Sentenza 18 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2018, n. 22294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22294 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO EU nato il [...] a [...] avverso il decreto del 06/06/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA sentita la relazione svolta dal ConsigMIREPPF SANTr\IUCIA; lette/sàtite le conclusioni del PG _ Ritenuto in fatto La Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione della misura patrimoniale disposta a carico di UG RE dal Tribunale di Monza, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 28 ottobre 2014. La Corte di appello ha rilevato l'insussistenza di prove nuove scoperte e sopravvenute alla conclusione del procedimento, ed ha evidenziato che la richiesta è interamente fondata sui risultati delle indagini difensive già prodotti nel giudizio di prevenzione. Ha quindi affermato che l'istituto della revocazione delle misure di prevenzione patrimoniali si differenzia da quello della revisione delle sentenze di condanna, in particolare per il fatto che le prove nuove debbono essere scoperte e sopravvenute alla conclusione del procedimento, non essendo altrimenti ammissibile la richiesta fondata su prove acquisite ma non valutate. In ogni caso - ha aggiunto - la richiesta è ammissibile se proposta nei sei mesi dalla definitività del provvedimento di confisca, mentre quella in esame è stata presentata ben oltre il termine di legge. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore del RE che ha dedotto il vizio di violazione di legge, evidenziando che l'assunto della Corte territoriale è il risultato di una non corretta applicazione della disciplina legislativa e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità circa i presupposti della revocazione. Data la natura tendenzialmente inquisitoria del giudizio di prevenzione, v'è maggiore necessità di dilatare il concetto di "prova nuova", pena la grave compromissione del diritto di difesa. Quanto alla ritenuta tardività della richiesta, il difensore ricorrente ha osservato che con la pronuncia della Corte di cassazione del 28 ottobre 2014 non poteva dirsi irrevocabile il provvedimento ablatorio, dato che l'eventuale accoglimento del ricorso straordinario proposto per errore di fatto avrebbe fatto rivivere il ricorso in appello. Il procuratore generale presso questa Corte, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, rilevando la tardività della richiesta di revocazione. La difesa ricorrente ha quindi prodotto memoria per meglio illustrare le ragioni per le quali la richiesta di revocazione non può dirsi tardiva, dovendosi tener conto del ricorso straordinario per errore di fatto avverso il provvedimento di rigetto del ricorso per cassazione proposto contro il decreto di confisca. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La ragione prevalente che ha condotto alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revocazione si sostanzia nella tardività della stessa. Secondo quando disposto dall'articolo 28, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011, la richiesta deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica - per quel che ora interessa - la scoperta di nuove prove.L'assunto difensivo, secondo cui la pronuncia della Corte di cassazione del 28 ottobre 2014, che rigettò il ricorso avverso il provvedimento di confisca, non segna il momento di irrevocabilità del provvedimento ablatorio è manifestamente infondato. Il successivo ricorso straordinario per errore di fatto non può certo essere preso ora in considerazione come fatto ostativo alla irrevocabilità del provvedimento, dato che con la menzionata pronuncia della Corte di cassazione si erano conclusi i giudizi di impugnazione ordinaria. Quanto detto vale al di là del pur importante rilievo che "il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum", e quindi, tra le altre, delle decisioni in materia di misure di prevenzione - Sez. un., n..13199 del 21/7/2016, Nunziata, Rv. 269790 -. Quel che è decisivo, ai fini dell'apprezzamento di inammissibilità del ricorso in esame, è che il ricorso straordinario per errore di fatto "è un mezzo di impugnazione straordinario che consente la rescissione delle decisioni definitive solo nell'ipotesi di suo accoglimento, per cui in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso la sentenza di legittimità impugnata resta definitiva a norma dell'art. 648, comma 2, c.p.p. - Sez. 6, n. 49877 del 29/11/2013, Bernabei, Rv. 258363 -. Deve allora essere ribadito il giudizio di inammissibilità della richiesta, che è vizio radicale ed insanabile, e ciò esime dal prendere in esame l'altro motivo di doglianza. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che si reputa equa in euro duemila, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 8 marzo 2018. Il consigiEe estensore Il preside