Articolo 12 della Legge 15 marzo 2024, n. 36
Articolo 11Articolo 13
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10 aprile 2024
Art. 12. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Entrata in vigore il 10 aprile 2024