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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 10/02/2026, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2021/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FAVARA ETTORE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5753/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111318277 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111318277 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111318277 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111318277 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111318277 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1448/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad AdER e a Regione Lazio e tempestivamente depositato Ricorrente_1
impugnava gli avvisi di intimazione in epigrafe deducendo la prescrizione dei crediti e la mancata notificazione delle cartelle esattoriali da tali avvisi presupposti.
Si costituiva in giudizio la sola Regione Lazio e deduceva che le cartelle erano state tempestivamente notificate in tal modo interrompendosi la prescrizione.
All'esito dell'udienza la causa era decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, atteso che la documentazione depositata dalla Regione relativa alla presunta notificazione delle cartelle di pagamento non consente di verificare tale regolare notificazione, trattandosi di mera riepilogazione interna all'Ente delle risultanze dell'attività esattoriale svolta da terzi.
AdER, non costituendosi, non ha potuto produrre le relate di notifiche e ciò comporta che i dedotti atti interruttivi non sono stati provati.
Le spese del giudizio pertanto vanno poste unicamente a carico dell'esattore, atteso che la Regione si è trovata nell'impossibilità di documentare quanto comunicatole dallo stesso esattore circa la regolare notificazione delle cartelle.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna AdER al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in
€ 850,00; compensa le spese relativamente al rapporto processuale con Regione Lazio.
Roma, 9.2.2026
Il giudice dr. Ettore Favara
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FAVARA ETTORE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5753/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111318277 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111318277 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111318277 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111318277 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111318277 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1448/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad AdER e a Regione Lazio e tempestivamente depositato Ricorrente_1
impugnava gli avvisi di intimazione in epigrafe deducendo la prescrizione dei crediti e la mancata notificazione delle cartelle esattoriali da tali avvisi presupposti.
Si costituiva in giudizio la sola Regione Lazio e deduceva che le cartelle erano state tempestivamente notificate in tal modo interrompendosi la prescrizione.
All'esito dell'udienza la causa era decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, atteso che la documentazione depositata dalla Regione relativa alla presunta notificazione delle cartelle di pagamento non consente di verificare tale regolare notificazione, trattandosi di mera riepilogazione interna all'Ente delle risultanze dell'attività esattoriale svolta da terzi.
AdER, non costituendosi, non ha potuto produrre le relate di notifiche e ciò comporta che i dedotti atti interruttivi non sono stati provati.
Le spese del giudizio pertanto vanno poste unicamente a carico dell'esattore, atteso che la Regione si è trovata nell'impossibilità di documentare quanto comunicatole dallo stesso esattore circa la regolare notificazione delle cartelle.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna AdER al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in
€ 850,00; compensa le spese relativamente al rapporto processuale con Regione Lazio.
Roma, 9.2.2026
Il giudice dr. Ettore Favara