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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/11/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1446/2024 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo il 18/04/2024 al n. 1446/2024
R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 156/2024, resa nell'ambito del giudizio rubricato con RG. n.
1168/2023, depositata il 20/02/2024, non notificata;
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Valerio Nolè, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza, alla via Ponte Nove Luci 10;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nella persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., con sede in Via V. Verrastro 4 in Potenza;
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14/11/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1 interponeva gravame avverso alla sentenza del Giudice di Pace di
[...]
Potenza n. 156/2024, resa nell'ambito del giudizio rubricato con RG. n.
1168/2023, depositata il 20/02/2024, non notificata, con la quale il primo giudice, pur accogliendo la domanda da ella proposta – volta a conseguire il risarcimento del danno riportato alla propria autovettura, impattata con
1 Proc. n. 1446/2024 R.G.
un cinghiale improvvisamente comparso sulla carreggiata di percorrenza – disponeva la riduzione al 50% del risarcimento.
1.1. L'appellante formulava i seguenti motivi di gravame: 1) Travisamento degli atti presupposti - omessa e contraddittoria motivazione – violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 132 in relazione a quella di cui all'art 133 c.p.c. – art. 116 c.p.c. contraddittorietà – illogicità manifesta;
2) Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art 115 c.p.c. - Omessa nomina di CTU tecnico estimativa;
3) Violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 113, in relazione a quella di cui all'art. 114 c.p.c.
1.2. L'appellante, dunque, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in via preliminare e nel merito, in accoglimento dello spiegato appello, riformare parzialmente la sentenza n. 156/2024 , pronunciata dal giudice di Pace di
Potenza nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1168/2023, in punto di quantum debeatur e per l'effetto condannare la , nella Controparte_1 persona del presidente p.t., al pagamento a titolo di integrale risarcimento dei danni occorsi all'appellante in dipendenza del sinistro per cui è causa dell'importo di € 10.000,00, salvo diversa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro sino a soddisfo;
2) in ogni caso ed in subordine, ove ritenuto necessario, ammettere la CTU tecnico estimativa del danno già chiesta nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motivazionale del presente atto;
3) condannare la parte appellata alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 37/2018 e n 147/2022 oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, la Regione appellata non si costituiva in giudizio, e pertanto veniva dichiarata contumace.
3. La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata ex art. 352
c.p.c. all'udienza del 14/11/2025, all'esito della quale veniva rimessa in decisione.
2 Proc. n. 1446/2024 R.G.
4. Le doglianze dell'appellante convergono nel contestare la riduzione (al
50%) del risarcimento riconosciuto dal primo giudice, ritenendo che la relativa motivazione (legata all'assenza della quotazione Eurotax) contrasti con le risultanze istruttorie, e in particolare, oltre che con la perizia di parte
– utilizzata dallo stesso giudice per fondare il quantum risarcitorio – anche con la relativa conferma, intervenuta dal suo redattore in sede testimoniale.
5. La doglianza si palesa fondata.
Invero, la motivazione addotta dal primo giudice per la dimidiazione del risarcimento non si palesa sufficiente a superare le risultanze istruttorie raccolte nel giudizio di primo grado.
5.1. La perizia di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta, di per sé, essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione” (Cass. ord. 2524/2023).
Nondimeno, alla parte che ha prodotto la perizia è “riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione” (Cass. Sez. 2, sent. 19 maggio
1997, n. 4437; in senso conforme;
Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2002, n.
2737 e, più di recente, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2980 del 01/02/2023).
Orbene, nel caso di specie, il contenuto e le valutazioni espresse nella perizia di parte (peraltro particolarmente completa e puntuale, poiché indicativa del prezzo di ogni singolo pezzo di ricambio e del costo del lavoro) sono state effettivamente confermate dal suo redattore in sede testimoniale, sia in punto di voci di danno, sia rispetto alla antieconomicità della riparazione e sia rispetto al valore commerciale del veicolo, il quale,
a sua volta, veniva derivato in base alle proprie conoscenze tecniche acquisite sulla base di prezzi di mercato e delle riviste specializzate del settore.
3 Proc. n. 1446/2024 R.G.
5.2. A ciò aggiungasi che l'effettiva portata dei danni è riscontrata dalla documentazione fotografica in atti, dalle quali si desume la grave entità del danno riportato, la cui quantificazione, da parte dell'attrice, poteva ritenersi congrua.
6. In conseguenza di tutto quanto sin qui rilevato, l'appello si palesa fondato e, pertanto, va accolto, con la conseguenza che la sentenza qui gravata va riformata nel senso che la va condanna al Controparte_1 pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 10.000,00, oltre interessi legali su tale importo, rivalutato anno per anno secondo gli indici
Istat, a decorrere dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo (Cass n. 39376/2021; Cass. n. 9194/2020; Cass. n. 8766/2018).
Possono, invece, trovare conferma le ulteriori statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ivi compreso quanto disposto con riguardo alle spese di lite, in quanto non oggetto di specifica impugnazione.
7. Quanto alle spese di lite, quelle del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellato contumace nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/14 parametrati al disputatum (scaglione da
€ 5.201 a € 26.000), escludendo la fase di trattazione/istruttoria perché non svolta, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 1446/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al rimborso, in favore Controparte_1 dell'appellante, della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre interessi legali su tale importo, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data del sinistro
(05/01/2023) fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo;
4 Proc. n. 1446/2024 R.G.
2) condanna la al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 174,00 per spese vive ed € 1.700,00 per onorari della difesa, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3) conferma l'impugnata sentenza nelle restanti statuizioni.
Così deciso in Potenza, lì 14/11/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
5
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo il 18/04/2024 al n. 1446/2024
R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 156/2024, resa nell'ambito del giudizio rubricato con RG. n.
1168/2023, depositata il 20/02/2024, non notificata;
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Valerio Nolè, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza, alla via Ponte Nove Luci 10;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nella persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., con sede in Via V. Verrastro 4 in Potenza;
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14/11/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1 interponeva gravame avverso alla sentenza del Giudice di Pace di
[...]
Potenza n. 156/2024, resa nell'ambito del giudizio rubricato con RG. n.
1168/2023, depositata il 20/02/2024, non notificata, con la quale il primo giudice, pur accogliendo la domanda da ella proposta – volta a conseguire il risarcimento del danno riportato alla propria autovettura, impattata con
1 Proc. n. 1446/2024 R.G.
un cinghiale improvvisamente comparso sulla carreggiata di percorrenza – disponeva la riduzione al 50% del risarcimento.
1.1. L'appellante formulava i seguenti motivi di gravame: 1) Travisamento degli atti presupposti - omessa e contraddittoria motivazione – violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 132 in relazione a quella di cui all'art 133 c.p.c. – art. 116 c.p.c. contraddittorietà – illogicità manifesta;
2) Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art 115 c.p.c. - Omessa nomina di CTU tecnico estimativa;
3) Violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 113, in relazione a quella di cui all'art. 114 c.p.c.
1.2. L'appellante, dunque, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in via preliminare e nel merito, in accoglimento dello spiegato appello, riformare parzialmente la sentenza n. 156/2024 , pronunciata dal giudice di Pace di
Potenza nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1168/2023, in punto di quantum debeatur e per l'effetto condannare la , nella Controparte_1 persona del presidente p.t., al pagamento a titolo di integrale risarcimento dei danni occorsi all'appellante in dipendenza del sinistro per cui è causa dell'importo di € 10.000,00, salvo diversa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro sino a soddisfo;
2) in ogni caso ed in subordine, ove ritenuto necessario, ammettere la CTU tecnico estimativa del danno già chiesta nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motivazionale del presente atto;
3) condannare la parte appellata alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 37/2018 e n 147/2022 oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, la Regione appellata non si costituiva in giudizio, e pertanto veniva dichiarata contumace.
3. La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata ex art. 352
c.p.c. all'udienza del 14/11/2025, all'esito della quale veniva rimessa in decisione.
2 Proc. n. 1446/2024 R.G.
4. Le doglianze dell'appellante convergono nel contestare la riduzione (al
50%) del risarcimento riconosciuto dal primo giudice, ritenendo che la relativa motivazione (legata all'assenza della quotazione Eurotax) contrasti con le risultanze istruttorie, e in particolare, oltre che con la perizia di parte
– utilizzata dallo stesso giudice per fondare il quantum risarcitorio – anche con la relativa conferma, intervenuta dal suo redattore in sede testimoniale.
5. La doglianza si palesa fondata.
Invero, la motivazione addotta dal primo giudice per la dimidiazione del risarcimento non si palesa sufficiente a superare le risultanze istruttorie raccolte nel giudizio di primo grado.
5.1. La perizia di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta, di per sé, essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione” (Cass. ord. 2524/2023).
Nondimeno, alla parte che ha prodotto la perizia è “riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione” (Cass. Sez. 2, sent. 19 maggio
1997, n. 4437; in senso conforme;
Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2002, n.
2737 e, più di recente, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2980 del 01/02/2023).
Orbene, nel caso di specie, il contenuto e le valutazioni espresse nella perizia di parte (peraltro particolarmente completa e puntuale, poiché indicativa del prezzo di ogni singolo pezzo di ricambio e del costo del lavoro) sono state effettivamente confermate dal suo redattore in sede testimoniale, sia in punto di voci di danno, sia rispetto alla antieconomicità della riparazione e sia rispetto al valore commerciale del veicolo, il quale,
a sua volta, veniva derivato in base alle proprie conoscenze tecniche acquisite sulla base di prezzi di mercato e delle riviste specializzate del settore.
3 Proc. n. 1446/2024 R.G.
5.2. A ciò aggiungasi che l'effettiva portata dei danni è riscontrata dalla documentazione fotografica in atti, dalle quali si desume la grave entità del danno riportato, la cui quantificazione, da parte dell'attrice, poteva ritenersi congrua.
6. In conseguenza di tutto quanto sin qui rilevato, l'appello si palesa fondato e, pertanto, va accolto, con la conseguenza che la sentenza qui gravata va riformata nel senso che la va condanna al Controparte_1 pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 10.000,00, oltre interessi legali su tale importo, rivalutato anno per anno secondo gli indici
Istat, a decorrere dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo (Cass n. 39376/2021; Cass. n. 9194/2020; Cass. n. 8766/2018).
Possono, invece, trovare conferma le ulteriori statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ivi compreso quanto disposto con riguardo alle spese di lite, in quanto non oggetto di specifica impugnazione.
7. Quanto alle spese di lite, quelle del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellato contumace nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/14 parametrati al disputatum (scaglione da
€ 5.201 a € 26.000), escludendo la fase di trattazione/istruttoria perché non svolta, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 1446/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al rimborso, in favore Controparte_1 dell'appellante, della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre interessi legali su tale importo, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data del sinistro
(05/01/2023) fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo;
4 Proc. n. 1446/2024 R.G.
2) condanna la al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 174,00 per spese vive ed € 1.700,00 per onorari della difesa, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3) conferma l'impugnata sentenza nelle restanti statuizioni.
Così deciso in Potenza, lì 14/11/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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