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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
VOLPI AR ALBINO, Relatore
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 27,68 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 62.01 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 IRPEF-ALTRO 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 RADIODIFFUSIONI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07820249003784422000 chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente eccepisce, con articolata argomentazione difensiva di cui al ricorso:
1. Inesistenza di notifica di cartella esattoriale per mancata allegazione, al messaggio PEC inviato all'esponente, di file integrante fattispecie di documento informatico conforme al modello ordina mentale, previsto quale notificabile con invio mediante PEC;
2. In subordine, nullità dell'intimazione 07820249003784422000 notificata il 14.02.2025 e della cartella di esso ruolo rappresentativa per mancanza dell'indispensabile presupposto;
3. Nullità dell'accertamento per mancata sottoscrizione in originale dell'atto notificato;
4, Nullità dell'accertamento per prescrizione del credito;
5. In subordine intervenuta decadenza.
Si è ritualmente costituita Agenzia Entrate e riscossione chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo che tutte le contestazioni sono mosse all'Ente di Riscossione che tuttavia non è legittimato passivamente trattandosi di contestazioni relative alla fase antecedente alla riscossione vera e propria.
Si è altresì ritualmente costituita Agenzia Entrate DP di Parma controdeducendo sostanzialmente che tutti i motivi di ricorso Il motivo di ricorso sono rivolti esclusivamente all'operato dell'Agenzia delle entrate e pertanto chiede il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inesistenza della notifica per mancata sottoscrizione digitale dell'atto è priva di pregio.
Come ritenuto da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che,
a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024, Rv. 671642-01).
Inoltre, una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. n. 30922 del 03/12/2024), ha enunciato il principio di equivalenza del documento in formato “pdf” e del documento in formato “p7m” con specifico riferimento alla firma digitale. A maggior ragione tale equivalenza deve essere riconosciuta nel caso della semplice allegazione dei documenti ad una PEC, senza che venga in discussione la firma digitale. Invero, per quanto riguarda le cartelle di pagamento il requisito della sottoscrizione non è in alcun modo richiesto.
L'eccezione di prescrizione delle cartelle per decorso del termine decennale è infondata in quanto, anche volendo prescindere dalla notifica delle cartelle, è intervenuto un atto interruttivo della prescrizione con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 0782015900603548600 notificata il 28.10.15.
E' viceversa fondata l'eccezione di prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella.
Come da consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex plurimis, (Cass., SS.UU., sent. n.
23397/2016) i tributi erariali soggiacciono al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre per le sanzioni e gli interessi ad essi connessi si applica quello quinquennale previsto dall'art. 20 del D. Lgs.
n. 472/1997 (Cass., sent. 9214/2021) se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile (da ultimo Cass. ord. n. 20955/2020).
Viceversa, quanto agli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, resta fermo il termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, c.c.
Il ricorso merita pertanto parziale accoglimento. Con conseguente compensazione delle spese di lite nei confronti Agenzia Entrate e riscossione. Parte ricorrente deve viceversa rifondere le spese di lite ad agenzia
Entrate risultata carente di legittimazione passiva in ordine alle censure mosse con il ricorso.
P.Q.M.
a parziale accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato limitatamente a sanzioni ed interessi che dichiara prescritti. Compensa integralmente le spese di lite tra Agenzia Entrate e Riscossione. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti di Agenzia Entrate che liquida in complessivi € 5.000,00.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
VOLPI AR ALBINO, Relatore
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 27,68 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 62.01 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 IRPEF-ALTRO 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 RADIODIFFUSIONI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003784422000 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07820249003784422000 chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente eccepisce, con articolata argomentazione difensiva di cui al ricorso:
1. Inesistenza di notifica di cartella esattoriale per mancata allegazione, al messaggio PEC inviato all'esponente, di file integrante fattispecie di documento informatico conforme al modello ordina mentale, previsto quale notificabile con invio mediante PEC;
2. In subordine, nullità dell'intimazione 07820249003784422000 notificata il 14.02.2025 e della cartella di esso ruolo rappresentativa per mancanza dell'indispensabile presupposto;
3. Nullità dell'accertamento per mancata sottoscrizione in originale dell'atto notificato;
4, Nullità dell'accertamento per prescrizione del credito;
5. In subordine intervenuta decadenza.
Si è ritualmente costituita Agenzia Entrate e riscossione chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo che tutte le contestazioni sono mosse all'Ente di Riscossione che tuttavia non è legittimato passivamente trattandosi di contestazioni relative alla fase antecedente alla riscossione vera e propria.
Si è altresì ritualmente costituita Agenzia Entrate DP di Parma controdeducendo sostanzialmente che tutti i motivi di ricorso Il motivo di ricorso sono rivolti esclusivamente all'operato dell'Agenzia delle entrate e pertanto chiede il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inesistenza della notifica per mancata sottoscrizione digitale dell'atto è priva di pregio.
Come ritenuto da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che,
a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024, Rv. 671642-01).
Inoltre, una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. n. 30922 del 03/12/2024), ha enunciato il principio di equivalenza del documento in formato “pdf” e del documento in formato “p7m” con specifico riferimento alla firma digitale. A maggior ragione tale equivalenza deve essere riconosciuta nel caso della semplice allegazione dei documenti ad una PEC, senza che venga in discussione la firma digitale. Invero, per quanto riguarda le cartelle di pagamento il requisito della sottoscrizione non è in alcun modo richiesto.
L'eccezione di prescrizione delle cartelle per decorso del termine decennale è infondata in quanto, anche volendo prescindere dalla notifica delle cartelle, è intervenuto un atto interruttivo della prescrizione con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 0782015900603548600 notificata il 28.10.15.
E' viceversa fondata l'eccezione di prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella.
Come da consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex plurimis, (Cass., SS.UU., sent. n.
23397/2016) i tributi erariali soggiacciono al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre per le sanzioni e gli interessi ad essi connessi si applica quello quinquennale previsto dall'art. 20 del D. Lgs.
n. 472/1997 (Cass., sent. 9214/2021) se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile (da ultimo Cass. ord. n. 20955/2020).
Viceversa, quanto agli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, resta fermo il termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, c.c.
Il ricorso merita pertanto parziale accoglimento. Con conseguente compensazione delle spese di lite nei confronti Agenzia Entrate e riscossione. Parte ricorrente deve viceversa rifondere le spese di lite ad agenzia
Entrate risultata carente di legittimazione passiva in ordine alle censure mosse con il ricorso.
P.Q.M.
a parziale accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato limitatamente a sanzioni ed interessi che dichiara prescritti. Compensa integralmente le spese di lite tra Agenzia Entrate e Riscossione. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti di Agenzia Entrate che liquida in complessivi € 5.000,00.