Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 giugno 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 maggio 2010 |
Commentari • 88
- 1. Presidente del consiglio di amministrazionehttps://www.brocardi.it/ · 1
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Giurisprudenza • 166
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- art. 2 della l. n. 39 del 1989·
- condizioni·
- mediazione cd. atipica·
- applicabilità·
- diritto alla provvigione·
- caratteristiche·
- esclusione·
- attività svolta da persona non iscritta al ruolo dei mediatori·
- mediazione·
- provvigione
Versioni del testo
- Art. 1.
Agli effetti della presente legge, l'attivita' di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o piu' imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o piu' zone determinate.
L'attivita' di rappresentante di commercio s'intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o piu' imprese di concludere contratti in una o piu' zone determinate. - Art. 2.
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivita' di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che per l'attivita' di agente o rappresentante di commercio e' soppresso il ruolo di cui al presente articolo. - Art. 3.
Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al successivo articolo 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.
Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 .