Sentenza 27 gennaio 2000
Massime • 1
Per la configurazione del reato di millantato credito è indispensabile che il comportamento del soggetto attivo si concreti in una "vanteria", cioè in un'ostentazione della possibilità di influire sul pubblico ufficiale che venga fatto apparire come persona "avvicinabile", cioè "sensibile" a favorire interessi privati in danno degli interessi pubblici di imparzialità, di economicità e di buon andamento degli uffici, cui deve ispirarsi l'azione della pubblica amministrazione. Tale condotta deve indurre a far intendere alla vittima che il millantatore abbia la capacità di esercitare un'influenza sui pubblici poteri tale da rendere i detti principi vani e cedevoli al tornaconto personale, con la conseguenza che alla persona del danneggiato deve apparire evidente la lesione del prestigio della pubblica amministrazione che deve emettere l'atto o tenere un dato comportamento (vera parte offesa, che la norma intende proteggere), senza che importi che siano individuati i singoli funzionari e i reali rapporti che il millantatore intrattiene con essi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2000, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 27.1.2000
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
Dott. Bruno Oliva Consigliere N. 155
Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GI Colla Consigliere N. 46436/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto 1) dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste;
e da 2) ST CH, n. a Palagiano (TA) il 14 gennaio 1953; 3) NI GI, n. a San GI di Nogaro il 9 marzo 1931,
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 23 giugno 1999;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GI Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto, Dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.g. con conseguente annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello e rigetto degli altri ricorsi;
uditi i difensori, Avvocato Luciano Callegaro per l'ST e Avvocato Walter Santarossa per l'NI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per l'annullamento senza rinvio perché estinto il reato per prescrizione.
Fatto e diritto
CH ST è stato condannato dal Tribunale di Pordenone, con sentenza del 26 gennaio 1998, alla pena ritenuta di giustizia per il reato di millantato credito aggravato dal nesso teleologico, perché, nella sua veste di esponente politico di rilievo nell'ambito della D.C. nazionale e provinciale, segretario amministrativo regionale dello stesso partito e già dipendente regionale inserito nell'assessorato dei Lavori Pubblici (come segretario dell'assessore), millantando credito presso pubblici ufficiali addetti LLamministrazione regionale, e con il pretesto di dover remunerare la segreteria politica della D.C., dopo essersi fatto promettere la consegna di 100 milioni per il partito dLLimprenditore GI NI, si faceva consegnare la somma di lire 60 milioni come prezzo della propria mediazione, consistente nell'agevolare e fare approvare dalla Regione F.V.G. - Assessorato ai LL.PP. - una complessa perizia di variante dell'importo di circa 40 miliari, relativa a lavori pubblici (affidati alla Associazione temporanea di imprese MARIN - CREA - VIDONI - ANTONIAZZI, con il sistema della concessione) dell'acquedotto della Val d'Arzino; con l'aggravante del fine di eseguire il delitto di finanziamento illecito a partiti politici o a loro articolazioni territoriali (in Casarsa della Delizia, settembre - ottobre 1992).
L'ST e l'NI venivano inoltre condannati alle pene ritenute di giustizia per i reati di illecito finanziamento dei partiti politici (art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché, l'NI, per conto della s.p.a. NI, e comunque della Scarl Val d'Arzino, consegnava LLST, nella qualità che questi rivestiva di parlamentare, segretario regionale amministrativo e comunque di esponente politico provinciale della D.C., la somma di lire 60 milioni senza che ciò risultasse dai bilanci della società erogante e senza che il contributo fosse stato deliberato dai competenti organi sociali, ed essendo, comunque, il contributo vietato dalla legge siccome connesso al delitto di millantato credito di cui sopra (in Casarsa della Delizia in epoca prossima ai mesi di settembre/ottobre 1992).
Alla base della sentenza erano poste le dichiarazioni dell'NI rese nella fase delle indagine al p.m. e al g.i.p., e, in un primo tempo, acquisite agli atti ex art. 513 c.p.p. nella formulazione anteriore alla l. 7 agosto 1997, n. 267. Entrata in vigore tale legge, l'NI veniva citato nuovamente ai sensi dell'art. 6, comma 2, di detta legge, ma si avvaleva della facoltà di non rispondere. Le sue dichiarazioni venivano acquisite nuovamente nel fascicolo del giudice con la precisazione che esse potevano essere utilizzate con le limitazioni previste dal quinto comma del citato art. 5.
In sintesi, l'NI aveva dichiarato che nella primavera del 1991 ebbe un incontro con l'ST: il parlamentare gli riferiva delle difficoltà finanziarie del partito democristiano e gli chiese apertamente se volesse offrire un contributo, ma l'NI gli rispose che non disponeva di molti soldi, anche perché il cantiere in corso per la costrizione del nominato acquedotto avevano subito un blocco in attesa che fosse approvata una variante in corso d'opera, resasi necessaria durante i lavoro. L'ST, allora, gli ricordò che ben sapeva di tale situazione e si offrì LLNI di interporre il suo interessamento presso i competenti organi per accelerare i tempi per l'approvazione della variante, facendogli capire che se egli si fosse interessato avrebbe senz'altro gradito la contribuzione. Di fatto la variante fu approvata nel dicembre 1991 e nei primi mesi del successivo anno 1992, l'ST gli ricordò l'impegno. L'NI pur dopo aver pensato, in un primo tempo, di non adempiere, ritenne, infine, di non potersi sottrarre alla contribuzione, anche perché immaginò che l'ST fosse effettivamente intervenuto presso i pubblici ufficiali competenti. Chiariva l'NI che per il pagamento - che avvenne nel settembre/ottobre 1992 - aveva utilizzato fondi neri della società. L'ST confermò sostanzialmente nell'interrogatorio reso davanti al g.i.p. tale versione dei fatti, precisando che l'NI gli aveva chiesto un generico interessamento e che, altrettanto genericamente, si era occupato della vicenda presso i competenti uffici. Unico punto di sostanziale difformità tra le due versioni era dato dal fatto che l'ST collocò il periodo del pagamento della contribuzione nel marzo/aprile 1992. Tali dichiarazioni - in buona sostanza confessorie - furono utilizzate dal Tribunale come riscontro delle dichiarazioni dell'NI. A riscontro ulteriore, il Tribunale pose la documentazione del p.m.. sulla ricostruzione della vicenda dell'acquedotto è quella offerta dLLST, come le deposizioni dei numerosi testi assunti.
L'NI e l'ST furono anche posti a confronto nel giudizio di primo grado, confronto che - secondo l'avviso del Tribunale - lasciò immutati i termini della questione. Il Collegio, quindi, sulla base di quanto sopra esposto, scartata l'ipotesi della corruzione, pur ipotizzata in via alternativa nella originaria imputazione, ritenne la responsabilità penale di entrambi gli imputati: l'ST per il delitto di millantato credito;
entrambi per quello di illecito finanziamento ai partiti politici. La Corte d'appello, adita sia dal pubblico ministero che dagli imputati, capovolgendo la decisione del giudice di primo grado, assolse l'ST dal reato di millantato credito perché il fatto non sussiste, affermando che nel caso mancava nel suo comportamento la "vanteria" di poter frustrare, per proprio tornaconto, i principi che presiedono LLazione dell'amministrazione; anche perché la generica promessa d'interessamento, pur da parte di un personaggio influente, non può far ritenere, solo per la qualità rivestita dal soggetto, che la sua azione possa essere tale da determinare il comportamento della p.a. in un senso piuttosto che in un altro. Osservò ancora la Corte d'appello che le stesse dichiarazioni rese dLLNI al dibattimento tendevano a ridimensionare il comportamento dell'ST, perché egli, in quella sede, non affermò più che il finanziamento sarebbe stato dato in cambio dell'interessamento per lo sblocco della questione "variante", ma piuttosto che il finanziamento sarebbe stato possibile perché l'approvazione della variante avrebbe aperto eccellenti prospettive economiche che avrebbero reso possibile remunerare il partito. Propongono ricorso per cassazione sia il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste sia gli imputati. Il primo sottolinea l'erroneità delle argomentazioni della sentenza della Corte d'appello affermando che millanteria vi fu da parte dell'ST e che la contribuzione erogata dLLNI doveva ritenersi in puntuale correlazione con la promessa di intermediazione per lo sblocco dei lavori.
L'ST deduce quattro motivi. Con il primo censura la motivazione sul punto in cui la sentenza afferma che il denaro fu consegnato per il finanziamento a partito politico e non già per il finanziamento della sua campagna elettorale;
con il secondo si duole della violazione di legge in relazione LLart. 597 c.p.p., in quanto la stessa sentenza di primo grado aveva dato per scontato che la contribuzione era stata data dLLNI per la campagna elettorale, ed era stata collocata nel tempo a data diversa e anteriore rispetto a quella di cui alla imputazione, cioè nell'aprile 1992, con la conseguenza che, non essendo rientrata tale questione nel devolutum del giudizio di appello, la Corte triestina non avrebbe potuto ex officio modificare tale statuizione. Con il terzo mezzo lamenta il difetto di motivazione sulla ritenuta consapevolezza da parte dell'ST circa la provenienza illecita dei fondi (vale a dire, sui fatti della mancata deliberazione degli organi sociali e della mancata iscrizione in bilancio). Con l'ultima censura, infine, il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, soprattutto per essere stata immotivatamente applicata la pena pecuniaria in misura esageratamente elevata.
L'NI deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al reato di finanziamento illecito dei partiti politici, in quanto in realtà la contribuzione era stata erogata per il finanziamento della campagna elettorale del politico, come ricavabile fondamentalmente dal rapporto di amicizia con l'ST, e dalla prossimità delle elezioni politiche.
Iniziando l'esame dell'impugnazione con il ricorso del Procuratore generale, osserva la Corte che esso è in gran parte inammissibile, in quanto tende a far valere una ricostruzione dei fatti, attraverso una rivalutazione del materiale probatorio - e in specie delle dichiarazioni dei due odierni ricorrenti - alternativa a quella ritenuta dalla sentenza di primo grado. Tale parte del ricorso della pubblica accusa è inammissibile, in quanto la Corte di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di secondo grado, sempre che la motivazione adottata dagli stessi sia congrua e immune dal vizio della manifesta illogicità come lo è nella specie.
La Corte d'appello ha ricostruito i fatti in modo adeguatamente argomentato e con motivazione immune da vizi logici, ponendo, quali punti fermi, i seguenti.
1) L'ST si fece promettere il versamento di una somma di denaro destinata a finanziare il partito politico, in cambio del proprio interessamento presso la pubblica amministrazione competente per sbloccare la vicenda della variante, ben sapendo che tale problema fortemente sentito dalla comunità locale e come tale da risolvere con impegno e urgenza estremi. 2) Mai l'ST lasciò intendere che avrebbe fatto ottenere LLNI cose di cui non avesse diritto, ovvero un esame più rapido della vicenda dell'acquedotto a scapito di altre opere pubbliche (p. 5 e 6). 3) L'imprenditore non affermò mai con chiarezza e precisione che il finanziamento andava posto in stretto nesso di causalità con l'interessamento che il politico avrebbe prestato: dopo le prime dichiarazioni dell'NI in sede di indagini preliminari, che potevano condurre a far ritenere che vi fosse realmente una relazione tra l'interessamento dell'ST e il finanziamento dell'NI, nel confronto sostenuto in dibattimento quest'ultimo chiarì che le sue precedenti affermazioni andavano intese nel senso che le prospettive di guadagno derivanti dLLapprovazione della variante gli avrebbero consentito di poter dare il contributo al partito senza problemi, potendo venire a disporre di quelle potenzialità economica che altrimenti non avrebbe avuto (p. 11, 12 e 13). Tale ricostruzione dei fatti e tali valutazione delle dichiarazione dei soggetti coinvolti, contrarie a quelle dei giudici di primo grado, non essendo manifestamente illogiche, devono essere tenute quali punti fermi per la verifica, cui ora occorre procedere, se la condotta posta in essere possa configurare gli estremi del reato di millantato credito (esclusa, come correttamente hanno escluso i giudici di merito, la qualificazione del fatto come corruzione non tanto per la mancata individuazione delle persone che, in ipotesi, potrebbero aver favorito il raggruppamento di imprese rappresentato dLLNI, quanto piuttosto per la inesistenza di qualsiasi prova che qualche funzionario abbia intascato somme di denaro in cambio non solo di atti contrari, ma neppure di atti conformi ai doveri di ufficio, avendo, tra l'altro, avuto la successione degli atti, tempi del tutto compatibili con i normali interventi burocratici sia pure di un'amministrazione efficiente).
La risposta al quesito che si è posto deve essere negativa. Per la configurazione del reato di millantato credito è indispensabile che il comportamento del soggetto attivo si concreti in una vanteria, cioè in un'ostentazione della possibilità di influire sul pubblico ufficiale che venga fatto apparire come persona "avvicinabile", cioè "sensibile" a favorire interessi privati in danno degli interessi pubblici di imparzialità, di economicità e di buon andamento degli uffici, cui deve ispirarsi l'azione della pubblica amministrazione. In altri termini, la condotta del soggetto attivo deve indurre a far intendere alla vittima che egli abbia la capacità di esercitare un'influenza sui pubblici poteri tale da rendere i detti principi vani e cedevoli al tornaconto personale, con la conseguenza che, alla persona del danneggiato deve apparire evidente la lesione del prestigio della pubblica amministrazione (vera parte offesa, che la norma intende proteggere) che deve emettere l'atto o tenere un determinato comportamento, senza che importi che siano individuati i singoli funzionari e i reali rapporti che il millantatore intrattiene con essi (su tali elementi costitutivi della fattispecie criminosa la dottrina è prevalente, anche se in epoca più recente ha preso corpo un orientamento minoritario che contesta la costruzione classica del reato come "vendita di fumo", per vedere il tratto tipico del delitto nel "traffico di influenze illecite", tesi che però contrasta con la punibilità del solo millantatore, laddove non si scorgerebbe, accogliendo quest'ultima impostazione, perché mai dovrebbe andare esente da pena la persona che mira a ottenere il vantaggio). La giurisprudenza di legittimità e, invece, sostanzialmente unanime nell'adesione alla tesi prevalente nella dottrina classica (tra le più recenti, v. Cass., sez. VI, u.p. 17 giugno 1999, Fatone, rv. 214125; Cass., sez. VI, u.p. 25 febbraio 1998, rv. 210524; Cass., sez. VI, u.p. 21 marzo 1996; Cass., sez. VI, u.p. 4 febbraio 1991, Manuguerra).
Nel caso sembra corretto a questa Corte il convincimento raggiunto dai giudici di appello sulla mancanza di un siffatto atteggiarsi del comportamento dell'ST il cui peso politico era peraltro noto a tutti e in particolare LLNI (comportamento che pertanto non conteneva alcun aspetto di magnificazione o di vanto nella vicenda dedotta in giudizio) e che, limitandosi a proporre un interessamento, ancorché accompagnato dal peso derivante dal prestigio politico della persona, in ordine allo stato dell'iter amministrativo, non poteva assolutamente dare occasione a fraintendimenti sulla liceità dei comportamenti sia dell'ST sia dei funzionari regionali competenti.
Il ricorso del P.g. va quindi rigettato in relazione ai profili di diritto prospettati dal rappresentante dell'accusa. Quanto al reato di illecito finanziamento ai partiti politici i motivi dei ricorrenti non sono fondati. La Corte d'appello ha correttamente ritenuto che ricorressero gli estremi del reato contestato, trattandosi di finanziamento a partito politico nella piena consapevolezza della loro illiceità da parte di entrambi i correi;
tale affermazione è fatta sulla base delle stesse dichiarazioni dei ricorrenti ritenute pacifiche. Non è vera la deduzione dell'ST che tali affermazioni della sentenza si porrebbero in contrasto con la sentenza di primo grado, perché anche in tale decisione si rinviene la stessa affermazione (si veda la pag. 18, punto 11.1.). È infondato poi il motivo di appello dell'ST secondo cui si sarebbe addirittura formato il giudicato interno sul fatto che il finanziamento sarebbe stato erogato per la sua campagna elettorale in base alle parole che si leggono nella sentenza di primo grado alle pagine 10, e negli altri punti indicati dal ricorrente, e che fanno riferimento alle spese per la campagna elettorale: esse non hanno mai un significato perentorio, ma si riferiscono a un'ipotesi motivazionale espressa in termini di perplessità e plausibilità. D'altra parte, il giudicato non si forma su ogni parola contenuta nella motivazione della sentenza, ma solo sui capi e sui punti di essa. Decisivo è l'argomento che anche il dispositivo della sentenza di primo grado pronuncia la condanna degli imputati per illecito finanziamento ai partiti. È pacifico, in ogni caso che in ipotesi di affermazioni contrastanti fra motivazione e dispositivo, deve prevalere il contenuto del secondo (fra le tante v. Cass., sez. V, u.p. 22 gennaio 1997, Buscemi, rv. 208672).
Quanto ai residui motivi dell'ST (terzo e quarto) deve dichiararsene ugualmente l'infondatezza. Quanto al terzo mezzo, sono perfettamente calzanti e non manifestamente illogiche le affermazioni della sentenza impugnata secondo le quali le modalità con cui è avvenuto la consegna dei soldi (di domenica mattina, in casa dell'ST, in contanti e con imballo con caratteristiche insolite) costituiscono la migliore riprova della consapevolezza della illiceità da parte del personaggio politico (problema che neppure si pone per l'NI il quale ha ammesso che il pagamento fu fatto con "fondi neri" della società). Infine, quanto alla motivazione sulla entità della pena (quarto motivo ST), questa Corte ha più volte ritenuto che il riferimento in sentenza LLart. 133 c.p. mostra comunque che il giudice ha tenuto presenti tutte le componenti rilevanti ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e costituisce motivazione congrua.
Il reato di finanziamento illecito dei partiti è, tuttavia, estinto per prescrizione. La sentenza di primo grado anticipa, questa volta con affermazione esplicita e non impugnata, e quindi irrevocabile, la data del pagamento LLaprile del 1992 (v. pag. 24, n. 15). Considerati gli elementi tutti rilevanti per il calcolo, il periodo prescrizionale di anni sette e mesi è venuto a maturazione il 1^ ottobre 1999. Sul punto, la sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale. Annulla l'impugnata sentenza in ordine al delitto sub A) perché estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2000