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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5637 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1774 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 03/10/2025, vertente
TRA
(P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Isabella Filosa e
SA AN in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, via Albalonga n. 13;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pt. rappresentato e difeso dagli avv.ti
FL ER e AN UR in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, Via G.B
Vico n. 22;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2857/2021 pubblicata in data 16/02/2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:<< Con atto di citazione notificato il
14 novembre 2019, il ha Parte_2
chiesto a questo Tribunale di condannare in solido la soc. Controparte_2
rispettivamente impresa a cui era stata affidata
[...] CP_3
l'esecuzione di opere di rifacimento dell'edificio condominiale e direttore dei lavori nell'occasione nominato, al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 14.642,32; a sostegno della propria domanda,
l'attore ha dedotto che, dopo la stipulazione dell'appalto e durante l'esecuzione dei lavori, si era avveduto che i prezzi stabiliti nel contratto erano notevolmente superiori rispetto a quelli di mercato;
che le plurime richieste di ottenere una revisione dei prezzi erano state sempre respinte dall'impresa esecutrice e perciò, in data 21 dicembre 2015, aveva receduto unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c.; che, come evidenziato dal CTU nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato dinanzi a questo stesso Ufficio, gli acconti già versati da esso superavano il valore delle opere compiute CP_1
dall'appaltatrice fino al momento del recesso;
che, oltre ad avere diritto alla 2 restituzione della predetta differenza (ammontante ad € 5.021,00), dovevano esserle rifuse sia le spese del CTU, poste interamente a suo carico dal giudice dell'accertamento tecnico preventivo, sia le spese sostenute per il compenso del proprio CTP (complessivamente ammontanti ad € 9.621,32); che al pagamento di tali somme erano tenuti sia la società appaltatrice sia il direttore dei lavori, il quale, in violazione degli obblighi contrattuali a suo carico, non aveva adeguatamente vigilato sull'applicazione dei prezzi, risultati appunto non in linea con quelli usuali del settore;
Parte_1
tempestivamente costituitasi, ha dedotto l'infondatezza della domanda
[...]
avversaria sotto vari profili e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del Condominio al pagamento in proprio favore di quanto ancora dovuto in proprio favore per i lavori effettivamente eseguiti;
che si è CP_3
pure costituito chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.>> La causa solo documentalmente istruita veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 febbraio 2021.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 2857/2021 così statuiva: < Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede: 1. - condanna la Parte_1
al pagamento, in favore del in Parte_2
Roma, della somma di €14.642,32; 2. - rigetta la domanda proposta dal
Roma nei confronti di Parte_2 [...]
3. - rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla CP_3 [...]
4. - condanna la al pagamento, in Parte_1 Parte_1
favore del in Roma, delle spese del Parte_2
giudizio che liquida in complessivi €4.200,00#, per compensi professionali, ed €237,00 per esborsi, oltre oneri di legge;
5. - condanna il
[...]
al pagamento, in favore di Parte_2 CP_3
delle spese del giudizio che liquida in complessivi €2.800,00#, per compensi professionali, oltre oneri di legge.>>
3 § 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< considerato che l'eccezione di decadenza dall'azione per inutile decorso del termine annuale
– eccezione che con ogni probabilità è stata sollevata dalla Parte_1
sulla base del disposto di cui all'art. 1669, comma 2, c.c., e che va
[...]
dunque intesa più propriamente come eccezione di prescrizione – va disattesa giacché, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, quella proposta dal non è un'azione di responsabilità per rovina o gravi CP_1
difetti dell'opera (a cui si applica il termine prescrizionale breve di un anno di cui all'art. 1669 cit.), ma è un'azione di ripetizione di un indebito pagamento, come tale non sottoposta ad alcun termine decadenziale, e soggetta invece al termine prescrizionale ordinario, ovviamente non ancora decorso;
che, ai sensi dell'art. 1671 c.c., qualora receda dal contratto ad esecuzione dell'opera già iniziata, il committente deve tenere indenne l'appaltatore “delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”; che, contrariamente a quanto adombrato dal attore, CP_1
i lavori eseguiti devono essere valutati, per quanto possibile, sulla base dei prezzi concordati dalle parti, e solo quando questi manchino è possibile fare ricorso alle tariffe o agli usi, criteri di determinazione del corrispettivo che, giusta il disposto dell'art. 1657 c.c., hanno carattere meramente sussidiario;
che nella specie i lavori eseguiti dalla società appaltatrice fino al momento del recesso del committente sono stati stimati dal CTU, arch. Persona_1
in € 20.719,00, mentre le somme versate dal a titolo d'acconto CP_1
ammontano pacificamente ad € 25.740,00; che, contrariamente a quanto sostenuto dalla il CTU ha (correttamente) effettuato Parte_1
la stima dei lavori tenendo conto dei prezzi concordati in contratto e non già sulla base di valori medi o prezzi di mercato altrimenti desunti giacché: a) alle pagg. 79 e 80 della propria relazione, l'ausiliario del magistrato, premesso che i costi unitari riportati nel capitolato dei lavori allegato al contratto coincidono in buona sostanza con i prezzi medi di mercato, ha
4 chiaramente spiegato di aver adottato i “prezzi contrattuali” come riferimento esclusivo per la contabilizzazione dei lavori eseguiti;
b) la riduzione percentuale applicata dal consulente dell'Ufficio su talune voci dell'appalto non costituisce uno scostamento dai prezzi concordati dalle parti ma è semplicemente dovuta al riscontro di taluni vizi delle opere e alla conseguente necessità di applicare dei prezzi unitari proporzionalmente inferiori rispetto a quelli indicati in contratto (v. pagg. 78 e 79 della relazione tecnica); c) il minor prezzo riconosciuto dal CTU per le opere provvisionali rispetto a quello stabilito nel capitolato dei lavori è la logica conseguenza dell'effettiva utilizzazione, da parte dell'impresa appaltatrice, di una più economica piattaforma “a ragno” anziché di una piattaforma “autocarrata” quale prevista nel citato capitolato;
d) il minor prezzo riconosciuto dall'ausiliario per le opere cd. extra-contratto (€ 500,00 anziché €1.500,00) non è in contrasto con i criteri di determinazione del corrispettivo di cui all'art. 1657 c.c. in quanto, in relazione a tali lavori aggiuntivi, le parti non hanno raggiunto un accordo sul prezzo;
e) i principi richiamati dall'appellante in merito all'invariabilità del prezzo d'appalto ove questo sia stato determinato “a corpo” sono del tutto irrilevanti per la decisione della causa poiché quei principi riguardano le sole ipotesi di appalti interamente eseguiti, mentre nel caso in esame il rapporto si è interrotto in corso di esecuzione e le opere fino ad allora svolte non possono che essere stimate sulla base delle quantità effettivamente eseguite (in linea di principio facendo riferimento ai prezzi indicati nel capitolato, in subordine con il ricorso agli ulteriori criteri suppletivi di legge); ritenuto pertanto che, essendo le somme versate dal Condominio di entità superiore rispetto al valore dei lavori svolti, la domanda riconvenzionale della non possa essere Parte_1
accolta (va peraltro sottolineato che la società si è limitata in questa sede a chiedere il pagamento dei lavori eseguiti ma nulla può escludere che la stessa, ai sensi del già menzionato art. 1671 c.c., possa chiedere, ove ne
5 ricorrano gli ulteriori presupposti, l'indennizzo per le spese sostenute e per il mancato guadagno); che invece, in accoglimento della domanda attorea, la debba essere condannata al pagamento, in favore del Parte_1
, della somma di € 5.021,00, pari Parte_2
alla predetta differenza tra acconti pagati e valore dei lavori compiuti
(€25.740,00 - €20.719,00); che, in ragione della fondatezza della domanda di ripetizione formulata dal , quest'ultimo abbia altresì diritto di CP_1
ottenere dalla soccombente nel presente giudizio Controparte_4
di merito, il rimborso delle spese sostenute, nell'ambito del precedente procedimento di istruzione preventiva, per il compenso del CTU e del proprio CTP, complessivamente ammontanti ad €9.621,32 (sul diritto al rimborso anche delle spese di CTP che siano state effettivamente funzionali alla migliore gestione della lite cfr. Cass., 18.5.2015, n. 10173); che invece debba respingersi la domanda proposta nei confronti del direttore dei lavori giacché i lamentati inadempimenti di quest'ultimo CP_3
all'obbligo di vigilanza sull'esecuzione delle opere appaltate – anche ove fossero ritenuti sussistenti – non hanno alcun nesso causale con il credito restitutorio spettante al nei confronti dell'appaltatrice, derivante CP_1
dalla mera divergenza tra gli acconti già pagati e il valore delle opere eseguite al momento dello scioglimento del rapporto negoziale (la domanda di ripetizione di indebito, che è appunto quella formulata dall'attore, può avere come destinatario solo l'accipiens); e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza in relazione a ciascuno dei rapporti processuali>>
§ 4. –Ha proposto appello formulando tre motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati;
spiegava domanda di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza impugnata, e per l'effetto così provvedere: 1)
Accertata l'assenza di volontà conciliativa del Parte_3
[...] nonostante l'avviato procedimento 696 bis cpc, condannare il
[...]
medesimo al pagamento delle spese del giudizio ex art 696 bis (r.g.
1955/2016) espletato nonché del giudizio di merito RG 71499/19 e della presente causa essendo tutti diretta conseguenza del rifiuto ingiustificato di comporre la lite in sede di consulenza tecnica conciliativa;
a rifondere la somma che verrà versata dalla in ossequio alle Parte_1
prescrizioni della sentenza impugnata, il cui totale è di € 21.004,76; rideterminare la contabilità delle opere eseguite incluso il noleggio della piattaforma aerea sulla base del prezziario Dei 2013 come contrattualmente previsto. Con vittoria di spese e compenso legale del presente giudizio, oltre accessori di legge.>>
§ 4.1 – Si costituiva il per chiedere il CP_1 Parte_2
rigetto dell'inibitoria e del gravame per manifesta infondatezza, rimettendo alla Corte di valutare la condanna per lite temeraria. Rassegnava le seguenti conclusioni: < Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni sopra meglio indicate;
Nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n.2857/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data 16 febbraio
2021. Con vittoria di compenso, rimborso spese generali 15%, anticipazioni,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 10 settembre 2021
l'appellante rinunciava all'inibitoria e la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 settembre 2023, successivamente differita, da ultimo all'udienza del 03 ottobre 2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del giorno 8 luglio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
7 Hanno depositato note i difensori di entrambe le parti. Il difensore di parte appellante ha integrato le originarie conclusioni con la seguente richiesta: <
Condannare per l'effetto il medesimo alla refusione della CP_1
somma della somma di € 21.004,76 che nelle more della causa di appello la ha versato al , come da bonifici bancari Parte_1 CP_1
che si allegano;
>>
§ 4.4 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
L'appello contiene tre motivi.
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << il giudice di prime cure ha errato nel porre a carico della le spese del giudizio di merito considerando Pt_1
erroneamente il procedimento attivato in origine dal come un CP_1
accertamento tecnico preventivo>> censurava la sentenza di primo grado perché, nel caso di specie, non si trattava di un ATP, ma di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., sicché il Tribunale avrebbe dovuto accertare la sussistenza di “ spirito conciliativo” in capo alla parte che aveva promosso detta iniziativa.
Sosteneva che, con totale assenza di spirito conciliativo, il dopo CP_1
aver promosso l'iniziativa non era comparso all'incontro fissato dal consulente per il tentativo di conciliazione e, dunque, per comporre bonariamente la vicenda;
che tale assenza aveva impedito la conciliazione della lite, sicché il non poteva beneficiare della liquidazione in CP_1
suo favore delle spese sostenute ex art. 696 bis c.p.c.
8 § 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << il giudice di primo grado ha altresì errato per non aver sanzionato la condotta non conciliante del CP_1
promotore del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. con applicazione dell'art. 91
c.p.c. co. 1>> evidenziava che il disposto di cui all'art. 91 c.p.c. prescrive che il giudice che definisce il processo avanti a sé condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e che prescrive altresì che: << se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c.>> con la conseguenza che deve trovare applicazione il principio di causalità per cui detta parte non è esente dal sopportare l'onere delle spese di lite a cui ha dato causa con il suo comportamento allorché abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni, di merito o processuali, che l'abbiano determinata. Significava che, nel caso di specie, la mancata partecipazione del all'incontro di CP_1
conciliazione equivaleva a rifiuto della proposta e cristallizzava l'assenza di volontà conciliativa. Chiedeva la riforma della sentenza anche nella parte in cui aveva condannato essa al pagamento delle spese del procedimento Pt_1
promosso dal ex art. 696 bis c.p.c. e nella parte in cui aveva CP_1
posto ad intero carico di essa le spese di lite di primo grado. Pt_1
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << il giudice ha errato nel non aver ammesso la CTU basando il proprio convincimento esclusivamente sulla relazione prodotta nel giudizio di consulenza preventiva>> evidenziava che detta consulenza presentava profili di eccessiva discrezionalità, palesando una natura valutativa. Lamentava che il CTU aveva quantificato il costo per il nolo del mezzo in € 300,00 giornalieri basando il calcolo sull'indicatore
9 economico dei valori medi desunti dai prezziari di settore, quando invece esse parti all'art. 14 del contratto di appalto avevano concordato che i prezzi dovessero venir determinati sulla base dei prezzi di tariffario del Genio civile
DEI del 2013 che prevedeva per il nolo € 435,36; evidenziava che il consulente aveva non solo adottato un indicatore diverso da quello voluto da esse parti, ma aveva anche operato discrezionalmente una riduzione delle giornate lavorative avendone calcolate solo 15 a fronte di n. 51 lavorate e che, sulla base di tale errore, essa era stata condannata al pagamento Pt_1
di € 5.021,00. Chiedeva che questa Corte volesse rideterminare la contabilità delle opere eseguite sulla base del prezziario DEI 2013.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Il primo motivo è infondato.
L'appellante sulla premessa che il soggetto che promuove l'accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. debba essere animato da spirito conciliativo imputa al di aver CP_1
cagionato il fallimento del tentativo di conciliazione non essendo comparso all'adunanza fissata all'uopo dal CTU con conseguente erroneità della sentenza nella parte in cui, all'esito del giudizio di merito, aveva posto a carico di essa gli oneri di CTP corrisposti dal Parte_1
nel procedimento preventivo. CP_1
La doglianza è infondata.
Il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso dal committente CP_1
nei confronti di – impresa a cui era stata affidata Parte_1
l'esecuzione di opere di rifacimento dell'edificio condominiale – e di
- quale direttore dei lavori, risulta ammesso dal Tribunale ed CP_3
espletato. Dall'esame della relazione di CTU emerge che il consulente aveva inviato in data 30 settembre 2018 la bozza di relazione alle parti, aveva 10 ricevuto osservazioni da parte del consulente di e da parte del Pt_1
consulente del direttore dei lavori, a cui aveva replicato rassegnando la relazione conclusiva nella quale determinava un credito residuo a favore del ricorrente pari ad € 5.021,00. All'udienza del 7 novembre 2018 CP_1
il Tribunale evidenziava al CTU ed alle parti che le operazioni peritali non potevano dirsi concluse in quanto risultavano omesse le attività correlate alla conciliazione delle parti così come previsto dall'art. dall'art. 696 bis c.p.c.; il tribunale assegnava dunque al CTU il termine di giorni quaranta per espletare le attività di conciliazione e rinviava all'udienza del 25 gennaio
2019. Il CTU predisponeva due modelli titolati, il primo, verbale di conciliazione ed il secondo Verbale di Tentativo di Conciliazione, in cui venivano rappresentati gli esiti ed i motivi della mancata risoluzione condivisa della controversia (cfr. relazione CTU); il consulente ha evidenziato di aver inviato comunicazione alle parti invitandole a manifestare il proprio interesse alla conciliazione della lite, ottenendo riscontro positivo da parte del difensore di mentre il Parte_1
difensore del direttore dei lavori aveva comunicato che non avrebbe presenziato. La prima seduta veniva rinviata per impedimento di ed il Pt_1
tentativo di conciliazione del 7 dicembre 2018 si concludeva con esito negativo, non essendo comparsi né il né il direttore dei lavori. CP_1
Giova premettere, innanzitutto, che è incontestato che la difesa di Parte_4
aveva preannunciato che non sarebbe comparsa all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione. Si osserva inoltre, che il CTU aveva quantificato l'importo dovuto dall'impresa al in € 5.021,00, che il CP_1
Condomino aveva accettato, rinunciando alle maggiori rivendicazioni;
l'impresa, al contrario, aveva contestato le conclusioni del CTU ed aveva formulando osservazioni alla relazione dell'ausiliario che ancora ripropone in questo grado nel terzo motivo di gravame. Non è dato conoscere su quale proposta si sarebbe dichiarata disposta a definire Parte_5
11 stragiudizialmente la vertenza, mentre è evidente che il Condominio aveva condiviso gli accertamenti del CTU, rinunciando alle proprie maggiori pretese. In siffatto contesto, la mera presenza del difensore di al Pt_1
tentativo di conciliazione non consente di addebitare in via esclusiva al rimasto assente il fallimento del tentativo di conciliazione, non CP_1
risultando mai formalizzata la controproposta di e Parte_1
risultando preannunciata l'assenza del direttore dei lavori.
§ 6.2 – Il secondo motivo è infondato
Il secondo motivo è infondato. Il tribunale ha condannato l' Controparte_5
al pagamento in favore del dell'importo di €
[...] CP_1
5.021,00 pari alla differenza tra i lavori effettuati come stimati dal CTU (€
20.719,00) e gli importi già versati dal per i lavori compiuti (€ CP_1
25.740,00), conclusioni del CTU che il aveva condiviso ed CP_1
accettato. Come evidenziato, è che non ha mai formulato una Pt_1
controproposta sulla cui base avviare una trattativa ed anche nel presente grado contesta (terzo motivo) le valutazioni del CTU. Il tribunale non ha quindi violato la seconda parte dell'art. 91 c.p.c. non risultando mai formulata da parte di una proposta conciliativa che la Parte_1
controparte (il ) possa avere pretestuosamente rifiutato e CP_1
risultando liquidato da parte del primo giudice l'esatto importo individuato dal CTU e subito accettato dal . CP_1
Con l'istituto della consulenza tecnica “conciliativa” o a fini conciliativi il legislatore ha offerto alle parti la possibilità di ottenere, in via preventiva rispetto all'instaurazione del processo, una valutazione tecnica in ordine all'esistenza del fatto e all'entità del danno, nell'auspicio che, proprio sulla scorta di tale valutazione, le parti possano trovare un accordo – al quale il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo – che renda superflua l'instaurazione del giudizio contenzioso (così Corte Costituzionale
12 sentenza n. 202 del 2023 e n. 87 del 2021). Nel caso in cui non si pervenga a tale accordo, la relazione depositata dall'ausiliario può essere acquisita, su istanza della parte interessata e previo vaglio di ammissibilità e rilevanza, nel successivo processo di merito, con l'efficacia propria della consulenza tecnica d'ufficio ex artt. 191 e seguenti cod. proc. civ., come è avvenuto nel caso in esame. Si osserva, infine, che le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito come danno emergente, purché provate e documentate
(così Cass. n. 30854/2023). Nel caso in esame, il Tribunale ha applicato l'ordinario criterio della soccombenza.
§ 6.3 – Il terzo motivo è inammissibile
L'appellante imputa al consulente di aver operato con << eccessiva discrezionalità>> e di avere errato nel calcolare la revisione del costo del noleggio della piattaforma avendo utilizzato il criterio del valore medio desunto dai prezziari di settore e non, come dovuto, il tariffario del Genio civile DEI del 2013.
Osserva la Corte che il motivo, in primo luogo, non si confronta con gli accertamenti compiuti dal CTU e condivisi e fatti propri dal primo giudice.
Il Tribunale nel rispondere alle osservazioni di alla relazione Parte_5
di CTU ha evidenziato che la riduzione percentuale applicata da CTU su talune voci dell'appalto non << costituisce uno scostamento dai prezzi concordati dalle parti, ma è semplicemente dovuta al riscontro di taluni vizi nelle opere (..)>> e << il minor prezzo riconosciuto dal CTU per le opere provvisionali rispetto a quello stabilito nel capitolato lavori è la logica conseguenza dell'effettiva utilizzazione da parte dell'impresa appaltatrice, 13 di una più economica piattaforma “ a ragno “ anziché di una piattaforma
“ autocarrata” quale prevista nel citato capitolato>>, elementi obiettivi posti a base della decisione con i quali il motivo di gravame non si confronta.
In secondo luogo, va osservato che l'appellante non ha prodotto in giudizio, né in primo grado né nel presente il tariffario del Genio civile DEI del 2013 sicché è preclusa ogni verifica sulla circostanza dedotta nel motivo in esame che < utilizzata è pari ad € 435,36>>.
Il rigetto dell'appello comporta che rimane assorbita la disamina della domanda formulata da parte appellante nelle note conclusive di ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate, in dispositivo, in favore dell'appellato sulla CP_1
base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione nel presente grado per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento essendovi stata rinuncia all'istanza di inibitoria.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Parte_2
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 2857/2021
14 pubblicata in data 16/02/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del che liquida in € Parte_2
4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1774 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 03/10/2025, vertente
TRA
(P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Isabella Filosa e
SA AN in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, via Albalonga n. 13;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pt. rappresentato e difeso dagli avv.ti
FL ER e AN UR in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, Via G.B
Vico n. 22;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2857/2021 pubblicata in data 16/02/2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:<< Con atto di citazione notificato il
14 novembre 2019, il ha Parte_2
chiesto a questo Tribunale di condannare in solido la soc. Controparte_2
rispettivamente impresa a cui era stata affidata
[...] CP_3
l'esecuzione di opere di rifacimento dell'edificio condominiale e direttore dei lavori nell'occasione nominato, al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 14.642,32; a sostegno della propria domanda,
l'attore ha dedotto che, dopo la stipulazione dell'appalto e durante l'esecuzione dei lavori, si era avveduto che i prezzi stabiliti nel contratto erano notevolmente superiori rispetto a quelli di mercato;
che le plurime richieste di ottenere una revisione dei prezzi erano state sempre respinte dall'impresa esecutrice e perciò, in data 21 dicembre 2015, aveva receduto unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c.; che, come evidenziato dal CTU nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato dinanzi a questo stesso Ufficio, gli acconti già versati da esso superavano il valore delle opere compiute CP_1
dall'appaltatrice fino al momento del recesso;
che, oltre ad avere diritto alla 2 restituzione della predetta differenza (ammontante ad € 5.021,00), dovevano esserle rifuse sia le spese del CTU, poste interamente a suo carico dal giudice dell'accertamento tecnico preventivo, sia le spese sostenute per il compenso del proprio CTP (complessivamente ammontanti ad € 9.621,32); che al pagamento di tali somme erano tenuti sia la società appaltatrice sia il direttore dei lavori, il quale, in violazione degli obblighi contrattuali a suo carico, non aveva adeguatamente vigilato sull'applicazione dei prezzi, risultati appunto non in linea con quelli usuali del settore;
Parte_1
tempestivamente costituitasi, ha dedotto l'infondatezza della domanda
[...]
avversaria sotto vari profili e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del Condominio al pagamento in proprio favore di quanto ancora dovuto in proprio favore per i lavori effettivamente eseguiti;
che si è CP_3
pure costituito chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.>> La causa solo documentalmente istruita veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 febbraio 2021.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 2857/2021 così statuiva: < Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede: 1. - condanna la Parte_1
al pagamento, in favore del in Parte_2
Roma, della somma di €14.642,32; 2. - rigetta la domanda proposta dal
Roma nei confronti di Parte_2 [...]
3. - rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla CP_3 [...]
4. - condanna la al pagamento, in Parte_1 Parte_1
favore del in Roma, delle spese del Parte_2
giudizio che liquida in complessivi €4.200,00#, per compensi professionali, ed €237,00 per esborsi, oltre oneri di legge;
5. - condanna il
[...]
al pagamento, in favore di Parte_2 CP_3
delle spese del giudizio che liquida in complessivi €2.800,00#, per compensi professionali, oltre oneri di legge.>>
3 § 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< considerato che l'eccezione di decadenza dall'azione per inutile decorso del termine annuale
– eccezione che con ogni probabilità è stata sollevata dalla Parte_1
sulla base del disposto di cui all'art. 1669, comma 2, c.c., e che va
[...]
dunque intesa più propriamente come eccezione di prescrizione – va disattesa giacché, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, quella proposta dal non è un'azione di responsabilità per rovina o gravi CP_1
difetti dell'opera (a cui si applica il termine prescrizionale breve di un anno di cui all'art. 1669 cit.), ma è un'azione di ripetizione di un indebito pagamento, come tale non sottoposta ad alcun termine decadenziale, e soggetta invece al termine prescrizionale ordinario, ovviamente non ancora decorso;
che, ai sensi dell'art. 1671 c.c., qualora receda dal contratto ad esecuzione dell'opera già iniziata, il committente deve tenere indenne l'appaltatore “delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”; che, contrariamente a quanto adombrato dal attore, CP_1
i lavori eseguiti devono essere valutati, per quanto possibile, sulla base dei prezzi concordati dalle parti, e solo quando questi manchino è possibile fare ricorso alle tariffe o agli usi, criteri di determinazione del corrispettivo che, giusta il disposto dell'art. 1657 c.c., hanno carattere meramente sussidiario;
che nella specie i lavori eseguiti dalla società appaltatrice fino al momento del recesso del committente sono stati stimati dal CTU, arch. Persona_1
in € 20.719,00, mentre le somme versate dal a titolo d'acconto CP_1
ammontano pacificamente ad € 25.740,00; che, contrariamente a quanto sostenuto dalla il CTU ha (correttamente) effettuato Parte_1
la stima dei lavori tenendo conto dei prezzi concordati in contratto e non già sulla base di valori medi o prezzi di mercato altrimenti desunti giacché: a) alle pagg. 79 e 80 della propria relazione, l'ausiliario del magistrato, premesso che i costi unitari riportati nel capitolato dei lavori allegato al contratto coincidono in buona sostanza con i prezzi medi di mercato, ha
4 chiaramente spiegato di aver adottato i “prezzi contrattuali” come riferimento esclusivo per la contabilizzazione dei lavori eseguiti;
b) la riduzione percentuale applicata dal consulente dell'Ufficio su talune voci dell'appalto non costituisce uno scostamento dai prezzi concordati dalle parti ma è semplicemente dovuta al riscontro di taluni vizi delle opere e alla conseguente necessità di applicare dei prezzi unitari proporzionalmente inferiori rispetto a quelli indicati in contratto (v. pagg. 78 e 79 della relazione tecnica); c) il minor prezzo riconosciuto dal CTU per le opere provvisionali rispetto a quello stabilito nel capitolato dei lavori è la logica conseguenza dell'effettiva utilizzazione, da parte dell'impresa appaltatrice, di una più economica piattaforma “a ragno” anziché di una piattaforma “autocarrata” quale prevista nel citato capitolato;
d) il minor prezzo riconosciuto dall'ausiliario per le opere cd. extra-contratto (€ 500,00 anziché €1.500,00) non è in contrasto con i criteri di determinazione del corrispettivo di cui all'art. 1657 c.c. in quanto, in relazione a tali lavori aggiuntivi, le parti non hanno raggiunto un accordo sul prezzo;
e) i principi richiamati dall'appellante in merito all'invariabilità del prezzo d'appalto ove questo sia stato determinato “a corpo” sono del tutto irrilevanti per la decisione della causa poiché quei principi riguardano le sole ipotesi di appalti interamente eseguiti, mentre nel caso in esame il rapporto si è interrotto in corso di esecuzione e le opere fino ad allora svolte non possono che essere stimate sulla base delle quantità effettivamente eseguite (in linea di principio facendo riferimento ai prezzi indicati nel capitolato, in subordine con il ricorso agli ulteriori criteri suppletivi di legge); ritenuto pertanto che, essendo le somme versate dal Condominio di entità superiore rispetto al valore dei lavori svolti, la domanda riconvenzionale della non possa essere Parte_1
accolta (va peraltro sottolineato che la società si è limitata in questa sede a chiedere il pagamento dei lavori eseguiti ma nulla può escludere che la stessa, ai sensi del già menzionato art. 1671 c.c., possa chiedere, ove ne
5 ricorrano gli ulteriori presupposti, l'indennizzo per le spese sostenute e per il mancato guadagno); che invece, in accoglimento della domanda attorea, la debba essere condannata al pagamento, in favore del Parte_1
, della somma di € 5.021,00, pari Parte_2
alla predetta differenza tra acconti pagati e valore dei lavori compiuti
(€25.740,00 - €20.719,00); che, in ragione della fondatezza della domanda di ripetizione formulata dal , quest'ultimo abbia altresì diritto di CP_1
ottenere dalla soccombente nel presente giudizio Controparte_4
di merito, il rimborso delle spese sostenute, nell'ambito del precedente procedimento di istruzione preventiva, per il compenso del CTU e del proprio CTP, complessivamente ammontanti ad €9.621,32 (sul diritto al rimborso anche delle spese di CTP che siano state effettivamente funzionali alla migliore gestione della lite cfr. Cass., 18.5.2015, n. 10173); che invece debba respingersi la domanda proposta nei confronti del direttore dei lavori giacché i lamentati inadempimenti di quest'ultimo CP_3
all'obbligo di vigilanza sull'esecuzione delle opere appaltate – anche ove fossero ritenuti sussistenti – non hanno alcun nesso causale con il credito restitutorio spettante al nei confronti dell'appaltatrice, derivante CP_1
dalla mera divergenza tra gli acconti già pagati e il valore delle opere eseguite al momento dello scioglimento del rapporto negoziale (la domanda di ripetizione di indebito, che è appunto quella formulata dall'attore, può avere come destinatario solo l'accipiens); e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza in relazione a ciascuno dei rapporti processuali>>
§ 4. –Ha proposto appello formulando tre motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati;
spiegava domanda di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza impugnata, e per l'effetto così provvedere: 1)
Accertata l'assenza di volontà conciliativa del Parte_3
[...] nonostante l'avviato procedimento 696 bis cpc, condannare il
[...]
medesimo al pagamento delle spese del giudizio ex art 696 bis (r.g.
1955/2016) espletato nonché del giudizio di merito RG 71499/19 e della presente causa essendo tutti diretta conseguenza del rifiuto ingiustificato di comporre la lite in sede di consulenza tecnica conciliativa;
a rifondere la somma che verrà versata dalla in ossequio alle Parte_1
prescrizioni della sentenza impugnata, il cui totale è di € 21.004,76; rideterminare la contabilità delle opere eseguite incluso il noleggio della piattaforma aerea sulla base del prezziario Dei 2013 come contrattualmente previsto. Con vittoria di spese e compenso legale del presente giudizio, oltre accessori di legge.>>
§ 4.1 – Si costituiva il per chiedere il CP_1 Parte_2
rigetto dell'inibitoria e del gravame per manifesta infondatezza, rimettendo alla Corte di valutare la condanna per lite temeraria. Rassegnava le seguenti conclusioni: < Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni sopra meglio indicate;
Nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n.2857/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data 16 febbraio
2021. Con vittoria di compenso, rimborso spese generali 15%, anticipazioni,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 10 settembre 2021
l'appellante rinunciava all'inibitoria e la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 settembre 2023, successivamente differita, da ultimo all'udienza del 03 ottobre 2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del giorno 8 luglio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
7 Hanno depositato note i difensori di entrambe le parti. Il difensore di parte appellante ha integrato le originarie conclusioni con la seguente richiesta: <
Condannare per l'effetto il medesimo alla refusione della CP_1
somma della somma di € 21.004,76 che nelle more della causa di appello la ha versato al , come da bonifici bancari Parte_1 CP_1
che si allegano;
>>
§ 4.4 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
L'appello contiene tre motivi.
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << il giudice di prime cure ha errato nel porre a carico della le spese del giudizio di merito considerando Pt_1
erroneamente il procedimento attivato in origine dal come un CP_1
accertamento tecnico preventivo>> censurava la sentenza di primo grado perché, nel caso di specie, non si trattava di un ATP, ma di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., sicché il Tribunale avrebbe dovuto accertare la sussistenza di “ spirito conciliativo” in capo alla parte che aveva promosso detta iniziativa.
Sosteneva che, con totale assenza di spirito conciliativo, il dopo CP_1
aver promosso l'iniziativa non era comparso all'incontro fissato dal consulente per il tentativo di conciliazione e, dunque, per comporre bonariamente la vicenda;
che tale assenza aveva impedito la conciliazione della lite, sicché il non poteva beneficiare della liquidazione in CP_1
suo favore delle spese sostenute ex art. 696 bis c.p.c.
8 § 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << il giudice di primo grado ha altresì errato per non aver sanzionato la condotta non conciliante del CP_1
promotore del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. con applicazione dell'art. 91
c.p.c. co. 1>> evidenziava che il disposto di cui all'art. 91 c.p.c. prescrive che il giudice che definisce il processo avanti a sé condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e che prescrive altresì che: << se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c.>> con la conseguenza che deve trovare applicazione il principio di causalità per cui detta parte non è esente dal sopportare l'onere delle spese di lite a cui ha dato causa con il suo comportamento allorché abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni, di merito o processuali, che l'abbiano determinata. Significava che, nel caso di specie, la mancata partecipazione del all'incontro di CP_1
conciliazione equivaleva a rifiuto della proposta e cristallizzava l'assenza di volontà conciliativa. Chiedeva la riforma della sentenza anche nella parte in cui aveva condannato essa al pagamento delle spese del procedimento Pt_1
promosso dal ex art. 696 bis c.p.c. e nella parte in cui aveva CP_1
posto ad intero carico di essa le spese di lite di primo grado. Pt_1
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << il giudice ha errato nel non aver ammesso la CTU basando il proprio convincimento esclusivamente sulla relazione prodotta nel giudizio di consulenza preventiva>> evidenziava che detta consulenza presentava profili di eccessiva discrezionalità, palesando una natura valutativa. Lamentava che il CTU aveva quantificato il costo per il nolo del mezzo in € 300,00 giornalieri basando il calcolo sull'indicatore
9 economico dei valori medi desunti dai prezziari di settore, quando invece esse parti all'art. 14 del contratto di appalto avevano concordato che i prezzi dovessero venir determinati sulla base dei prezzi di tariffario del Genio civile
DEI del 2013 che prevedeva per il nolo € 435,36; evidenziava che il consulente aveva non solo adottato un indicatore diverso da quello voluto da esse parti, ma aveva anche operato discrezionalmente una riduzione delle giornate lavorative avendone calcolate solo 15 a fronte di n. 51 lavorate e che, sulla base di tale errore, essa era stata condannata al pagamento Pt_1
di € 5.021,00. Chiedeva che questa Corte volesse rideterminare la contabilità delle opere eseguite sulla base del prezziario DEI 2013.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Il primo motivo è infondato.
L'appellante sulla premessa che il soggetto che promuove l'accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. debba essere animato da spirito conciliativo imputa al di aver CP_1
cagionato il fallimento del tentativo di conciliazione non essendo comparso all'adunanza fissata all'uopo dal CTU con conseguente erroneità della sentenza nella parte in cui, all'esito del giudizio di merito, aveva posto a carico di essa gli oneri di CTP corrisposti dal Parte_1
nel procedimento preventivo. CP_1
La doglianza è infondata.
Il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso dal committente CP_1
nei confronti di – impresa a cui era stata affidata Parte_1
l'esecuzione di opere di rifacimento dell'edificio condominiale – e di
- quale direttore dei lavori, risulta ammesso dal Tribunale ed CP_3
espletato. Dall'esame della relazione di CTU emerge che il consulente aveva inviato in data 30 settembre 2018 la bozza di relazione alle parti, aveva 10 ricevuto osservazioni da parte del consulente di e da parte del Pt_1
consulente del direttore dei lavori, a cui aveva replicato rassegnando la relazione conclusiva nella quale determinava un credito residuo a favore del ricorrente pari ad € 5.021,00. All'udienza del 7 novembre 2018 CP_1
il Tribunale evidenziava al CTU ed alle parti che le operazioni peritali non potevano dirsi concluse in quanto risultavano omesse le attività correlate alla conciliazione delle parti così come previsto dall'art. dall'art. 696 bis c.p.c.; il tribunale assegnava dunque al CTU il termine di giorni quaranta per espletare le attività di conciliazione e rinviava all'udienza del 25 gennaio
2019. Il CTU predisponeva due modelli titolati, il primo, verbale di conciliazione ed il secondo Verbale di Tentativo di Conciliazione, in cui venivano rappresentati gli esiti ed i motivi della mancata risoluzione condivisa della controversia (cfr. relazione CTU); il consulente ha evidenziato di aver inviato comunicazione alle parti invitandole a manifestare il proprio interesse alla conciliazione della lite, ottenendo riscontro positivo da parte del difensore di mentre il Parte_1
difensore del direttore dei lavori aveva comunicato che non avrebbe presenziato. La prima seduta veniva rinviata per impedimento di ed il Pt_1
tentativo di conciliazione del 7 dicembre 2018 si concludeva con esito negativo, non essendo comparsi né il né il direttore dei lavori. CP_1
Giova premettere, innanzitutto, che è incontestato che la difesa di Parte_4
aveva preannunciato che non sarebbe comparsa all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione. Si osserva inoltre, che il CTU aveva quantificato l'importo dovuto dall'impresa al in € 5.021,00, che il CP_1
Condomino aveva accettato, rinunciando alle maggiori rivendicazioni;
l'impresa, al contrario, aveva contestato le conclusioni del CTU ed aveva formulando osservazioni alla relazione dell'ausiliario che ancora ripropone in questo grado nel terzo motivo di gravame. Non è dato conoscere su quale proposta si sarebbe dichiarata disposta a definire Parte_5
11 stragiudizialmente la vertenza, mentre è evidente che il Condominio aveva condiviso gli accertamenti del CTU, rinunciando alle proprie maggiori pretese. In siffatto contesto, la mera presenza del difensore di al Pt_1
tentativo di conciliazione non consente di addebitare in via esclusiva al rimasto assente il fallimento del tentativo di conciliazione, non CP_1
risultando mai formalizzata la controproposta di e Parte_1
risultando preannunciata l'assenza del direttore dei lavori.
§ 6.2 – Il secondo motivo è infondato
Il secondo motivo è infondato. Il tribunale ha condannato l' Controparte_5
al pagamento in favore del dell'importo di €
[...] CP_1
5.021,00 pari alla differenza tra i lavori effettuati come stimati dal CTU (€
20.719,00) e gli importi già versati dal per i lavori compiuti (€ CP_1
25.740,00), conclusioni del CTU che il aveva condiviso ed CP_1
accettato. Come evidenziato, è che non ha mai formulato una Pt_1
controproposta sulla cui base avviare una trattativa ed anche nel presente grado contesta (terzo motivo) le valutazioni del CTU. Il tribunale non ha quindi violato la seconda parte dell'art. 91 c.p.c. non risultando mai formulata da parte di una proposta conciliativa che la Parte_1
controparte (il ) possa avere pretestuosamente rifiutato e CP_1
risultando liquidato da parte del primo giudice l'esatto importo individuato dal CTU e subito accettato dal . CP_1
Con l'istituto della consulenza tecnica “conciliativa” o a fini conciliativi il legislatore ha offerto alle parti la possibilità di ottenere, in via preventiva rispetto all'instaurazione del processo, una valutazione tecnica in ordine all'esistenza del fatto e all'entità del danno, nell'auspicio che, proprio sulla scorta di tale valutazione, le parti possano trovare un accordo – al quale il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo – che renda superflua l'instaurazione del giudizio contenzioso (così Corte Costituzionale
12 sentenza n. 202 del 2023 e n. 87 del 2021). Nel caso in cui non si pervenga a tale accordo, la relazione depositata dall'ausiliario può essere acquisita, su istanza della parte interessata e previo vaglio di ammissibilità e rilevanza, nel successivo processo di merito, con l'efficacia propria della consulenza tecnica d'ufficio ex artt. 191 e seguenti cod. proc. civ., come è avvenuto nel caso in esame. Si osserva, infine, che le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito come danno emergente, purché provate e documentate
(così Cass. n. 30854/2023). Nel caso in esame, il Tribunale ha applicato l'ordinario criterio della soccombenza.
§ 6.3 – Il terzo motivo è inammissibile
L'appellante imputa al consulente di aver operato con << eccessiva discrezionalità>> e di avere errato nel calcolare la revisione del costo del noleggio della piattaforma avendo utilizzato il criterio del valore medio desunto dai prezziari di settore e non, come dovuto, il tariffario del Genio civile DEI del 2013.
Osserva la Corte che il motivo, in primo luogo, non si confronta con gli accertamenti compiuti dal CTU e condivisi e fatti propri dal primo giudice.
Il Tribunale nel rispondere alle osservazioni di alla relazione Parte_5
di CTU ha evidenziato che la riduzione percentuale applicata da CTU su talune voci dell'appalto non << costituisce uno scostamento dai prezzi concordati dalle parti, ma è semplicemente dovuta al riscontro di taluni vizi nelle opere (..)>> e << il minor prezzo riconosciuto dal CTU per le opere provvisionali rispetto a quello stabilito nel capitolato lavori è la logica conseguenza dell'effettiva utilizzazione da parte dell'impresa appaltatrice, 13 di una più economica piattaforma “ a ragno “ anziché di una piattaforma
“ autocarrata” quale prevista nel citato capitolato>>, elementi obiettivi posti a base della decisione con i quali il motivo di gravame non si confronta.
In secondo luogo, va osservato che l'appellante non ha prodotto in giudizio, né in primo grado né nel presente il tariffario del Genio civile DEI del 2013 sicché è preclusa ogni verifica sulla circostanza dedotta nel motivo in esame che < utilizzata è pari ad € 435,36>>.
Il rigetto dell'appello comporta che rimane assorbita la disamina della domanda formulata da parte appellante nelle note conclusive di ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate, in dispositivo, in favore dell'appellato sulla CP_1
base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione nel presente grado per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento essendovi stata rinuncia all'istanza di inibitoria.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Parte_2
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 2857/2021
14 pubblicata in data 16/02/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del che liquida in € Parte_2
4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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