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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 40551/2024
R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Ester Ferrari Morandi, elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, via Valdinievole, n. 11
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 6.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
7.11.2024 poi notificato, con il quale ha contestato l'esito del procedimento per a.t.p. ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito medico- legale ai fini dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84, con decorrenza dalla data della domanda del 10.07.2023 in subordine dalla data che risulterà di giustizia.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso per CP_1 l'inammissibilità/improponibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto. Acquisita la documentazione ed il fascicolo dell'a.t.p., conferito incarico al c.t.u. medico legale, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Risulta dagli atti che ha depositato tempestivamente, ex art. 445 Parte_1 bis c.p.c., la contestazione alla relazione del c.t.u. (in data 10.10.2024), nonché il presente ricorso.
3. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase, dott. , ha concluso la sua relazione Persona_1 come segue:
“Il IG. è affetto da pregresso STEMI antero-settale trattato con Parte_1
PTCA e stent sulla DA in buon compenso emodinamico, spondilodiscoartrosi, esiti chirurgici per via artroscopica al ginocchio sinistro, disturbo depressivo ansioso reattivo. Tenuto conto della documentazione medica esaminata e dell'obiettività rilevata, si ritiene che la capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini non sia ridotta a meno di un terzo e che lo stesso non si trovi nelle condizioni che determinano il diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84, né attualmente, né in epoca anteriore al presente accertamento”. Il dott. formula tale giudizio all'esito di una indagine correttamente espletata ed Per_1 immune da profili di censurabilità (neppure contestata all'odierno verbale), coniugando il giudizio medico con le prescrizioni di legge, sicché la domanda in esame va respinta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (non risultando, dalla dichiarazione del ricorrente in atti, la condizione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.), liquidate come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da €
5.201,00 ad € 26.000,00); le spese di c.t.u., liquidate come da separati decreti, vanno poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Respinge la domanda;
condanna al pagamento delle spese processuali dell' , liquidate Parte_1 CP_1 in € 2.696,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %; pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u., liquidate come da separati decreti.
Roma, 26.3.2025
il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 40551/2024
R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Ester Ferrari Morandi, elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, via Valdinievole, n. 11
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 6.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
7.11.2024 poi notificato, con il quale ha contestato l'esito del procedimento per a.t.p. ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito medico- legale ai fini dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84, con decorrenza dalla data della domanda del 10.07.2023 in subordine dalla data che risulterà di giustizia.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso per CP_1 l'inammissibilità/improponibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto. Acquisita la documentazione ed il fascicolo dell'a.t.p., conferito incarico al c.t.u. medico legale, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Risulta dagli atti che ha depositato tempestivamente, ex art. 445 Parte_1 bis c.p.c., la contestazione alla relazione del c.t.u. (in data 10.10.2024), nonché il presente ricorso.
3. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase, dott. , ha concluso la sua relazione Persona_1 come segue:
“Il IG. è affetto da pregresso STEMI antero-settale trattato con Parte_1
PTCA e stent sulla DA in buon compenso emodinamico, spondilodiscoartrosi, esiti chirurgici per via artroscopica al ginocchio sinistro, disturbo depressivo ansioso reattivo. Tenuto conto della documentazione medica esaminata e dell'obiettività rilevata, si ritiene che la capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini non sia ridotta a meno di un terzo e che lo stesso non si trovi nelle condizioni che determinano il diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84, né attualmente, né in epoca anteriore al presente accertamento”. Il dott. formula tale giudizio all'esito di una indagine correttamente espletata ed Per_1 immune da profili di censurabilità (neppure contestata all'odierno verbale), coniugando il giudizio medico con le prescrizioni di legge, sicché la domanda in esame va respinta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (non risultando, dalla dichiarazione del ricorrente in atti, la condizione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.), liquidate come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da €
5.201,00 ad € 26.000,00); le spese di c.t.u., liquidate come da separati decreti, vanno poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Respinge la domanda;
condanna al pagamento delle spese processuali dell' , liquidate Parte_1 CP_1 in € 2.696,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %; pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u., liquidate come da separati decreti.
Roma, 26.3.2025
il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia