto impositivo risulta sorretto da idoneo presupposto normativo;
la contribuente non ha coltivato in appello le proprie originarie censure, deve ritenersi che l'avviso di accertamento n. OD16 884 sia legittimo.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore del Comune di Siracusa, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro 1.200,00 (milleduecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)