Articolo 1 della Legge 4 ottobre 1966, n. 849
Articolo 2
Versione
8 novembre 1966
Art. 1.
I professori compresi nella graduatoria di merito dei concorsi a 186 posti di direttore delle cessate scuole di avviamento professionale di tipo commerciale e a 14 posti di direttrice delle cessate scuole di avviamento di tipo industriale femminile, banditi con decreto ministeriale 13 luglio 1962 e che non abbiano ottenuto la nomina perche' non inclusi nella graduatoria dei vincitori, sono assunti nel ruolo dei presidi della scuola media a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi saranno collocati nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria dopo l'ultimo dei vincitori dei concorsi anzidetti.
La precedenza tra gli iscritti nelle predette graduatorie di merito sara' stabilita in base al punteggio complessivo da ciascuno di essi riportato.
Entrata in vigore il 8 novembre 1966