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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/09/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2540 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2540 /2023 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. GIACINO EDOARDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA CASERMA OSPITAL VECCHIO 9 37122 VERONA
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TINELLI GIUSEPPE ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA GALILEO GALILEI 1 ORZINUOVI
- resistente –
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc)
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
Nel merito
1 a) revocare, porre nel nulla, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
887/2023 Ing. Tribunale di Rovigo R.G. 1798/2023 in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti in fatto e diritto;
b) accertare e dichiarare che la tardività nell'avvio del cantiere oltre il 30.04.2022 era dipesa da fatto imputabile a e, per l'effetto annullare e/o revocare Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento nella parte in cui dispone una condanna dall'attrice al pagamento della somma di € 24.225,00 oltre IVA;
c) accertare e dichiarare l'invalidità e nullità della richiesta di aumento prezzi per €
44,164,00 oltre IVA ad opera di e per l'effetto annullare e/o revocare Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento nella parte in cui prevede tale condanna;
d) accertare e dichiarare l'invalidità delle richieste di pagamento di CP_1
essendo le stesse fondate su principi contrari alla normativa di tutela del consumatore e, per l'effetto, annullare l'ingiunzione di pagamento impugnata;
In via riconvenzionale
e) Accertare e dichiarare che la clausola di applicazione oneri accessori di gestione del credito ceduto di cui al contratto d'appalto è inefficace e, per l'effetto, condannare al rimborso della somma di € 29.824,28 comprensiva di IVA, già Controparte_1
pagata dall'attrice;
f) Accertare e dichiarare che la clausola di applicazione oneri accessori di gestione del credito ceduto di cui al contratto d'appalto è nulla in quanto contraria alla normativa a tutela del consumatore e, per l'effetto, condannare al rimborso della Controparte_1
somma di € 29.824,28 comprensiva di IVA, già pagata dall'attrice;
In ogni caso
g) In ogni caso annullare, dichiarare nullo o inefficace e revocare il Decreto ingiuntivo opposto (numero 887/2023 Tribunale di Rovigo Ing. R.G. 1798/2023) per tutti i motivi esposti in fatto e diritto;
h) Con vittoria di spese, compenso ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali, come per legge;
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
2 NEL MERITO in via principale: rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'attrice opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo telematico n.
887/2023 del 31/10/2023 - RG n. 1798/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di
Rovigo, ritualmente notificato in data 08.11.2023, nonché respingere integralmente le eccezioni e le domande tutte dell'opponente, di merito e riconvenzionali, perché infondate in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti;
NEL MERITO in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, respingere integralmente le eccezioni e le domande dell'opponente, di merito e riconvenzionali, perché infondate in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti, e condannare l'attrice opponente al pagamento in favore di della somma di € 74.023,10 (euro Controparte_1
settantaquattromilaventitre/10) di cui alla Fattura Elettronica n. 1/1920 del 26.07.2023 emessa a titolo di saldo per la costruzione dell'immobile prefabbricato ad uso civile abitazione con struttura portante in legno in Este (PD) della committente, odierna opponente, o comunque la diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: come da depositate Memorie integrative ex art. 171 ter
c.p.c. nn. 2 e 3;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario e successive occorrende, sia del procedimento monitorio che della presente causa di opposizione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
A seguito di ricorso di del 14.09.2023, il Tribunale di Rovigo Controparte_1
pronunciava decreto ingiuntivo n. 887/2023, col quale ingiungeva a il Parte_1
pagamento della somma di euro 74.023,10 + IVA, oltre accessori e spese, di cui alla fattura n. 1/1920 del 26.07.2023, emessa per saldo lavori edili relativi al contratto di appalto siglato in data 27.12.2021.
3 Nel ricorso allegava che in data 27.12.2001 era stato stipulato con CP_1
la un contratto d'appalto per la realizzazione di immobile, con benefici del Pt_1
Superbonus 110%, Ecobonus e Sismabonus, con pagamento mediante sconto in fattura, salve le somme direttamente a carico della committente, ma che, conclusi i lavori, quest'ultima non aveva saldato alcuni importi, precisamente:
-euro 24.225,00 + IVA per aumento costo dei materiali, dovuti a ritardo inizio lavori;
-euro 27.112,98 + IVA per maggiori oneri di gestione delle pratiche amministrative relative ai bonus e agli sconti in fattura;
-euro 44.164,00 + IVA per aumenti straordinari ex art. 1664 c.c.
Avverso il decreto proponeva opposizione contestando in fatto e Parte_1
in diritto le avverse pretese, eccependo in particolare che:
-l'aumento listino materiali per ritardi di inizio del cantiere non sarebbe ad ella imputabile, ma alla stessa per errori di progettazione da parte di quest'ultima, CP_1
segnatamente della platea di fondazione;
-la richiesta di aumenti straordinari ex art. 1664 c.c. non sarebbe dovuta, non essendosi verificata alcuna circostanza imprevedibile;
-le somme per la gestione della cessione del credito non sarebbero dovute, da un lato perché la committente avrebbe adempiuto a tutte le condizioni poste a suo carico, dall'altro perché l'appaltatrice non sarebbe in possesso dei requisiti tecnico giuridici per la gestione del credito, infine per violazione dei doveri di trasparenza e corretta informazione a tutela del consumatore, sicchè l'opponente avanzava anche domanda riconvenzionale di ripetizione di quanto indebitamente versato.
Eccepiva comunque la sussistenza di clausole vessatorie nel contratto.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse eccezioni, rilevando CP_1
che:
-l'aumento prezzi per ritardato inizio lavori era stato concordato in contratto, che il ritardo avvenne per errori progettuali, che non vi è in tale convenzione alcuna violazione delle norme a tutela del consumatore;
4 -parimenti, le somme per gestione pratiche cessione credito erano state espressamente pattuite;
-quanto all'aumento per imprevisti ex art. 1664 c.c., esso sarebbe motivato dagli aumenti di materie prime, difficoltà di approvvigionamento, ecc., dovuti prima alla pandemia, poi alla guerra Russo-Ucraina, tutte circostanze in presenza delle quali dottrina e giurisprudenza hanno affermato l'obbligo di buona fede di rinegoziazione dei compensi.
La causa era istruita mediante CTU contabile e CTU tecnica, quindi trattenuta in decisione, previa discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 28.05.2025.
Essa viene quindi ora decisa come segue.
In diritto
L'opposizione va parzialmente accolta.
Circa le somme richieste per ritardato inizio lavori, esse risultano dovute.
Il contratto, sottoscritto il 27.12.2021 (non vi sono elementi per affermare che la data effettiva sarebbe differente, ossia il 10.03.2022 in tesi dell'opponente), prevede espressamente alla clausola n. 5 che: “l'impresa appaltatrice non potrà dare esecuzione ai lavori sino a quando il committente, dopo aver ottenuto il rilascio del permesso di costruire, non avrà eseguito la costruzione delle fondazioni a proprie cure e spese sulla base dei disegni esecutivi consegnatigli dalla stessa impresa. Nel caso in cui il committente ritardi colpevolmente la costruzione delle fondazioni e/o la consegna del cantiere all'appaltatrice rispetto al programma dei lavori concordato tra le parti,
l'impresa avrà diritto di addebitargli i costi aggiuntivi da essa sostenuti, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fermo autocarri, carico/scarico dei materiali e fermo squadra degli operai addetti al montaggio, senza che il committente possa eccepire alcunché”.
L'importo di euro 24.225,00 + IVA richiesto, poi, risulta espressamente esplicitato nell'informativa di riepilogo contratto e commessa, prodotta dalla parte opposta quale documento n. 4, sicchè il quantum non è in contestazione.
5 Tale importo era pure stato accettato nel documento “variazioni contrattuali” del
01.09.2021, sicchè nessuna questione può porsi in ordine al quantum.
L'opponente afferma che il ritardo nell'avvio del cantiere, che ovviamente comporta rischio di variazioni prezzo, sarebbe addebitabile all'appaltatrice, per erronea realizzazione delle fondazioni, inidonee all'installazione di struttura tipo Casa Clima.
In realtà tale eccezione appare oscura e contraria alle pattuizioni, nel senso che il contratto prevede espressamente la progettazione e anche la realizzazione della platea di fondazione a carico della committente (cfr clausole n. 3 e n. 9 lett. f e n. 1-2).
Risulta anche che la committente corrispose all'appaltatrice l'importo complessivo di euro 12.000,00 per innalzamento di tutte le pareti di 10 cm per realizzazione isolamento XPS e per sovrapprezzo voce A1 per fornitura e posa isolamento contro platea in XPS (doc. 6).
Naturalmente è ragionevole presumere che la committente si sarebbe ben guardata dal corrispondere alcunchè alla , laddove ogni responsabilità per il ritardo CP_1
nell'inizio lavori fosse dipesa da quest'ultima.
Invece quelle ulteriori somme sono state corrisposte, nè sono stati dedotti vizi specifici e/o inadempimento di nell'esecuzione di quanto a suo carico, CP_1
atteso che l'opposta in questa fase doveva solo attendere che la committente realizzasse la platea di fondazione, previa demolizione del fabbricato esistente.
L'interlocuzione avvenuta tra i professionisti dell'una e dell'altra parte non dimostra alcuna inadempienza dell'opposta, ma integra una normale interlocuzione tra gli addetti all'ingegnerizzazione e coordinamento delle opere, che può ritenersi normale nel contesto dell'appalto intervenuto e delle lavorazioni/opere di rispettiva competenza.
Neppure può invocarsi una qualche violazione della normativa di tutela del consumatore, in quanto la clausola in questione non integra una penale e neppure genera un eccessivo squilibrio a carico del consumatore, trattandosi semplicemente di una clausola di adeguamento del compenso, rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 34 D.Lgs 206/2005.
6 L'importo richiesto a tale titolo è dunque dovuto.
Per quanto riguarda la questione relativa alle somme pretese per oneri di gestione pratica cessione del credito, si ritiene invece che tale importo non sia dovuto.
Il contratto alla clausola 14 prevede espressamente che (solo, ndr) “nel caso in cui non vengano eseguiti gli adempimenti sopra descritti nei prescritti termini, da ritenersi essenziali, avrà facoltà: 1) …(omissis); 2) di calcolare, ove la Controparte_1
cessione risulti ancora per sé vantaggiosa, ulteriori oneri di gestione, al tasso di interesse Euribor 6 mesi (minimo 0%) + 5% punti p.a., conteggiati a far data dai termini sopra riportati e fino ad avvenuta consegna della documentazione attestante il corretto caricamento delle pratiche su ognuno dei rispettivi portali”.
La condizione per il ribaltamento di costi di gestione in capo alla committenza era quindi condizionata all'inadempimento da parte della e dei suoi professionisti Pt_1
di una serie di adempimenti, specificamente elencati nella stessa clausola n. 14 e che qui per brevità si omette di riportare, in quanto non di interesse.
Gli oneri di gestione ribaltati sulla committente, poi, a giudicare dalle modalità di calcolo e quantificazione, altro non appaiono essere che i (maggiori, ndr) oneri economici, ossia interessi, che l'appaltatrice avrebbe dovuto pagare, per effetto degli inadempimenti stessi.
Ebbene, parte opposta non ha allegato la sussistenza di alcun inadempimento da parte della committente agli incombenti posti a suo carico, tra quelli specificatamente indicati alla clausola n. 14, così che, stando al contratto sottoscritto e vincolante tra le parti, alcun importo risulta da ella dovuto a titolo di oneri gestione cessione crediti.
Parte opposta richiama il doc. 5, ossia un prospetto di calcolo, redatto alla data del
06.04.2022, dell'importo del contratto, con specificazione del valore complessivo delle opere e delle somme scontate per effetto della cessione del credito, documento che riporta appunto la somma richiesta di euro 29.824,28 per “costo cessione”.
Essendo tale documento sottoscritto dalla , vi sarebbe riconoscimento. Pt_1
In realtà non può prescindersi, nella valutazione del rilievo giuridico da attribuire a tale documento, dalla sua natura di riconoscimento di debito titolato.
7 E' noto che le promesse unilaterali comportano unicamente un'astrazione processuale della causa, con l'effetto di invertire l'onere della prova, spettando al debitore la prova della inesistenza dell'obbligazione.
L'art. 1988 c.c. infatti prevede espressamente che: “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Sul punto può richiamarsi anche il costante insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione, per la quale: “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell' art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientrano anche le dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non
è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero (come nel caso di specie) che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (cfr Cass.
15575/2000).
Ebbene, sul documento n. 5 deve allora osservarsi che lo stesso reca una importante precisazione, ossia che esso sarebbe la trasposizione in termini numerici di quanto pattuito alla clausola n. 14 già dianzi richiamata.
Ma, come detto, detta clausola non contempla oneri a carico della per la Pt_1
cessione del credito, se non in caso di inosservanza degli adempimenti a suo carico.
8 In mancanza, dunque, di una precisa volontà delle parti, che in alcun modo consta, di voler modificare la clausola n. 14 del contratto del 27.12.2021, il conteggio riportato e sottoscritto dalla non può sorreggere una pretesa che appare palesemente non Pt_1
conforme alle pattuizioni.
Di più, che non vi fosse alcuna volontà delle parti di modificare le pattuizioni di cui al contratto del 27.12.2001 emerge chiaramente proprio dal fatto che in nota il conteggio riporta la seguente dicitura: “Si ritiene qui integralmente riportato il contenuto dell'art. 14 del contratto di appalto”.
Non una modifica, quindi, ma un rinvio esplicito a quella clausola, che però esclude oneri a carico della committenza, salvo inadempimenti non allegati.
Anche il documento denominato riepilogo commessa e contratto, sottoscritto dalle parti in data 18.01.2022 (doc. 6 opposta), riporta appunto i conteggi del costo complessivo dell'opera e non reca alcuna voce per gestione oneri cessione credito, né alcuna clausola in proposito.
Alla luce di quanto sopra, quindi, l'importo richiesto non risulta dovuto.
Infine, quanto alla pretesa di una revisione in aumento del compenso, per l'imprevedibile aumento dei prezzi connesso alla pandemia e alla guerra russo-ucraina, tali somme non si ritengono dovute.
E' vero che l'art. 1664 c.c. già prevede che: “qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo”.
Altrettanto vero poi è che la guerra russo-ucraina, scoppiata alla fine di febbraio del 2022, quindi in un momento successivo sia alla stipula del contratto (27.12.2021, doc. 5), che alla firma del documento riassuntivo (18.01.2022, doc. 6), integri chiaramente una circostanza del tutto imprevista e imprevedibile dai contraenti.
9 Neppure sarebbe necessario dilungarsi sul fatto, del tutto notorio, del notevole incremento dei prezzi delle materie prime e dell'energia da essa provocato, oltre che sui ritardi nelle forniture.
La cosa è talmente risaputa, che si sono resi necessari specifici interventi, legislativi nell'ambito degli appalti pubblici, onde ripristinare l'equilibrio contrattuale compromesso dalle circostanze (cfr art. 1 septies del D.L. 73/2021, art. 23 D.L.
21/2022, convertito con L. 51/2022, nonché delibera ANAC n. 227/2022).
In teoria, quindi, vi sarebbero tutti i presupposti per accordare un incremento del compenso pattuito
Nel caso di specie, però, occorre rilevare che nell'addendum del 23.04.2021, che forma parte integrante del contratto, è chiaramente prevista una clausola di garanzia di invariabilità dei prezzi pattuiti per 12 mesi dall'inizio del cantiere.
La suddetta clausola non può che avere il significato di derogare all'art. 1664 c.c., nel senso che l'appaltatore si accolla il rischio delle variazioni di prezzi, per 12 mesi, quella parte di rischio che non è già a suo carico come appaltatore, ossia appunto quella contemplata dall'art. 1664 c.c.
Dopo la firma di tale addendum, le parti avevano modo di sottoscrivere altri documenti, come il contratto del 27.12.2001, il riepilogo del 18.01.2022 e il conteggio del 06.04.2022 e tale clausola non è mai stata rivista, sebbene gli effetti della pandemia fossero noti dal 2020 e anche la guerra russo-ucraina alla data dell'ultimo documento
(06.04.2022) fosse già scoppiata, sicchè tale patto è vincolante.
Nel caso di specie, i lavori sono iniziati dopo il 30.04.2022 (ritardo per il quale era già stato concordato l'importo di euro 24.225,00), sicchè i 12 mesi da tale data coprono un lasso temporale tale da assorbire, di fatto, le variazioni in aumento dei prezzi intervenute nello stesso periodo, che sono quelle rivendicate dall'opposta.
10 Ogni pretesa a tale titolo non potrà dunque che essere respinta.
In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la parte opponente condannata a corrispondere unicamente la somma di euro 24.225,00, oltre accessori se dovuti, nonché interessi legali semplici dalla costituzione in mora (13.09.2023) al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'opposta, proporzionalmente alla misura in cui è stata accolta la domanda, in euro 5.077,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese delle CCTTUU invece vengono poste definitivamente a carico della parte opposta, in quanto i titoli su cui si fondavano le pretese oggetto delle consulenze non sono stati riconosciuti fondati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi:
-previa revoca del decreto ingiuntivo n. 887/2023, condanna al Parte_1
pagamento in favore dell'opponente della somma di euro 24.225,00, oltre accessori se e nella misura in cui siano dovuti, nonché oltre ad interessi come da motivazione;
-condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che si liquidano come da motivazione;
-pone definitivamente a carico di parte opposta le spese delle due CCTTUU svolte in corso di causa.
Rovigo, 15/09/2025
Il Giudice
Giulio Borella
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2540 /2023 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. GIACINO EDOARDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA CASERMA OSPITAL VECCHIO 9 37122 VERONA
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TINELLI GIUSEPPE ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA GALILEO GALILEI 1 ORZINUOVI
- resistente –
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc)
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
Nel merito
1 a) revocare, porre nel nulla, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
887/2023 Ing. Tribunale di Rovigo R.G. 1798/2023 in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti in fatto e diritto;
b) accertare e dichiarare che la tardività nell'avvio del cantiere oltre il 30.04.2022 era dipesa da fatto imputabile a e, per l'effetto annullare e/o revocare Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento nella parte in cui dispone una condanna dall'attrice al pagamento della somma di € 24.225,00 oltre IVA;
c) accertare e dichiarare l'invalidità e nullità della richiesta di aumento prezzi per €
44,164,00 oltre IVA ad opera di e per l'effetto annullare e/o revocare Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento nella parte in cui prevede tale condanna;
d) accertare e dichiarare l'invalidità delle richieste di pagamento di CP_1
essendo le stesse fondate su principi contrari alla normativa di tutela del consumatore e, per l'effetto, annullare l'ingiunzione di pagamento impugnata;
In via riconvenzionale
e) Accertare e dichiarare che la clausola di applicazione oneri accessori di gestione del credito ceduto di cui al contratto d'appalto è inefficace e, per l'effetto, condannare al rimborso della somma di € 29.824,28 comprensiva di IVA, già Controparte_1
pagata dall'attrice;
f) Accertare e dichiarare che la clausola di applicazione oneri accessori di gestione del credito ceduto di cui al contratto d'appalto è nulla in quanto contraria alla normativa a tutela del consumatore e, per l'effetto, condannare al rimborso della Controparte_1
somma di € 29.824,28 comprensiva di IVA, già pagata dall'attrice;
In ogni caso
g) In ogni caso annullare, dichiarare nullo o inefficace e revocare il Decreto ingiuntivo opposto (numero 887/2023 Tribunale di Rovigo Ing. R.G. 1798/2023) per tutti i motivi esposti in fatto e diritto;
h) Con vittoria di spese, compenso ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali, come per legge;
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
2 NEL MERITO in via principale: rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'attrice opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo telematico n.
887/2023 del 31/10/2023 - RG n. 1798/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di
Rovigo, ritualmente notificato in data 08.11.2023, nonché respingere integralmente le eccezioni e le domande tutte dell'opponente, di merito e riconvenzionali, perché infondate in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti;
NEL MERITO in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, respingere integralmente le eccezioni e le domande dell'opponente, di merito e riconvenzionali, perché infondate in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti, e condannare l'attrice opponente al pagamento in favore di della somma di € 74.023,10 (euro Controparte_1
settantaquattromilaventitre/10) di cui alla Fattura Elettronica n. 1/1920 del 26.07.2023 emessa a titolo di saldo per la costruzione dell'immobile prefabbricato ad uso civile abitazione con struttura portante in legno in Este (PD) della committente, odierna opponente, o comunque la diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: come da depositate Memorie integrative ex art. 171 ter
c.p.c. nn. 2 e 3;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario e successive occorrende, sia del procedimento monitorio che della presente causa di opposizione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
A seguito di ricorso di del 14.09.2023, il Tribunale di Rovigo Controparte_1
pronunciava decreto ingiuntivo n. 887/2023, col quale ingiungeva a il Parte_1
pagamento della somma di euro 74.023,10 + IVA, oltre accessori e spese, di cui alla fattura n. 1/1920 del 26.07.2023, emessa per saldo lavori edili relativi al contratto di appalto siglato in data 27.12.2021.
3 Nel ricorso allegava che in data 27.12.2001 era stato stipulato con CP_1
la un contratto d'appalto per la realizzazione di immobile, con benefici del Pt_1
Superbonus 110%, Ecobonus e Sismabonus, con pagamento mediante sconto in fattura, salve le somme direttamente a carico della committente, ma che, conclusi i lavori, quest'ultima non aveva saldato alcuni importi, precisamente:
-euro 24.225,00 + IVA per aumento costo dei materiali, dovuti a ritardo inizio lavori;
-euro 27.112,98 + IVA per maggiori oneri di gestione delle pratiche amministrative relative ai bonus e agli sconti in fattura;
-euro 44.164,00 + IVA per aumenti straordinari ex art. 1664 c.c.
Avverso il decreto proponeva opposizione contestando in fatto e Parte_1
in diritto le avverse pretese, eccependo in particolare che:
-l'aumento listino materiali per ritardi di inizio del cantiere non sarebbe ad ella imputabile, ma alla stessa per errori di progettazione da parte di quest'ultima, CP_1
segnatamente della platea di fondazione;
-la richiesta di aumenti straordinari ex art. 1664 c.c. non sarebbe dovuta, non essendosi verificata alcuna circostanza imprevedibile;
-le somme per la gestione della cessione del credito non sarebbero dovute, da un lato perché la committente avrebbe adempiuto a tutte le condizioni poste a suo carico, dall'altro perché l'appaltatrice non sarebbe in possesso dei requisiti tecnico giuridici per la gestione del credito, infine per violazione dei doveri di trasparenza e corretta informazione a tutela del consumatore, sicchè l'opponente avanzava anche domanda riconvenzionale di ripetizione di quanto indebitamente versato.
Eccepiva comunque la sussistenza di clausole vessatorie nel contratto.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse eccezioni, rilevando CP_1
che:
-l'aumento prezzi per ritardato inizio lavori era stato concordato in contratto, che il ritardo avvenne per errori progettuali, che non vi è in tale convenzione alcuna violazione delle norme a tutela del consumatore;
4 -parimenti, le somme per gestione pratiche cessione credito erano state espressamente pattuite;
-quanto all'aumento per imprevisti ex art. 1664 c.c., esso sarebbe motivato dagli aumenti di materie prime, difficoltà di approvvigionamento, ecc., dovuti prima alla pandemia, poi alla guerra Russo-Ucraina, tutte circostanze in presenza delle quali dottrina e giurisprudenza hanno affermato l'obbligo di buona fede di rinegoziazione dei compensi.
La causa era istruita mediante CTU contabile e CTU tecnica, quindi trattenuta in decisione, previa discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 28.05.2025.
Essa viene quindi ora decisa come segue.
In diritto
L'opposizione va parzialmente accolta.
Circa le somme richieste per ritardato inizio lavori, esse risultano dovute.
Il contratto, sottoscritto il 27.12.2021 (non vi sono elementi per affermare che la data effettiva sarebbe differente, ossia il 10.03.2022 in tesi dell'opponente), prevede espressamente alla clausola n. 5 che: “l'impresa appaltatrice non potrà dare esecuzione ai lavori sino a quando il committente, dopo aver ottenuto il rilascio del permesso di costruire, non avrà eseguito la costruzione delle fondazioni a proprie cure e spese sulla base dei disegni esecutivi consegnatigli dalla stessa impresa. Nel caso in cui il committente ritardi colpevolmente la costruzione delle fondazioni e/o la consegna del cantiere all'appaltatrice rispetto al programma dei lavori concordato tra le parti,
l'impresa avrà diritto di addebitargli i costi aggiuntivi da essa sostenuti, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fermo autocarri, carico/scarico dei materiali e fermo squadra degli operai addetti al montaggio, senza che il committente possa eccepire alcunché”.
L'importo di euro 24.225,00 + IVA richiesto, poi, risulta espressamente esplicitato nell'informativa di riepilogo contratto e commessa, prodotta dalla parte opposta quale documento n. 4, sicchè il quantum non è in contestazione.
5 Tale importo era pure stato accettato nel documento “variazioni contrattuali” del
01.09.2021, sicchè nessuna questione può porsi in ordine al quantum.
L'opponente afferma che il ritardo nell'avvio del cantiere, che ovviamente comporta rischio di variazioni prezzo, sarebbe addebitabile all'appaltatrice, per erronea realizzazione delle fondazioni, inidonee all'installazione di struttura tipo Casa Clima.
In realtà tale eccezione appare oscura e contraria alle pattuizioni, nel senso che il contratto prevede espressamente la progettazione e anche la realizzazione della platea di fondazione a carico della committente (cfr clausole n. 3 e n. 9 lett. f e n. 1-2).
Risulta anche che la committente corrispose all'appaltatrice l'importo complessivo di euro 12.000,00 per innalzamento di tutte le pareti di 10 cm per realizzazione isolamento XPS e per sovrapprezzo voce A1 per fornitura e posa isolamento contro platea in XPS (doc. 6).
Naturalmente è ragionevole presumere che la committente si sarebbe ben guardata dal corrispondere alcunchè alla , laddove ogni responsabilità per il ritardo CP_1
nell'inizio lavori fosse dipesa da quest'ultima.
Invece quelle ulteriori somme sono state corrisposte, nè sono stati dedotti vizi specifici e/o inadempimento di nell'esecuzione di quanto a suo carico, CP_1
atteso che l'opposta in questa fase doveva solo attendere che la committente realizzasse la platea di fondazione, previa demolizione del fabbricato esistente.
L'interlocuzione avvenuta tra i professionisti dell'una e dell'altra parte non dimostra alcuna inadempienza dell'opposta, ma integra una normale interlocuzione tra gli addetti all'ingegnerizzazione e coordinamento delle opere, che può ritenersi normale nel contesto dell'appalto intervenuto e delle lavorazioni/opere di rispettiva competenza.
Neppure può invocarsi una qualche violazione della normativa di tutela del consumatore, in quanto la clausola in questione non integra una penale e neppure genera un eccessivo squilibrio a carico del consumatore, trattandosi semplicemente di una clausola di adeguamento del compenso, rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 34 D.Lgs 206/2005.
6 L'importo richiesto a tale titolo è dunque dovuto.
Per quanto riguarda la questione relativa alle somme pretese per oneri di gestione pratica cessione del credito, si ritiene invece che tale importo non sia dovuto.
Il contratto alla clausola 14 prevede espressamente che (solo, ndr) “nel caso in cui non vengano eseguiti gli adempimenti sopra descritti nei prescritti termini, da ritenersi essenziali, avrà facoltà: 1) …(omissis); 2) di calcolare, ove la Controparte_1
cessione risulti ancora per sé vantaggiosa, ulteriori oneri di gestione, al tasso di interesse Euribor 6 mesi (minimo 0%) + 5% punti p.a., conteggiati a far data dai termini sopra riportati e fino ad avvenuta consegna della documentazione attestante il corretto caricamento delle pratiche su ognuno dei rispettivi portali”.
La condizione per il ribaltamento di costi di gestione in capo alla committenza era quindi condizionata all'inadempimento da parte della e dei suoi professionisti Pt_1
di una serie di adempimenti, specificamente elencati nella stessa clausola n. 14 e che qui per brevità si omette di riportare, in quanto non di interesse.
Gli oneri di gestione ribaltati sulla committente, poi, a giudicare dalle modalità di calcolo e quantificazione, altro non appaiono essere che i (maggiori, ndr) oneri economici, ossia interessi, che l'appaltatrice avrebbe dovuto pagare, per effetto degli inadempimenti stessi.
Ebbene, parte opposta non ha allegato la sussistenza di alcun inadempimento da parte della committente agli incombenti posti a suo carico, tra quelli specificatamente indicati alla clausola n. 14, così che, stando al contratto sottoscritto e vincolante tra le parti, alcun importo risulta da ella dovuto a titolo di oneri gestione cessione crediti.
Parte opposta richiama il doc. 5, ossia un prospetto di calcolo, redatto alla data del
06.04.2022, dell'importo del contratto, con specificazione del valore complessivo delle opere e delle somme scontate per effetto della cessione del credito, documento che riporta appunto la somma richiesta di euro 29.824,28 per “costo cessione”.
Essendo tale documento sottoscritto dalla , vi sarebbe riconoscimento. Pt_1
In realtà non può prescindersi, nella valutazione del rilievo giuridico da attribuire a tale documento, dalla sua natura di riconoscimento di debito titolato.
7 E' noto che le promesse unilaterali comportano unicamente un'astrazione processuale della causa, con l'effetto di invertire l'onere della prova, spettando al debitore la prova della inesistenza dell'obbligazione.
L'art. 1988 c.c. infatti prevede espressamente che: “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Sul punto può richiamarsi anche il costante insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione, per la quale: “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell' art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientrano anche le dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non
è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero (come nel caso di specie) che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (cfr Cass.
15575/2000).
Ebbene, sul documento n. 5 deve allora osservarsi che lo stesso reca una importante precisazione, ossia che esso sarebbe la trasposizione in termini numerici di quanto pattuito alla clausola n. 14 già dianzi richiamata.
Ma, come detto, detta clausola non contempla oneri a carico della per la Pt_1
cessione del credito, se non in caso di inosservanza degli adempimenti a suo carico.
8 In mancanza, dunque, di una precisa volontà delle parti, che in alcun modo consta, di voler modificare la clausola n. 14 del contratto del 27.12.2021, il conteggio riportato e sottoscritto dalla non può sorreggere una pretesa che appare palesemente non Pt_1
conforme alle pattuizioni.
Di più, che non vi fosse alcuna volontà delle parti di modificare le pattuizioni di cui al contratto del 27.12.2001 emerge chiaramente proprio dal fatto che in nota il conteggio riporta la seguente dicitura: “Si ritiene qui integralmente riportato il contenuto dell'art. 14 del contratto di appalto”.
Non una modifica, quindi, ma un rinvio esplicito a quella clausola, che però esclude oneri a carico della committenza, salvo inadempimenti non allegati.
Anche il documento denominato riepilogo commessa e contratto, sottoscritto dalle parti in data 18.01.2022 (doc. 6 opposta), riporta appunto i conteggi del costo complessivo dell'opera e non reca alcuna voce per gestione oneri cessione credito, né alcuna clausola in proposito.
Alla luce di quanto sopra, quindi, l'importo richiesto non risulta dovuto.
Infine, quanto alla pretesa di una revisione in aumento del compenso, per l'imprevedibile aumento dei prezzi connesso alla pandemia e alla guerra russo-ucraina, tali somme non si ritengono dovute.
E' vero che l'art. 1664 c.c. già prevede che: “qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo”.
Altrettanto vero poi è che la guerra russo-ucraina, scoppiata alla fine di febbraio del 2022, quindi in un momento successivo sia alla stipula del contratto (27.12.2021, doc. 5), che alla firma del documento riassuntivo (18.01.2022, doc. 6), integri chiaramente una circostanza del tutto imprevista e imprevedibile dai contraenti.
9 Neppure sarebbe necessario dilungarsi sul fatto, del tutto notorio, del notevole incremento dei prezzi delle materie prime e dell'energia da essa provocato, oltre che sui ritardi nelle forniture.
La cosa è talmente risaputa, che si sono resi necessari specifici interventi, legislativi nell'ambito degli appalti pubblici, onde ripristinare l'equilibrio contrattuale compromesso dalle circostanze (cfr art. 1 septies del D.L. 73/2021, art. 23 D.L.
21/2022, convertito con L. 51/2022, nonché delibera ANAC n. 227/2022).
In teoria, quindi, vi sarebbero tutti i presupposti per accordare un incremento del compenso pattuito
Nel caso di specie, però, occorre rilevare che nell'addendum del 23.04.2021, che forma parte integrante del contratto, è chiaramente prevista una clausola di garanzia di invariabilità dei prezzi pattuiti per 12 mesi dall'inizio del cantiere.
La suddetta clausola non può che avere il significato di derogare all'art. 1664 c.c., nel senso che l'appaltatore si accolla il rischio delle variazioni di prezzi, per 12 mesi, quella parte di rischio che non è già a suo carico come appaltatore, ossia appunto quella contemplata dall'art. 1664 c.c.
Dopo la firma di tale addendum, le parti avevano modo di sottoscrivere altri documenti, come il contratto del 27.12.2001, il riepilogo del 18.01.2022 e il conteggio del 06.04.2022 e tale clausola non è mai stata rivista, sebbene gli effetti della pandemia fossero noti dal 2020 e anche la guerra russo-ucraina alla data dell'ultimo documento
(06.04.2022) fosse già scoppiata, sicchè tale patto è vincolante.
Nel caso di specie, i lavori sono iniziati dopo il 30.04.2022 (ritardo per il quale era già stato concordato l'importo di euro 24.225,00), sicchè i 12 mesi da tale data coprono un lasso temporale tale da assorbire, di fatto, le variazioni in aumento dei prezzi intervenute nello stesso periodo, che sono quelle rivendicate dall'opposta.
10 Ogni pretesa a tale titolo non potrà dunque che essere respinta.
In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la parte opponente condannata a corrispondere unicamente la somma di euro 24.225,00, oltre accessori se dovuti, nonché interessi legali semplici dalla costituzione in mora (13.09.2023) al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'opposta, proporzionalmente alla misura in cui è stata accolta la domanda, in euro 5.077,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese delle CCTTUU invece vengono poste definitivamente a carico della parte opposta, in quanto i titoli su cui si fondavano le pretese oggetto delle consulenze non sono stati riconosciuti fondati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi:
-previa revoca del decreto ingiuntivo n. 887/2023, condanna al Parte_1
pagamento in favore dell'opponente della somma di euro 24.225,00, oltre accessori se e nella misura in cui siano dovuti, nonché oltre ad interessi come da motivazione;
-condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che si liquidano come da motivazione;
-pone definitivamente a carico di parte opposta le spese delle due CCTTUU svolte in corso di causa.
Rovigo, 15/09/2025
Il Giudice
Giulio Borella
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