Articolo 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386
Articolo 1Articolo 3
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4 gennaio 1991
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15 gennaio 2000
Art. 2. (( (Emissione di assegno senza provvista). )) (( 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . ))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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