CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
TROVATO GIOACCHINO, Presidente
ER STEFANO, LA
BRAGONI DANIELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 209/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010200960 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010200960 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010200960 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010200960 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010200960 IRAP
- sul ricorso n. 290/2025 depositato il 28/07/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010200129 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010200129 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010200129 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
IN VIA ISTRUTTORIA
ordinare all'Agenzia delle Entrate, ex art. 210 c.p.c., di produrre: a) lo schema d'atto notificato, per il periodo d'imposta 2020, alla società Società_1 s.p.a. nonché la quietanza di pagamento del'imposta sul valore aggiunto versata a seguito di ravvedimento;
b) gli avvisi di accertamento notificati a Nominativo_1, Nominativo_2 e nominativo per il periodo d'imposta 2020 nonché tutte le risultanze istrutorie relative a detti soggetti per il periodo d'imposta 2020; c) gli avvisi di accertamento emessi per il periodo d'imposta 2020 nei confronti della società Società_7 s.r.l.s, Nominativo_3, Società_2 e Società_3 nonché eventuali risultanze bancarie dei conti nella loro disponibilità, e dunque, sulla base delle risultanze istruttorie, voglia emettere sentenza di accoglimento della seguente
CONCLUSIONE
• in via principale e per il primo motivo, annullare l'atto opposto quale anche provvedimento di irrogazione della sanzione;
• in via subordinata e per il secondo motivo, dichiarare inesistente l'obbligazione tributaria dedotta nell'impugnato avviso per imposta sul valore aggiunto con conseguente suo parziale annullamento quale anche atto di irrogazione della sanzione.
• in via residuale, rideterminare la sanzione – ex artt. 12 e 7 del D.lgs. 472/97 – nel minimo edittale.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario (oltre contributo unificato per € 1.500,00) e con condanna dell'Agenzia al pagamento delle somme eventualmente corrisposte in pendenza di giudizio oltre interessi maturati e maturandi.
Resistente/Appellato: Chiede la reiezione dei ricorsi con vittoria delle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, titolare della ditta individuale ditta_1., costituita nel 2017, il 7.4.2020 comunicava alla Camera di commercio, come nuova attività da aggiungersi alle altre già dichiarate, la “Produzione presso terzi di articoli di abbigliamento pelle/stoffa e loro accessori - produzione di mascherine, tute e camici in TNT utilizzabili come DPI”. Lo stesso anno svolgeva per la Società_1 Spa l'attività di confezionamento di mascherine ed altri DPI (dispositivi di protezione individuale) conseguendo ricavi per oltre € 6 milioni, a fronte di ricavi dichiarati nel periodo d'imposta precedente pari ad € 26.010,00. La ditta risultava non disporre di una struttura produttiva idonea alla fabbricazione di DPI, non impiegando personale dipendente. Essa avrebbe commissionato la produzione dei DPI a soggetti di nazionalità cinese risultati essere inadempienti alle obbligazioni tributarie. DE riteneva che la ditta_1. fosse un soggetto interposto tra la società committente sopra indicata e le ditte cinesi senza apportare valore aggiunto, fatturando, di conseguenza, importi per operazioni soggettivamente inesistenti. Le forniture della ditta_1 . alla Società_1 Spa sarebbero state commissionate in conto lavorazione con onere di fornitura delle materie prime necessarie a carico della committente. La ditta_1. avrebbe trasportato le materie prime dalla sede della committente a quella in cui si sarebbe svolta la lavorazione dei DPI da parte di terzi (attività ritenuta essere stata totalmente esternalizzata)
e successivamente avrebbe raccolto e trasportato i DPI prodotti dai terzisti alla sede del committente. Essa, come risulta dal contratto sottoscritto con la committente, non avrebbe sostenuto alcun onere economico per l'acquisto di materie prime, sarebbe stata esonerata da responsabilità in ordine alla certificazione della merce e ad eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, non sarebbe stata esposta ad alcun rischio finanziario, in quanto i pagamenti dei subfornitori seguivano l'avvenuta ricezione del corrispettivo proveniente dalla committente. I controlli sulla produzione affidata ai terzisti cinesi sarebbero stati effettuati da dipendenti della committente precisamente individuati.
Veniva rilevato come il reddito d'impresa dichiarato fosse cresciuto in proporzione minima rispetto all'incremento del volume d'affari e come l'IVA fosse risultata da anni invariabilmente a credito, situazione ritenuta, nei periodi d'imposta in accertamento, connessa ad operazioni imponibili attive per importi molto superiori a quelli delle operazioni attive.
I principali fornitori di DPI per la ditta_1. sono risultati essere, nel 2020 e nel 2021, le seguenti tre ditte con domicilio fiscale in Cerreto Guidi:
1. Nominativo_4 di Nominativo_1, fornitore principale nel 2020, ditta operante dal 2019 al 2021.
2. Nominativo_5 di Nominativo_2, unico terzista per il 2021, ditta cessata il 28.2.2022 dopo 523 giorni dall'attivazione.
3. nominativo_9 operante dal 19.9.2018 e che nel 2020 aveva omesso la dichiarazione fiscale.
Le ditte sopra indicate sub 1 e 2, pur avendo adempiuto gli obblighi dichiarativi, avrebbero omesso in tutto o in parte il consequenziale pagamento delle imposte.
Tra il 2020 ed il 2021 le tre ditte avrebbero fornito e fatturato alla ditta_1. DPI per oltre €5,3 milioni di imponibile di cui € 923.754,95 sarebbero risultati non pagati da quest'ultima.
L'intera produzione 2020 sarebbe risultata effettuata dalle suddette ditte in Prato, Indirizzo_1, pur in assenza di alcun titolo di disponibilità degli immobili, luogo presso il quale la ditta_1. consegnava le materie prime e ritirava i prodotti finiti. Le tre ditte avrebbero impiegato maestranze in numero molto ridotto. La ditta n.1 nel 2020 avrebbe ricevuto dalle altre due ditte prestazioni per circa € 1 milione ed altre prestazioni per circa € 3,4 milioni da altre ditte individuali cinesi che avrebbero presentato le stesse anomale caratteristiche delle ditte sopra indicate. I rapporti tra il ricorrente e le tre ditte citate sarebbero stati tenuti, secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente agli inquirenti, tramite un non meglio identificato Nominativo_7. Uno dei nove dipendenti della ditta n.1, tale Società_5, sarebbe stato contemporaneamente titolare della ditta Società_6 operante nella stesso settore dal 28.7.2019 al 30.09.2022, che nel 2020 dichiarava di impiegare 49 dipendenti con totale omissione del versamenti di tributi e contributi previdenziali. Rilevavano gli inquirenti l'incompatibilità della struttura operativa della ditta n.1 con le prestazioni fatturate alla ditta_1., considerato come la prima avesse, nel 2020, fatturato ulteriori prestazioni a favore di terzi per € 1.200.000,00. Da ciò desumevano che i beni ceduti ad ditta_1. dovessero derivare dalla produzione da parte di ditte terze, come evidenziato dal fatturato passivo sopra indicato, e che larga parte delle fatture emesse dalla ditta n. 1 fossero false dal punto di vista soggettivo.
Sarebbero emerse notevoli incongruenze e lacune anche in ordine ai DDT relativi ai rapporti commerciali intercorsi tra la ditta n.1 e la ditta_1.. Quest'ultima avrebbe acquistato dalla ditta n.2, tra il 2020 ed il 2021, DPI per € 454.860,00, senza che siano stati rinvenuti DDT per consegna e ritiro di materiale, fatta eccezione per il DDT n.667/2021. Della suddetta somma risultavano non pagati € 328.869,20. Ritenevano gli inquirenti che tale somma, apparentemente non pagata, derivasse da accordi intercorsi tra la ditta_1. e fornitori occulti della medesima merce fatturata. Veniva rilevata l'assenza di DDT e la presenza di un esiguo numero di maestranze, in larga parte in part time.
La ditta n.3, che nel 2020 ha fatturato alla ditta_1. € 22.273,70, pur non avendo avuto dipendenti, avrebbe fornito alla ditta n.1 merce per € 810.072,95, con rilevata assenza, per la quasi totalità delle prestazioni, di documenti di trasporto. La ditta avrebbe esposto costi derivanti da acquisti da soggetti terzi per importi modesti, pari a circa
€ 132.000,00 di cui € 61.000,00 sarebbero stati riconducibili a ditte individuali cinesi di breve durata, in omissione dichiarativa e contributiva.
Gli inquirenti rilevavano anche i seguenti acquisti di beni da parte del ricorrente che ritenevano essere stati simulati:
- cessione di una macchina usata per la produzione di mascherine DPI fatturata dalla ditta n.2 ad ditta_1. con imponibile di € 130.000,00, in assenza di contratto, documenti di trasporto, installazione e collaudo. La macchina sarebbe stata acquistata da ditta con sede operativa a Prato, Indirizzo_2 ed affidata alla ditta n.1 operativa allo stesso indirizzo. Nel 2021 la macchina, per la quale erano stati dedotti gli ammortamenti, sarebbe stata nuovamente ceduta alla ditta venditrice.
- cessione a favore della ditta_1. di analoga macchina effettuata dalla ditta n.3, fatturata il 6.11.2020 per l'imponibile di € 100.000,00, stesse carenze probatorie rilevate per la precedente cessione. La macchina, per la quale erano stati dedotti gli ammortamenti, sarebbe stata ceduta il 27.12.2021 alla ditta n.2 e fatturata con imponibile pari ad € 4.098,36 e minusvalenza di € 77.291,64. Le due cessioni sopra riportate venivano qualificate come oggettivamente inesistenti.
Venivano poi analizzati i rapporti intercorsi tra la ditta_1. ed aziende riconducibili a Nominativo_3 . Quest'ultimo avrebbe messo in contatto il ricorrente con la Società_1 Spa.
La Società_7 SRs, costituita il 20.7.2020, partecipata dal Nominativo_3 al 90% (il 10% appartenente al figlio Nominativo_8) e di cui lo stesso era amministratore unico, nel 2020 emetteva fatture verso la ditta_1. per un imponibile complessivo di € 758.237,60. La società aveva sede ad un indirizzo presso il quale non veniva rinvenuta e senza avere alcun titolo di disponibilità dell'immobile risultante a quell'indirizzo. Il ricorrente dichiarava di non avere assunto informazioni sul luogo di esercizio dell'attività di tale società. Quest'ultima risultava essere priva di dipendenti e di macchinari, non risultava nel 2020 essere intestataria di utenze idriche ed elettriche, presentava dichiarazioni fiscali per il 2020 ed il 2021 senza effettuare i conseguenti versamenti. In ordine alle prestazioni fatturate ad ditta_1. non venivano rinvenuti contratti, report descrittivi o mail. Per le prestazioni fatturate come imbustatura ed inscatolamento delle mascherine per complessivi € 365.615,70, non sarebbero stati quasi mai emessi DDT, come ammesso dal ricorrente, aventi ad oggetto la consegna dei beni tra ditta_1 e la suddetta società. In relazione ad alcuni DDT (424 e 429/2020) venivano riscontrate incongruenze di date, in quanto venivano indicati come oggetto di trasporto beni di cui era già stata documentata in data precedente la consegna alla Società_1 Spa, destinataria finale dei beni prodotti e confezionati. Non venivano reperiti i DDT di rientro dei beni dalla predetta società alla ditta_1.. Sull'importo totale delle fatture emesse dalla società non risultava pagato l'importo di € 106.396,20. Per le attività fatturate a titolo di consulenza commerciale non veniva rinvenuta alcuna documentazione contrattuale o esplicativa e si considerava come detta consulenza non fosse necessaria giacché la ditta_1. lavorava per l'unica committente Società_1 Spa. Le suddette operazioni venivano qualificate come oggettivamente inesistenti.
La Società_8 Società_9 SR (in fallimento) era partecipata dal Nominativo_3 al 45% e della stessa società quest'ultimo risultava essere lavoratore dipendente. Nel 2020 emetteva verso ditta_1. fatture per un imponibile complessivo di € 102.025,00 per confezionamento di camici e mascherine. Non veniva prodotto alcun DDT di rientro del prodotto finito fornito dalla società. Alcune fatture (la n.31 e la n.22 ) avrebbero presentato incongruenze, come la medesima consegna che ditta_1. avrebbe effettuato alla stessa suddetta società ed alla ditta cinese sopra indicata con il n.
1. Altre simili incongruenze venivano riscontrate per alcuni DDT
(n.122, 172, 121). A fronte del complessivo importo fatturato, sarebbero stati effettuati pagamenti per soli
€ 18.800,00. Le suddette operazioni venivano qualificate come oggettivamente inesistenti.
Il figlio del Nominativo_3, Nominativo_8, e la coniuge, Società_3, risultavano titolari di ditte individuali con sede di attività corrispondente all'indirizzo di residenza della famiglia, costituite rispettivamente il 23.7 ed il
1.12.2020. Gli inquirenti ritenevano che le suddette ditte fossero state costituite essenzialmente al fine di emettere fatture nei confronti di ditta_1., essendo tale ditta il loro unico cliente: le stesse ditte cessavano alla fine del rapporto con la suddetta ditta. Esse emettevano fatture verso ditta_1. con la generica dicitura
“Prestazioni per vs conto”.
La ditta Società_2 emetteva fatture con imponibile per € 34.514,00 mentre la ditta Società_3 emetteva fatture per € 34.201,00. Le suddette ditte avrebbero emesso verso la ditta_1. altre due fatture non contabilizzate da quest'ultima.
La ditta individuale Nominativo_3, attiva dal 20.4.2020 al 1.12.2020, emetteva fatture con l'identico generico oggetto sopra indicato e con imponibile di € 46.881,00. Le prestazioni offerte dalle tre ditte non trovavano riscontro in contratti od altra documentazione. I pagamenti effettuati da ditta_1. presentavano incongruenze, quali la corresponsione alla Società_3 di importi superiori a quelli fatturati, la corresponsione di somme a favore di altra componente della famiglia (Nominativo_3), la corresponsione di somme a Nominativo_3 e Nominativo_8 di importo inferiore a quelle fatturate.
Da indagini finanziarie effettuate nei confronti del ricorrente e della moglie, risultava che negli anni 2020 e
2021 egli avrebbe beneficiato di una liquidità notevolmente eccedente rispetto ai redditi dichiarati. Lo stesso acquistava tre autovetture per complessivi € 108.426,00, due delle quali successivamente cedute alla moglie, ed un autocarro per € 17.080,00. Dal conto corrente della ditta risultavano effettuati prelevamenti destinati alla moglie per € 57,088,31, alla mamma per € 7.000,00 ed a conti correnti personali per € 760.176,38, che sarebbero stati investiti per € 100.000,00 in una società di diritto egiziano e per € 520.000,00 in investimenti finanziari, non dichiarati fiscalmente, in violazione dell'art.4 del D.L. n.167/1990. Da ciò veniva desunto che il Ricorrente_1 sarebbe stato pienamente consapevole del reale risultato dell'attività fraudolenta posta in essere.
DE accertava, di conseguenza:
- ai sensi degli artt.39 comma 1 lett. d) e 41-bis del D.P.R.600/73 un maggior reddito d'impresa di € 990.233,60 per il 2020 e di € 147.882,00 per il 2021;
• ai sensi degli artt. 25 e 5 bis del D.Lgs. 446/97 un valore della produzione lorda pari ad € 1.057.405,60 per il 2020 e di € 148.544,00 per il 2021;
• ai sensi dell'art. 54, comma 5 del D.P.R. 633/72 una maggiore Iva dovuta di € 1.360.738,00 per il 2020 e di € 62.009,00 per il 2021;
• ai sensi art. 19 del d.l. 201/2011 un'Ivafe di € 60,00 per il 2020 e di € 410,40 per il 2021, a fronte di un reddito estero non dichiarato ammontante rispettivamente ad € 30.000,00 e ad € 205.200,00.
Comminava le relative sanzioni.
Con il primo motivo il ricorrente eccepiva la violazione degli articoli 39, comma 1, del DPR n.600/1972, 193, comma 3, e 54 del DPR n.633/1972, 43, 85, 90 e 109 del DPR n.917/1986, anche in relazione all'art. 37 del
DPR n.600/1973 e 2697 c.c.
Riteneva pacifico che:
i DPI fossero stati commissionati dalla Società_1 s.p.a. nel numero indicato nelle fatture emesse dal ricorrente e consegnati alla stazione appaltante, nonché il fatto che quest'ultima fosse a conoscenza che il ricorrente avrebbe dovuto avvalersi di altri operatori. Osservava come qualora nessuno dei fornitori del Ricorrente_1 si fosse sottratto all'obbligo di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'RA avrebbe percepito l'imposta dovuta. Tale imposta è stata versata all'RA (€ 1.424.159,43) dalla Società_1 Spa. Il Nominativo_3 avrebbe indicato alla Società_1 s.p.a. il ricorrente quale unico soggetto esperto del settore (per tradizione familiare) che avrebbe avuto perfetta conoscenza del tessuto imprenditoriale cinese nella zona di Prato, il quale avrebbe potuto organizzare, in tempi ristretti, la produzione dei DPI. Ciò rilevato, riteneva infondata la tesi di DE secondo la quale la Società_1 s.p.a. avrebbe potuto prescindere dalla collaborazione del ricorrente avendo tuttavia intrattenuto rapporti con esso al solo fine di utilizzarlo come soggetto interposto con i reali fornitori. Ritiene che il ricorrente avrebbe strutturato il complesso sistema di lavorazioni avvalendosi di operatori cinesi e consentendo al committente di verificare ciò che accadeva al fine di rendergli possibile l'esercizio del controllo su tutti gli aspetti tecnici della fornitura. Di conseguenza, il ricorrente avrebbe legittimamente conseguito redditi pari alla differenza tra quanto ha ricavato dalle lavorazioni a lui commissionate (€ 6.650.000,00) ed i costi sopportati per realizzarle (€ 5.094.905,00, per forniture ed
€ 975.858,00 per compensi alla famiglia Nominativo_3) per complessivi
€ 580.000,00 circa, al lordo degli ammortamenti, somma ritenuta corrispondere a quanto da esso detenuto alla data del 31/12/2020 in investimenti monetari. Il ricorrente, pur sapendo che le tre ditte sue fornitrici, conosciute per intercessione di un suo conoscente in Prato, si sarebbero avvalse, a loro volta, di altri sub fornitori, nulla avrebbe potuto sapere o sospettare in ordine alla fedeltà fiscale di questi ultimi, non avendone avuto diretta conoscenza ed essendo assorbito dall'organizzazione della fornitura in ambito pandemico. Il ricorrente, pur sapendo che la produzione, in parte, non sarebbe stata realizzata dalle tre ditte più volte citate, non avrebbe avuto alcun onere di verificare chi fossero i produttori asseritamente qualificati come evasori. Riteneva contraddittorio qualificare il ricorrente come soggetto solo impegnato nei trasporti e ad un tempo considerare lo stesso come pienamente consapevole della frode esistente dietro ai suoi fornitori
“ufficiali”, qualificandolo come soggetto avente una consolidata esperienza nel settore” e che “avrebbe conosciuto i diretti fornitori in precedenti occasioni”. Concludeva affermando l'infondatezza della contestazione in punto di indetraibilità asserendo che nulla sapeva e nulla avrebbe dovuto sapere.
Per quanto concerne le fatture di acquisto dei macchinari, riteneva ragionevole che esso, chiesto al suo principale fornitore (ditta n.1) di produrre DPI, avesse acquistato, da altri suoi fornitori (ditte 1 e 2) due macchinari per installarli in Indirizzo_3, dove si svolgeva la maggior parte della produzione (a cura della ditta n.1 e con maestranze e subfornitori della stessa). DE avrebbe infondatamente ritenuto che il ricorrente avesse il fine di simulare l'esistenza di una sua organizzazione pur essendo chiaro che lo stesso non avrebbe mai avuto necessità di simulare ciò.
Asseriva che le fatture emesse dai membri della famiglia Nominativo_3, o società a loro riconducibili, avrebbero corrisposto a ciò che il ricorrente doveva loro corrispondere a titolo di consulenza e collaborazione per aver procacciato l'affare con Società_1 Spa, contestando che il ruolo dei componenti della famiglia Nominativo_3 fosse quello di meri emittenti di fatture false preordinate a consentire al ricorrente di sottrarsi al prelievo. Rilevava come fosse normale che uno storico fornitore della Società_1 s.p.a., quale era il Nominativo_3, avesse preteso una compartecipazione ai profitti conseguiti dal ricorrente a seguito della sua presentazione dalla quale era scaturita la profittevole fornitura;
tale ricostruzione destituirebbe di fondamento la presunzione formulata da
DE secondo la quale il Nominativo_3 sarebbe stato un mero emittente di documenti falsi per consentire al ricorrente di sottrarsi alle sue obbligazioni tributarie.
Con il secondo motivo, in via subordinata, eccepiva l'inesistenza dell'obbligazione tributaria a titolo di IVA fino a concorrenza dell'imposta dovuta dal ricorrente sulle fatture ricevute, pari ad € 1.360.738,00, per essere tale somma stata corrisposta ad DE dalla Società_1 s.p.a. in sede di ravvedimento, pagando € 1.424.159,43 senza esercitare il diritto alla detrazione, sulla base del principio di neutralità che contraddistingue la suddetta imposta.
Con il terzo motivo, in via residuale, (secondo motivo per quanto concerne l'accertamento 2021) eccepiva l'erronea l'applicazione degli articoli 7 e 12 del D.lgs.n. 472/1997, in relazione all'art. 5, comma 4 bis, del D. lgs.n. 471/1997 per avere DE incrementato del 50% i minimi edittali (del 100% nella determinazione della sanzione base ai fini della determinazione del cumulo giuridico), con la sola motivazione che si sarebbe al cospetto di una violazione della legge penale (art. 2 del D.lgs. n. 74/2000), senza nulla dire in ordine alla
“gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali”.
Poiché l'art. 5, comma 4 bis, del D.lgs.n. 471/1997 prevede l'aumento della sanzione di cui al comma 4
“quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente” rilevava il ricorrente come tale disposizione stabilisse un incremento della sanzione base dal 90% fino al 135% in presenza di una condotta delittuosa, rilevando come la medesima condotta delittuosa non avrebbe potuto determinare un ulteriore incremento della sanzione rispetto a quello positivamente previsto dal legislatore.
Con il primo motivo dei due riferiti al 2021, asseriva che la produzione dei DPI sarebbe stata preordinata a rifornire di DPI un altro committente (il Consorzio_1), al quale sarebbero state consegnate 168.500 tute per un imponibile di € 281.600,00, fatte produrre dalla ditta indicata al n.
2. Riteneva non dimostrata l'asserzione di DE secondo la quale alle fatture emesse per lavorazioni di DPI per il suddetto imponibile di € 281.860,00 dalla ditta n. 2 non avrebbe corrisposto la realizzazione da parte della stessa della merce indicata nelle fatture emesse. Riteneva altrettanto indimostrata l'asserzione di DE secondo la quale il ricorrente, nel novembre del 2020, non avrebbe acquistato due macchinari verso il corrispettivo complessivo di € 230.000,00 per farli utilizzare presso lo stabilimento ubicato in Prato, Indirizzo_3 e che le due fatture che documentavano detti acquisti fossero ideologicamente false con conseguente indeducibilità dell'ammortamento contestata dopo l'avvenuta cessione di uno di essi. Citava come idonei a smentire le suddette asserzioni il fatto che il ricorrente avrebbe avuto rapporti con titolare della ditta n.2 dai primi del mese di novembre del 2020 e che avesse ricevuto le fatture conseguenti all'acquisto dei due macchinari citati. Dal 3 novembre 2020 al 25 novembre 2020 il ricorrente avrebbe fatto realizzare, consegnato e fatturato n. 20.337.250 mascherine alla Società_1 s.p.a., corrispondenti alla maggior parte dei DPI ordinati . Il ricorrente avrebbe acquistato, nel settembre del 2020 dalla Società_10 s.p.a. un macchinario che, in un mese, in quanto mal funzionante, avrebbe consentito la realizzazione di n.
1.237.500 mascherine, con conseguente restituzione dello stesso macchinario al cedente in data 13 novembre 2020. L'acquisto dei due macchinari in contestazione avrebbe consentito di realizzare, con l'organizzazione messa a sua disposizione dalla ditta n.2, più di venti milioni di mascherine, in poco più di un mese, quando nel mese precedente con il macchinario della Società_10 s.p.a. ne avrebbe prodotte poco più di un milione. L'acquisto dei due macchinari sarebbe stato confermato dal titolare della ditta n. 2 che avrebbe utilizzato uno dei due macchinari tramite i suoi tre dipendenti. Per quanto rilevato, le fatture emesse dalla ditta n.2 non sarebbero qualificabili come soggettivamente false avendo tale ditta eseguito le prestazioni mediante il macchinario messo a disposizione dal ricorrente che poi lo avrebbe rivenduto alla stessa ditta a prezzo inferiore.
Si costituiva DE chiedendo la reiezione del ricorso. Sul primo motivo, rilevava come il ricorrente avesse formulato mere affermazioni senza produrre elementi di prova atti a destituire di fondamento le presunzioni gravi, precise e concordanti raccolte dai verificatori. Riteneva di avere provato la consapevolezza da parte del ricorrente in ordine al fatto che le ditte cinesi fossero prive di una struttura organizzativa idonea a produrre le lavorazioni commissionate, anche sulla base della dichiarata esperienza che lo stesso ricorrente aveva nel settore. Rilevante sarebbe stato il fatto che tutte le ditte cinesi fossero riconducibili ad un unico soggetto terzista occulto. Dagli elementi risultanti dal PVC sarebbe emerso che il ricorrente non avrebbe gestito l'attività secondo l'ordinaria diligenza volta a riscontrare la regolarità dei propri fornitori. Il ricorrente non avrebbe dimostrato la propria buona fede né
l'effettività di tutte le forniture.
Sulle operazioni oggettivamente inesistenti contestate, evidenziava le incongruenze emerse in ordine ai soggetti cedenti ed a quelli che avrebbero utilizzato le macchine per la produzione di mascherine, anche in riferimento al fatto che, ancorché in assenza di documenti contrattuali e di trasporto, l'asserita cessione sarebbe avvenuta nell'ambito dello stesso indirizzo in Prato. Per quanto concerne il Nominativo_3, DE contestava l'affermazione secondo la quale le cospicue somme fatturate al ricorrente dallo stesso, dalle sue società e dai suoi familiari, avrebbero costituito il prezzo dell'attività dal Nominativo_3 stesso svolta per procacciare l'affare concluso dal ricorrente con Società_1 Spa. Tale assunto contrasterebbe con la nutrita serie di fatture a vario titolo emesse dai vari soggetti riconducibili al Nominativo_3. Queste ultime sarebbero contraddistinte dalla vaghezza dell'oggetto, dall'assenza di documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle lavorazioni, dal mancato pagamento di alcune fatture ricevute e da alcuni pagamenti incongruenti emessi a favore di soggetti legati al Nominativo_3 ma che non avevano emesso fatture.
Sul secondo motivo contestava l'asserita inesistenza dell'obbligazione tributaria per essere stata l'imposta versata dalla Società_1 s.p.a., utilizzatrice delle fatture emesse dal ricorrente ritenute soggettivamente inesistenti. DE avrebbe decurtato la maggiore imposta contestata al ricorrente corrispondente all'IVA interamente versata da Società_1 s.p.a., ma confermava ex art. 21 del DPR n.633/1972, la ripresa concernente l'imposta dovuta dal ricorrente per effetto dell'indetraibilità degli importi di cui alle fatture emesse dalle ditte cinesi, mancando uno dei presupposti del diritto alla detrazione costituito dall'acquisto dei beni.
Sul terzo motivo di ricorso, rilevava come l'art.7 del d.lgs. n.472/1997 fosse una norma a carattere generale che consentirebbe un ulteriore incremento delle sanzioni in presenza di violazioni connotate da elementi di particolare gravità. DE avrebbe correttamente motivato l'incremento delle sanzioni in riferimento ad uno schema fraudolento finalizzato all'evasione dell'IVA. Nella motivazione avrebbe fatto chiaro riferimento alla personalità dell'agente, avuto riguardo alla reiterata condotta penalmente rilevante posta in essere, preordinata a costituire costi fittizi ed assicurare una detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto in parte corrisposta al fornitore, consentendo illeciti risparmi d'imposta.
Sul primo motivo 2021, DE confermava l'inesistenza delle operazioni fatturate al ricorrente dal fornitore indicato in premessa sub n.2, ritenendo dimostrato che le relative prestazioni non avrebbero potuto essere riconducibili al soggetto emittente, ditta rimasta operativa per un breve arco temporale e che non avrebbe disposto di adeguata struttura aziendale. La ditta avrebbe avuto, nel 2020, lo stesso luogo di esercizio della ditta n.1 e nel 2021 lo stesso luogo di esercizio della ditta n.
3. Avrebbe fornito la lavorazione di 165.800 tute impiegando soli tre lavoratori dipendenti part-time. L'affermazione del ricorrente di essere a conoscenza della circostanza che i suoi fornitori cinesi si sarebbero avvalsi della collaborazione di altri fornitori e che egli non sarebbe stato tenuto a sapere che questi ultimi fossero insolventi, avrebbe rappresentato un riconoscimento implicito della natura soggettivamente inesistente delle operazioni ad esso fatturate. Rilevava come il fornitore (ditta n.2) presentasse le caratteristiche della azienda qualificabile come cartiera.
DE chiedeva la reiezione della richiesta di ordinare l'esibizione dei documenti, non avendo il ricorrente indicato l'utilità ai fini del giudizio degli stessi ed evidenziando come allorché nell'atto impositivo sia stato fatto riferimento ad elementi di prova riferiti a procedimenti amministrativi aperti nei confronti di soggetti terzi, DE avrebbe rafforzato la motivazione fornendo direttamente in tale sede gli elementi su cui aveva fondato le contestazioni formulate. Considerata la dichiarata esperienza nel settore, il ricorrente non avrebbe potuto non percepire l'anomalia dei rapporti commerciali con le ditte cinesi in quanto gestiti in maniera del tutto informale, con imprese prive di adeguata struttura, e gestite di fatto da un unico soggetto (tale Nominativo_7). Rimarcava come la ditta fornitrice si fosse avvalsa di terzisti occulti riconducibili a ditte cinesi aventi le caratteristiche rilevate in relazione alle tre ditte emittenti fatture nei confronti del ricorrente indicate in premessa. L'affermazione secondo la quale la ditta fornitrice avrebbe prodotto il notevole numero di mascherine fatturate non avrebbe trovato riscontro in documenti di trasporto atti ad attestare la consegna delle merci, fatto salvo il DDT n.667 del 9/03/2021 nel quale si indica come luogo di consegna della merce quello posto in Prato in Indirizzo_4, mentre la ditta emittente (la n. 2), all'epoca aveva già da tempo trasferito la propria sede a Cerreto Guidi in Indirizzo_5. Le fatture emesse dalla ditta fornitrice sarebbero state saldate solo parzialmente per un importo pari ad
€ 15.000,00. Tale rilievo fonderebbe la presunzione dell'esistenza di accordi intercorsi con l'effettivo fornitore occulto in merito al pagamento dell'IVA di cui alle fatture di acquisto.
DE, in ordine all'indebita deduzione della minusvalenza conseguita a seguito della cessione dei due macchinari precedentemente acquistati e delle relative quote di ammortamento replicava confermando le contestazioni. Le operazioni avrebbero trovato riscontro nelle fatture n. 1 del 27/11/2020, emessa dalla ditta n.2 e nella fattura n. 30 del 06/11/2020 emessa dalla ditta n.3, entrambe nei confronti della ditta_1. che avrebbe acquistato due macchine. Alle suddette fatture non corrispondeva alcun documento di trasporto né documentazione extracontabile pertinente ed DE riteneva le stesse fatture corrispondere ad operazioni oggettivamente inesistenti. Con la conseguente fattura n.165 del 27/12/2021, anch'essa priva di DDT e documenti di supporto, la ditta_1. avrebbe ceduto fittiziamente per € 4.098,36 (oltre IVA) alla stessa ditta n.2 lo stesso macchinario in precedenza altrettanto fittiziamente acquistato realizzando una minusvalenza di €77.291,64 rispetto alla quale DE contestava l'indebita deduzione della minusvalenza conseguita e delle relative quote di ammortamento.
La Corte disponeva la riunione dei giudizi per connessione oggettiva e soggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
La Corte non accoglieva l'istanza istruttoria formulata dal ricorrente, sopra riportata, in quanto gli elementi contenuti nelle contestazioni impugnate bene hanno descritto i fatti fondanti le contestazioni medesime ed hanno consentito al ricorrente di argomentare la propria difesa.
Il primo motivo da trattarsi unitamente al primo motivo riferito al 2021, è infondato. Le operazioni qualificate da DE come soggettivamente inesistenti hanno trovato ampio riscontro negli elementi presuntivi esposti nel PVC della Guardia di finanza. Il ricorrente ha dichiarato di sapere che le ditte alle quali si era rivolto per la lavorazione dei DPI non erano in grado di produrre quanto asseritamente commissionato e che la produzione sarebbe stata organizzata da tale Nominativo_7, intermediario non meglio identificato. Comprova la fondatezza dell'affermazione il fatto che il ricorrente avesse esperienza nell'ambito della produzione tessile nella zona di Prato. Le tre ditte che avrebbero prodotto i beni presentavano tutte le caratteristiche dei soggetti qualificabili come cartiere (brevità del ciclo produttivo, evasione delle obbligazioni tributarie, mancanza di organizzazione, poco personale e ricorso al part time). Non risulta smentito il rilievo contenuto nel PVC secondo il quale la ditta n. 1, la quale avrebbe emesso la quasi totalità delle fatture ricevute dal ricorrente nel 2020, oltre ad avere ricevuto dalle altre due ditte indicate in premessa, sub 2 e 3, prestazioni per circa
€ 1 milione, avrebbe ricevuto altre prestazioni per circa
€ 3,4 milioni da altre ditte individuali cinesi che presentavano le stesse anomale caratteristiche delle tre ditte emittenti le fatture ricevute dal ricorrente. Ciò sarebbe sufficiente a far ritenere che le prestazioni sarebbero state solo fittiziamente, in larga parte, fatturate dalle ridette tre ditte, pur essendo le stesse prestazioni ascrivibili ad un complesso di soggetti preordinati alla produzione in evasione delle imposte. Società_11 è quanto risulta riportato nel PVC in ordine ad uno dei nove dipendenti della ditta n.1, tale Società_5, il quale sarebbe stato contemporaneamente titolare della ditta Società_6 operante nella stesso settore dal 28.7.2019 al 30.09.2022, che nel 2020 dichiarava di impiegare 49 dipendenti con totale omissione di versamenti di tributi e contributi previdenziali. La marginalità del ruolo del ricorrente nell'organizzazione della produzione risulta provata dal fatto che questi si limitava a fare da tramite tra la committente e l'indirizzo di Indirizzo_2 a Prato, luogo nel quale veniva effettuata parte della produzione e dalla quale le materie prime venivano verosimilmente smistate ai vari terzisti e presso il quale gli stessi riconsegnavano il prodotto finito che il ricorrente trasportava alla sede della committente. Nella fattispecie, differentemente da ciò che di solito
è rilevabile nelle frodi derivanti da operazioni inesistenti, non è stata rispettata neanche la forma, in quanto
è pacifico e riconosciuto dal ricorrente che in molti casi siano stati omessi i DDT e non siano stati effettuati compiutamente i pagamenti. Anche per il primo motivo di ricorso presentato per il 2021 vale quanto sopra rilevato in ordine alle operazioni soggettivamente inesistenti 2020, essendo stato dimostrato che le prestazioni non avrebbero potuto essere riconducibili al soggetto emittente (ditta n.2), rimasto operativo per un breve arco temporale, evasore delle imposte, privo di adeguata struttura aziendale con mutevole indicazione del luogo di esercizio, riconducibile alternativamente a quello della ditta n.1 e poi della ditta n.3.
Avrebbe fornito la lavorazione di 165.800 tute impiegando soli tre lavoratori dipendenti part-time. Presentava le caratteristiche della azienda qualificabile come cartiera.
La Cassazione (ex plurimis ord. n.29.478/2025) ha affermato: “In punto di onere della prova in caso di riprese per operazioni contestate come soggettivamente inesistenti, va rammentato che «In tema di IVA,
l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta. Deve dimostrare, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.» (Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5, ordinanza n.
27555 del 30/10/2018)”. Nella fattispecie risulta che DE abbia assolto l'onere probatorio a differenza del ricorrente che si è limitato a fornire una ricostruzione dei fatti non supportata da prove e di per sé contrastante, laddove ritiene di non essere stato tenuto a conoscere l'idoneità dei propri interlocutori a fornire quanto commissionato, con ciò che dovrebbe essere allegato e provato al fine di negare la qualificazione che dei fatti ha dato DE.
Per quanto concerne le operazioni qualificate come oggettivamente inesistenti, concernenti le cessioni di macchinari intercorse tra le tre ditte indicate in premessa, il ricorrente ha pacificamente ammesso che le suddette cessioni non hanno seguito alcuna formalizzazione delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti e la consegna dei beni non è stata documentata tramite DDT e che non sono stati redatti documenti di collaudo. Quanto sopra rilevato va connesso con quanto già evidenziato in ordine alla consistenza e fedeltà fiscale dei soggetti coinvolti e con l'equivoca indicazione dell'indirizzo di Indirizzo_2 in Prato come luogo di partenza e di arrivo dei beni. Mette conto di rilevare come non si possa comprendere, se non in una logica di emissione di fatture fittizie, la vendita di macchinari, da parte delle ditte che ne erano in possesso, al ricorrente coincidente con il committente delle merci ad essi venditori ordinate. Ciò in quanto con tali macchine avrebbero dovuto essere prodotti i beni commissionati ai cedenti dal ricorrente medesimo. Ancora meno credibile risulta poi il riacquisto dei beni da parte dei cedenti a breve distanza di tempo ed a prezzi falcidiati.
Per quanto concerne i rapporti intercorsi tra il ricorrente ed i membri della famiglia Nominativo_3 e le società ad essi riconducibili, il materiale probatorio di cui al PVC è tale da confermare la natura fittizia delle fatture ricevute dal ricorrente stesso. Del tutto infondata è la tesi di parte ricorrente secondo la quale quanto corrisposto al Nominativo_3 ed ai soggetti ad esso riconducibili avrebbe corrisposto al corrispettivo della intermediazione effettuata dal Nominativo_3 nei rapporti intercorsi tra il ricorrente e la Società_1 Spa. Tutto ciò non risulta documentato ed anzi risulta contraddetto dalla fatturazione ricondotta a più soggetti fittizi. Risulta invece documentato e provato che la Società_7 SRs, costituita il 20.7.2020, partecipata dal Nominativo_3 al 90% (il 10% al figlio Nominativo_8) e di cui lo stesso era amministratore unico, fosse una società cartiera costituita nel 2020, priva di sede, dipendenti e di macchinari e non intestataria di utenze idriche ed elettriche, con dichiarazioni fiscali per il 2020 ed il 2021 presentate senza effettuare i conseguenti versamenti. Le prestazioni fatturate al ricorrente non corrispondevano a contratti, report descrittivi o mail;
scarse e talvolta contraddittorie le emissioni di DDT. Per le attività fatturate a titolo di consulenza commerciale, non veniva rinvenuta alcuna documentazione contrattuale o esplicativa.
La Società_8 Società_9 SR (in fallimento), partecipata dal Nominativo_3 che risultava anche esserne lavoratore dipendente, emetteva fatture per confezionamento di camici e mascherine in assenza di DDT di consegna o con DDT contraddittori. Veniva dal ricorrente corrisposta solo una somma esigua a fronte dell'importo fatturato.
Le ditte individuali riconducibili al figlio del Nominativo_3, Nominativo_8, ed alla coniuge, Società_3 avevano sede di attività corrispondente all'indirizzo di residenza della famiglia. Risultavano costituite nel 2020 e cessavano poco dopo, essenzialmente al fine di emettere fatture nei confronti di ditta_1., essendo tale ditta il loro unico cliente. Emettevano fatture verso ditta_1. con la dicitura “Prestazioni per vs conto”. Le suddette prestazioni, così come quelle fatturate dal Nominativo_3, non trovavano riscontro in contratti od altra documentazione. I pagamenti effettuati da ditta_1. presentavano incongruenze.
Mette conto di rilevare come gran parte delle fatture riconducibili alla famiglia Nominativo_3 recasse motivazioni del tutto generiche, mai trovanti riscontro in contratti od altra documentazione extracontabnile. La Cassazione
(n.9073/2021; n.12081/2024) ha affermato che non è sufficiente, per sopperire alla genericità di una fattura, che rechi semplicemente la descrizione “consulenze organizzative”, l'esibizione del relativo contratto non registrato, se da esso non è comunque possibile risalire a quali prestazioni siano in concreto state rese dalla ditta emittente la fattura contestata, in assenza di una qualsivoglia relazione riassuntiva o conclusiva”. Oltre
a ciò le caratteristiche delle ditte e società sopra rilevate caratterizzano le stesse come cartiere.
Il secondo motivo è infondato. Correttamente DE ha decurtato la maggiore imposta contestata al ricorrente, corrispondente all'IVA interamente versata da Società_1 s.p.a., confermando, invece, ex art. 21 del DPR n.633/1972, la ripresa concernente l'imposta dovuta dal ricorrente per effetto dell'indetraibilità dell'IVA sulle fatture emesse a suo favore dalle ditte cinesi, mancando uno dei presupposti del diritto alla detrazione costituito dall'acquisto dei beni. La Cassazione, n.13947/2024, ha affermato che in presenza di accertata fatturazione per operazioni inesistenti, “a) il cedente è tenuto al versamento dell'IVA in ragione del principio di cartolarità di cui all'art. 21, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta versata qualora venga accertato dal giudice di merito che sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale, derivante dall'utilizzo della fattura ai fini della detrazione da parte del destinatario (Cass. n. 10974 del 18/04/2019); b) il cessionario, invece, non può mai procedere alla detrazione dell'IVA (Cass. n. 15139 del 16/07/2020), non rilevando il requisito soggettivo in ragione della sicura consapevolezza della frode (Cass. n. 28628 del 18/10/2021).
3.2. Tale sistema non viola il principio di neutralità dell'IVA: da un lato, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti,
l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura, nel senso che il corrispondente tributo viene ad essere considerato “fuori conto” e la relativa obbligazione, conseguentemente, “isolata” da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate e, per ciò stesso, estraniata dal meccanismo di compensazione tra IVA “a valle” ed IVA “a monte”, che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 d.P.R. cit. (Cass. n. 6983 del 12/03/2021; Cass. n. 3197 del 18/02/2015); dall'altro, la detrazione è ammissibile solo nel caso di operazioni effettivamente realizzate, essendo possibili trattamenti differenziati degli operatori economici in assenza di operazioni imponibili rispetto a quelli che abbiano posto in essere un'operazione effettiva (Cass. n. 28263 del 11/12/2020). 3.3 . Né può configurarsi un indebito arricchimento dell'RA, posto che il cedente che ha emesso fattura per operazioni inesistenti può, come più sopra evidenziato, chiedere il rimborso dell'IVA versata, laddove non si verifichi un danno per l'RA, conseguente alla già effettuata detrazione”.
Il terzo motivo è infondato avendo DE motivato la maggiorazione dell'importo edittale della sanzione in riferimento agli elementi individuati dalla norma e non mediante il mero riferimento alla rilevanza penale dei fatti ascrivibili al ricorrente. DE ha motivato le proprie riprese sulla base di valide presunzioni e di ciò ha dato atto in sede di irrogazione delle sanzioni. Le fattispecie rilevate, relative a fatturazione di operazioni inesistenti, hanno rilevanza penale come previsto dall'art.2 del D.L. n.74/2000. Ciò che deve essere valutato ai fini sanzionatori tributari è la rilevanza penale dei fatti contestati e valutati da DE secondo ciò che prescrive l'art.7 del D.Lgs. n. 472/1997, non l'accertamento definitivo del fatto da parte del giudice penale, come sembrerebbe intendere il ricorrente. La fondatezza delle contestazioni rende legittima la irrogazione delle sanzioni secondo le modalità e le valutazioni espresse da DE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Condanna parte ricorrente a corrispondere ad DE le spese del giudizio che liquida in € 13.000,00, oltre spese forfettarie"
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
TROVATO GIOACCHINO, Presidente
ER STEFANO, LA
BRAGONI DANIELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 209/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010200960 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010200960 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010200960 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010200960 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010200960 IRAP
- sul ricorso n. 290/2025 depositato il 28/07/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010200129 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010200129 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010200129 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
IN VIA ISTRUTTORIA
ordinare all'Agenzia delle Entrate, ex art. 210 c.p.c., di produrre: a) lo schema d'atto notificato, per il periodo d'imposta 2020, alla società Società_1 s.p.a. nonché la quietanza di pagamento del'imposta sul valore aggiunto versata a seguito di ravvedimento;
b) gli avvisi di accertamento notificati a Nominativo_1, Nominativo_2 e nominativo per il periodo d'imposta 2020 nonché tutte le risultanze istrutorie relative a detti soggetti per il periodo d'imposta 2020; c) gli avvisi di accertamento emessi per il periodo d'imposta 2020 nei confronti della società Società_7 s.r.l.s, Nominativo_3, Società_2 e Società_3 nonché eventuali risultanze bancarie dei conti nella loro disponibilità, e dunque, sulla base delle risultanze istruttorie, voglia emettere sentenza di accoglimento della seguente
CONCLUSIONE
• in via principale e per il primo motivo, annullare l'atto opposto quale anche provvedimento di irrogazione della sanzione;
• in via subordinata e per il secondo motivo, dichiarare inesistente l'obbligazione tributaria dedotta nell'impugnato avviso per imposta sul valore aggiunto con conseguente suo parziale annullamento quale anche atto di irrogazione della sanzione.
• in via residuale, rideterminare la sanzione – ex artt. 12 e 7 del D.lgs. 472/97 – nel minimo edittale.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario (oltre contributo unificato per € 1.500,00) e con condanna dell'Agenzia al pagamento delle somme eventualmente corrisposte in pendenza di giudizio oltre interessi maturati e maturandi.
Resistente/Appellato: Chiede la reiezione dei ricorsi con vittoria delle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, titolare della ditta individuale ditta_1., costituita nel 2017, il 7.4.2020 comunicava alla Camera di commercio, come nuova attività da aggiungersi alle altre già dichiarate, la “Produzione presso terzi di articoli di abbigliamento pelle/stoffa e loro accessori - produzione di mascherine, tute e camici in TNT utilizzabili come DPI”. Lo stesso anno svolgeva per la Società_1 Spa l'attività di confezionamento di mascherine ed altri DPI (dispositivi di protezione individuale) conseguendo ricavi per oltre € 6 milioni, a fronte di ricavi dichiarati nel periodo d'imposta precedente pari ad € 26.010,00. La ditta risultava non disporre di una struttura produttiva idonea alla fabbricazione di DPI, non impiegando personale dipendente. Essa avrebbe commissionato la produzione dei DPI a soggetti di nazionalità cinese risultati essere inadempienti alle obbligazioni tributarie. DE riteneva che la ditta_1. fosse un soggetto interposto tra la società committente sopra indicata e le ditte cinesi senza apportare valore aggiunto, fatturando, di conseguenza, importi per operazioni soggettivamente inesistenti. Le forniture della ditta_1 . alla Società_1 Spa sarebbero state commissionate in conto lavorazione con onere di fornitura delle materie prime necessarie a carico della committente. La ditta_1. avrebbe trasportato le materie prime dalla sede della committente a quella in cui si sarebbe svolta la lavorazione dei DPI da parte di terzi (attività ritenuta essere stata totalmente esternalizzata)
e successivamente avrebbe raccolto e trasportato i DPI prodotti dai terzisti alla sede del committente. Essa, come risulta dal contratto sottoscritto con la committente, non avrebbe sostenuto alcun onere economico per l'acquisto di materie prime, sarebbe stata esonerata da responsabilità in ordine alla certificazione della merce e ad eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, non sarebbe stata esposta ad alcun rischio finanziario, in quanto i pagamenti dei subfornitori seguivano l'avvenuta ricezione del corrispettivo proveniente dalla committente. I controlli sulla produzione affidata ai terzisti cinesi sarebbero stati effettuati da dipendenti della committente precisamente individuati.
Veniva rilevato come il reddito d'impresa dichiarato fosse cresciuto in proporzione minima rispetto all'incremento del volume d'affari e come l'IVA fosse risultata da anni invariabilmente a credito, situazione ritenuta, nei periodi d'imposta in accertamento, connessa ad operazioni imponibili attive per importi molto superiori a quelli delle operazioni attive.
I principali fornitori di DPI per la ditta_1. sono risultati essere, nel 2020 e nel 2021, le seguenti tre ditte con domicilio fiscale in Cerreto Guidi:
1. Nominativo_4 di Nominativo_1, fornitore principale nel 2020, ditta operante dal 2019 al 2021.
2. Nominativo_5 di Nominativo_2, unico terzista per il 2021, ditta cessata il 28.2.2022 dopo 523 giorni dall'attivazione.
3. nominativo_9 operante dal 19.9.2018 e che nel 2020 aveva omesso la dichiarazione fiscale.
Le ditte sopra indicate sub 1 e 2, pur avendo adempiuto gli obblighi dichiarativi, avrebbero omesso in tutto o in parte il consequenziale pagamento delle imposte.
Tra il 2020 ed il 2021 le tre ditte avrebbero fornito e fatturato alla ditta_1. DPI per oltre €5,3 milioni di imponibile di cui € 923.754,95 sarebbero risultati non pagati da quest'ultima.
L'intera produzione 2020 sarebbe risultata effettuata dalle suddette ditte in Prato, Indirizzo_1, pur in assenza di alcun titolo di disponibilità degli immobili, luogo presso il quale la ditta_1. consegnava le materie prime e ritirava i prodotti finiti. Le tre ditte avrebbero impiegato maestranze in numero molto ridotto. La ditta n.1 nel 2020 avrebbe ricevuto dalle altre due ditte prestazioni per circa € 1 milione ed altre prestazioni per circa € 3,4 milioni da altre ditte individuali cinesi che avrebbero presentato le stesse anomale caratteristiche delle ditte sopra indicate. I rapporti tra il ricorrente e le tre ditte citate sarebbero stati tenuti, secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente agli inquirenti, tramite un non meglio identificato Nominativo_7. Uno dei nove dipendenti della ditta n.1, tale Società_5, sarebbe stato contemporaneamente titolare della ditta Società_6 operante nella stesso settore dal 28.7.2019 al 30.09.2022, che nel 2020 dichiarava di impiegare 49 dipendenti con totale omissione del versamenti di tributi e contributi previdenziali. Rilevavano gli inquirenti l'incompatibilità della struttura operativa della ditta n.1 con le prestazioni fatturate alla ditta_1., considerato come la prima avesse, nel 2020, fatturato ulteriori prestazioni a favore di terzi per € 1.200.000,00. Da ciò desumevano che i beni ceduti ad ditta_1. dovessero derivare dalla produzione da parte di ditte terze, come evidenziato dal fatturato passivo sopra indicato, e che larga parte delle fatture emesse dalla ditta n. 1 fossero false dal punto di vista soggettivo.
Sarebbero emerse notevoli incongruenze e lacune anche in ordine ai DDT relativi ai rapporti commerciali intercorsi tra la ditta n.1 e la ditta_1.. Quest'ultima avrebbe acquistato dalla ditta n.2, tra il 2020 ed il 2021, DPI per € 454.860,00, senza che siano stati rinvenuti DDT per consegna e ritiro di materiale, fatta eccezione per il DDT n.667/2021. Della suddetta somma risultavano non pagati € 328.869,20. Ritenevano gli inquirenti che tale somma, apparentemente non pagata, derivasse da accordi intercorsi tra la ditta_1. e fornitori occulti della medesima merce fatturata. Veniva rilevata l'assenza di DDT e la presenza di un esiguo numero di maestranze, in larga parte in part time.
La ditta n.3, che nel 2020 ha fatturato alla ditta_1. € 22.273,70, pur non avendo avuto dipendenti, avrebbe fornito alla ditta n.1 merce per € 810.072,95, con rilevata assenza, per la quasi totalità delle prestazioni, di documenti di trasporto. La ditta avrebbe esposto costi derivanti da acquisti da soggetti terzi per importi modesti, pari a circa
€ 132.000,00 di cui € 61.000,00 sarebbero stati riconducibili a ditte individuali cinesi di breve durata, in omissione dichiarativa e contributiva.
Gli inquirenti rilevavano anche i seguenti acquisti di beni da parte del ricorrente che ritenevano essere stati simulati:
- cessione di una macchina usata per la produzione di mascherine DPI fatturata dalla ditta n.2 ad ditta_1. con imponibile di € 130.000,00, in assenza di contratto, documenti di trasporto, installazione e collaudo. La macchina sarebbe stata acquistata da ditta con sede operativa a Prato, Indirizzo_2 ed affidata alla ditta n.1 operativa allo stesso indirizzo. Nel 2021 la macchina, per la quale erano stati dedotti gli ammortamenti, sarebbe stata nuovamente ceduta alla ditta venditrice.
- cessione a favore della ditta_1. di analoga macchina effettuata dalla ditta n.3, fatturata il 6.11.2020 per l'imponibile di € 100.000,00, stesse carenze probatorie rilevate per la precedente cessione. La macchina, per la quale erano stati dedotti gli ammortamenti, sarebbe stata ceduta il 27.12.2021 alla ditta n.2 e fatturata con imponibile pari ad € 4.098,36 e minusvalenza di € 77.291,64. Le due cessioni sopra riportate venivano qualificate come oggettivamente inesistenti.
Venivano poi analizzati i rapporti intercorsi tra la ditta_1. ed aziende riconducibili a Nominativo_3 . Quest'ultimo avrebbe messo in contatto il ricorrente con la Società_1 Spa.
La Società_7 SRs, costituita il 20.7.2020, partecipata dal Nominativo_3 al 90% (il 10% appartenente al figlio Nominativo_8) e di cui lo stesso era amministratore unico, nel 2020 emetteva fatture verso la ditta_1. per un imponibile complessivo di € 758.237,60. La società aveva sede ad un indirizzo presso il quale non veniva rinvenuta e senza avere alcun titolo di disponibilità dell'immobile risultante a quell'indirizzo. Il ricorrente dichiarava di non avere assunto informazioni sul luogo di esercizio dell'attività di tale società. Quest'ultima risultava essere priva di dipendenti e di macchinari, non risultava nel 2020 essere intestataria di utenze idriche ed elettriche, presentava dichiarazioni fiscali per il 2020 ed il 2021 senza effettuare i conseguenti versamenti. In ordine alle prestazioni fatturate ad ditta_1. non venivano rinvenuti contratti, report descrittivi o mail. Per le prestazioni fatturate come imbustatura ed inscatolamento delle mascherine per complessivi € 365.615,70, non sarebbero stati quasi mai emessi DDT, come ammesso dal ricorrente, aventi ad oggetto la consegna dei beni tra ditta_1 e la suddetta società. In relazione ad alcuni DDT (424 e 429/2020) venivano riscontrate incongruenze di date, in quanto venivano indicati come oggetto di trasporto beni di cui era già stata documentata in data precedente la consegna alla Società_1 Spa, destinataria finale dei beni prodotti e confezionati. Non venivano reperiti i DDT di rientro dei beni dalla predetta società alla ditta_1.. Sull'importo totale delle fatture emesse dalla società non risultava pagato l'importo di € 106.396,20. Per le attività fatturate a titolo di consulenza commerciale non veniva rinvenuta alcuna documentazione contrattuale o esplicativa e si considerava come detta consulenza non fosse necessaria giacché la ditta_1. lavorava per l'unica committente Società_1 Spa. Le suddette operazioni venivano qualificate come oggettivamente inesistenti.
La Società_8 Società_9 SR (in fallimento) era partecipata dal Nominativo_3 al 45% e della stessa società quest'ultimo risultava essere lavoratore dipendente. Nel 2020 emetteva verso ditta_1. fatture per un imponibile complessivo di € 102.025,00 per confezionamento di camici e mascherine. Non veniva prodotto alcun DDT di rientro del prodotto finito fornito dalla società. Alcune fatture (la n.31 e la n.22 ) avrebbero presentato incongruenze, come la medesima consegna che ditta_1. avrebbe effettuato alla stessa suddetta società ed alla ditta cinese sopra indicata con il n.
1. Altre simili incongruenze venivano riscontrate per alcuni DDT
(n.122, 172, 121). A fronte del complessivo importo fatturato, sarebbero stati effettuati pagamenti per soli
€ 18.800,00. Le suddette operazioni venivano qualificate come oggettivamente inesistenti.
Il figlio del Nominativo_3, Nominativo_8, e la coniuge, Società_3, risultavano titolari di ditte individuali con sede di attività corrispondente all'indirizzo di residenza della famiglia, costituite rispettivamente il 23.7 ed il
1.12.2020. Gli inquirenti ritenevano che le suddette ditte fossero state costituite essenzialmente al fine di emettere fatture nei confronti di ditta_1., essendo tale ditta il loro unico cliente: le stesse ditte cessavano alla fine del rapporto con la suddetta ditta. Esse emettevano fatture verso ditta_1. con la generica dicitura
“Prestazioni per vs conto”.
La ditta Società_2 emetteva fatture con imponibile per € 34.514,00 mentre la ditta Società_3 emetteva fatture per € 34.201,00. Le suddette ditte avrebbero emesso verso la ditta_1. altre due fatture non contabilizzate da quest'ultima.
La ditta individuale Nominativo_3, attiva dal 20.4.2020 al 1.12.2020, emetteva fatture con l'identico generico oggetto sopra indicato e con imponibile di € 46.881,00. Le prestazioni offerte dalle tre ditte non trovavano riscontro in contratti od altra documentazione. I pagamenti effettuati da ditta_1. presentavano incongruenze, quali la corresponsione alla Società_3 di importi superiori a quelli fatturati, la corresponsione di somme a favore di altra componente della famiglia (Nominativo_3), la corresponsione di somme a Nominativo_3 e Nominativo_8 di importo inferiore a quelle fatturate.
Da indagini finanziarie effettuate nei confronti del ricorrente e della moglie, risultava che negli anni 2020 e
2021 egli avrebbe beneficiato di una liquidità notevolmente eccedente rispetto ai redditi dichiarati. Lo stesso acquistava tre autovetture per complessivi € 108.426,00, due delle quali successivamente cedute alla moglie, ed un autocarro per € 17.080,00. Dal conto corrente della ditta risultavano effettuati prelevamenti destinati alla moglie per € 57,088,31, alla mamma per € 7.000,00 ed a conti correnti personali per € 760.176,38, che sarebbero stati investiti per € 100.000,00 in una società di diritto egiziano e per € 520.000,00 in investimenti finanziari, non dichiarati fiscalmente, in violazione dell'art.4 del D.L. n.167/1990. Da ciò veniva desunto che il Ricorrente_1 sarebbe stato pienamente consapevole del reale risultato dell'attività fraudolenta posta in essere.
DE accertava, di conseguenza:
- ai sensi degli artt.39 comma 1 lett. d) e 41-bis del D.P.R.600/73 un maggior reddito d'impresa di € 990.233,60 per il 2020 e di € 147.882,00 per il 2021;
• ai sensi degli artt. 25 e 5 bis del D.Lgs. 446/97 un valore della produzione lorda pari ad € 1.057.405,60 per il 2020 e di € 148.544,00 per il 2021;
• ai sensi dell'art. 54, comma 5 del D.P.R. 633/72 una maggiore Iva dovuta di € 1.360.738,00 per il 2020 e di € 62.009,00 per il 2021;
• ai sensi art. 19 del d.l. 201/2011 un'Ivafe di € 60,00 per il 2020 e di € 410,40 per il 2021, a fronte di un reddito estero non dichiarato ammontante rispettivamente ad € 30.000,00 e ad € 205.200,00.
Comminava le relative sanzioni.
Con il primo motivo il ricorrente eccepiva la violazione degli articoli 39, comma 1, del DPR n.600/1972, 193, comma 3, e 54 del DPR n.633/1972, 43, 85, 90 e 109 del DPR n.917/1986, anche in relazione all'art. 37 del
DPR n.600/1973 e 2697 c.c.
Riteneva pacifico che:
i DPI fossero stati commissionati dalla Società_1 s.p.a. nel numero indicato nelle fatture emesse dal ricorrente e consegnati alla stazione appaltante, nonché il fatto che quest'ultima fosse a conoscenza che il ricorrente avrebbe dovuto avvalersi di altri operatori. Osservava come qualora nessuno dei fornitori del Ricorrente_1 si fosse sottratto all'obbligo di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'RA avrebbe percepito l'imposta dovuta. Tale imposta è stata versata all'RA (€ 1.424.159,43) dalla Società_1 Spa. Il Nominativo_3 avrebbe indicato alla Società_1 s.p.a. il ricorrente quale unico soggetto esperto del settore (per tradizione familiare) che avrebbe avuto perfetta conoscenza del tessuto imprenditoriale cinese nella zona di Prato, il quale avrebbe potuto organizzare, in tempi ristretti, la produzione dei DPI. Ciò rilevato, riteneva infondata la tesi di DE secondo la quale la Società_1 s.p.a. avrebbe potuto prescindere dalla collaborazione del ricorrente avendo tuttavia intrattenuto rapporti con esso al solo fine di utilizzarlo come soggetto interposto con i reali fornitori. Ritiene che il ricorrente avrebbe strutturato il complesso sistema di lavorazioni avvalendosi di operatori cinesi e consentendo al committente di verificare ciò che accadeva al fine di rendergli possibile l'esercizio del controllo su tutti gli aspetti tecnici della fornitura. Di conseguenza, il ricorrente avrebbe legittimamente conseguito redditi pari alla differenza tra quanto ha ricavato dalle lavorazioni a lui commissionate (€ 6.650.000,00) ed i costi sopportati per realizzarle (€ 5.094.905,00, per forniture ed
€ 975.858,00 per compensi alla famiglia Nominativo_3) per complessivi
€ 580.000,00 circa, al lordo degli ammortamenti, somma ritenuta corrispondere a quanto da esso detenuto alla data del 31/12/2020 in investimenti monetari. Il ricorrente, pur sapendo che le tre ditte sue fornitrici, conosciute per intercessione di un suo conoscente in Prato, si sarebbero avvalse, a loro volta, di altri sub fornitori, nulla avrebbe potuto sapere o sospettare in ordine alla fedeltà fiscale di questi ultimi, non avendone avuto diretta conoscenza ed essendo assorbito dall'organizzazione della fornitura in ambito pandemico. Il ricorrente, pur sapendo che la produzione, in parte, non sarebbe stata realizzata dalle tre ditte più volte citate, non avrebbe avuto alcun onere di verificare chi fossero i produttori asseritamente qualificati come evasori. Riteneva contraddittorio qualificare il ricorrente come soggetto solo impegnato nei trasporti e ad un tempo considerare lo stesso come pienamente consapevole della frode esistente dietro ai suoi fornitori
“ufficiali”, qualificandolo come soggetto avente una consolidata esperienza nel settore” e che “avrebbe conosciuto i diretti fornitori in precedenti occasioni”. Concludeva affermando l'infondatezza della contestazione in punto di indetraibilità asserendo che nulla sapeva e nulla avrebbe dovuto sapere.
Per quanto concerne le fatture di acquisto dei macchinari, riteneva ragionevole che esso, chiesto al suo principale fornitore (ditta n.1) di produrre DPI, avesse acquistato, da altri suoi fornitori (ditte 1 e 2) due macchinari per installarli in Indirizzo_3, dove si svolgeva la maggior parte della produzione (a cura della ditta n.1 e con maestranze e subfornitori della stessa). DE avrebbe infondatamente ritenuto che il ricorrente avesse il fine di simulare l'esistenza di una sua organizzazione pur essendo chiaro che lo stesso non avrebbe mai avuto necessità di simulare ciò.
Asseriva che le fatture emesse dai membri della famiglia Nominativo_3, o società a loro riconducibili, avrebbero corrisposto a ciò che il ricorrente doveva loro corrispondere a titolo di consulenza e collaborazione per aver procacciato l'affare con Società_1 Spa, contestando che il ruolo dei componenti della famiglia Nominativo_3 fosse quello di meri emittenti di fatture false preordinate a consentire al ricorrente di sottrarsi al prelievo. Rilevava come fosse normale che uno storico fornitore della Società_1 s.p.a., quale era il Nominativo_3, avesse preteso una compartecipazione ai profitti conseguiti dal ricorrente a seguito della sua presentazione dalla quale era scaturita la profittevole fornitura;
tale ricostruzione destituirebbe di fondamento la presunzione formulata da
DE secondo la quale il Nominativo_3 sarebbe stato un mero emittente di documenti falsi per consentire al ricorrente di sottrarsi alle sue obbligazioni tributarie.
Con il secondo motivo, in via subordinata, eccepiva l'inesistenza dell'obbligazione tributaria a titolo di IVA fino a concorrenza dell'imposta dovuta dal ricorrente sulle fatture ricevute, pari ad € 1.360.738,00, per essere tale somma stata corrisposta ad DE dalla Società_1 s.p.a. in sede di ravvedimento, pagando € 1.424.159,43 senza esercitare il diritto alla detrazione, sulla base del principio di neutralità che contraddistingue la suddetta imposta.
Con il terzo motivo, in via residuale, (secondo motivo per quanto concerne l'accertamento 2021) eccepiva l'erronea l'applicazione degli articoli 7 e 12 del D.lgs.n. 472/1997, in relazione all'art. 5, comma 4 bis, del D. lgs.n. 471/1997 per avere DE incrementato del 50% i minimi edittali (del 100% nella determinazione della sanzione base ai fini della determinazione del cumulo giuridico), con la sola motivazione che si sarebbe al cospetto di una violazione della legge penale (art. 2 del D.lgs. n. 74/2000), senza nulla dire in ordine alla
“gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali”.
Poiché l'art. 5, comma 4 bis, del D.lgs.n. 471/1997 prevede l'aumento della sanzione di cui al comma 4
“quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente” rilevava il ricorrente come tale disposizione stabilisse un incremento della sanzione base dal 90% fino al 135% in presenza di una condotta delittuosa, rilevando come la medesima condotta delittuosa non avrebbe potuto determinare un ulteriore incremento della sanzione rispetto a quello positivamente previsto dal legislatore.
Con il primo motivo dei due riferiti al 2021, asseriva che la produzione dei DPI sarebbe stata preordinata a rifornire di DPI un altro committente (il Consorzio_1), al quale sarebbero state consegnate 168.500 tute per un imponibile di € 281.600,00, fatte produrre dalla ditta indicata al n.
2. Riteneva non dimostrata l'asserzione di DE secondo la quale alle fatture emesse per lavorazioni di DPI per il suddetto imponibile di € 281.860,00 dalla ditta n. 2 non avrebbe corrisposto la realizzazione da parte della stessa della merce indicata nelle fatture emesse. Riteneva altrettanto indimostrata l'asserzione di DE secondo la quale il ricorrente, nel novembre del 2020, non avrebbe acquistato due macchinari verso il corrispettivo complessivo di € 230.000,00 per farli utilizzare presso lo stabilimento ubicato in Prato, Indirizzo_3 e che le due fatture che documentavano detti acquisti fossero ideologicamente false con conseguente indeducibilità dell'ammortamento contestata dopo l'avvenuta cessione di uno di essi. Citava come idonei a smentire le suddette asserzioni il fatto che il ricorrente avrebbe avuto rapporti con titolare della ditta n.2 dai primi del mese di novembre del 2020 e che avesse ricevuto le fatture conseguenti all'acquisto dei due macchinari citati. Dal 3 novembre 2020 al 25 novembre 2020 il ricorrente avrebbe fatto realizzare, consegnato e fatturato n. 20.337.250 mascherine alla Società_1 s.p.a., corrispondenti alla maggior parte dei DPI ordinati . Il ricorrente avrebbe acquistato, nel settembre del 2020 dalla Società_10 s.p.a. un macchinario che, in un mese, in quanto mal funzionante, avrebbe consentito la realizzazione di n.
1.237.500 mascherine, con conseguente restituzione dello stesso macchinario al cedente in data 13 novembre 2020. L'acquisto dei due macchinari in contestazione avrebbe consentito di realizzare, con l'organizzazione messa a sua disposizione dalla ditta n.2, più di venti milioni di mascherine, in poco più di un mese, quando nel mese precedente con il macchinario della Società_10 s.p.a. ne avrebbe prodotte poco più di un milione. L'acquisto dei due macchinari sarebbe stato confermato dal titolare della ditta n. 2 che avrebbe utilizzato uno dei due macchinari tramite i suoi tre dipendenti. Per quanto rilevato, le fatture emesse dalla ditta n.2 non sarebbero qualificabili come soggettivamente false avendo tale ditta eseguito le prestazioni mediante il macchinario messo a disposizione dal ricorrente che poi lo avrebbe rivenduto alla stessa ditta a prezzo inferiore.
Si costituiva DE chiedendo la reiezione del ricorso. Sul primo motivo, rilevava come il ricorrente avesse formulato mere affermazioni senza produrre elementi di prova atti a destituire di fondamento le presunzioni gravi, precise e concordanti raccolte dai verificatori. Riteneva di avere provato la consapevolezza da parte del ricorrente in ordine al fatto che le ditte cinesi fossero prive di una struttura organizzativa idonea a produrre le lavorazioni commissionate, anche sulla base della dichiarata esperienza che lo stesso ricorrente aveva nel settore. Rilevante sarebbe stato il fatto che tutte le ditte cinesi fossero riconducibili ad un unico soggetto terzista occulto. Dagli elementi risultanti dal PVC sarebbe emerso che il ricorrente non avrebbe gestito l'attività secondo l'ordinaria diligenza volta a riscontrare la regolarità dei propri fornitori. Il ricorrente non avrebbe dimostrato la propria buona fede né
l'effettività di tutte le forniture.
Sulle operazioni oggettivamente inesistenti contestate, evidenziava le incongruenze emerse in ordine ai soggetti cedenti ed a quelli che avrebbero utilizzato le macchine per la produzione di mascherine, anche in riferimento al fatto che, ancorché in assenza di documenti contrattuali e di trasporto, l'asserita cessione sarebbe avvenuta nell'ambito dello stesso indirizzo in Prato. Per quanto concerne il Nominativo_3, DE contestava l'affermazione secondo la quale le cospicue somme fatturate al ricorrente dallo stesso, dalle sue società e dai suoi familiari, avrebbero costituito il prezzo dell'attività dal Nominativo_3 stesso svolta per procacciare l'affare concluso dal ricorrente con Società_1 Spa. Tale assunto contrasterebbe con la nutrita serie di fatture a vario titolo emesse dai vari soggetti riconducibili al Nominativo_3. Queste ultime sarebbero contraddistinte dalla vaghezza dell'oggetto, dall'assenza di documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle lavorazioni, dal mancato pagamento di alcune fatture ricevute e da alcuni pagamenti incongruenti emessi a favore di soggetti legati al Nominativo_3 ma che non avevano emesso fatture.
Sul secondo motivo contestava l'asserita inesistenza dell'obbligazione tributaria per essere stata l'imposta versata dalla Società_1 s.p.a., utilizzatrice delle fatture emesse dal ricorrente ritenute soggettivamente inesistenti. DE avrebbe decurtato la maggiore imposta contestata al ricorrente corrispondente all'IVA interamente versata da Società_1 s.p.a., ma confermava ex art. 21 del DPR n.633/1972, la ripresa concernente l'imposta dovuta dal ricorrente per effetto dell'indetraibilità degli importi di cui alle fatture emesse dalle ditte cinesi, mancando uno dei presupposti del diritto alla detrazione costituito dall'acquisto dei beni.
Sul terzo motivo di ricorso, rilevava come l'art.7 del d.lgs. n.472/1997 fosse una norma a carattere generale che consentirebbe un ulteriore incremento delle sanzioni in presenza di violazioni connotate da elementi di particolare gravità. DE avrebbe correttamente motivato l'incremento delle sanzioni in riferimento ad uno schema fraudolento finalizzato all'evasione dell'IVA. Nella motivazione avrebbe fatto chiaro riferimento alla personalità dell'agente, avuto riguardo alla reiterata condotta penalmente rilevante posta in essere, preordinata a costituire costi fittizi ed assicurare una detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto in parte corrisposta al fornitore, consentendo illeciti risparmi d'imposta.
Sul primo motivo 2021, DE confermava l'inesistenza delle operazioni fatturate al ricorrente dal fornitore indicato in premessa sub n.2, ritenendo dimostrato che le relative prestazioni non avrebbero potuto essere riconducibili al soggetto emittente, ditta rimasta operativa per un breve arco temporale e che non avrebbe disposto di adeguata struttura aziendale. La ditta avrebbe avuto, nel 2020, lo stesso luogo di esercizio della ditta n.1 e nel 2021 lo stesso luogo di esercizio della ditta n.
3. Avrebbe fornito la lavorazione di 165.800 tute impiegando soli tre lavoratori dipendenti part-time. L'affermazione del ricorrente di essere a conoscenza della circostanza che i suoi fornitori cinesi si sarebbero avvalsi della collaborazione di altri fornitori e che egli non sarebbe stato tenuto a sapere che questi ultimi fossero insolventi, avrebbe rappresentato un riconoscimento implicito della natura soggettivamente inesistente delle operazioni ad esso fatturate. Rilevava come il fornitore (ditta n.2) presentasse le caratteristiche della azienda qualificabile come cartiera.
DE chiedeva la reiezione della richiesta di ordinare l'esibizione dei documenti, non avendo il ricorrente indicato l'utilità ai fini del giudizio degli stessi ed evidenziando come allorché nell'atto impositivo sia stato fatto riferimento ad elementi di prova riferiti a procedimenti amministrativi aperti nei confronti di soggetti terzi, DE avrebbe rafforzato la motivazione fornendo direttamente in tale sede gli elementi su cui aveva fondato le contestazioni formulate. Considerata la dichiarata esperienza nel settore, il ricorrente non avrebbe potuto non percepire l'anomalia dei rapporti commerciali con le ditte cinesi in quanto gestiti in maniera del tutto informale, con imprese prive di adeguata struttura, e gestite di fatto da un unico soggetto (tale Nominativo_7). Rimarcava come la ditta fornitrice si fosse avvalsa di terzisti occulti riconducibili a ditte cinesi aventi le caratteristiche rilevate in relazione alle tre ditte emittenti fatture nei confronti del ricorrente indicate in premessa. L'affermazione secondo la quale la ditta fornitrice avrebbe prodotto il notevole numero di mascherine fatturate non avrebbe trovato riscontro in documenti di trasporto atti ad attestare la consegna delle merci, fatto salvo il DDT n.667 del 9/03/2021 nel quale si indica come luogo di consegna della merce quello posto in Prato in Indirizzo_4, mentre la ditta emittente (la n. 2), all'epoca aveva già da tempo trasferito la propria sede a Cerreto Guidi in Indirizzo_5. Le fatture emesse dalla ditta fornitrice sarebbero state saldate solo parzialmente per un importo pari ad
€ 15.000,00. Tale rilievo fonderebbe la presunzione dell'esistenza di accordi intercorsi con l'effettivo fornitore occulto in merito al pagamento dell'IVA di cui alle fatture di acquisto.
DE, in ordine all'indebita deduzione della minusvalenza conseguita a seguito della cessione dei due macchinari precedentemente acquistati e delle relative quote di ammortamento replicava confermando le contestazioni. Le operazioni avrebbero trovato riscontro nelle fatture n. 1 del 27/11/2020, emessa dalla ditta n.2 e nella fattura n. 30 del 06/11/2020 emessa dalla ditta n.3, entrambe nei confronti della ditta_1. che avrebbe acquistato due macchine. Alle suddette fatture non corrispondeva alcun documento di trasporto né documentazione extracontabile pertinente ed DE riteneva le stesse fatture corrispondere ad operazioni oggettivamente inesistenti. Con la conseguente fattura n.165 del 27/12/2021, anch'essa priva di DDT e documenti di supporto, la ditta_1. avrebbe ceduto fittiziamente per € 4.098,36 (oltre IVA) alla stessa ditta n.2 lo stesso macchinario in precedenza altrettanto fittiziamente acquistato realizzando una minusvalenza di €77.291,64 rispetto alla quale DE contestava l'indebita deduzione della minusvalenza conseguita e delle relative quote di ammortamento.
La Corte disponeva la riunione dei giudizi per connessione oggettiva e soggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
La Corte non accoglieva l'istanza istruttoria formulata dal ricorrente, sopra riportata, in quanto gli elementi contenuti nelle contestazioni impugnate bene hanno descritto i fatti fondanti le contestazioni medesime ed hanno consentito al ricorrente di argomentare la propria difesa.
Il primo motivo da trattarsi unitamente al primo motivo riferito al 2021, è infondato. Le operazioni qualificate da DE come soggettivamente inesistenti hanno trovato ampio riscontro negli elementi presuntivi esposti nel PVC della Guardia di finanza. Il ricorrente ha dichiarato di sapere che le ditte alle quali si era rivolto per la lavorazione dei DPI non erano in grado di produrre quanto asseritamente commissionato e che la produzione sarebbe stata organizzata da tale Nominativo_7, intermediario non meglio identificato. Comprova la fondatezza dell'affermazione il fatto che il ricorrente avesse esperienza nell'ambito della produzione tessile nella zona di Prato. Le tre ditte che avrebbero prodotto i beni presentavano tutte le caratteristiche dei soggetti qualificabili come cartiere (brevità del ciclo produttivo, evasione delle obbligazioni tributarie, mancanza di organizzazione, poco personale e ricorso al part time). Non risulta smentito il rilievo contenuto nel PVC secondo il quale la ditta n. 1, la quale avrebbe emesso la quasi totalità delle fatture ricevute dal ricorrente nel 2020, oltre ad avere ricevuto dalle altre due ditte indicate in premessa, sub 2 e 3, prestazioni per circa
€ 1 milione, avrebbe ricevuto altre prestazioni per circa
€ 3,4 milioni da altre ditte individuali cinesi che presentavano le stesse anomale caratteristiche delle tre ditte emittenti le fatture ricevute dal ricorrente. Ciò sarebbe sufficiente a far ritenere che le prestazioni sarebbero state solo fittiziamente, in larga parte, fatturate dalle ridette tre ditte, pur essendo le stesse prestazioni ascrivibili ad un complesso di soggetti preordinati alla produzione in evasione delle imposte. Società_11 è quanto risulta riportato nel PVC in ordine ad uno dei nove dipendenti della ditta n.1, tale Società_5, il quale sarebbe stato contemporaneamente titolare della ditta Società_6 operante nella stesso settore dal 28.7.2019 al 30.09.2022, che nel 2020 dichiarava di impiegare 49 dipendenti con totale omissione di versamenti di tributi e contributi previdenziali. La marginalità del ruolo del ricorrente nell'organizzazione della produzione risulta provata dal fatto che questi si limitava a fare da tramite tra la committente e l'indirizzo di Indirizzo_2 a Prato, luogo nel quale veniva effettuata parte della produzione e dalla quale le materie prime venivano verosimilmente smistate ai vari terzisti e presso il quale gli stessi riconsegnavano il prodotto finito che il ricorrente trasportava alla sede della committente. Nella fattispecie, differentemente da ciò che di solito
è rilevabile nelle frodi derivanti da operazioni inesistenti, non è stata rispettata neanche la forma, in quanto
è pacifico e riconosciuto dal ricorrente che in molti casi siano stati omessi i DDT e non siano stati effettuati compiutamente i pagamenti. Anche per il primo motivo di ricorso presentato per il 2021 vale quanto sopra rilevato in ordine alle operazioni soggettivamente inesistenti 2020, essendo stato dimostrato che le prestazioni non avrebbero potuto essere riconducibili al soggetto emittente (ditta n.2), rimasto operativo per un breve arco temporale, evasore delle imposte, privo di adeguata struttura aziendale con mutevole indicazione del luogo di esercizio, riconducibile alternativamente a quello della ditta n.1 e poi della ditta n.3.
Avrebbe fornito la lavorazione di 165.800 tute impiegando soli tre lavoratori dipendenti part-time. Presentava le caratteristiche della azienda qualificabile come cartiera.
La Cassazione (ex plurimis ord. n.29.478/2025) ha affermato: “In punto di onere della prova in caso di riprese per operazioni contestate come soggettivamente inesistenti, va rammentato che «In tema di IVA,
l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta. Deve dimostrare, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.» (Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5, ordinanza n.
27555 del 30/10/2018)”. Nella fattispecie risulta che DE abbia assolto l'onere probatorio a differenza del ricorrente che si è limitato a fornire una ricostruzione dei fatti non supportata da prove e di per sé contrastante, laddove ritiene di non essere stato tenuto a conoscere l'idoneità dei propri interlocutori a fornire quanto commissionato, con ciò che dovrebbe essere allegato e provato al fine di negare la qualificazione che dei fatti ha dato DE.
Per quanto concerne le operazioni qualificate come oggettivamente inesistenti, concernenti le cessioni di macchinari intercorse tra le tre ditte indicate in premessa, il ricorrente ha pacificamente ammesso che le suddette cessioni non hanno seguito alcuna formalizzazione delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti e la consegna dei beni non è stata documentata tramite DDT e che non sono stati redatti documenti di collaudo. Quanto sopra rilevato va connesso con quanto già evidenziato in ordine alla consistenza e fedeltà fiscale dei soggetti coinvolti e con l'equivoca indicazione dell'indirizzo di Indirizzo_2 in Prato come luogo di partenza e di arrivo dei beni. Mette conto di rilevare come non si possa comprendere, se non in una logica di emissione di fatture fittizie, la vendita di macchinari, da parte delle ditte che ne erano in possesso, al ricorrente coincidente con il committente delle merci ad essi venditori ordinate. Ciò in quanto con tali macchine avrebbero dovuto essere prodotti i beni commissionati ai cedenti dal ricorrente medesimo. Ancora meno credibile risulta poi il riacquisto dei beni da parte dei cedenti a breve distanza di tempo ed a prezzi falcidiati.
Per quanto concerne i rapporti intercorsi tra il ricorrente ed i membri della famiglia Nominativo_3 e le società ad essi riconducibili, il materiale probatorio di cui al PVC è tale da confermare la natura fittizia delle fatture ricevute dal ricorrente stesso. Del tutto infondata è la tesi di parte ricorrente secondo la quale quanto corrisposto al Nominativo_3 ed ai soggetti ad esso riconducibili avrebbe corrisposto al corrispettivo della intermediazione effettuata dal Nominativo_3 nei rapporti intercorsi tra il ricorrente e la Società_1 Spa. Tutto ciò non risulta documentato ed anzi risulta contraddetto dalla fatturazione ricondotta a più soggetti fittizi. Risulta invece documentato e provato che la Società_7 SRs, costituita il 20.7.2020, partecipata dal Nominativo_3 al 90% (il 10% al figlio Nominativo_8) e di cui lo stesso era amministratore unico, fosse una società cartiera costituita nel 2020, priva di sede, dipendenti e di macchinari e non intestataria di utenze idriche ed elettriche, con dichiarazioni fiscali per il 2020 ed il 2021 presentate senza effettuare i conseguenti versamenti. Le prestazioni fatturate al ricorrente non corrispondevano a contratti, report descrittivi o mail;
scarse e talvolta contraddittorie le emissioni di DDT. Per le attività fatturate a titolo di consulenza commerciale, non veniva rinvenuta alcuna documentazione contrattuale o esplicativa.
La Società_8 Società_9 SR (in fallimento), partecipata dal Nominativo_3 che risultava anche esserne lavoratore dipendente, emetteva fatture per confezionamento di camici e mascherine in assenza di DDT di consegna o con DDT contraddittori. Veniva dal ricorrente corrisposta solo una somma esigua a fronte dell'importo fatturato.
Le ditte individuali riconducibili al figlio del Nominativo_3, Nominativo_8, ed alla coniuge, Società_3 avevano sede di attività corrispondente all'indirizzo di residenza della famiglia. Risultavano costituite nel 2020 e cessavano poco dopo, essenzialmente al fine di emettere fatture nei confronti di ditta_1., essendo tale ditta il loro unico cliente. Emettevano fatture verso ditta_1. con la dicitura “Prestazioni per vs conto”. Le suddette prestazioni, così come quelle fatturate dal Nominativo_3, non trovavano riscontro in contratti od altra documentazione. I pagamenti effettuati da ditta_1. presentavano incongruenze.
Mette conto di rilevare come gran parte delle fatture riconducibili alla famiglia Nominativo_3 recasse motivazioni del tutto generiche, mai trovanti riscontro in contratti od altra documentazione extracontabnile. La Cassazione
(n.9073/2021; n.12081/2024) ha affermato che non è sufficiente, per sopperire alla genericità di una fattura, che rechi semplicemente la descrizione “consulenze organizzative”, l'esibizione del relativo contratto non registrato, se da esso non è comunque possibile risalire a quali prestazioni siano in concreto state rese dalla ditta emittente la fattura contestata, in assenza di una qualsivoglia relazione riassuntiva o conclusiva”. Oltre
a ciò le caratteristiche delle ditte e società sopra rilevate caratterizzano le stesse come cartiere.
Il secondo motivo è infondato. Correttamente DE ha decurtato la maggiore imposta contestata al ricorrente, corrispondente all'IVA interamente versata da Società_1 s.p.a., confermando, invece, ex art. 21 del DPR n.633/1972, la ripresa concernente l'imposta dovuta dal ricorrente per effetto dell'indetraibilità dell'IVA sulle fatture emesse a suo favore dalle ditte cinesi, mancando uno dei presupposti del diritto alla detrazione costituito dall'acquisto dei beni. La Cassazione, n.13947/2024, ha affermato che in presenza di accertata fatturazione per operazioni inesistenti, “a) il cedente è tenuto al versamento dell'IVA in ragione del principio di cartolarità di cui all'art. 21, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta versata qualora venga accertato dal giudice di merito che sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale, derivante dall'utilizzo della fattura ai fini della detrazione da parte del destinatario (Cass. n. 10974 del 18/04/2019); b) il cessionario, invece, non può mai procedere alla detrazione dell'IVA (Cass. n. 15139 del 16/07/2020), non rilevando il requisito soggettivo in ragione della sicura consapevolezza della frode (Cass. n. 28628 del 18/10/2021).
3.2. Tale sistema non viola il principio di neutralità dell'IVA: da un lato, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti,
l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura, nel senso che il corrispondente tributo viene ad essere considerato “fuori conto” e la relativa obbligazione, conseguentemente, “isolata” da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate e, per ciò stesso, estraniata dal meccanismo di compensazione tra IVA “a valle” ed IVA “a monte”, che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 d.P.R. cit. (Cass. n. 6983 del 12/03/2021; Cass. n. 3197 del 18/02/2015); dall'altro, la detrazione è ammissibile solo nel caso di operazioni effettivamente realizzate, essendo possibili trattamenti differenziati degli operatori economici in assenza di operazioni imponibili rispetto a quelli che abbiano posto in essere un'operazione effettiva (Cass. n. 28263 del 11/12/2020). 3.3 . Né può configurarsi un indebito arricchimento dell'RA, posto che il cedente che ha emesso fattura per operazioni inesistenti può, come più sopra evidenziato, chiedere il rimborso dell'IVA versata, laddove non si verifichi un danno per l'RA, conseguente alla già effettuata detrazione”.
Il terzo motivo è infondato avendo DE motivato la maggiorazione dell'importo edittale della sanzione in riferimento agli elementi individuati dalla norma e non mediante il mero riferimento alla rilevanza penale dei fatti ascrivibili al ricorrente. DE ha motivato le proprie riprese sulla base di valide presunzioni e di ciò ha dato atto in sede di irrogazione delle sanzioni. Le fattispecie rilevate, relative a fatturazione di operazioni inesistenti, hanno rilevanza penale come previsto dall'art.2 del D.L. n.74/2000. Ciò che deve essere valutato ai fini sanzionatori tributari è la rilevanza penale dei fatti contestati e valutati da DE secondo ciò che prescrive l'art.7 del D.Lgs. n. 472/1997, non l'accertamento definitivo del fatto da parte del giudice penale, come sembrerebbe intendere il ricorrente. La fondatezza delle contestazioni rende legittima la irrogazione delle sanzioni secondo le modalità e le valutazioni espresse da DE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Condanna parte ricorrente a corrispondere ad DE le spese del giudizio che liquida in € 13.000,00, oltre spese forfettarie"