Art. 11.
Gli Istituti di credito, le Societa', gli Enti e le Ditte che abbiano emesso od emetteranno cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie, tanto definitivi quanto provvisori, non potranno prendere qualsiasi nota nelle loro scritture, ne' addivenire ad altre operazioni in dipendenza di trasferimento di detti titoli a causa di morte, senza averne fatta prima denunzia all'Ufficio del registro.
Omettendosi questa denunzia, i contravventori incorreranno in una pena uguale all'ammontare della tassa dovuta per legge sui titoli ed azioni, come e' stabilito pei detentori con l' articolo 5 della legge 12 luglio 1888, n. 5515 ; e salva la responsabilita' solidale anche per la tassa che fosse tuttora da recuperarsi a carico degli eredi e legatari sui detti titoli, azioni o certificati.
Gli Istituti di credito, le Societa', gli Enti e le Ditte che abbiano emesso od emetteranno cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie, tanto definitivi quanto provvisori, non potranno prendere qualsiasi nota nelle loro scritture, ne' addivenire ad altre operazioni in dipendenza di trasferimento di detti titoli a causa di morte, senza averne fatta prima denunzia all'Ufficio del registro.
Omettendosi questa denunzia, i contravventori incorreranno in una pena uguale all'ammontare della tassa dovuta per legge sui titoli ed azioni, come e' stabilito pei detentori con l' articolo 5 della legge 12 luglio 1888, n. 5515 ; e salva la responsabilita' solidale anche per la tassa che fosse tuttora da recuperarsi a carico degli eredi e legatari sui detti titoli, azioni o certificati.