TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9029 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 18900/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/05/2025 da 1) Parte_1
Nata a: Vigevano (PV), il 10/02/1982 cittadina: Per_1
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in[...] con l'Avv. Rocco Basile e l'avv. Alessandra Rolando presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a: Vimercate (MB) il 26/05/1983 cittadino: italiano Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in[...] con l'Avv. Maria Raffaella Rodeschini presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 11/05/2014 nel Comune di Gambalò (PV) (Numero 16 – Parte II – Serie A – Anno 2014)
□ separati consensualmente con verbale in data 17/02/2020 omologato con decreto del 25/05/2020 con i seguenti figli: (C.F.: ) nato a Emai_1 Parte_2 CodiceFiscale_3
Milano (MI), il 17/05/2016
FATTO La signora con ricorso depositato in data 19/05/2025, chiese, in via principale, di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nonché di confermare l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione e residenza da fissarsi presso la madre in Casalpusterlengo (LO), le modalità di visita del padre e i periodi di permanenza di Per_2 durante le vacanze pasquali, natalizie ed estive presso ciascun genitore, nonché il contributo di mantenimento a carico del padre di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, chiese di confermare l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre, prevedendo le modalità di visita della madre e di permanenza del figlio nei periodi di vacanza, presso ciascun genitore. Chiese altresì che fosse disposto un contributo di mantenimento a carico della madre di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con atto depositato in data 19/09/2025, si costituì in giudizio il sig. il quale, Controparte_1 si associò alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestò tuttavia, in fatto ed in diritto, il contenuto del ricorso avversario, soprattutto in punto richiesta di collocazione del minore presso la madre, già gravata dall'accudimento del secondo figlio nato dalla relazione con il nuovo compagno, nonché in attesa di una terza figlia, oltre che dall'impegno del proprio lavoro. Chiese in via principale l'affidamento super esclusivo al padre, con conferma del contributo di mantenimento disposto con la separazione e, in via subordinata, la conferma delle condizioni degli accordi di modifica di cui al decreto del 21-02-2024 del Tribunale di Milano. Il procedimento contenzioso fu scandito, da tre udienze celebrate avanti al giudice onorario, dottoressa Donatella Guagnano, e, all'ultima del 06/11/2025, le parti raggiunsero un accordo che trasfusero nelle note scritte depositate in data 19-11-25; chiedono, dunque, al Collegio di accogliere le seguenti condizioni di divorzio:
1) Il figlio nato a [...] il [...] sarà affidato ad entrambi i genitori, con Persona_3 collocamento e residenza del medesimo presso il padre;
2) La casa coniugale sita in Milano via Guerrini n.8, con i mobili e gli arredi in essa contenuti, continua ad essere assegnata al padre. Stante l'assegnazione il sig. corrisponderà per intero le spese condominiali CP_1 relative alla gestione ordinaria e la Tari, mentre le spese straordinarie, condominiali e non, relative all'immobile verranno suddivise a metà fra le parti. Il mutuo contratto per l'acquisto continuerà ad essere pagato da entrambi i coniugi;
3) I genitori dietro indicazione della psicologa della scuola individueranno entro il 15 novembre 2025 lo specialista che farà una valutazione di;
quest'ultima valutazione e quella della dottoressa Ricci Per_2 verranno esaminate e confrontate dai genitori, i quali, insieme decideranno il miglior percorso per il figlio;
4) La sig.ra verserà l'importo di € 560,00 (cinquecento sessanta/00) a titolo di concorso nel Parte_1 mantenimento del figlio entro il 5 di ogni mese in via anticipata con decorrenza dal mese di dicembre 2025 e, nel medesimo termine, verserà il 50% dovuto a titolo di spese straordinarie. Le parti seguiranno per le spese straordinarie le linee giuda del nuovo protocollo adottato dal Tribunale di Milano il 10-06-25, anche per quanto riguarda la prestazione del consenso alla spesa medesima, che dunque nei casi in cui esso è richiesto verrà concordata in anticipo fra i genitori. L'assegno sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Le parti concordano che l'assegno unico universale sarà trattenuto al 50% dalle parti;
6) Le parti si impegnano ad avere contatti telefonici ogni volta che sarà necessario per parlare e confrontarsi su questioni riguardanti il figlio minore e/o per prendere insieme decisioni che riguardano il medesimo;
7) Il figlio minore starà a week end alternati con ciascun genitore dall'uscita di scuola il venerdì sino Per_2 alla domenica sera alle ore 20.00, quando la mamma accompagnerà il minore presso l'abitazione paterna, e anche nei ponti verrà seguita la stessa alternanza dei week end (per meglio spiegare il ponte verrà legato al fine settimana e quindi starà con il genitore al quale compete il week end). Per_2
Trascorrerà l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore e le parti pattuiscono che la prossima Pasqua il minore starà con la madre, dunque nel 2025 starà con il padre e così di seguito. Si precisa che al termine delle vacanze riprenderà l'alternanza del calendario di frequentazioni già stabilito;
Le parti concordano che la madre potrà trascorrere con 2 fine settimana in più ogni anno (nei mesi di Per_2 ottobre e febbraio), rispetto a quanto già stabilito, periodo che verrà concordato fra le parti entro il 31-01 di ogni anno per il fine settimana aggiuntivo di febbraio ed entro il 30-06 per il fine settimana aggiuntivo di ottobre;
Nelle vacanze natalizie starà ad anni alterni con ciascun genitore dall'ultimo giorno di scuola di dicembre al
30/12 alle ore 20,00 e/o dal 30/12 al rientro a scuola dopo l'Epifania. Nel periodo estivo rimarrà con Per_2 la madre per due settimane nel mese di luglio e per due settimane nel mese di agosto, da concordarsi entro il
31/5 di ogni anno;
trascorrerà poi un week end lungo dal giovedì alle ore 10,00 sino alle 20,00 della domenica con la mamma a settembre, periodo alternato di anno in anno con il primo o il secondo fine settimana del mese, prima dell'inizio della scuola. La madre potrà tenere con sé il minore a giugno, la prima settimana dopo la fine della scuola. Per scrupolo si precisa che trascorrerà i restanti week end con il padre. Nella sola ipotesi in cui il padre stia con Per_2
le prime due settimane di luglio, la madre starà con il bambino l'ultimo week end di giugno. Per_2
Il fine settimana del mese di novembre 2025 dal 28 al 30 novembre, quest'anno, sarà di spettanza paterna pertanto, la madre, terrà con sé il fine settimana successivo, fatto salvo tra i genitori l'applicazione Per_2 del calendario normale di frequentazioni già stabilito, precisandosi tuttavia che il week end del 10-11 gennaio 2026 sarà di competenza paterna, così da arrivare al fine settimana dell' 8-9 febbraio che trascorrerà Per_2 con il padre per essere accompagnato al torneo di calcio;
8) Il genitore che non avrà con sé il figlio minore per più di un giorno, sarà tenuto a garantire i contatti di con l'altro genitore tramite telefonate e/o videochiamate;
allo stesso modo ciascun genitore dovrà Per_2 comunicare all'altro dove si trova il minore in caso di viaggi, gite e/o week end fuori residenza. La madre, inoltre, potrà chiamare o videochiamare il minore tutti i giorni dopo cena.
9) Il sig. vista la distanza del luogo di residenza delle parti, dà la propria disponibilità a CP_1 modificare l'alternanza dei week end tra i genitori, laddove sia impegnato in tornei e/o partite di calcio Per_2
e la mamma abbia difficoltà e/o impossibilità obiettive a parteciparvi. Si precisa tuttavia che la madre deve impegnarsi ad accompagnare il figlio e dunque la modifica non va da lei richiesta ad ogni partita o torneo di Ascanio. in generale Le parti si danno, reciprocamente, la propria disponibilità ad alternare i fine settimana laddove sopraggiungono difficoltà comprovate per ciascuno dei genitori o sopraggiungano necessità di;
Per_2 10) La madre presta il consenso perché , con urgenza, possa essere preso in carico dall' Per_2 [...]
Controparte_2
11) La madre presta il consenso alla visita privata oculistica del minore e si impegna, la stessa, a fissare e ad accompagnare il minore, salvo la possibilità per il padre di partecipare ed i costi saranno suddivisi tra le parti al 50%;
12) La madre presta il consenso per il catechismo;
13) La madre presta le autorizzazioni necessarie per il prelievo del minore all'uscita da scuola e dalle attività ludiche e anche per il pre-scuola ed il post-scuola, a persona di fiducia di entrambi i genitori;
14) Le parti si impegnano nel fine settimana di loro competenza a far partecipare alle olimpiadi Per_2
Leonardiadi, organizzate dalla scuola.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la sig.ra ed il sig. in data 11/05/2014 nel Comune di Parte_1 Controparte_1
Gambalò (PV);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gambalò (PV); perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 19/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/05/2025 da 1) Parte_1
Nata a: Vigevano (PV), il 10/02/1982 cittadina: Per_1
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in[...] con l'Avv. Rocco Basile e l'avv. Alessandra Rolando presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a: Vimercate (MB) il 26/05/1983 cittadino: italiano Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in[...] con l'Avv. Maria Raffaella Rodeschini presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 11/05/2014 nel Comune di Gambalò (PV) (Numero 16 – Parte II – Serie A – Anno 2014)
□ separati consensualmente con verbale in data 17/02/2020 omologato con decreto del 25/05/2020 con i seguenti figli: (C.F.: ) nato a Emai_1 Parte_2 CodiceFiscale_3
Milano (MI), il 17/05/2016
FATTO La signora con ricorso depositato in data 19/05/2025, chiese, in via principale, di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nonché di confermare l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione e residenza da fissarsi presso la madre in Casalpusterlengo (LO), le modalità di visita del padre e i periodi di permanenza di Per_2 durante le vacanze pasquali, natalizie ed estive presso ciascun genitore, nonché il contributo di mantenimento a carico del padre di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, chiese di confermare l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre, prevedendo le modalità di visita della madre e di permanenza del figlio nei periodi di vacanza, presso ciascun genitore. Chiese altresì che fosse disposto un contributo di mantenimento a carico della madre di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con atto depositato in data 19/09/2025, si costituì in giudizio il sig. il quale, Controparte_1 si associò alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestò tuttavia, in fatto ed in diritto, il contenuto del ricorso avversario, soprattutto in punto richiesta di collocazione del minore presso la madre, già gravata dall'accudimento del secondo figlio nato dalla relazione con il nuovo compagno, nonché in attesa di una terza figlia, oltre che dall'impegno del proprio lavoro. Chiese in via principale l'affidamento super esclusivo al padre, con conferma del contributo di mantenimento disposto con la separazione e, in via subordinata, la conferma delle condizioni degli accordi di modifica di cui al decreto del 21-02-2024 del Tribunale di Milano. Il procedimento contenzioso fu scandito, da tre udienze celebrate avanti al giudice onorario, dottoressa Donatella Guagnano, e, all'ultima del 06/11/2025, le parti raggiunsero un accordo che trasfusero nelle note scritte depositate in data 19-11-25; chiedono, dunque, al Collegio di accogliere le seguenti condizioni di divorzio:
1) Il figlio nato a [...] il [...] sarà affidato ad entrambi i genitori, con Persona_3 collocamento e residenza del medesimo presso il padre;
2) La casa coniugale sita in Milano via Guerrini n.8, con i mobili e gli arredi in essa contenuti, continua ad essere assegnata al padre. Stante l'assegnazione il sig. corrisponderà per intero le spese condominiali CP_1 relative alla gestione ordinaria e la Tari, mentre le spese straordinarie, condominiali e non, relative all'immobile verranno suddivise a metà fra le parti. Il mutuo contratto per l'acquisto continuerà ad essere pagato da entrambi i coniugi;
3) I genitori dietro indicazione della psicologa della scuola individueranno entro il 15 novembre 2025 lo specialista che farà una valutazione di;
quest'ultima valutazione e quella della dottoressa Ricci Per_2 verranno esaminate e confrontate dai genitori, i quali, insieme decideranno il miglior percorso per il figlio;
4) La sig.ra verserà l'importo di € 560,00 (cinquecento sessanta/00) a titolo di concorso nel Parte_1 mantenimento del figlio entro il 5 di ogni mese in via anticipata con decorrenza dal mese di dicembre 2025 e, nel medesimo termine, verserà il 50% dovuto a titolo di spese straordinarie. Le parti seguiranno per le spese straordinarie le linee giuda del nuovo protocollo adottato dal Tribunale di Milano il 10-06-25, anche per quanto riguarda la prestazione del consenso alla spesa medesima, che dunque nei casi in cui esso è richiesto verrà concordata in anticipo fra i genitori. L'assegno sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Le parti concordano che l'assegno unico universale sarà trattenuto al 50% dalle parti;
6) Le parti si impegnano ad avere contatti telefonici ogni volta che sarà necessario per parlare e confrontarsi su questioni riguardanti il figlio minore e/o per prendere insieme decisioni che riguardano il medesimo;
7) Il figlio minore starà a week end alternati con ciascun genitore dall'uscita di scuola il venerdì sino Per_2 alla domenica sera alle ore 20.00, quando la mamma accompagnerà il minore presso l'abitazione paterna, e anche nei ponti verrà seguita la stessa alternanza dei week end (per meglio spiegare il ponte verrà legato al fine settimana e quindi starà con il genitore al quale compete il week end). Per_2
Trascorrerà l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore e le parti pattuiscono che la prossima Pasqua il minore starà con la madre, dunque nel 2025 starà con il padre e così di seguito. Si precisa che al termine delle vacanze riprenderà l'alternanza del calendario di frequentazioni già stabilito;
Le parti concordano che la madre potrà trascorrere con 2 fine settimana in più ogni anno (nei mesi di Per_2 ottobre e febbraio), rispetto a quanto già stabilito, periodo che verrà concordato fra le parti entro il 31-01 di ogni anno per il fine settimana aggiuntivo di febbraio ed entro il 30-06 per il fine settimana aggiuntivo di ottobre;
Nelle vacanze natalizie starà ad anni alterni con ciascun genitore dall'ultimo giorno di scuola di dicembre al
30/12 alle ore 20,00 e/o dal 30/12 al rientro a scuola dopo l'Epifania. Nel periodo estivo rimarrà con Per_2 la madre per due settimane nel mese di luglio e per due settimane nel mese di agosto, da concordarsi entro il
31/5 di ogni anno;
trascorrerà poi un week end lungo dal giovedì alle ore 10,00 sino alle 20,00 della domenica con la mamma a settembre, periodo alternato di anno in anno con il primo o il secondo fine settimana del mese, prima dell'inizio della scuola. La madre potrà tenere con sé il minore a giugno, la prima settimana dopo la fine della scuola. Per scrupolo si precisa che trascorrerà i restanti week end con il padre. Nella sola ipotesi in cui il padre stia con Per_2
le prime due settimane di luglio, la madre starà con il bambino l'ultimo week end di giugno. Per_2
Il fine settimana del mese di novembre 2025 dal 28 al 30 novembre, quest'anno, sarà di spettanza paterna pertanto, la madre, terrà con sé il fine settimana successivo, fatto salvo tra i genitori l'applicazione Per_2 del calendario normale di frequentazioni già stabilito, precisandosi tuttavia che il week end del 10-11 gennaio 2026 sarà di competenza paterna, così da arrivare al fine settimana dell' 8-9 febbraio che trascorrerà Per_2 con il padre per essere accompagnato al torneo di calcio;
8) Il genitore che non avrà con sé il figlio minore per più di un giorno, sarà tenuto a garantire i contatti di con l'altro genitore tramite telefonate e/o videochiamate;
allo stesso modo ciascun genitore dovrà Per_2 comunicare all'altro dove si trova il minore in caso di viaggi, gite e/o week end fuori residenza. La madre, inoltre, potrà chiamare o videochiamare il minore tutti i giorni dopo cena.
9) Il sig. vista la distanza del luogo di residenza delle parti, dà la propria disponibilità a CP_1 modificare l'alternanza dei week end tra i genitori, laddove sia impegnato in tornei e/o partite di calcio Per_2
e la mamma abbia difficoltà e/o impossibilità obiettive a parteciparvi. Si precisa tuttavia che la madre deve impegnarsi ad accompagnare il figlio e dunque la modifica non va da lei richiesta ad ogni partita o torneo di Ascanio. in generale Le parti si danno, reciprocamente, la propria disponibilità ad alternare i fine settimana laddove sopraggiungono difficoltà comprovate per ciascuno dei genitori o sopraggiungano necessità di;
Per_2 10) La madre presta il consenso perché , con urgenza, possa essere preso in carico dall' Per_2 [...]
Controparte_2
11) La madre presta il consenso alla visita privata oculistica del minore e si impegna, la stessa, a fissare e ad accompagnare il minore, salvo la possibilità per il padre di partecipare ed i costi saranno suddivisi tra le parti al 50%;
12) La madre presta il consenso per il catechismo;
13) La madre presta le autorizzazioni necessarie per il prelievo del minore all'uscita da scuola e dalle attività ludiche e anche per il pre-scuola ed il post-scuola, a persona di fiducia di entrambi i genitori;
14) Le parti si impegnano nel fine settimana di loro competenza a far partecipare alle olimpiadi Per_2
Leonardiadi, organizzate dalla scuola.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la sig.ra ed il sig. in data 11/05/2014 nel Comune di Parte_1 Controparte_1
Gambalò (PV);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gambalò (PV); perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 19/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG