Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 20
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione norme fiscali

    Le operazioni qualificate dall'Agenzia delle Entrate come soggettivamente inesistenti hanno trovato ampio riscontro negli elementi presuntivi esposti nel PVC della Guardia di finanza. Il ricorrente ha dichiarato di sapere che le ditte alle quali si era rivolto per la lavorazione dei DPI non erano in grado di produrre quanto asseritamente commissionato e che la produzione sarebbe stata organizzata da un intermediario. Le ditte presentavano caratteristiche di società cartiere. La marginalità del ruolo del ricorrente nell'organizzazione della produzione risulta provata dal fatto che questi si limitava a fare da tramite tra la committente e il luogo di produzione. In molti casi sono stati omessi i DDT e non sono stati effettuati compiutamente i pagamenti. Anche per il 2021, le prestazioni non avrebbero potuto essere riconducibili al soggetto emittente, rimasto operativo per un breve arco temporale, evasore delle imposte, privo di adeguata struttura aziendale.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'obbligazione tributaria IVA

    L'Agenzia delle Entrate ha correttamente decurtato la maggiore imposta contestata al ricorrente, corrispondente all'IVA interamente versata dalla Società_1 s.p.a., confermando, invece, ex art. 21 del DPR n.633/1972, la ripresa concernente l'imposta dovuta dal ricorrente per effetto dell'indetraibilità dell'IVA sulle fatture emesse a suo favore dalle ditte cinesi, mancando uno dei presupposti del diritto alla detrazione costituito dall'acquisto dei beni. Il sistema non viola il principio di neutralità dell'IVA, poiché l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato nella fattura in caso di operazioni inesistenti, e la detrazione è ammissibile solo nel caso di operazioni effettivamente realizzate.

  • Rigettato
    Erronea applicazione degli articoli 7 e 12 del D.lgs.n. 472/1997

    L'Agenzia delle Entrate ha motivato la maggiorazione dell'importo edittale della sanzione in riferimento agli elementi individuati dalla norma e non mediante il mero riferimento alla rilevanza penale dei fatti ascrivibili al ricorrente. Le riprese sono state motivate sulla base di valide presunzioni. Le fattispecie rilevate, relative a fatturazione di operazioni inesistenti, hanno rilevanza penale come previsto dall'art.2 del D.L. n.74/2000. La fondatezza delle contestazioni rende legittima l'irrogazione delle sanzioni secondo le modalità e le valutazioni espresse dall'Agenzia delle Entrate.

  • Rigettato
    Operazioni soggettivamente inesistenti (per il 2021)

    Vale quanto sopra rilevato in ordine alle operazioni soggettivamente inesistenti 2020, essendo stato dimostrato che le prestazioni non avrebbero potuto essere riconducibili al soggetto emittente (ditta n.2), rimasto operativo per un breve arco temporale, evasore delle imposte, privo di adeguata struttura aziendale con mutevole indicazione del luogo di esercizio. Avrebbe fornito la lavorazione di 165.800 tute impiegando soli tre lavoratori dipendenti part-time. Presentava le caratteristiche della azienda qualificabile come cartiera. L'affermazione del ricorrente di essere a conoscenza che i suoi fornitori cinesi si sarebbero avvalsi della collaborazione di altri fornitori e che egli non sarebbe stato tenuto a sapere che questi ultimi fossero insolventi, ha rappresentato un riconoscimento implicito della natura soggettivamente inesistente delle operazioni ad esso fatturate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 20
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa
    Numero : 20
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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