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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
NI UI LA, RE
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1925/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 236/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 20
e pubblicata il 18/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0042615 DEL 28/03/2022 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0042614 DEL 28/03/2022 IMPOSTA SOSTITU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2651/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: entrambe le parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e della Brianza in data 7.4.2022 notificava a Ricorrente_1 due avvisi di liquidazione dell'imposta di registro ed irrogazione delle sanzioni n° 0042615 e n° 0042614, con i quali revocava, rispettivamente, l'agevolazione prima casa in relazione all'acquisto dell'immobile sito nel Comune di Giussano in data 18.6.2019 (maggiore imposta €. 5.793,22 e sanzioni €.
1.585,20) e l'applicazione dell'aliquota agevolata relativa all'imposta sostitutiva versata per il contratto di mutuo (maggiore imposta €. 2.090,78 e sanzioni €. 572,10).
La revoca dell'agevolazione era fondata sulla circostanza che, al momento dell'acquisto del secondo immobile, il contribuente risultasse anche proprietario del primo (sito nel medesimo Comune di Giussano ed acquistato nel 2002), per il quale aveva già beneficiato dell'agevolazione prima casa.
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso detti avvisi di liquidazione, eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, nota II bis della Tariffa, parte prima, D.p.r. n° 131/1986, confermando di essere proprietario di altra abitazione acquistata con l'agevolazione prima casa, ma assegnata al coniuge in sede di separazione personale dei coniugi.
Il ricorrente riteneva, pertanto, di poter beneficiare nuovamente dell'agevolazione, trovandosi in una situazione di impossidenza perché la casa assegnata al coniuge separato non può costituire propria abitazione.
Eccepiva, infine, la nullità degli atti impositivi per carenza di elementi essenziali, ossia omessa indicazione della norma in base alla quale erano stati emanati gli atti (art. 52-54-55 Tur), della relativa data di formazione, oltre all'assenza di sottoscrizione da parte di funzionario munito di idonei poteri (essendo stata notificata una mera copia di atto recante la dicitura “firmato digitalmente”). In considerazione dell'asserita incertezza normativa, chiedeva la disapplicazione delle sanzioni.
Con controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate ribadiva la legittimità del proprio operato atteso che, per poter beneficiare delle predette agevolazioni, è necessario alienare, entro l'anno dal nuovo acquisto, il primo immobile.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano respingeva il ricorso in quanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, “il coniuge comproprietario non può beneficiare dell'agevolazione prima casa quando, in sede di separazione o divorzio, l'immobile familiare sia stato assegnato dal Giudice all'altro coniuge o ex coniuge affidatario di prole minorenne”. Compensava le spese tra le parti.
Ricorrente_1 proponeva appello ritenendo erronea la sentenza gravata che non si era neppure pronunciata su tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo a cui rinviava, reiterando le proprie tesi difensive.
Con controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate insisteva per la conferma della sentenza, attesa l'infondatezza delle argomentazioni del ricorrente, con rifusione delle spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento. La sentenza gravata ha sviluppato, in modo adeguato e corretto, le ragioni poste a fondamento del rigetto del ricorso, contrapponendo i due orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia e ritenendo di aderire a quello più recente, in ragione del quale ha escluso il diritto del contribuente all'agevolazione per la prima casa.
La motivazione della sentenza è dunque esaustiva e la circostanza che l'appellante non sia d'accordo con le relative conclusioni non incide in alcun modo sulla validità della stessa in quanto, come detto, essa illustra, in modo completo, le fonti di cognizione del ragionamento logico-giuridico sottostante.
Del resto, in questo grado di giudizio, il contribuente si è limitato a reiterare le tesi difensive già in precedenza esposte, senza offrire nuovi e/o diversi elementi idonei a censurare efficacemente la sentenza impugnata che, a parere di questo Collegio, deve essere confermata, anche per le ragioni di seguito esposte.
Non sarà inutile premettere che la nota II bis sopracitata -sulla quale si è formata la giurisprudenza richiamata dall'appellante- aveva introdotto, con il D.L. n° 155/93, il riferimento alla proprietà di un fabbricato pre- posseduto idoneo ad abitazione, consentendo di desumere, in via interpretativa, che la proprietà di un immobile non concretamente idoneo allo scopo abitativo, non fosse di per sé ostativa ad un nuovo acquisto agevolato. Successivamente, con la riformulazione della nota II bis, intervenuta con la Legge n° 549/95, il riferimento testuale all'idoneità dell'immobile è stato espunto e sostituito dal concetto di “altra casa di abitazione”.
In effetti, la norma modificata prevede che l'acquirente di un nuovo immobile da destinare a propria abitazione abbia la possibilità di usufruire nuovamente dell'agevolazione, pur risultando ancora proprietario della precedente, purché si impegni a vendere il primo immobile entro l'anno dalla nuova stipula. Se non provvede, decade dalle agevolazioni che sono state accordate in sede di stipula dell'atto di compravendita, a nulla rilevando l'assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge che, quindi, non incide in alcun modo sul diritto di proprietà del contribuente e non impedisce la cessione del bene, condizione imprescindibile per poter usufruire delle agevolazioni su un secondo acquisto.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità più recente applica in maniera rigida le disposizioni legate al mantenimento delle agevolazioni fiscali legate alla prima casa ed anche le Corti di merito (compresa quella lombarda) si sono uniformate a tale impostazione: "in tema di agevolazioni "prima casa", il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un'altra casa acquistata col medesimo beneficio, di cui all'art. 1, nota II bis, lett. c, della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non può essere inteso, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, come mancanza di disponibilità effettiva di essa, sicché non sussiste ove l'immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all'ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne" (Cass. n° 27088/2022; Corte Giustizia Tributaria Lombardia Sez. 19, n° 2854/2025; Corte Giustizia Tributaria Lombardia Sez. 6 n° 330/2023 e Corte Giustizia Tributaria Lazio
Sez. 3 n° 633/2022).
La recente sentenza della Cassazione n° 24478/2025 ha ribadito che non si può beneficiare nuovamente delle agevolazioni prima casa se sono già state fruite in passato, anche se l'immobile pre-posseduto sia considerato inidoneo all'abitazione per esigenze familiari. I giudici hanno chiarito che l'inidoneità dell'immobile non è rilevante nel caso di una precedente fruizione del beneficio (“il previo riconoscimento del beneficio prima casa in occasione di un precedente acquisto di un immobile costituisce impedimento insuperabile al riconoscimento dell'ulteriore beneficio al momento di un acquisto di altro immobile”).
Nel caso in esame, il primo immobile era stato acquistato nel 2002 con i benefici prima casa e quindi, per poter fruire nuovamente della medesima agevolazione era necessario venderlo entro l'anno dal secondo acquisto, circostanza che non si è verificata, come ammesso da entrambe le parti.
Alla luce di quanto esposto, devono essere confermate le sanzioni irrogate, non essendoci alcuna situazione di incertezza nell'interpretazione della norma, come ribadito dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n° 27088/2022.
Infine, riguardo all'ulteriore motivo di appello (carenza di elementi essenziali negli atti impositivi impugnati), esso non appare fondato.
L'Ufficio ha, infatti, chiaramente individuato nei due avvisi di liquidazione per cui è causa, le disposizioni violate (“decadenza dai benefici fiscali per l'acquisto della prima casa ai sensi del comma IV della nota 2 bis dell'art.
1-parte 1 della tariffa allagata al DPR 131 del 1986 e successive modificazione con rettifica della base imponibile….“), mentre non risulta pertinente e, comunque irrilevante, il richiamo del contribuente, agli artt. 52 (rettifica del valore degli immobili e delle aziende), 54 e 55 D.p.r. n° 181/1986 (riscossione dell'imposta in sede di registrazione o successivamente) che disciplinano, invece, fattispecie differenti dalla presente.
Anche le eccezioni riguardanti la carenza di data di formazione degli atti impositivi e della firma digitale sono infondate se solo si considera che, sulla prima pagina della copia analogica/cartacea degli avvisi di liquidazione notificati, è presente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 2-bis, Legge n° 82/2005
(Codice dell'Amministrazione Digitale), un contrassegno elettronico, detto glifo o timbro digitale (sotto forma di QR code), tramite il quale è possibile verificare la corrispondenza tra i documenti originali e le copie inviate al contribuente. In particolare, una volta inseriti i dati richiesti (codice di verifica e identificativo del documento), come chiarito dalle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, vengono visualizzati i dati di protocollazione,
l'immagine del documento originale e i dati della firma digitale apposta al documento originale.
L'appellante, che risulta aver eseguito tale verifica solo in questo grado di giudizio, afferma che “accedendo al sito internet dell'Agenzia delle Entrate, sia stato possibile scaricare i due avvisi di liquidazione in formato digitale ma si è riscontrato, non senza sorpresa, che i due file disponibili sul sito erano in formato pdf (non pdf/A) e privi di qualsiasi sottoscrizione digitale (PAdes o CAdes) (allegati 9 e 10)” (pag. 17 appello): tale assunto appare, ancora una volta, infondato in quanto, come sopra precisato, la consultazione consente di visionare l'immagine del documento e non il pdf nativo firmato digitalmente, essendoci, peraltro, separata funzione per verificare la validità della firma digitale.
Infine, deve precisarsi che il contrassegno elettronico sostituisce la firma autografa del funzionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2 bis citato: invero, “Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico”.
In conclusione, al rigetto dell'appello consegue la conferma integrale della sentenza gravata e, in base al principio della soccombenza, la condanna alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €. 1.500,00, già ridotte del 20% ex art. 15, comma 2 sexies, D.lgs. n° 546/1992, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 2, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'Ufficio le spese del presente grado, liquidate in €. 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente LU CA RS IA SA MA
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
NI UI LA, RE
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1925/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 236/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 20
e pubblicata il 18/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0042615 DEL 28/03/2022 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0042614 DEL 28/03/2022 IMPOSTA SOSTITU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2651/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: entrambe le parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e della Brianza in data 7.4.2022 notificava a Ricorrente_1 due avvisi di liquidazione dell'imposta di registro ed irrogazione delle sanzioni n° 0042615 e n° 0042614, con i quali revocava, rispettivamente, l'agevolazione prima casa in relazione all'acquisto dell'immobile sito nel Comune di Giussano in data 18.6.2019 (maggiore imposta €. 5.793,22 e sanzioni €.
1.585,20) e l'applicazione dell'aliquota agevolata relativa all'imposta sostitutiva versata per il contratto di mutuo (maggiore imposta €. 2.090,78 e sanzioni €. 572,10).
La revoca dell'agevolazione era fondata sulla circostanza che, al momento dell'acquisto del secondo immobile, il contribuente risultasse anche proprietario del primo (sito nel medesimo Comune di Giussano ed acquistato nel 2002), per il quale aveva già beneficiato dell'agevolazione prima casa.
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso detti avvisi di liquidazione, eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, nota II bis della Tariffa, parte prima, D.p.r. n° 131/1986, confermando di essere proprietario di altra abitazione acquistata con l'agevolazione prima casa, ma assegnata al coniuge in sede di separazione personale dei coniugi.
Il ricorrente riteneva, pertanto, di poter beneficiare nuovamente dell'agevolazione, trovandosi in una situazione di impossidenza perché la casa assegnata al coniuge separato non può costituire propria abitazione.
Eccepiva, infine, la nullità degli atti impositivi per carenza di elementi essenziali, ossia omessa indicazione della norma in base alla quale erano stati emanati gli atti (art. 52-54-55 Tur), della relativa data di formazione, oltre all'assenza di sottoscrizione da parte di funzionario munito di idonei poteri (essendo stata notificata una mera copia di atto recante la dicitura “firmato digitalmente”). In considerazione dell'asserita incertezza normativa, chiedeva la disapplicazione delle sanzioni.
Con controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate ribadiva la legittimità del proprio operato atteso che, per poter beneficiare delle predette agevolazioni, è necessario alienare, entro l'anno dal nuovo acquisto, il primo immobile.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano respingeva il ricorso in quanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, “il coniuge comproprietario non può beneficiare dell'agevolazione prima casa quando, in sede di separazione o divorzio, l'immobile familiare sia stato assegnato dal Giudice all'altro coniuge o ex coniuge affidatario di prole minorenne”. Compensava le spese tra le parti.
Ricorrente_1 proponeva appello ritenendo erronea la sentenza gravata che non si era neppure pronunciata su tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo a cui rinviava, reiterando le proprie tesi difensive.
Con controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate insisteva per la conferma della sentenza, attesa l'infondatezza delle argomentazioni del ricorrente, con rifusione delle spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento. La sentenza gravata ha sviluppato, in modo adeguato e corretto, le ragioni poste a fondamento del rigetto del ricorso, contrapponendo i due orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia e ritenendo di aderire a quello più recente, in ragione del quale ha escluso il diritto del contribuente all'agevolazione per la prima casa.
La motivazione della sentenza è dunque esaustiva e la circostanza che l'appellante non sia d'accordo con le relative conclusioni non incide in alcun modo sulla validità della stessa in quanto, come detto, essa illustra, in modo completo, le fonti di cognizione del ragionamento logico-giuridico sottostante.
Del resto, in questo grado di giudizio, il contribuente si è limitato a reiterare le tesi difensive già in precedenza esposte, senza offrire nuovi e/o diversi elementi idonei a censurare efficacemente la sentenza impugnata che, a parere di questo Collegio, deve essere confermata, anche per le ragioni di seguito esposte.
Non sarà inutile premettere che la nota II bis sopracitata -sulla quale si è formata la giurisprudenza richiamata dall'appellante- aveva introdotto, con il D.L. n° 155/93, il riferimento alla proprietà di un fabbricato pre- posseduto idoneo ad abitazione, consentendo di desumere, in via interpretativa, che la proprietà di un immobile non concretamente idoneo allo scopo abitativo, non fosse di per sé ostativa ad un nuovo acquisto agevolato. Successivamente, con la riformulazione della nota II bis, intervenuta con la Legge n° 549/95, il riferimento testuale all'idoneità dell'immobile è stato espunto e sostituito dal concetto di “altra casa di abitazione”.
In effetti, la norma modificata prevede che l'acquirente di un nuovo immobile da destinare a propria abitazione abbia la possibilità di usufruire nuovamente dell'agevolazione, pur risultando ancora proprietario della precedente, purché si impegni a vendere il primo immobile entro l'anno dalla nuova stipula. Se non provvede, decade dalle agevolazioni che sono state accordate in sede di stipula dell'atto di compravendita, a nulla rilevando l'assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge che, quindi, non incide in alcun modo sul diritto di proprietà del contribuente e non impedisce la cessione del bene, condizione imprescindibile per poter usufruire delle agevolazioni su un secondo acquisto.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità più recente applica in maniera rigida le disposizioni legate al mantenimento delle agevolazioni fiscali legate alla prima casa ed anche le Corti di merito (compresa quella lombarda) si sono uniformate a tale impostazione: "in tema di agevolazioni "prima casa", il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un'altra casa acquistata col medesimo beneficio, di cui all'art. 1, nota II bis, lett. c, della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non può essere inteso, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, come mancanza di disponibilità effettiva di essa, sicché non sussiste ove l'immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all'ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne" (Cass. n° 27088/2022; Corte Giustizia Tributaria Lombardia Sez. 19, n° 2854/2025; Corte Giustizia Tributaria Lombardia Sez. 6 n° 330/2023 e Corte Giustizia Tributaria Lazio
Sez. 3 n° 633/2022).
La recente sentenza della Cassazione n° 24478/2025 ha ribadito che non si può beneficiare nuovamente delle agevolazioni prima casa se sono già state fruite in passato, anche se l'immobile pre-posseduto sia considerato inidoneo all'abitazione per esigenze familiari. I giudici hanno chiarito che l'inidoneità dell'immobile non è rilevante nel caso di una precedente fruizione del beneficio (“il previo riconoscimento del beneficio prima casa in occasione di un precedente acquisto di un immobile costituisce impedimento insuperabile al riconoscimento dell'ulteriore beneficio al momento di un acquisto di altro immobile”).
Nel caso in esame, il primo immobile era stato acquistato nel 2002 con i benefici prima casa e quindi, per poter fruire nuovamente della medesima agevolazione era necessario venderlo entro l'anno dal secondo acquisto, circostanza che non si è verificata, come ammesso da entrambe le parti.
Alla luce di quanto esposto, devono essere confermate le sanzioni irrogate, non essendoci alcuna situazione di incertezza nell'interpretazione della norma, come ribadito dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n° 27088/2022.
Infine, riguardo all'ulteriore motivo di appello (carenza di elementi essenziali negli atti impositivi impugnati), esso non appare fondato.
L'Ufficio ha, infatti, chiaramente individuato nei due avvisi di liquidazione per cui è causa, le disposizioni violate (“decadenza dai benefici fiscali per l'acquisto della prima casa ai sensi del comma IV della nota 2 bis dell'art.
1-parte 1 della tariffa allagata al DPR 131 del 1986 e successive modificazione con rettifica della base imponibile….“), mentre non risulta pertinente e, comunque irrilevante, il richiamo del contribuente, agli artt. 52 (rettifica del valore degli immobili e delle aziende), 54 e 55 D.p.r. n° 181/1986 (riscossione dell'imposta in sede di registrazione o successivamente) che disciplinano, invece, fattispecie differenti dalla presente.
Anche le eccezioni riguardanti la carenza di data di formazione degli atti impositivi e della firma digitale sono infondate se solo si considera che, sulla prima pagina della copia analogica/cartacea degli avvisi di liquidazione notificati, è presente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 2-bis, Legge n° 82/2005
(Codice dell'Amministrazione Digitale), un contrassegno elettronico, detto glifo o timbro digitale (sotto forma di QR code), tramite il quale è possibile verificare la corrispondenza tra i documenti originali e le copie inviate al contribuente. In particolare, una volta inseriti i dati richiesti (codice di verifica e identificativo del documento), come chiarito dalle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, vengono visualizzati i dati di protocollazione,
l'immagine del documento originale e i dati della firma digitale apposta al documento originale.
L'appellante, che risulta aver eseguito tale verifica solo in questo grado di giudizio, afferma che “accedendo al sito internet dell'Agenzia delle Entrate, sia stato possibile scaricare i due avvisi di liquidazione in formato digitale ma si è riscontrato, non senza sorpresa, che i due file disponibili sul sito erano in formato pdf (non pdf/A) e privi di qualsiasi sottoscrizione digitale (PAdes o CAdes) (allegati 9 e 10)” (pag. 17 appello): tale assunto appare, ancora una volta, infondato in quanto, come sopra precisato, la consultazione consente di visionare l'immagine del documento e non il pdf nativo firmato digitalmente, essendoci, peraltro, separata funzione per verificare la validità della firma digitale.
Infine, deve precisarsi che il contrassegno elettronico sostituisce la firma autografa del funzionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2 bis citato: invero, “Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico”.
In conclusione, al rigetto dell'appello consegue la conferma integrale della sentenza gravata e, in base al principio della soccombenza, la condanna alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €. 1.500,00, già ridotte del 20% ex art. 15, comma 2 sexies, D.lgs. n° 546/1992, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 2, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'Ufficio le spese del presente grado, liquidate in €. 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente LU CA RS IA SA MA