Sentenza 16 marzo 1998
Massime • 1
È irrituale il provvedimento con il quale il Pretore, dopo la dichiarazione di astensione del pubblico ministero, disponga la trasmissione degli atti all'ufficio di quest'ultimo, in quanto non è consentita la regressione del procedimento a una fase ormai superata. (Fattispecie, nella quale la S.C. ha affermato che il giudice, in una simile circostanza avrebbe dovuto rinviare il dibattimento in attesa di conoscere le determinazioni del Procuratore della Repubblica in ordine alla designazione di altro magistrato dell'ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/1998, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 13/03/1998
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 1581
3. Dott. VANCHERI AGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 43391/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio nei confronti di:
AT RM N. il 01.02.1957;
avverso ordinanza del 16.10.1997;
PRETORE di SARONNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata LA CORTE OSSERVA Con ordinanza emessa all'udienza del 16.10.1997 (nel procedimento penale a carico di AT RM imputato del reato di cui all'art.659 c.p. commesso il 8.12.1994), il Pretore di Busto Arsizio sez. distaccata di Saronno, poiché il P.M. aveva dichiarato di astenersi avendo conoscenza con l'imputato e sussistendo quindi gravi ragioni di convenienza per l'astensione, letto l'art. 52 c.p.p., ordinava la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale per quanto di competenza. Il procuratore della Repubblica di Busto Arsizio ha proposto ricorso per cassazione deducendo che quello del Pretore sarebbe un provvedimento abnorme avendo fatto regredire il procedimento ad una fase precedente, senza che fosse stata fissata una udienza in prosecuzione e vincolando così l'accusa alla emissione di un nuovo decreto di citazione.
Il ricorso è fondato.
Il Pretore, con l'ordinanza 16.10.1997, ha disposto "la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica". Con questa espressione sembra, in effetti, che tutti gli atti (e, quindi, il processo) siano stati ritrasmessi alla Procura della Repubblica, con la conseguente "regressione" del procedimento ad una fase processuale oramai superata. Tale regressione non è consentita.
Il Pretore, in presenza della dichiarazione di astensione del P.M., avrebbe dovuto, in attesa delle decisioni del Procuratore della Repubblica, rinviare il processo.
Così come formulato, invece, il provvedimento in questione è irrituale, e deve essere pertanto annullato senza rinvio. Gli atti devono essere trasmessi alla stessa Pretura di Busto Arsizio per l'ulteriore corso.
P.T.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Pretura di Busto Arsizio per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 16 marzo 1998
Depositato in Cancelleria il17 aprile 1998