Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/02/2026, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03259/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15564/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15564 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Ioimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ambasciata D'Italia a Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell'efficacia
- del provvedimento di diniego di visto per lavoro subordinato pratica numero -OMISSIS- prot. Nr. -OMISSIS- emesso in data 22 agosto 2022 dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad e notificato a mani del ricorrente in data 31 agosto 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell'Interno e dell’Ambasciata d'Italia a Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa US PA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino pakistano, dopo aver conseguito dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli il nulla osta al lavoro subordinato, chiedeva all’Ambasciata italiana a Islamabad l’emissione del corrispondente visto per l’ingresso nel territorio nazionale.
L’Ambasciata respingeva l’istanza con atto del 22 agosto 2022, per la seguente motivazione: “ insufficiente conoscenza delle condizioni di lavoro in Italia ”.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor -OMISSIS- impugnava il succitato diniego chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, deducendone l’illegittimità in quanto la motivazione indicata non troverebbe alcun riscontro nell’art. 31 D.P.R. 394/1999, che disciplina la fattispecie.
3. Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, resistendo al ricorso del quale deducevano l’infondatezza nel merito. L’Avvocatura dello Stato eccepiva altresì la nullità della procura alle liti rilasciata dal signor -OMISSIS- al proprio difensore, in quanto rilasciata all’estero e priva della legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato pakistano o di sottoscrizione autenticata da notaio e munita di apostille.
4. All’udienza camerale dell’8 febbraio 2023 veniva assegnato termine alla parte ricorrente per la legalizzazione della procura, poi prorogato alla successiva camera di consiglio del 19 aprile 2023.
In data 20 giugno 2023 il signor -OMISSIS- depositava la procura al difensore avvocato Ioimo, legalizzata dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad.
Nel corso dell’udienza camerale del 21 giugno 2023 la parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
All’udienza straordinaria del 9 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
5. Il Collegio dà atto, in primo luogo, che la nullità della procura rilasciata all’estero dal ricorrente al proprio difensore in difetto di legalizzazione risulta essere stata sanata con effetto retroattivo in virtù del deposito posto in essere dal ricorrente in data 20 giugno 2023, in ossequio al termine all’uopo concesso nell’udienza camerale del 19 aprile 2023. In tal senso: TAR Lazio, Roma, III, 6 novembre 2024 n. 19622; ibidem 1° marzo 2024 n. 4232.
Il gravame può dunque essere scrutinato nel merito.
6. Il Collegio osserva che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso dal signor -OMISSIS-, il diniego di visto ben può essere legittimamente adottato nei casi in cui l’Amministrazione rilevi, in capo allo straniero richiedente, un cd. “rischio migratorio”, elemento che sussiste quando il cittadino extracomunitario presenta un rischio di migrazione illegale. Si tratta di una fattispecie esplicitamente valorizzata dalla normativa interna e comunitaria sui visti d’ingresso.
In particolare, l’art. 58 D. Lgs. n. 71 del 2011 ( Ordinamento e funzioni degli uffici consolari ) stabilisce che: « 1. […] Le condizioni ed i requisiti per il rilascio di ciascuna tipologia di visto sono disciplinati da apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con gli altri dicasteri competenti. 2. Se non sussistono i requisiti previsti per il rilascio del visto, l'ufficio consolare comunica per iscritto al cittadino straniero il diniego indicando, altresì, il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere ».
Nello stesso senso l’art. 5 comma 3 del D.P.R. n. 394 del 1999 (Regolamento di attuazione del testo unico sull’immigrazione), secondo cui: « La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli esteri, adottate con decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con i ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle attività produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall’Italia ».
Quanto agli obblighi internazionali, va evidenziato che il Codice europeo dei visti di cui al regolamento CE n. 810 del 13 luglio 2009 all’art. 21 impone agli Stati membri di effettuare l'esame delle domande per verificare, fra l'altro, che il richiedente non presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza del Paese e che intenda partire prima della scadenza del visto. L'articolo 14, lett. d), del codice dei visti prevede, poi, che il richiedente debba fornire « informazioni che consentano di valutare l'intenzione [...] di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto », ossia elementi utili ad evidenziare l'effettiva intenzione di far rientro in patria alla fine del periodo dichiarato di viaggio.
In relazione alle succitate norme, viene in rilievo il decreto interministeriale n. 850 dell’11 maggio 2011, adottato in attuazione del D. Lgs. n. 286 del 1998, del D.P.R. n. 394 del 1999 e del Codice europeo dei visti (Regolamento n. 810/2009) che all’art. 4 prevede che: « 1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell’esame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto. 2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l’esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente. Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto. L’analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio. 4. In caso di negativo riscontro sull’autenticità e sull’affidabilità della documentazione presentata, nonché sulla veridicità e sull’attendibilità delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterrà dal rilascio del visto ».
È dunque evidente che l’Amministrazione deve valutare il rischio migratorio in capo allo straniero che richiede il visto, ed è tenuta ad escludere il rilascio del documento che consente l’ingresso in Italia qualora ravvisi dubbi circa l’effettivo scopo del viaggio, o l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, o rischi per la sicurezza della Repubblica, e comunque quando rilevi un pericolo di immigrazione illegale o l’assenza di garanzie adeguate circa l’uscita dello straniero dall’Italia alla scadenza del visto stesso.
In tal senso: « Laddove l'Autorità diplomatica correttamente ravvisi la sussistenza di un rischio migratorio, viene ad emersione una precipua causa normativa che giustifica il mancato rilascio del visto di ingresso in Italia » (TAR Lazio, Roma, III, 3 febbraio 2025 n. 2561); « I cittadini di nazionalità extra UE che richiedono il visto di ingresso devono fornire prova alle competenti Rappresentanze diplomatico - consolari delle condizioni che giustificano le finalità del viaggio e - ove si tratti di visto temporaneo - dei presupposti dai quali si possa, ragionevolmente, desumere l'interesse a rientrare nel Paese di provenienza. L'accertamento di tali elementi impone, quindi, di effettuare la valutazione del c.d. rischio migratorio nel presupposto che l'interesse pubblico, in primo luogo, tutelato dalla disciplina di settore è quello di prevenire l'immigrazione illegale, non già l'interesse dell'istante a soggiornare nel territorio nazionale. La valutazione del rischio migratorio - benché caratterizzata da ampio apprezzamento discrezionale - è comunque sindacabile ab externo, sotto il profilo della logica e della ragionevolezza, a fronte di provvedimenti amministrativi manifestamente abnormi » (TAR Lazio, Roma, V. 16 giugno 2025 n. 11783).
Nel caso di specie, la valutazione posta in essere dall’Amministrazione, che ravvisava il rischio di migrazione illegale in capo al cittadino straniero, il quale aveva richiesto il visto per svolgere in Italia un’attività lavorativa della quale nulla conosceva, appare caratterizzata da piena ragionevolezza. Il soggetto effettivamente interessato allo svolgimento di una specifica attività lavorativa, limitata nel tempo, in un paese straniero, secondo l’ id quod plerumque accidit è infatti ben consapevole degli elementi fondamentali che connotano tale instaurando rapporto contrattuale. Di talché il giudizio di “rischio migratorio” evidenziato dalla PA, peraltro con motivazione specificamente declinata sull’accertata inconsapevolezza del richiedente, appare idoneo a rendere edotto l’interessato delle ragioni del rigetto della sua istanza, e si appalesa pienamente attinente ai canoni normativi che definiscono gli ambiti e le modalità di esercizio del potere valutativo rimesso all’Amministrazione.
7. In definitiva il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto.
8. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie che ha formato oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
US PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US PA | TO RU |
IL SEGRETARIO