CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3333/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400004115000 SUCCESSIONI E DONAZIONI
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2096/2025 depositato il
17/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202400004115000, notificata il 11.06.2024, per il complessivo credito di
€ 9.663,26, emessa dalla Agenzia delle Entrate- Riscossione in forza della Cartella n.
29620210076988559000, notificata il 02/02/2023, relativa al controllo tasse e imposte indirette dell'anno
2018 con riguardo alla Dichiarazione di successione di SP IA (deceduta il 02.04.2017).
Il ricorrente ha contestato l'atto impugnato deducendo la sua illegittimità per essere la cartella di pagamento n. 29620210076988559000 sospesa dall'ordinanza interlocutoria n. 1550/2023 della CGT di I grado di
Palermo pronunciata sul ricorso iscritto al n. 3965/2023 R.G.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituta in giudizio sostenendo che il giudizio di opposizione alla cartella di pagamento n. 29620210076988559001, presupposta al preavviso di fermo amministrativo impugnato è stato definito con sentenza n. 290/2024, depositata in data 22.01.2024 (quindi ben tre mesi prima la notifica del preavviso di fermo), con cui la CGT di I grado di Palermo ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria parte ricorrente ha dedotto che la sentenza n. 290/2024, pronunciata all'esito del giudizio n. 3965/2023 r.g.r., è stata tempestivamente appellata dal sig. Ricorrente_1 innanzi la competente Corte di Giustizia di II grado – Sicilia;
che tale procedimento di appello (avente r.g.a. 3063/2024) è stato definito in data 13.02.2025 con sentenza che ha accolto integralmente l'appello proposto dal sig. Ric._1, unitamente al coobbligato in solido Nominativo_1, annullando le cartelle impugnate.
All'udienza del 12.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E, invero, risulta fondata la prospettazione di parte ricorrente avendo dimostrato l'avvenuto annullamento da parte della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della cartella di pagamento presupposta al preavviso di fermo impugnato.
Ne discende che anche il preavviso di fermo opposto deve ritenersi illegittimo e va annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono regolate come in dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che si quantificano in euro 1.600,00, oltre IVA e Cpa. Così deciso nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2025.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3333/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400004115000 SUCCESSIONI E DONAZIONI
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2096/2025 depositato il
17/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202400004115000, notificata il 11.06.2024, per il complessivo credito di
€ 9.663,26, emessa dalla Agenzia delle Entrate- Riscossione in forza della Cartella n.
29620210076988559000, notificata il 02/02/2023, relativa al controllo tasse e imposte indirette dell'anno
2018 con riguardo alla Dichiarazione di successione di SP IA (deceduta il 02.04.2017).
Il ricorrente ha contestato l'atto impugnato deducendo la sua illegittimità per essere la cartella di pagamento n. 29620210076988559000 sospesa dall'ordinanza interlocutoria n. 1550/2023 della CGT di I grado di
Palermo pronunciata sul ricorso iscritto al n. 3965/2023 R.G.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituta in giudizio sostenendo che il giudizio di opposizione alla cartella di pagamento n. 29620210076988559001, presupposta al preavviso di fermo amministrativo impugnato è stato definito con sentenza n. 290/2024, depositata in data 22.01.2024 (quindi ben tre mesi prima la notifica del preavviso di fermo), con cui la CGT di I grado di Palermo ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria parte ricorrente ha dedotto che la sentenza n. 290/2024, pronunciata all'esito del giudizio n. 3965/2023 r.g.r., è stata tempestivamente appellata dal sig. Ricorrente_1 innanzi la competente Corte di Giustizia di II grado – Sicilia;
che tale procedimento di appello (avente r.g.a. 3063/2024) è stato definito in data 13.02.2025 con sentenza che ha accolto integralmente l'appello proposto dal sig. Ric._1, unitamente al coobbligato in solido Nominativo_1, annullando le cartelle impugnate.
All'udienza del 12.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E, invero, risulta fondata la prospettazione di parte ricorrente avendo dimostrato l'avvenuto annullamento da parte della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della cartella di pagamento presupposta al preavviso di fermo impugnato.
Ne discende che anche il preavviso di fermo opposto deve ritenersi illegittimo e va annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono regolate come in dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che si quantificano in euro 1.600,00, oltre IVA e Cpa. Così deciso nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2025.