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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2440/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8900/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Marconi 2 80026 Resistente_1 NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00320309 07 000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22333/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: Chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere alla luce dell' accordo conciliativo depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato dinanzi a questa Corte la cartella di pagamento n. 071 2025 00320309 07, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con la quale l'Agenzia delle
Entrate aveva recuperato somme a titolo di IRPEF, sanzioni e interessi per complessivi euro 4.431,06, contestando l'indebita compensazione, nell'anno 2021, di un credito derivante da assistenza fiscale maturato nel periodo d'imposta 2020.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato, sostenendo la piena spettanza del credito e la legittimità del suo utilizzo in compensazione, chiedendo l'annullamento integrale della cartella.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, che ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 22 settembre 2025, la Corte ha invitato le parti a valutare una definizione conciliativa della controversia, avuto riguardo alla natura della stessa.
Successivamente, le parti hanno definito la lite mediante accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. n. 546/1992, sottoscritto in data 10 dicembre 2025 e depositato in data 11 dicembre 2025, con il quale è stato riconosciuto che imposte e interessi non sono dovuti, restando dovute esclusivamente le sanzioni nella misura ridotta del 40%, per l'importo complessivo di euro 374,16, con compensazione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza, preso atto dell'intervenuta conciliazione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con accordo conciliativo sottoscritto in data 10 dicembre 2025 e depositato in data 11 dicembre 2025, le parti hanno definito la controversia ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, con reciproca rinuncia alle domande proposte nel presente giudizio.
In virtù dell'intervenuta conciliazione, è venuta meno ogni contrapposizione tra le parti in ordine all'oggetto del contendere, con conseguente cessazione della materia del contendere.
L'accordo conciliativo comporta l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, come espressamente previsto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, 15/12/2025 Il giudice
Dott. Mario Suriano
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8900/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Marconi 2 80026 Resistente_1 NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00320309 07 000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22333/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: Chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere alla luce dell' accordo conciliativo depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato dinanzi a questa Corte la cartella di pagamento n. 071 2025 00320309 07, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con la quale l'Agenzia delle
Entrate aveva recuperato somme a titolo di IRPEF, sanzioni e interessi per complessivi euro 4.431,06, contestando l'indebita compensazione, nell'anno 2021, di un credito derivante da assistenza fiscale maturato nel periodo d'imposta 2020.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato, sostenendo la piena spettanza del credito e la legittimità del suo utilizzo in compensazione, chiedendo l'annullamento integrale della cartella.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, che ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 22 settembre 2025, la Corte ha invitato le parti a valutare una definizione conciliativa della controversia, avuto riguardo alla natura della stessa.
Successivamente, le parti hanno definito la lite mediante accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. n. 546/1992, sottoscritto in data 10 dicembre 2025 e depositato in data 11 dicembre 2025, con il quale è stato riconosciuto che imposte e interessi non sono dovuti, restando dovute esclusivamente le sanzioni nella misura ridotta del 40%, per l'importo complessivo di euro 374,16, con compensazione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza, preso atto dell'intervenuta conciliazione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con accordo conciliativo sottoscritto in data 10 dicembre 2025 e depositato in data 11 dicembre 2025, le parti hanno definito la controversia ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, con reciproca rinuncia alle domande proposte nel presente giudizio.
In virtù dell'intervenuta conciliazione, è venuta meno ogni contrapposizione tra le parti in ordine all'oggetto del contendere, con conseguente cessazione della materia del contendere.
L'accordo conciliativo comporta l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, come espressamente previsto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, 15/12/2025 Il giudice
Dott. Mario Suriano