Art. 12. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Articolo 12 della Legge 15 marzo 2024, n. 36
Articolo 11Articolo 13
Articolo 12 della Legge 15 marzo 2024, n. 36
Versione
10 aprile 2024
10 aprile 2024
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 940
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1677
- Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2339
- Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3798
- Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 272
- Articolo 4 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6
- Articolo 3 della Legge 29 novembre 1977, n. 875
- Articolo 2 della Legge 28 giugno 1956, n. 712
- Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99
- Articolo 8 bis del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206