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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 3472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3472 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14899/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE MI LA OV e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE MI LA OV
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 DE MI LA OV e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE MI LA OV
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_3 C.F._3 MI LA OV e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE MI LA OV
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4 DE MI LA OV e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE MI LA OV
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._5 DE MI LA OV e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE MI LA OV
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_6 C.F._6
MI LA OV e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE MI LA OV
AN (C.F. , con il patrocinio Parte_5 C.F._7 dell'avv. DE MI LA OV e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE MI LA OV
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI Parte_7 C.F._8 LA OV e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE MI LA OV
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 4 RZ AM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di parte ricorrente e per l'effetto ordinare al
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale Controparte_1
di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
b) con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di I.V.A., C.A.P. e rimborso spese generali da distrarsi con esclusivo riferimento agli onorari e agli accessori di legge in favore dello scrivente avvocato, il quale dichiara di non aver anticipato invece le spese di contributo unificato e di anticipazione forfettaria”
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig. nato Persona_1
il 25/09/1869 a Stazzema (LU), da e nel 1897 sposa Persona_2 Controparte_2 [...]
e successivamente decede (doc. 1). II. Da e nel 1902 nasce Per_3 Persona_1 Persona_3
che nel 1935 sposa e successivamente decede (doc. 3).III. Da Persona_4 Persona_5
e nel 1938 nasce che nel 1968 sposa Persona_4 Parte_8 Persona_6
con cui genera (doc. 4): a. , nato il [...], che Persona_7 Parte_4
nel 1996 sposa con cui genera (doc. 5): Persona_8 Parte_5
, nato il [...] (doc. 6). e , nati
[...] Parte_9 Parte_6
il 01/02/2001 (doc. 7); b. , nata il [...], la quale ha una figlia dalla Parte_3
relazione con (doc. 8): nata il [...] (doc. Persona_9 Persona_10
9). c. , nata il [...], che nel 2006 sposa Parte_1 Persona_11
con cui genera (doc. 10): , nato il [...] (doc. 11). Parte_2
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
pagina 2 di 4 gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. sig. nato il 25/09/1869 a Stazzema (LU),, il Persona_1
quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che
pagina 3 di 4 si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. nato il 25/09/1869 a Stazzema (LU), con definitivo accoglimento delle domande di Persona_1
parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg , C.F. nata il [...] Parte_1 C.F._1
in Brasile ed ivi residente, , C.F. nato il Parte_2 C.F._2
04/07/2011 in Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentata dai genitori Parte_1
e , C.F.
[...] Persona_11 Parte_3 C.F._3
nata il [...] in [...] ed ivi residente, C.F. Persona_10
nata il [...] in [...] ed ivi residente, , C.F. C.F._9 Parte_4
nato il [...] in [...] ed ivi residente, , C.F._4 Parte_5
C.F. nato il [...] in [...] ed ivi residente, C.F._5 Parte_6
, C.F. nato il [...] in [...] ed ivi residente,
[...] C.F._6 [...]
, C.F. nata il [...] in [...] ed ivi residente sono Parte_9 C.F._7
tutti cittadini italiani .
-Spese compensate
Firenze, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14899/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE MI LA OV e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE MI LA OV
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 DE MI LA OV e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE MI LA OV
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_3 C.F._3 MI LA OV e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE MI LA OV
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4 DE MI LA OV e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE MI LA OV
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._5 DE MI LA OV e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE MI LA OV
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_6 C.F._6
MI LA OV e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE MI LA OV
AN (C.F. , con il patrocinio Parte_5 C.F._7 dell'avv. DE MI LA OV e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE MI LA OV
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MI Parte_7 C.F._8 LA OV e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE MI LA OV
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 4 RZ AM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di parte ricorrente e per l'effetto ordinare al
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale Controparte_1
di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
b) con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di I.V.A., C.A.P. e rimborso spese generali da distrarsi con esclusivo riferimento agli onorari e agli accessori di legge in favore dello scrivente avvocato, il quale dichiara di non aver anticipato invece le spese di contributo unificato e di anticipazione forfettaria”
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig. nato Persona_1
il 25/09/1869 a Stazzema (LU), da e nel 1897 sposa Persona_2 Controparte_2 [...]
e successivamente decede (doc. 1). II. Da e nel 1902 nasce Per_3 Persona_1 Persona_3
che nel 1935 sposa e successivamente decede (doc. 3).III. Da Persona_4 Persona_5
e nel 1938 nasce che nel 1968 sposa Persona_4 Parte_8 Persona_6
con cui genera (doc. 4): a. , nato il [...], che Persona_7 Parte_4
nel 1996 sposa con cui genera (doc. 5): Persona_8 Parte_5
, nato il [...] (doc. 6). e , nati
[...] Parte_9 Parte_6
il 01/02/2001 (doc. 7); b. , nata il [...], la quale ha una figlia dalla Parte_3
relazione con (doc. 8): nata il [...] (doc. Persona_9 Persona_10
9). c. , nata il [...], che nel 2006 sposa Parte_1 Persona_11
con cui genera (doc. 10): , nato il [...] (doc. 11). Parte_2
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
pagina 2 di 4 gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. sig. nato il 25/09/1869 a Stazzema (LU),, il Persona_1
quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che
pagina 3 di 4 si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. nato il 25/09/1869 a Stazzema (LU), con definitivo accoglimento delle domande di Persona_1
parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg , C.F. nata il [...] Parte_1 C.F._1
in Brasile ed ivi residente, , C.F. nato il Parte_2 C.F._2
04/07/2011 in Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentata dai genitori Parte_1
e , C.F.
[...] Persona_11 Parte_3 C.F._3
nata il [...] in [...] ed ivi residente, C.F. Persona_10
nata il [...] in [...] ed ivi residente, , C.F. C.F._9 Parte_4
nato il [...] in [...] ed ivi residente, , C.F._4 Parte_5
C.F. nato il [...] in [...] ed ivi residente, C.F._5 Parte_6
, C.F. nato il [...] in [...] ed ivi residente,
[...] C.F._6 [...]
, C.F. nata il [...] in [...] ed ivi residente sono Parte_9 C.F._7
tutti cittadini italiani .
-Spese compensate
Firenze, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4