Sentenza 17 aprile 2002
Massime • 1
In tema di appalto, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo non viene messo in discussione e, di conseguenza, il relativo, mancato soddisfacimento dà luogo a condanna del committente al pagamento dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5496 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AN PONTORIERI - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente e
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZO DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 49,
presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, difeso dall'avvocato TORQUATO SARTORI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ME AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI
13, presso lo studio dell'avvocato LUCA SPINGARDI, difeso dall'avvocato BRUNO MANDRELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 196/99 della Corte d'Appello di ANCONA,
depositata il 05/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/01/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato SARTORI Torquato, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MANDRELLI Bruno, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 18 ottobre 1984 AN AZ conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Macerata, AN ME e,
premesso che questi, in esecuzione di contratto di appalto, aveva realizzato la costruzione di un fabbricato-opera non accettata per la presenza di gravissimi difetti strutturali dell'immobile - e che,
nonostante l'impegno dell'appaltatore ad eliminarli, tali difetti erano anzi peggiorati nel tempo, ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni, consistenti nel costo delle riparazioni preventivato in L. 35. 948. 000, oltre il deprezzamento dell'immobile.
Costituendosi, il convenuto resisteva alla domanda, eccependo la decadenza o prescrizione della relativa garanzia e sostenendo nel merito che i difetti, come verificato anche in sede di accertamento tecnico preventivo, riguardavano esclusivamente le fondazioni dell'immobile che il committente aveva peraltro fatto progettare da terzi e realizzato in economia.
Spiegava, quindi, riconvenzionale per ottenere il saldo del compenso dovuto per contratto, pari a L. 4.305.089, oltre rivalutazione ed interessi.
L'adito tribunale, espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti, acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo e disposta nuova consulenza tecnica per verificare ulteriori lesioni nell'immobile prodottesi successivamente, con sentenza 10 giugno 1996
e in accoglimento della domanda attorea, condannava il ME a risarcire i danni liquidati in complessive L. 39.800.000 oltre accessori, respingeva la riconvenzionale e regolava di conseguenza le spese di lite.
Premesso che dalle indagini effettuate in sede di accertamento tecnico "ante causam" era stato confermato l'intervento dell'appaltatore per l'eliminazione dei difetti denunciati immediatamente dal committente e che comunque l'attore non era incorso in decadenza o prescrizione perché il c.t.u. dell'epoca aveva escluso ulteriori cedimenti delle fondazioni, e premesso altresì che l'azione andava inquadrata nel contesto normativo dell'art. 1669 cc, affermavano i primi giudici, sulla scorta delle conclusioni raggiunte dallo stesso c.t.u. all'esito del secondo incarico, che la causa delle lesioni strutturali dell'edificio era individuabile nell'inadeguata realizzazione delle palificazioni di fondazione in relazione alla situazione litologica del terreno.
Il Tribunale, poi, respingeva la versione difensiva del convenuto il quale pretendeva di non aver affatto partecipato a quella fase iniziale della costruzione, perché le deposizioni testimoniali conformi sul punto erano contraddette dalla contabilità intercorsa tra le parti - e tardivamente contestata dal ME - e che contemplava anche la voce relativa al riempimento delle fondazioni.
Affermata, dunque, la responsabilità dell'appaltatore, in relazione al suo obbligo di accertare preventivamente lo stato del terreno e l'eventuale carenza del progetto e salva la concorrente responsabilità del progettista per non aver acquisito tutti i dati geofisici necessari alla soluzione dei problemi tecnici attinenti alle fondazioni, i giudici di prime cure rigettavano la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto per il pagamento delle residue spettanze "in ragione della cattiva esecuzione dei lavori".
Nel proposto gravame il soccombente riproponeva alla Corte d'appello di Ancona le stesse questioni di diritto ed insisteva nelle stesse conclusioni di primo grado, compresa la domanda riconvenzionale,
avanzando, tuttavia, in via subordinata, richiesta affinché i giudici d'appello, accertata la concorrente responsabilità del committente, limitassero la quota di responsabilità di esso appellante a quanto a questi dovuto a titolo di saldo dell'intercorso contratto di appalto.
Costituitosi il AZ per resistere al gravame avversario, con sentenza 20.4-5.6.99, la Corte marchigiana in accoglimento dell'impugnazione, rigettava la domanda proposta dal AZ contro il ME, accoglieva riconvenzionale di quest'ultimo e per l'effetto condannava il primo al pagamento, in favore del secondo,
della somma di L.
4.305.089 nonché alla refusione delle spese di lite dei due gradi del giudizio.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione AN
AZ sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso AN ME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 cc
"circa la non sussistenza della decadenza e della prescrizione dell'azione di garanzia" nonché "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia quale la denuncia dei vizi all'appaltatore in riferimento all'esatta individuazione e scoperta degli stessi da parte del committente".
Osserva il ricorrente che i giudici d'appello avevano erroneamente statuito che la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia si erano ampiamente verificate alla data della denuncia da lui inoltrata all'appaltatore con lettera dell'11 ottobre 1984 a seguito della perizia asseverata dinanzi al Cancelliere della Pretura di
Civitanova Marche l'11.1.1984, con la quale il proprio tecnico
Calcinaro aveva constatato che le lesioni delle strutture portanti dell'edificio si erano ripresentate così evidenziando l'erroneità
delle conclusioni cui era pervenuto, dopo l'intervento riparatore eseguito dal ME nel 1979 il ctu in sede di accertamento tecnico preventivo eseguito nel 1981 ravvisando la sufficiente idoneità dell'intervento medesimo ai fini della stabilità statica dell'immobile.
Il momento, pertanto, in cui esso AZ aveva riacquistato la consapevolezza dell'esistenza dei vizi statici del fabbricato, era coincisa, quindi con la redazione della perizia del tecnico
Calcinaro, sicché da tale momento, e non già dal deposito della ctu nella procedura di accertamento tecnico preventivo, come invece ritenuto dalla Corte anconetana, decorrevano i termini di cui all'art. 1669 cc.
La doglianza non può essere accolta.
Occorre premettere che, come più volte affermato da questa Suprema
Corte, il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cc a pena di decadenza dell'azione di responsabilità, decorre dal giorno in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente far riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza ed a semplici sospetti.
L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto (v. Cass. n. 1052/99, n. 3756/99, n. 13969/99, n. 81/2000,
n. 6092/2000, n. 9199/2001).
Nella specie la Corte marchigiana con valutazione di merito sorretta da congrua ed adeguata motivazione, ha ritenuto che la scoperta dei vizi (e della causa dei medesimi) quali gravi difetti di costruzione nel senso voluto dal richiamato art. 1669 cc, fosse avvenuta quanto meno a far data dal deposito del primo elaborato del c.t.u., in sede di accertamento tecnico preventivo (maggio 1981), allorché il committente, già perfettamente a conoscenza delle lesioni
"gravissime" interessanti le strutture murarie e i pavimenti dell'edificio, era stato messo altresì al corrente della causa del fenomeno (cedimento del sistema di fondazione).
Coerentemente, pertanto, il giudice d'appello ha ritenuto intempestiva la denuncia di detti vizi contenuta nell'atto di citazione del 19 Ottobre 1984.
La Corte distrettuale è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomentazionì complete ed appaganti nonché improntate a retti criteri logici e giuridici e dopo un'indagine puntuale ed accurata delle risultanze processuali.
In sostanza, ad avviso del giudice del gravame di merito, il committente era a conoscenza delle gravissime lesioni strutturali del fabbricato già alla consegna dell'opera; aveva ottenuto un intervento riparatore dell'appaltatore nell'aprile 1979; era a conoscenza - per sua ammissione - dell'aggravamento delle lesioni nel novembre tanto da promuovere azione cautelare per accertamento tecnico preventivo;
aveva compiuto il successivo atto interruttivo della prescrizione e/o denuncia dei difetti a distanza di tre anni e mezzo dalla conclusione della fase cautelare con la raccomandata di diffida spedita alla controparte l'11 ottobre 1984 successiva all'accertamento eseguito dal proprio tecnico, il geometra Calcinaro,
nel gennaio dello stesso anno e seguita a pochi giorni di distanza dall'atto di citazione del ME in giudizio e quindi ben oltre la scadenza dei termini annuali stabiliti dall'art. 1669 primo e secondo comma del codice civile.
Ha precisato quel giudice che in queste condizioni il AZ avrebbe dovuto rigorosamente provare l'esistenza e la data precisa di quel fatto nuovo - la rottura dei "vetrini" apposti alle fessure dal proprio tecnico di fiducia - dal quale egli pretendeva esser derivata la sua conoscenza dei difetti riguardanti la sua abitazione. Ma era agevole constatare che di tale evento non vi era traccia ne' nella prova testimoniale - che non era stata articolata affatto sul punto -
nè nella perizia di parte asseverata dal geometra Calcinaro l'11
gennaio 1984, ne' soprattutto nella perizia depositata il 6 marzo
1990 dallo stesso ing. Sabbatini quale ctu incaricato in corso di causa. E tale ultimo fatto appariva assai eloquente giacché, non solo l'attuale ricorrente avrebbe avuto tutto l'interesse a far rilevare all'ausiliare i "vetrini" rotti in corrispondenza delle fessure e crepe delle strutture murarie, ma in ogni caso tale particolare non sarebbe sfuggito al consulente, il quale, al contrario, aveva effettuato un sopralluogo scrupoloso e scattato numerose fotografie delle lesioni interne ed esterne senza affatto evidenziare la presenza di quegli elementi. Ed altrettanto sintomatico era il fatto che non era stato chiamato a deporre su questa importante circostanza il tecnico che asseritamente quei dispositivi aveva collocato e verificato.
In definitiva, a giudizio della Corte territoriale, la suindicata circostanza - che per contro il primo giudice aveva ritenuto apoditticamente certa - appariva sfornita di qualsiasi sostegno probatorio e restava affidata ad una mera affermazione contenuta nella lettera di diffida spedita dal legale del AZ l'11 ottobre
1984.
Ha aggiunto, infine, il giudice d'appello che, anche ammettendo la circostanza in discorso, l'attuale ricorrente non avrebbe con ciò
provato la tempestività della denuncia e comunque dell'esercizio dell'azione di garanzia, in quanto la presunta rottura dei "vetrini"
avrebbe semmai costituito una ulteriore manifestazione dell'aggravamento di quelle identiche lesioni delle quali lo stesso committente si era dichiarato perfettamente al corrente già
all'epoca del ricorso per accertamento tecnico preventivo e delle cui cause doveva considerarsi altrettanto consapevole quanto meno dalla data del primo elaborato del c.t.u. del maggio 1981.
Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360
n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 1453,
1460, 1668 e 1697 cc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'illegittimo accoglimento della domanda riconvenzionale dell'appaltatore.
Rileva il ricorrente che contrariamente all'assunto della Corte
territoriale, in applicazione delle norme suindicate ed in ossequio al principio "inadimplenti non est adimplendum", non poteva concedersi al ME il pagamento del residuo prezzo dell'appalto, essendo stata accertata, attraverso la CTU espletata nel corso del giudizio, la sussistenza dei gravi vizi attenenti alla statica dell'edificio.
Inoltre, la prova del credito residuo dell'appaltatore per i lavori eseguiti non avrebbe potuto essere acquisita attraverso la deposizione dell'ing. NE avendo costui riferito su valutazioni tecniche, non consentite ai testimoni, e non su fatti precisi.
La censura non ha pregio.
Al riguardo è da evidenziare che Cass. sent. n. 1386 del 1979, sent.
n. 4606 del 1981 e, da ultimo, sent. n. 644 del 1999, pronunciando su situazioni omologabili a quella in esame, hanno enunciato il principio, condivisibile, secondo il quale, nell'appalto, quando il committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretende l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, ma chiede il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo non viene messo in discussione e, di conseguenza, il relativo mancato soddisfacimento dà luogo a condanna del committente al pagamento dello stesso.
Alla stregua dell'enunciato postulato, dal quale non vi è ragione di discostarsi, la statuizione della sentenza impugnata, che in accoglimento della riconvenzionale formulata dal ME sin dalla costituzione in primo grado, e ribadita in sede di gravame di merito,
ha condannato il AZ al pagamento del residuo corrispettivo dell'appalto, si appalesa del tutto corretta, anche in ordine alla quantificazione del dovuto, mai contestato dal committente secondo la pronunzia della Corte anconetana e comunque non contestabile in questa sede sulla scorta dell'asserita mancanza di valore probatorio della deposizione NE, della quale peraltro non è stato dal ricorrente in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, enunciato il contenuto.
Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2002