Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4939 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE P EN AD04 9 9 9 /0 3 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Sergio MATTONE R.G.N. 23237/1 Cron. моги Rel. Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere- ud.22/01/03 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: APA AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato GREGORI T., rappresentata e difesa dall'avvocato FULVIO CARLO MAIORCA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ZZ DI TO S. & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIO CLAUDIO 289, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO GERMANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2003 - controricorrente 383 -1- avverso la sentenza n. 17/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 04/09/00 R.G.N. 208/00; udita Ia relazione della causa avolta nella pubblica udienza del 22/01/03 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato MAIORCA FULVIO CARLO;
udito l'Avvocato GERMANI GIANCARLO;
11- - |– udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per - | il rigetto del ricorso. -2- 2323700 Svolgimento del giudizio La s.n.c. AZ di AM e C. proponeva appello alla Corte di appello di Perugia avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado la aveva condannata al pagamento delle somma di L. 5 milioni circa per titoli diversi in favore della studentessa universitaria Apa NA per prestazioni di lavoro saltuaric effettuate nel periodo 21 giugno 31 giugno 1996 poiché le prestazioni della Apa in una pizzeria non erano state effettuate a titolo di lavoro subordinato, mancando il suo inserimento nella impresa, la determinazione delle prestazioni ed essendo la subordinazione del tutto esclusa, perché lavorava quando voleva e non era obbligata contrattualmente a farlo. Sulla opposizione della convenuta, che in via incidentale proponeva anch'essa appello, sostenendo che il numcro di ore lavorative effettuate era superiore a quello riconosciutole dalla sentenza, la Corte, con sentenza del 27 luglio 2000, in accoglimento dell'appello principale rigettava la domanda della Apa, recependo le argomentazioni sopra riportate sulla mancanza delle subordinazione, dell'inserimento nella impresa e dell'obbligo della prestazione. Rigettava anche, di conseguenza, l'appello incidentale. Avverso la decisionc la Apa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, Resiste l'intimata con controricorso. Motivi della decisione In via generale può osservarsi che il ricorso è articolato come se il giudizio di cassazione fosse un terzo grado di merito, per cui non merita accoglimento. E valga il vero. Con il primo motivo il ricorso denuncia la omessa, illogica c contraddittoria motivazione sul punto relativo al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, ma la censura si risolve poi nella critica dell'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato dalla Core, apprezzamento che è riservato in via esclusiva al giudice di merito c che non è censurabile in cassazione ove la motivazione della sentenza gravata sia congrua, logica e non contraddittoria, vizi questi enunciati ma affatto dimostrati dalla ricorrente. Ne segue che la censura si esaurisce nel dare ai fatti di causa una valenza diversa da quella del giudice di merito, cosa questa inammissibile, perché non è lecito attraverso la denuncia di vizi della motivazione sollecitare il giudice di legittimità al riesame del merito della causa. Lo stesso dicasi per il secondo motivo, che ugualmente offre a questa Corte elementi di fatto già apprezzati dalla Corte di appello, mentre il terzo motivo è solo enunciato. Per il seguito il ricorso si attarda, sempre inammissibilmente, nel collegare la sentenza gravata ad altra simile e nel riportare in diverse pagine le testimonianze raccolte, il che dimostra la intenzione della ricorrente di pretendere da questa Corte una decisione che esorbita del tutto dalla funzione e dai limiti del giudizio di legittimità, per cui ha ير buon gioco l'intimata nell'opporre che il gravame è inammissibile o, comunque, infondato. Ne segue che il ricorso va rigettato, con la condanna delle ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro.24,00 oltre ad euro 1500x per onorario di avvocato. 2 Roma, 22 gennaio 2003 Il Cons. est. itu Il Pre sidente finfo AY Mumi Viluna I D IL IE . Depositato in Cancelierla O L I Tyngol. 51 APR 2003 A S 3 0 S 3 I 1 A 5 S A IL IE T IN S Shum Vipune - E O E X P D 7 - I R 0 - N 1 ( ) A T A T N 4 S E A I S R G I E A E L D R L O E D 3