Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01244/2026REG.PROV.COLL.
N. 05362/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5362 del 2025, proposto da:
BR Trasmissione s.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Gattamelata e Alberto Maria Floridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;
contro
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
TE - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Percuoco, Daniela Carria e Alessandro Lipani con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 1923/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di TE - Rete Elettrica Nazionale s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. RA IL e uditi per le parti gli avvocati Stefano Gattamelata, Alessandro Lipani e l’avvocato dello Stato GI Simeoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La società BR Trasmissione s.r.l. Unipersonale è l’unico titolare terzo di una porzione della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) oggi esistente - diverso dalle società del gruppo TE e dalle società costituite per la realizzazione di interconnector ai sensi della legge n. 99/2009 - in virtù della procedura di confronto concorrenziale svolta nel 2002 (prot. GR/2002/T/001) per l’affidamento della titolarità della stazione elettrica di smistamento a 380 kV denominata GH (ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.M. 17 luglio 2000), aggiudicata alla stessa BR con l’offerta di € 357.368,00.
Per quanto d’interesse nell’odierno contenzioso, l’art. 2 dell’avviso di confronto concorrenziale aveva previsto che “ Il canone massimo annuale posto a base d’asta è di Euro 649.760,00. Su tale canone i concorrenti dovranno presentare le loro offerte economiche in ribasso. Dalla data di accettazione definitiva, da parte del GR, della Stazione elettrica, il GR riconoscerà al Titolare il canone annuale, determinato in sede di gara, per la durata di anni 20 ”.
La stazione elettrica di GH entrava in esercizio in data 31 ottobre 2004.
2. - La società BR impugnava dinanzi al T.a.r. Lombardia la deliberazione prot. 615/2023/R/EEL del 27 dicembre 2023 avente ad oggetto i “ Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica per il sesto periodo di regolazione (2024-2027) ”, con la quale l’Autorità (AR) avrebbe - a dire della ricorrente - ridefinito il criterio di remunerazione, “ commisurato alla sola remunerazione del capitale investito netto residuo determinato sulla base del criterio del costo storico rivalutato ”, omettendo del tutto di considerare i parametri previsti dall’art. 16 della Convenzione stipulata nel 2012 sulla base della convenzione-tipo approvata con D.M. 22 dicembre 2000, e il “ Documento per la consultazione ” prot. n. 474/2023/R/EEL.
La ditta BR deduceva i seguenti motivi di illegittimità:
« I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 8 del d.lgs. 79/1999 e dell’art. 16 del DM 22 dicembre 2000; della Direttiva UE 2019/944 (art. 6), della Direttiva UE 2019/943 (art. 18); delle funzioni e prerogative dell’Autorità, come sancite dalla L. n. 481/1995 ed integrate dall’art. 42, D.lgs. n. 93/2011, e dal D.L. n. 239/2003. - Violazione degli artt. 2 e 41 Cost. - Violazione dei principi generali di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; dei principi generali in materia di partecipazione procedimentale, di cui agli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990. - Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Mancata considerazione dei fatti. Illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza manifeste. Sviamento e straripamento di potere amministrativo;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1-ter comma 1 del D.L. 239/2003; del D.P.C.M. 11 maggio 2004; dell’art. 1 comma 1 e art. 2 comma 12 della L. 481/1995 - Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza manifeste. Violazione degli artt. 2 e 41 Cost. - Sviamento. ».
3. - Con ricorso per motivi aggiunti la società impugnava la nota di TE prot. P20240115605 del 22 ottobre 2024 avente ad oggetto l’“ Applicazione dell’Art. 2 della Deliberazione n. 615/2023 - Remunerazione del titolare di reti di trasmissione diverso dal gestore del sistema di trasmissione ” con la quale TE s.p.a. comunicava alla ricorrente che - per i pagamenti successivi al 31 ottobre 2024 - avrebbe applicato l’art. 2 della deliberazione n. 615/2023 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (AR) e conseguentemente riconosciuto alla stesa BR un canone a copertura dei costi efficienti delle attività di esercizio e di manutenzione degli impianti, commisurato alla sola remunerazione del capitale investito netto residuo determinato sulla base del criterio del costo storico rivalutato.
Con tale ricorso la ditta BR rivolgeva alla menzionata nota di TE le stesse censure formulate con i motivi del ricorso principale, aggiungendo il vizio di carenza di potere e di travisamento dei fatti:
« I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 8 del d.lgs. 79/1999 e dell’art. 16 del DM 22 dicembre 2000; della Direttiva UE 2019/944 (art. 6), della Direttiva UE 2019/943 (art. 18); delle funzioni e prerogative dell’Autorità, come sancite dalla L. n. 481/1995 ed integrate dall’art. 42, D.lgs. n. 93/2011, e dal D.L. n. 239/2003. - Violazione degli artt. 2 e 41 Cost. - Violazione dei principi generali di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; dei principi generali in materia di partecipazione procedimentale, di cui agli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990. - Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Mancata considerazione dei fatti. Illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza manifeste. Sviamento e straripamento di potere amministrativo. - Illegittimità derivata.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1-ter comma 1 del D.L. 239/2003; del D.P.C.M. 11 maggio 2004; dell’art. 1 comma 1 e art. 2 comma 12 della L. 481/1995 - Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza manifeste. Violazione degli artt. 2 e 41 Cost. - Sviamento. - Illegittimità derivata.
III. Eccesso di potere per carenza di potere in concreto nonché per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e irragionevolezza manifesta. Violazione dell’art. 3 L. 241/90, difetto assoluto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta, violazione del principio di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa. Eccesso di potere per carenza ovvero insufficienza della motivazione; contraddittorietà, illogicità manifesta, irragionevolezza, difetto di istruttoria, erroneo presupposto, difetto di motivazione. Travisamento dei fatti, violazione del principio di ragionevolezza e di leale collaborazione fra amministrati e pubblica amministrazione. Sviamento. Ingiustizia manifesta .».
4. - Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11 febbraio 2025 la società BR impugnava i seguenti atti:
«- la comunicazione di TE prot. P20240142947-23.12.2024 comunicata lo stesso giorno, avente ad oggetto la “Determinazione dell’acconto alle Società proprietarie della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) derivante dal corrispettivo di trasporto fatturato ai distributori ai sensi della Delibera AR n. 632/2023/R/eel in base alla Convenzione del 11/04/2012. Mese di Novembre 2024” (la “Determinazione”, Doc. 12), nonché … ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ivi compresa la più recente comunicazione di TE prot. P20250009385-23.01.2025 avente ad oggetto la Determinazione dell’acconto alle Società proprietarie della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) derivante dal corrispettivo di trasporto fatturato ai distributori ai sensi della Delibera AR n. 632/2023/R/eel in base alla Convenzione del 11/04/2012. Mese di Dicembre 2024”, e quelle conseguenziali ancorché non conosciute nella parte in cui erroneamente applicano i provvedimenti impugnati, con ciò illegittimamente decurtando la tariffa spettante alla ricorrente .».
5. - L’adito Tribunale con la sentenza segnata in oggetto dichiarava il ricorso principale in parte infondato e in parte inammissibile e infondati il primo e secondo ricorso per motivi aggiunti.
6. - Con rituale atto di appello la società BR s.r.l. chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« I. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3.8 del d.lgs. 79/1999, 16 del DM 22 dicembre 2000; delle Direttive UE nn. 2019/944 (art. 6), 2019/943 (art. 18); degli artt. 1.1 e. 2.12 della L. n. 481/1995 come integrati dagli artt. 42, D.lgs. n. 93/2011, e 1-ter.1 D.L. n. 239/2003; del D.P.C.M. 11 maggio 2004 - Violazione degli artt. 2 e 41 Cost. - Violazione dei principi generali di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; di partecipazione procedimentale, di cui agli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990. - Erroneità della sentenza di prime cure ove omette di considerare il quadro normativo e pattizio di riferimento ivi compreso l’art. 10 del DM del 17 luglio 2000 nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; mancata considerazione dei fatti. Illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza manifeste. - Sviamento e straripamento di potere amministrativo. Incompletezza e contraddittorietà della motivazione della sentenza.
II. Error in iudicando. Eccesso di potere per carenza di potere in concreto nonché per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e irragionevolezza manifesta. - Violazione degli artt. 3, 7, 8, 9, 10 e 10 bis, L. n. 241/90, difetto assoluto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta, violazione del principio di imparzialità, trasparenza, del diritto al contraddittorio e buon andamento dell’attività amministrativa. Violazione dell’art. 1-ter del D.L. 239/2003, protocollo 27 UE e art. 41 Cost. sulla tutela del mercato interno e della concorrenza. - Eccesso di potere per carenza ovvero insufficienza della motivazione; contraddittorietà, illogicità manifesta, irragionevolezza, difetto di istruttoria, erroneo presupposto, difetto di motivazione. Travisamento dei fatti, violazione del principio di ragionevolezza e di leale collaborazione fra amministrati e pubblica amministrazione. Sviamento. Ingiustizia manifesta. ».
7. - Resistevano al gravame l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e TE - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., chiedendone il rigetto.
8. - All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa passava in decisione.
9. - L’appello è infondato.
9.1. - Il primo motivo di appello concerne il rigetto del primo motivo del ricorso introduttivo di primo grado, sostanzialmente riprodotto nei due motivi aggiunti depositati il 19 dicembre 2024 e il 19 febbraio 2025, con i quali l’odierna appellante ha dedotto l’illegittimità della delibera n. 615/2023 nella parte in cui “… AR ha arbitrariamente ritenuto che una volta scaduto il periodo di applicazione del canone fisso di cui alla predetta convenzione, a BR non dovrà più essere riconosciuto un canone coerente con i principi regolatori approvati dal legislatore e dal Ministero dell’Industria (ed ai quali sino ad oggi la stessa AR si è attenuta), ma un diverso criterio, formulato tuttavia in modo del tutto arbitrario, e tale da falcidiare in modo drastico e insostenibile la remunerazione spettante a BR per la proprietà, la gestione e la manutenzione di una stazione elettrica inserita nella RTN ed essenziale per garantire la trasmissione dell’energia ad una consistente porzione della rete di trasmissione nazionale …” (cfr. pag. 10 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado); e ciò perché tale regolamentazione sarebbe, in particolare, secondo la prospettazione dell’appellante, in contrasto con le norme di cui al decreto legislativo n. 79/1999 e all’art. 16 del D.M. 22 dicembre 2000 e con la delibera AR n. 304/2001.
È necessario preliminarmente procedere ad una sintetica ricostruzione dei dati di fatto e di diritto rilevanti.
Giova in primo luogo evidenziare che TE, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011, è il gestore del sistema di trasmissione nazionale e concessionario ex lege delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale.
A seguito del processo di progressiva unificazione della Rete di Trasmissione Nazionale di cui al richiamato art. 36, comma 10, del decreto legislativo n. 93/2011, TE è proprietaria della pressoché totalità della RTN, fatta salva appunto la stazione di GH di cui è proprietaria l’odierna appellante.
La società BR ha costruito e gestito l’infrastruttura elettrica essendo risultata vincitrice della procedura di cui all’“ avviso di confronto concorrenziale n° GR/2002/T/001 ”, a suo tempo indetto dall’allora Gestore della rete di trasmissione nazionale (GR) s.p.a.
Ai sensi dell’art. 1 dell’avviso “… Oggetto dell’affidamento ai sensi dell’art. 10, comma 3 della Convenzione di Concessione è la progettazione, la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione della stazione elettrica a 380 kV denominata GH, che dovrà consentire il collegamento in semplice terna alla RTN della nuova centrale GH Energia S.r.l.. La stazione elettrica, da intendersi come stazione di smistamento, si dovrà collegare in entra-esce sulla esistente linea a 380 kV Castelnuovo-Baggio di proprietà di TE S.p.A., società del Gruppo ENEL. ”.
A fronte di tale attività, il titolare dell’impianto ha conseguito il diritto di percepire (ed ha effettivamente percepito) un canone annuale fisso e onnicomprensivo, determinato in sede di gara in € 357.368,00, per la durata di anni 20.
La circostanza è pacifica, oltre che decisiva come correttamente ritenuto dal primo Giudice per la risoluzione della controversia.
Il suddetto canone ha compensato più che integralmente, in soli 20 anni, tutti i costi di realizzazione, investimento ed esercizio sopportati dal titolare dell’impianto.
Si tratta, peraltro, di un periodo ridotto rispetto alla vita utile delle stazioni elettriche, fissata in via regolatoria da AR in generale in 33 anni, con la conseguenza che l’odierna appellante, mediante la percezione di quel canone ed in quel tempo ridotto, ha già integralmente ed in anticipo recuperato i costi operativi e di capitale sostenuti.
La remunerazione delle attività e degli investimenti in capo al soggetto titolare, quindi, è stata nella specie assicurata dalla integrale avvenuta percezione del canone fisso determinato al momento dell’affidamento
Peraltro la ditta BR ha ricevuto tale corrispettivo senza muovere alcuna contestazione e senza mai chiederne l’aggiornamento, evidentemente consapevole della invariabilità e vantaggiosità di detto canone.
Più precisamente, come accertato anche dal T.a.r. nella sentenza appellata, il canone fissato all’esito della gara, in misura pari a € 357.368,00/anno, è stato corrisposto da GR (prima) e TE (poi), in qualità di gestore di rete, nel corso di 20 anni per un ammontare complessivo di circa 7,1 milioni di euro: ciò che ha consentito all’appellante, oltre al riconoscimento dei costi operativi per la gestione della stazione elettrica, anche il pieno recupero dei costi di investimento sostenuti per la sua realizzazione, quantificabili in circa 2,1 milioni di euro di costo storico.
Ne consegue che la società BR ha, in concreto mediante la percezione del canone fisso, beneficiato di un più favorevole e rapido recupero degli investimenti rispetto a quanto previsto dalla regolazione tariffaria applicata alla stessa TE e agli altri operatori infrastrutturali titolari di asset regolati: quella che, di per sé, prevede il riconoscimento dei costi di investimento mediante quote di remunerazione del capitale e ammortamento (a cui si aggiunge il riconoscimento dei costi operativi).
Laddove tale regolazione tariffaria fosse stata applicata, infatti, i costi da riconoscere alla BR per la stazione elettrica di GH sarebbero stati pari a circa 5,5 milioni di euro e sarebbero stati riconosciuti in 33 anni (coerentemente con la vita utile tariffaria definita da AR per le stazioni elettriche) in luogo dei 7,1 milioni di euro (riconosciuti in 20 anni a BR come canone fisso annuo).
La tesi sostenuta dalla ricorrente BR che invoca l’applicazione del canone previsto dalla convenzione tipo di cui al D.M. 22 dicembre 2000, recepita dalla convenzione inter partes , è, al contrario, non condivisibile come rilevato dal T.a.r. nella sentenza appellata.
Nella decisione impugnata, infatti, il primo Giudice ha correttamente rilevato, sul punto, che “… La tesi di parte ricorrente muove dall’erroneo presupposto - non provato - che per un ventennio sia stato applicato un canone determinato sulla base del criterio tariffario indicato nella citata Convenzione …” (cfr. par. 17.4), mentre ciò che ha, incontestabilmente, trovato applicazione è “… il canone annuale … determinato “in sede di gara”, per la durata di venti anni. Nel caso di specie il canone massimo annuale posto a base d’asta è stato di € 649.760,00 e su tale canone la ricorrente ha presentato la propria offerta economica in ribasso pari a € 357.368,00, aggiudicandosi così la gara. Si tratta quindi di un canone fisso, non solo accettato ma soprattutto offerto dalla stessa ricorrente in sede di procedura competitiva, sicché è chiaro che nel citato avviso non c’è alcun riferimento alle componenti del canone di cui all’art. 16 della Convenzione …” (cfr. par. 17.5).
È, infatti, evidente che durante tutta la durata del rapporto costituito a seguito dell’affidamento dell’“ avviso di confronto concorrenziale n° GR/2002/T/001 ” l’appellante e i suoi danti causa hanno percepito, per i 20 anni previsti, esclusivamente ed invariabilmente, il canone annuale fisso e onnicomprensivo, determinato in sede di gara in € 357.368,00.
L’espletamento della procedura di confronto concorrenziale a seguito della quale la ditta BR è risultata aggiudicataria ha, di fatto, superato e reso inoperante il meccanismo di determinazione ed aggiornamento del canone mutuato dalla “ convenzione tipo ” di cui all’art. 16 del D.M. 22 dicembre 2000 (i cui criteri di determinazione sono stati definiti con la delibera AR n. 304/2001), perché sostituito ab origine dal detto canone fisso e onnicomprensivo definito in esito alla predetta gara che ha appunto compensato, con tempi più rapidi e favorevoli, i costi dell’attività di esercizio e manutenzione degli impianti, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito.
Dall’applicazione (pacifica, poiché voluta e accettata dalla stessa BR) al caso di specie di un canone fisso ventennale, versato da TE, è quindi derivata l’esclusione (per la stessa appellante) del sistema di determinazione del canone annuale a copertura dei costi delle attività di esercizio e di manutenzione, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito, i cui parametri sono stati definiti con la sopracitata delibera n. 304/2001, e richiamato nella convenzione tipo di cui al D.M. 22 dicembre 2000.
Del tutto condivisibilmente, quindi, il T.a.r. ha rilevato che “… l’assunto di parte ricorrente secondo cui nel ventennio sarebbero state applicate le previsioni della Convenzione-tipo di cui al D.M. 22 dicembre 2000, in quanto riprodotte nella Convenzione sottoscritta tra TE e SEASM, è una pura petizione di principio, indimostrata e fallace, smentita dalla previsione di un canone annuo fissato in sede di gara con l’offerta della stessa ricorrente, omnicomprensiva di tutti i costi …” (cfr. par. 17.10).
Nell’ambito del provvedimento impugnato ( i.e. deliberazione 27 dicembre 2023 615/2023/R/EEL) viene confermato fino alla fine del ventennio il diritto dell’appellante a percepire il canone fisso.
Dovendo l’Autorità regolamentare la fase successiva, ha correttamente ritenuto di prevedere un canone annuale a copertura dei costi efficienti delle attività di esercizio e di manutenzione della stazione di GH (vale a dire le attività che residuano in capo all’appellante), calcolato secondo le stesse modalità definite all’art. 2 del medesimo provvedimento che a sua volta legittimamente rinvia al “ canone annuo fisso determinato in esito alla relativa Procedura di Confronto Concorrenziale ” (art. 2 dell’avviso).
Alla scadenza del ventennio le previsioni circa il canone dovuto sono quindi state sostituite dalla previsione dell’impugnata delibera n. 615/2023, in virtù del meccanismo della cd. eterointegrazione.
Si legge, infatti, chiaramente nella gravata delibera n. 615/2023 (art. 2 - pagg. 15 e 16) che “… Il gestore del sistema di trasmissione continua a riconoscere, a remunerazione della proprietà dell’asset appartenente alla Rete di Trasmissione Nazionale detenuto dall’unico titolare terzo oggi esistente - diverso dalle società del gruppo TE e dalle società costituite per la realizzazione di interconnector ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 -, il canone annuo fisso determinato in esito alla relativa Procedura di Confronto Concorrenziale. Il canone annuo fisso di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla scadenza dei venti anni dall’accettazione definitiva dell’asset da parte del gestore del sistema di trasmissione. …”.
Nelle premesse della delibera n. 615/2023 (pag. 13) è ulteriormente specificato che, “… con riferimento alla remunerazione dei titolari terzi … ”, si è inteso “… prevedere che l’unico titolare terzo di RTN oggi esistente - diverso dalle società del gruppo TE e dalle società costituite per la realizzazione di interconnector ai sensi della legge 99/09 - sia remunerato, con riferimento alla stazione elettrica in GH, attraverso il riconoscimento del canone annuo fisso definito in esito alla procedura di confronto concorrenziale, fino alla scadenza dei venti anni dall’accettazione definitiva dell’asset, superando le previsioni relative ai parametri fi di cui alla deliberazione 304/01 …”; e ancora “… che, nelle more della cessione a TE dell’asset e in caso di valore residuo, il gestore del sistema di trasmissione possa riconoscere al titolare terzo un canone annuale commisurato alla sola remunerazione del capitale investito netto residuo …”.
Già nell’ambito del documento di consultazione n. 474/2023/R/EEL preordinato all’adozione dell’impugnata delibera di regolazione tariffaria veniva ulteriormente specificato (cfr. pag. 33) che “… In sede di risposta alla consultazione 15 settembre 2020, 336/2020/R/EEL, relativa all’aggiornamento dei criteri per la remunerazione dei costi dei titolari terzi, un (precedente) co-titolare aveva osservato che l’orientamento dell’Autorità di aggiornamento delle remunerazioni non era “applicabile nel caso di operatori risultati affidatari di asset facenti parte della RTN a seguito di una procedura di confronto concorrenziale indetta dal GR (ora TE) e avente ad oggetto “la progettazione, la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione [di uno specifico asset individuato dal Gestore nell’ambito del programma di sviluppo della RTN]” puntualmente definito dal capitolato tecnico predisposto dal gestore stesso a fronte del riconoscimento di un canone fisso, così come risultante dalla procedura stessa in base all’offerta economica presentata dall’aggiudicatario a partire dal canone posto a base d’asta, per un periodo di 20 anni (a partire dalla data di accettazione definitiva delle opere realizzate) … ”; e che “… sia in ragione di tale osservazione, sia della progressiva unificazione mediante cessioni da parte degli altri titolari terzi, l’Autorità non è intervenuta per aggiornare le remunerazioni dei titolari terzi …”.
Era, inoltre, inequivocabilmente precisato nel citato documento di consultazione (pag. 33) che “ I parametri fi di cui alla deliberazione 13 dicembre 2021, 304/01, di fatto già oggi inapplicati in considerazione del fatto che l’unico titolare terzo esistente riceve, finché dovuta, una remunerazione a canone fisso, perdono di efficacia nel quadro delineato per il 6PRTE ”.
Nei fatti ed incontestabilmente, quindi, per la ricorrente - unico titolare terzo oggi esistente - ha trovato applicazione il canone fisso previsto all’atto dell’affidamento, con conseguente inoperatività del sistema di cui alla delibera n. 304/2001: quest’ultimo, già sostanzialmente inattuato, è stato poi formalmente sostituito proprio dall’impugnata delibera n. 615/2023, intervenuta prima della scadenza del termine di venti anni di percezione del canone da parte della società BR.
La nuova regolamentazione, peraltro, interviene, modificandola sul punto, sulla convenzione in essere, in virtù del meccanismo di eterointegrazione delle disposizioni regolatorie, peraltro espressamente previsto dall’art. 27 della convenzione inter partes in forza del quale “ La presente Convenzione si intende automaticamente modificata, integrata, adeguata per effetto di interventi e modifiche normative, legislative o regolamentari, o provvedimenti introdotti da successive delibere dell’Autorità nonché da eventuali modifiche al Codice di Rete ”.
Più in generale, deve ritenersi che le disposizioni regolatorie approvate dall’Autorità eterointegrano la disciplina dei rapporti in essere (T.a.r. Lombardia, Milano, Sez. I, 3 marzo 2021, n. 848 con argomentazioni condivise da questo Collegio).
Non v’è dubbio, pertanto, che la determinazione del canone operata nell’ambito del provvedimento impugnato, peraltro frutto di discrezionalità tecnica, risulta logica e coerente.
Il canone, fisso sia per quanto concerne l’importo sia per quanto riguarda la durata, ha compensato interamente le attività poste in essere e i relativi costi, oltre che i costi di investimento, con la conseguenza che, scaduto il termine di venti anni previsto, non possono che essere compensati soltanto i “ costi efficienti delle attività di esercizio e di manutenzione degli impianti ”, così come legittimamente sancito nel provvedimento impugnato, che ben ha considerato la circostanza per cui il titolare avesse già conseguito un ampio e più che adeguato compenso.
In occasione della regolamentazione del titolare di reti di trasmissione diverso dal gestore del sistema di trasmissione, l’AR ha, quindi, confermato la percezione del canone fisso “ fino alla scadenza dei venti anni dall’accettazione definitiva dell’asset da parte del gestore del sistema di trasmissione ” ed ha legittimamente dettato specifiche previsioni per il prosieguo e “ nelle more della cessione a TE dell’asset ”.
Si tratta, peraltro, di una disposizione di maggior tutela per l’appellante, giacché le condizioni dell’originario affidamento non prevedevano la corresponsione di alcun altro emolumento oltre al canone ventennale, accettato per compensare tutti i costi.
Pertanto la ricorrente non si può dolere di una regolamentazione che le riconosce il rimborso dei costi efficienti di gestione e manutenzione anche posteriormente alla percezione del canone, pur essendo quest’ultimo - come già osservato - destinato a compensare i costi.
È, quindi, evidente la logicità e la coerenza della scelta di AR che, essendo stati ampiamente compensati gli investimenti sostenuti, e trattandosi, peraltro, di un impianto “ a fine vita ”, ha correttamente escluso dalla quantificazione del nuovo canone gli emolumenti per il recupero di costi di capitale, e ha previsto che il canone coprisse i costi efficienti delle attività di esercizio e di manutenzione.
Correttamente, pertanto, il Giudice di primo grado ha ritenuto che “… una volta scaduto il termine di remunerazione stabilito in sede di gara, l’Autorità non poteva ritenersi vincolata né alla corresponsione del canone fisso né ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale di approvazione della Convenzione-tipo, mai applicati, come invece erroneamente sostenuto dalla ricorrente …” (cfr. par. 17.8); e che “… per il periodo successivo a quello di remunerazione stabilito nell’avviso di confronto concorrenziale, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l’Autorità non ha tagliato due voci su tre, ma ha correttamente riconosciuto un canone annuale “da intendersi a copertura dei costi efficienti delle attività di esercizio e di manutenzione degli impianti”, ossia le attività che residuano in capo alla ricorrente, che viene commisurato alla “remunerazione del capitale investito netto residuo determinato sulla base del criterio del costo storico rivalutato. …” (cfr. par. 19).
Ne discende l’insussistenza del dedotto vizio di disparità di trattamento e della violazione del principio di autonomia imprenditoriale di cui all’art. 1- ter , comma 1, del decreto legge n. 239/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 290/2003, alla stregua del quale “… l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione … ” deve avvenire “… nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti [tra cui oggi BR] attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica …”.
La doglianza non è meritevole di positivo apprezzamento poiché - come più volte ricordato - l’investimento della ricorrente è stato ampiamente ed addirittura anticipatamente ripagato, con la conseguenza che coerentemente saranno compensati gli effettivi costi sostenuti.
Su punto, il T.a.r. nella sentenza appellata ha correttamente chiarito che “… la ricorrente non fornisce elementi concreti di lesione delle proprie prerogative imprenditoriali, che non possono certamente essere costituiti dal riconoscimento di un canone - a copertura dei costi efficienti delle attività di esercizio e di manutenzione degli impianti - parametrato alla remunerazione del capitale investito netto residuo determinato sulla base del costo storico rivalutato. Contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, il quadro normativo sopra descritto prevede azioni di supporto per favorire l’unificazione della rete, unificazione disposta dal D. Lgs. 93/2011 e che la parte ricorrente avrebbe dovuto considerare come un epilogo naturale del pregresso rapporto instaurato con TE. …” (cfr. par. 21.1).
Né, peraltro, la ditta BR ha dimostrato che quanto ad essa attribuito con il provvedimento impugnato non sia sufficiente a coprire i costi di esercizio e di manutenzione. In argomento, a fronte dello specifico rilievo da parte del Giudice di primo grado l’appellante si è limitata a dedurre che la dimostrazione sarebbe in re ipsa nel “taglio” dell’80% di quanto precedentemente corrisposto e convenuto (cfr. pag. 26 dell’atto di appello).
Tuttavia tale argomento non è sufficiente a supportare l’argomentazione ove si consideri che - come più volte ricordato - il canone fisso compensava altre voci, oltre che i costi efficienti di esercizio e di manutenzione.
Anzi, come correttamente evidenziato dal T.a.r., “… secondo quanto affermato dall’Autorità il canone, come determinato dal provvedimento impugnato, assicura a BR un valore di costi di esercizio e manutenzione superiore a quelli che verrebbero riconosciuti a TE e che rappresentano i costi efficienti riconosciuti dalla regolazione, in proporzione alla RAB (Regulatory Asset Base), e ciò non è stato contestato dalla ricorrente, la quale lamenta - senza però provare - che sarebbe costretta a operare in perdita. …” (cfr. par. 21.2).
Nel paragrafo 5 del primo motivo di appello (pagg. 18 e ss.) la società BR introduce argomentazioni nuove contrastanti col divieto di nova in appello.
Ci si riferisce alla tesi secondo cui AR avrebbe dovuto riconoscere gli ammortamenti per un periodo superiore ai 20 anni e quindi “… nel più lungo orizzonte di 33 anni …” (cfr. pag. 20 dell’atto di appello).
Tuttavia, tale argomentazione avrebbe dovuto costituire il contenuto di uno specifico motivo di gravame del ricorso introduttivo del giudizio primo grado, integrando in sostanza una specifica censura attinente ad un’asserita ipotesi di “ cattivo esercizio ” del potere amministrativo.
In ogni caso, detta deduzione è priva di pregio e va disattesa laddove si consideri che, come più volte ricordato, l’odierna appellante ha goduto di un canone che le ha consentito un più rapido recupero dei costi di costruzione, investimento ed esercizio.
Correttamente, dunque, si legge nella motivazione della decisione appellata quanto segue (par. 17.12):
«… il Collegio non condivide quanto dedotto sul punto dalla società ricorrente dal momento che essa evidenzia i diversi e non conferenti aspetti di natura contabile e fiscale dei costi di ammortamento, mentre è chiaro che a fronte di € 3,6 mln di costi sostenuti - secondo quanto affermato dalla ricorrente - per la realizzazione della stazione, BR ha ottenuto 7,1 mln di euro, e ciò è rimasto incontestato. Si tratta evidentemente di un rendimento del 100% dell’investimento iniziale, che ha ampiamente coperto il costo storico della stazione . …».
È chiaro che il canone fisso è stato offerto da BR, e aggiudicato all’esito della gara, in maniera tale da coprire tutti i costi di investimento (e gli ulteriori) in un termine di 20 anni e che, se il termine fosse stato più lungo (come preteso dalla parte appellante), il canone sarebbe stato modulato in maniera diversa e senz’altro inferiore, proprio per tener conto del maggior arco temporale nel corso del quale coprire i costi dell’investimento. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, solo in tal caso sarebbe risultata illegittima la conferma del medesimo canone fisso per il periodo successivo al ventennio e quindi la copertura di ulteriori costi, rispetto a quelli connessi alle attività di manutenzione ed esercizio che residuano in capo all’appellante.
Non conferente è poi il riferimento operato dall’appellante (cfr. pag. 27 dell’atto di appello) all’aggiornamento dei “ valori dei parametri fi ” e alla necessità di essere coinvolta nel relativo procedimento, giacché con il provvedimento impugnato non si è affatto proceduto a tanto; come si legge nell’ambito del documento di consultazione 474/2023/R/EEL (pag. 33), infatti, “ i parametri fi di cui alla deliberazione 13 dicembre 2021, 304/01, di fatto già oggi inapplicati in considerazione del fatto che l’unico titolare terzo esistente riceve, finché dovuta, una remunerazione a canone fisso, perdono di efficacia nel quadro delineato per il 6PRTE ”.
Nella specie, si tratta di una deliberazione tariffaria e, con delibera n. 166/2023/R/EEL del 18 aprile 2023 l’AR aveva comunicato l’“ Avvio del procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione infrastrutturale del servizio di trasmissione dell’energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 ”, tra i cui oggetti era espressamente specificato che “ nel documento per la consultazione 336/2020/R/EEL l’Autorità ha presentato i propri orientamenti finali in materia di aggiornamento della remunerazione dei costi relativi alle reti dei titolari terzi, al fine di garantirne la coerenza con il costo tariffariamente riconoscibile delle infrastrutture in questione ” (cfr. pag. 8).
Al riguardo, il T.a.r. nella sentenza appellata ha quindi correttamente ritenuto quanto segue: “… Del tutto infondata è infine la censura di parte ricorrente con cui lamenta la violazione delle garanzie partecipative, atteso che la ricorrente avrebbe potuto partecipare alla consultazione degli operatori interessati avviata dall’Autorità, cosa che invece aveva fatto il precedente titolare della stazione di GH nel 2020. …” (cfr. par. 20).
9.2. - Il secondo motivo di appello concerne il rigetto dei motivi aggiunti proposti in primo grado.
In particolare, con i motivi aggiunti depositati in data 19 dicembre 2024, la ricorrente ha impugnato la nota con cui TE ha preannunziato che avrebbe dato (doverosa) attuazione alla delibera AR gravata con il ricorso introduttivo.
Con i motivi aggiunti depositati in data 19 febbraio 2025 sono state impugnate le note di TE con le quali è stato comunicato il pagamento di acconti sul “nuovo” canone dovuto.
In primis va osservato che si tratta di atti aventi natura non provvedimentale; in ogni caso come correttamente rilevato dal T.a.r. nella sentenza appellata “… dall’infondatezza dei motivi dedotti con il ricorso principale deriva l’infondatezza del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti, con i quali la ricorrente ha impugnato gli atti applicativi della Delibera impugnata adottati da TE, rivolgendo gli stessi motivi di illegittimità . …” (cfr. par. 23).
La ditta BR aveva originariamente denunziato con i motivi aggiunti in primo grado depositati in data 19 dicembre 2024 e 19 febbraio 2025 la “ carenza di potere in concreto ” deducendo che “ TE non si è avveduta che detto (nuovo) canone fisso non è stato quantificato da AR se non nella astratta -ed illegittima- decurtazione di due voci (su tre) di quello previsto dalla normativa di riferimento. TE si è .... limitata a riportare pedissequamente quanto affermato da AR nella Deliberazione (pure) gravata, con ciò operando in un erroneo esercizio del potere amministrativo della stessa proprio (quello di erogare il canone, in misura determinata), configurandosi per l’effetto un vizio di legittimità dell’azione ” (cfr. pagg. 18-19 del primo ricorso per motivi aggiunti e pagg. 12-13 del secondo ricorso per motivi aggiunti).
Il T.a.r. ha correttamente respinto tale censura, osservando che “… TE non ha alcun potere di sindacare, o peggio disapplicare la Determinazione di AR; quindi, TE ha legittimamente liquidato il canone nella misura determinata dall’Autorità nell’esercizio del potere regolatorio ad essa affidato …” (par. 23.2).
Inoltre, l’odierna appellante aveva proposto con il primo ricorso per motivi aggiunti (cfr. pag. 20) una censura di “ travisamento ed erronea valutazione dei fatti ” che risiederebbe nel fatto che TE ha “ qualificato la Comunicazione come avente ad oggetto la Remunerazione del titolare di reti di trasmissione diverso dal gestore del sistema di trasmissione ” mentre “ con riguardo alla gestione della RTN di cui di interesse, BR non è affatto differente da TE, la quale svolge (per quanto di interesse) esattamente le medesime attività di gestione e per le quali TE viene parimenti remunerata da parte di AR ”; ed in contrario era stato osservato che il titolo della nota impugnata consiste infatti nella semplice trascrizione dell’epigrafe dell’art. 2 della delibera n. 615/2023.
In appello, le censure - con le quali BR deduceva che TE avrebbe dovuto avvedersi dell’illegittimità delle determinazioni di AR - vengono modificate, sostenendo che l’oggetto dei motivi fosse il fatto che la determinazione del canone era avvenuta “ senza chiarire quali fossero i calcoli effettuati per giungere a tale qualificazione ” (cfr. pag. 28 dell’atto di appello).
Il motivo in esame si pone pertanto in violazione del divieto di nova in appello (art. 104, comma 1, cod. proc. amm.), modificato l’oggetto dei motivi di gravame proposti in primo grado.
In ogni caso la doglianza è generica e comunque risulta carente il relativo interesse, non essendo stato dimostrato dalla ditta appellante che quanto riportato nelle note impugnate non costituisca un importo “ commisurato alla sola remunerazione del capitale investito netto residuo determinato sulla base del criterio del costo storico rivalutato ”.
Si ribadisce che in ogni caso TE non avrebbe potuto - né può - agire discrezionalmente, dovendo dare applicazione alle prescrizioni contenute nell’impugnata delibera AR n. 615/2023 (costituente atto presupposto).
Quanto, infine, alla deduzione secondo cui TE disattenderebbe le disposizioni della convenzione di cui è parte, va rilevato che TE ha dato attuazione non solo alla menzionata delibera n. 615/2023, ma anche alla stessa convenzione richiamata dalla BR, la quale - come già osservato - è eterointegrata dalla suddetta delibera, nel senso che la regolamentazione in merito al canone dovuto per il periodo successivo al ventennio è sostituita dalle nuove disposizioni che l’appellante ha impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e che contengono precise regole per la determinazione del quantum .
L’appellante ha, infine, riproposto la censura relativa alla violazione della norma di cui all’art. 18, comma 2, del regolamento UE n. 2019/943, sostenendo che la delibera impugnata impedirebbe “ di conseguire gli obiettivi di sicurezza, efficientamento, innovazione cui il sistema dovrebbe tendere ” (cfr. pag. 30 dell’atto di appello).
Sul punto deve osservarsi che le disposizioni invocate dalla ditta ricorrente sono norme programmatiche riferite all’intero sistema, che prescrivono gli obiettivi cui deve tendere la predisposizione tariffaria. Ne consegue che non è possibile sostenere che la fissazione del canone per cui è causa possa in qualche modo impedire il conseguimento dei detti obiettivi di sistema.
Pertanto, deve ritenersi che il nuovo canone riconosciuto alla ditta BR sia adeguato a remunerare le attività che residuano fino alla dismissione dell’impianto.
10. - In conclusione, dalle argomentazioni in precedenza espresse discende la reiezione dell’appello.
11. - In considerazione della peculiarità e complessità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI NO RA, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
RA Guarracino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
RA IL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA IL | GI NO RA |
IL SEGRETARIO