Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
E VARIE DCV AULA "0 14 3 7 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto " IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEZIONE LAVORO dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2 FEB. 2001 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente IL CANCELLIERE R.G.N. 22165/98 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 3138 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.12.12.2000 da D I LM FRANCESCO dall'avv. rapp.to e difeso SC Cigliano, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via degli Scipioni, n. 132, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
5363
contro
I. N. A. I. L. Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del Presidente avv. Prof. Pietro Antonino Catania e Rita Magno, rapp.to e difeso dagli avv.ti 1 Raspanti, presso i quali elett.te domicilia in Roma, IV Novembre, n. 144, giusta procura speciale in calce al controricorso, controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n. 05272/97 del 27.06/28.10.1997, R.G. n. 40311/96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2000 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Rita Raspanti per l'Inps; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 03 febbraio 1995 il Pretore di Napoli rigettava la domanda proposta da SC Di MA
contro
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro1'I.N.A.I.L. - gli Infortuni sul Lavoro (in appresso Inail) volta al riconoscimento della malattia professionale broncopatia, denunziata il 10 gennaio 1991 all' Inail, contratta per effetto delle mansioni svolte alle dipendenze dell'Alfa Romeo come operaio addetto alla tappezzeria interna degli - autoveicoli a contatto con i vapori acidi sprigionati dai pellami e per gli ultimi tre anni alla preparazione dei vetri a contatto di solventi. Il Pretore, disposta ed acquisita 2 h consulenza tecnica di ufficio, aveva rilevato la insussistenza dell'esposizione al rischio del lavoratore e comunque la non riconducibilità delle malattie all'attività lavorativa. Il Tribunale di Napoli, disposta ed acquisita nuova consulenza tecnica di ufficio, rigettava l'appello del Di MA;
irripetibili le spese del grado. Osservava il Tribunale: anche il consulente tecnico di ufficio, a conferma della relazione peritale di primo grado, aveva rilevato che la broncopatia cronica ostruttiva, da cui il lavoratore in cassa integrazione era affetto, peraltro malattia non tabellata, potesse essere ricondotta all'attività lavorativa;
comunque, non sussisteva la prova, il cui onere cedeva a carico del richiedente la prestazione, della esposizione a rischio, e in tal senso non erano neanche stati proposti mezzi istruttori. Ricorre per cassazione Di MA SC con unico motivo di censura, articolato in due profili. Si è costituito con controricorso l'Inail. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso Di MA SC denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 346 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. h 3 132, n. 4, 118 disp. att. c.p.c. e 111 della Costituzione, il tutto con riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c.: il Tribunale aveva omesso di pronunciare sulle specifiche censure sollevate con l'atto di appello avverso la sentenza pretorile, così violando il principio devolutivo della impugnazione;
il giudice di appello aveva anche omesso la dovuta valutazione delle risultanze tecniche proposte dalla consulenza di parte agli atti, e aveva pedissequamente e apoditticamente recepito il parere del consulente tecnico nominato in secondo grado, a sua volta recettivo del parere di quello nominato in primo grado. Va preliminarmente esaminata la questione, peraltro rilevabile di ufficio, sollevata dall'Inail sulla tardività del ricorso per cassazione. Il ricorso è tardivo, e come tale inammissibile. La sentenza impugnata risulta depositata il 28 ottobre 1997; il ricorso per cassazione notificato 1'11 dicembre 1998. Orbene, evidente la tardività del ricorso, non operando nella cause di lavoro la sospensione dei termini per il periodo feriale, anche per il ricorso per cassazione, sia nella ipotesi di impugnazione nel termine breve di sessanta giorni sia in quelle per decorrenza del termine cd. lungo di un anno. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, senza A 4 alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione in applicazione del principio di irripetibilità di cui al ripristinato art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso;
la C o r t e nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2000. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente giovannilyfsproulle Giuseppe nnirubertoJannirubert Phill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 2 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE 5