Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 15383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15383 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
I Aula 'A' D E ) 4 A A 7 O . T S REPUBBLICA ITALIANA 1 1 S 7 T O 8 A 9 S P 1 I T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO M G o I z E A r a R R m 1 5 3 8 3 /0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T Oggetto 6 L A e divorzio g I SEZIONE PRIMA CIVILE g e N L 9 1 Composta dagli . . l A ( R.G.N. 2120/01 Dott. Antonio Presidente Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere Dott. Ugo VITRONE - Consigliere Cron.31324 Dott. AR Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Ud.28/04/03 BONOMO Rel. ConsigliereDott. Massimo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO DI PE IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ANTONELLI 291 presso l'avvocato ARNALDO COSCINO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO MONTEMURRO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente contro domiciliata in SCHIANO MORIELLO MARIA, elettivamente ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE RUSSO, giusta procura a margine del 2003 controricorso;
1068 controricorrente nonchè
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO NAPOLI;
- intimato avversO la sentenza n. 2366/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 17/10/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2003 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per 1'inammissibilità о in subordine il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 13 marzo 2000 il Tribunale di Na- poli ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio con- tratto il 20 ottobre 1983 da OL TT di PE e AR AN Moriello;
ha affidato la figlia minore alla madre con diritto di visita da parte del padre;
ha imposto allo TT l'assegno di mantenimento di lire 1.200.000 mensili di cui lire 700.000 per la fi- glia e di lire 500.000 per l'ex coniuge da rivalutare secondo gli indici ISTAT. Con sentenza de 4 17 ottobre 2000, la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame di OL TT di PE avversO la determinazione dell'assegno 2 di divorzio e di quello per il mantenimento della fi- Osservava la Corte territoriale, in par- glia minore. ticolare: a) che l'appellante, il quale viveva da molti anni negli Stati Uniti non aveva indicato il suo reddito lavorativo né prodotto documentazione al riguardo;
b) che la permanenza negli Stati Uniti faceva pre- sumere che egli svolgesse in quel paese una redditizia attività economica, avendo egli altrimenti fatto ri- torno in Italia;
c) che la mancata comparizione all'udienza presi- denziale era stata giustificata da impegni di lavoro che gli impedivano di lasciare gli Stati Uniti e che da notizie tratte sulla stampa italiana egli risultava proprietario di numerose pizzerie negli USA;
d) che l'appellata era casalinga. Avverso la sentenza d'appello OL TT di PE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. AR AN RE ha resistito con controri- corso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell'art. 5, comma 6, legge 898/70 e dell'art. 10 legge 74/87, nonché degli artt. 2697 3 C.C. e 116 c.p.c.; omessa, apodittica ed erronea, per motivi di diritto, motivazione in ordine all'inadeguatezza dei mezzi economici della AN RE. Presupposto della concessione dell'assegno di di- vorzio, di natura assistenziale, è l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante per la conservazione di un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio. La richiesta di assegno nella specie avrebbe dovuto essere rigettata, non avendo la richie- dente dimostrato il tenore di vita goduto durante il matrimonio né l'attuale mancanza di mezzi economici per conservarlo. La sentenza impugnata aveva anche errato, secondo il ricorrente, nel considerare non contestato che la AN RE fosse casalinga, non avendo tenuto conto delle contestazioni formulate nel verbale del 13 ottobre 1992. denuncia 2. Con il secondo motivo il ricorrente erronea e apodittica motivazione in ordine al- omessa, le capacità reddituali dello TT di PE, in rela- zione agli artt. 2697 C. C. e 115 e 116 c.p.C., nonché erronea applicazioni di dette norme. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, lo TT di PE non aveva omesso il de- 4 posito della propria dichiarazione dei redditi;
essen- do nullatenente e vivendo di lavori saltuari non era tenuto, negli Stati Uniti, alla presentazione di alcu- na dichiarazione.
3. Il terzo motivo esprime una doglianza di viola- zione degli artt. 2727, 2729 e 2697 C. C., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omessa, erronea, apo- dittica e contraddittoria motivazione. La presunzione che la permanenza dello TT di PE negli Stati Uniti fosse da ricondurre allo svol- gimento di un'attività economica era viziata da illo- gicità, non essendo emerso alcun elemento su cui fon- dare tale presunzione.
4. I motivi, congiuntamente esaminabili per ragio- ni di connessione, non sono fondati. L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'adeguatezza dei mezzi eco- nomici a disposizione del richiedente а consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, о che poteva legit- timamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio (Cass. 27 settembre 6541). Ai fini di 2002 n. 14004, Id. 7 maggio 2002 n. il tenore di vita tale accertamento, correttamente precedente viene desunto dalle potenzialità economiche 5 dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. n. 6541/02 cit.) La Corte d'appello di Napoli ha fatto corretta ap- plicazione di tali principi. Dalla motivazione della sentenza impugnata si ri- cava che con l'unico motivo l'appellante aveva lamen- tato che l'assegno divorzile e quello per il manteni- mento della figlia (di lire 500.000 e di lire 700.000 mensili, rispettivamente) fossero stati determinati senza alcuna prova dell'ammontare dei suoi redditi e dei mezzi economici da parte dell'inadeguatezza dell'ex coniuge. In risposta a tali censure, la Corte territoriale ha rilevato che la AN RE era casalinga e, in relazione alle condizioni economiche dell'appellante, che egli non aveva ottemperato alla prescrizione, con- tenuta nell'art. 5 comma nono della legge n. 898 del 1970, nel testo introdotto dalla legge n. 74 del 1987, di presentare la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa al proprio reddito e pa- trimonio personale. L'asserzione dell'appellante di svolgere negli Stati Uniti solo lavori saltuari non è stata riteruta fondata dalla Corte d'appello, la quale ha valorizzato elementi di senso contrario, quali: a) 6 la mancata comparizione dello TT Di PE all'udienza presidenziale, giustificata da impegni di lavoro che gli impedivano di lasciare gli Stati Uniti, b) alcune notizie di stampa tratte da un ritaglio del- la rivista "Panorama", che qualificavano l'appellante "re della pizza" e proprietario di numerose pizzerie negli USA;
c) la presunzione che la permanenza dello TT negli Stati Uniti fosse da ricondurre allo svolgimento di una redditizia attività economica, ché altrimenti egli avrebbe fatto ritorno al suo paese. Osserva il Collegio, per quanto riguarda le prete- se contestazioni richiamate nel primo motivo di ricor- so circa la condizione di casalinga della AN Mo- rello, che dal tenore delle deduzioni del ricorrente non si ricava che esse fossero specificamente dirette a negare che la controparte fosse casalinga. all'accertamento, in punto di fatto, In ordine della situazione dello TT Di PE, la Corte d'appello ha desunto da alcuni elementi significativi interpretati in maniera esente da vizi logici e non riesaminabili in questa sede di legittimità lo svol- gimento di una redditizia attività economica. Sulla base di tale ricostruzione, la mancanza di mezzi economici da parte della AN RE, rende- va evidente l'indisponibilità di risorse tali da con- 7 sentirle il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, tenuto con- to dell'assegno di mantenimento spettantele durante la separazione, e dimostrava, quindi, la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di di- vorzio.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate co- me nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorren- te in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.100,00 per onorari, oltre ad euro 100,00 per esborsi ed al rimborso delle spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma il 28 aprile 2003 Il Presidente Il Cons. est. Dott. Antonio Saggio Dott. Massimo Bonomo Жакше Волошо Klappen AL CANCELLIERE Comedia paralaj CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civil Depositato in CancelLERIA il 15 OTT 2003. IL CANCELLARE 8