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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 18/11/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 23/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito dell'udienza del 18.11.2025, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 14/1/2025 e distinta al n. 23/2025 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliata a Napoli – Via Giordano n. 15, presso Parte_1 lo studio del difensore, avv. Guido Marone, che la rappresenta a difende per procura speciale in atti;
ricorrente contro
nonché Controparte_1 Controparte_2
e , rappresentati e difesi dai funzionari, dott. Giuseppe Controparte_3
Zidda e dott. ssa Daniela Bande, con domicilio eletto presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Nuoro, in via Trieste n. 66; convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.1.2025, – premesso di essere docente Parte_1 di ruolo (con decorrenza dal 1.9.1992) e sull'assunto che il avrebbe omesso di computare, CP_1 ai fini giuridici e economici, il servizio reso nell'anno 2013, e ervanza della disposizione di cui all'art. 9 D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1 del DPR n. 122/2013; dedotto che l'avversa interpretazione di tale normativa non è corretta e risulta in contrasto con l'art. 36 Cost. – ha evocato in giudizio, avanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, il
[...]
, così come segue concludendo (sottolineature e evidenziazioni sono dell'Estensore Controparte_1 della sentenza):
<<… a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2021/2022; c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla rivalutazione integrale Controparte_4 della carriera del ricorrente che conoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il al pagamento di tutte le differenze Controparte_4 retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on .le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato, siccome omette la valutazione dell'anno 2013.
…>>.
1.1. Il , costituito con memoria difensiva depositata il 13.3.2025, ha Controparte_1 invocato il rigetto del ricorso, rappresentando (I) che i provvedimenti di ricostruzione assunti, datati 1995, 1999 e 2000, non possono per definizione essere ritenuti pertinenti al giudizio;
(II) che, in ogni caso, l'anno 2013 può essere riconosciuto ai soli fini giuridici, escludendolo dal computo ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera B), del DPR 122/2013.
1.2. All'esito dell'udienza del 29.7.2025, il Giudice ha rinviato la causa a data di oggi, 18.11.2025, assegnando un termine per note e invitando le parti a prendere posizioni sui principi espressi, nelle more, da Cass. Civ. Sez. lav. nn. 13618 e 13619 del 21.5.2025; la ricorrente, con note depositate il 29.10.2025, ha dichiarato di parzialmente rinunciare “agli atti” (cfr. pagina 3) con riferimento alle diverse domande afferenti i profili economici, allegando la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per quanto concerne il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici.
1.3. Raccolte le conclusioni delle parti, il Tribunale ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Va preliminarmente dichiarato che parte ricorrente ha espressamente rinunziato gli atti con riguardo a tutte le domande relative alle differenze retributive, alla posizione stipendiale e agli inizialmente allegati incrementi economici. Di ciò il Tribunale non può che prendere atto (al pari di quanto fatto dal difensore del CP_1 all'udienza odierna del 18.11.2025) e conseguentemente enunciare nel dispositivo della sentenza (ai fini delle spese processuali, cfr. punto 3 della sentenza).
3. Per quanto concerne, invece, il riconoscimento del servizio prestato nel 2013 “ai fini giuridici”, ci si limita a rilevare: (I) che la ricorrente ha interesse ad una pronuncia, dovendosi con lei convenire in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'art. 100 c.p.c., giacché, come rilevato nelle note ultime depositate,
“la pronuncia richiesta è comunque suscettibile di produrre un'indubbia utilitas quanto meno pro parte e, quindi, in relazione al riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali e di carriera dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013”; (II) che la fondatezza del diritto, sotto questo profilo, non è dubitabile, avendo la Suprema Corte di Cassazione affermato chiaramente che <<… La non utilità degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva …>> (così Cass. Civ. n. 13618/2025); (III) che, ad ogni buon conto, il riconoscimento del 2013 ai fini giuridici è di fatto pacifico tra le parti (si rimanda alla lettura della memoria difensiva del , ove quest'ultimo ha da un lato CP_1 eccepito la correttezza dei provvedimenti assunti tra il 1995 e il 2000, ha dall'altro contestato il diritto al riconoscimento del servizio a fini economici, ma non ha negato che la ricorrente abbia diritto quanto meno al riconoscimento giuridico). In questo senso si provvede in dispositivo.
3. Le spese processuali non possono che essere compensate integralmente: il parziale accoglimento dell'azione, invero, è idoneo ad impedire l'automatismo di cui al 4° comma dell'art. 306 c.p.c., non già però a giustificare la condanna alle spese del convenuto, la cui decisione di difendersi in giudizio e resistere alle domande (e in particolare, a quelle economiche) si è rivelata sostanzialmente corretta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata per il servizio prestato nell'atto 2013, con riguardo ai fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
2) condanna il convenuto ad assumere e adottare tutti i provvedimenti conseguenti CP_1 all'accertamento di cui al capo 1);
3) da atto che la ricorrente ha rinunciato ex art. 306 c.p.c. alle ulteriori domande;
4) dispone la compensazione delle spese processuali.
Nuoro, 18 novembre 2025
Il Giudice,
Dr. Paolo Dau