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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/11/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 939/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. PATRIZIA ZAPPA e l'Avv. MATTIA NOVELLO
e
Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. PATRIZIA ZAPPA e l'Avv. MATTIA NOVELLO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in TRADATE, in data 31.12.2009 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tradate - anno 2009, atto n. 38, parte II, serie A)
con i seguenti figli Per_1
- nato a [...] il [...] Pt_3
- , nato a [...] il [...] Pt_4 FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 8.4.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I IGg.ri e vivranno divisi di letto, mensa ed abitazione;
Pt_2 Pt_1
2. la casa coniugale in comproprietà fra i coniugi sita in Mozzate (Co) alla Via Cornaggia n. 27 con tutto quanto l'arreda e correda verrà assegnata in uso esclusivo alla IG,.ra che ivi risiederà Pt_1 con i figli;
3. il IG. ha già provveduto a trasferirsi presso un differente immobile e provvederà ad Pt_2 asportare dalla casa coniugale tutti i suoi beni personali;
4. i IGg.ri e avranno l'affido condiviso dei figli e i quali avranno Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 residenza privilegiata presso la madre in Mozzate (Co) alla Via Cornaggia n. 27;
5. il IG. terrà con sé e il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17.00 Pt_2 Pt_3 Pt_4 sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà direttamente a scuola. I figli staranno altresì con il padre a fine settimana alterni dalle ore 17.00 del venerdì sino alle ore 8.00 del lunedì quando li riaccompagnerà direttamente a scuola;
6. e nell'anno in cui trascorreranno il periodo di festività natalizie che va dal 22 al Pt_4 Pt_3
25 dicembre con il padre, passeranno quello che va dal 26 dicembre al 1 gennaio con la madre e viceversa ad anni alterni. Del pari passeranno ad anni alterni con il padre e con la madre il periodo che va dal 2 gennaio all'Epifania;
7. e nell'anno in cui trascorreranno la Pasqua con il padre, passeranno il Lunedì Pt_3 Pt_4 dell'Angelo con la madre e viceversa ad anni alterni
8. Il IG. trascorrerà inoltre con i figli 2 settimane anche non consecutive durante il periodo Pt_2 estivo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno con la madre;
9. il tutto salvo diversi accordi che intercorreranno fra le parti;
10. il IG. , anche in considerazione dei tempi prolungati che i figli trascorreranno presso lo Pt_2 stesso, corrisponderà alla IG.ra entro il giorno 10 di ogni mese l'importo mensile pari ad € Pt_1
300,00, (€ 150,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da destinarsi al concorso al mantenimento per e Pt_4 Pt_3
11. I IGg.ri e percepiranno l'assegno unico ciascuno per la quota pari al 50%; Pt_1 Pt_2
12. il IG. parteciperà altresì per il 50% alle seguenti spese che si renderanno necessarie per Pt_2
e come da linee guida adottate dal Tribunale di Como e di seguito riportate: Pt_4 Pt_3
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitari e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia della figlia e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia.
Avuto riguardo delle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorno dalla richiesta.
Le spese di mensa scolastica vanno incluse tra le spese sub c) solo se previste espressamente nel provvedimento;
13. i IGg.ri e esprimono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei reciproci Pt_1 Pt_2 documenti di identità e/o espatrio e di quelli dei minori e si impegnano ad autorizzare la presentazione di un'apposita istanza per fa conseguire ai figli un proprio passaporto personale in conformità con le vigenti disposizioni legislative;
14. nella totale determinazione dei rapporti economici pendenti fra i coniugi il IG. , Parte_2 cede alla IG.ra che accetta la propria quota di proprietà pari al 50% dell'immobile Parte_1 adibito ad abitazione coniugale sito in Mozzate (Co) alla Via Cornaggia n. 27 meglio identificato al
N.C.E.U. del predetto comune al foglio 11 mappale 3525 sub 1 dietro il corrispettivo pari alla somma di mutuo pagato interamente dal IG. ed ammontante ad € 46.618,70 alla data odierna ed Pt_2 accollo della restante somma di mutuo pari ad €56.589,27 sempre alla data odierna.
I IGg.ri e si impegnano a formalizzare la predetta cessione di quota di proprietà Pt_1 Pt_2 mediante atto notarile da stipularsi entro e non oltre 2 mesi dal deposito dell'omologa di separazione.
Il notaio che stipulerà l'atto verrà scelto di comune accordo fra le parti ed il costo della relativa parcella verrà corrisposto interamente dalla IG.ra ; Pt_1
15. la IG.ra si impegna, a seguito della cessione di quota di cui al punto 12) del presente atto a Pt_1 procedere con l'accollo per l'intero del mutuo gravante sull'immobile adibito ad abitazione coniugale.
L'accollo del mutuo da parte della IG.ra dovrà essere formalizzato mediante atto notarile Pt_1 contestuale all'atto di cessione della quota di proprietà da parte del IG. ; Pt_2
16. l'autovettura CI US rimarrà nell'esclusivo uso della IG.ra , mentre l'autovettura Pt_1
Citroen Berlingo rimarrà nell'esclusivo uso del IG. ; Pt_2
17. i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, nulla dovendosi, quindi, reciprocamente per il rispettivo mantenimento. Gli stessi dichiarano, inoltre, di aver provveduto a regolare tra loro ogni rapporto economico nascente dal matrimonio e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione ad eccezione del perfezionamento mediante atto notarile della cessione della quota di proprietà nell'immobile adibito ad abitazione coniugale dal IG.
alla IG.ra dietro al corrispettivo pari ad € 46.618,70 alla data odierna e Pt_2 Pt_1 dell'accollo del mutuo gravante sull'immobile da parte della IG.ra pari ad €56.589,27 Pt_1 sempre alla data odierna.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 31.12.2009, in TRADATE (atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di TRADATE - anno 2009, atto n. 38, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRADATE, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 14.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. PATRIZIA ZAPPA e l'Avv. MATTIA NOVELLO
e
Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. PATRIZIA ZAPPA e l'Avv. MATTIA NOVELLO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in TRADATE, in data 31.12.2009 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tradate - anno 2009, atto n. 38, parte II, serie A)
con i seguenti figli Per_1
- nato a [...] il [...] Pt_3
- , nato a [...] il [...] Pt_4 FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 8.4.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I IGg.ri e vivranno divisi di letto, mensa ed abitazione;
Pt_2 Pt_1
2. la casa coniugale in comproprietà fra i coniugi sita in Mozzate (Co) alla Via Cornaggia n. 27 con tutto quanto l'arreda e correda verrà assegnata in uso esclusivo alla IG,.ra che ivi risiederà Pt_1 con i figli;
3. il IG. ha già provveduto a trasferirsi presso un differente immobile e provvederà ad Pt_2 asportare dalla casa coniugale tutti i suoi beni personali;
4. i IGg.ri e avranno l'affido condiviso dei figli e i quali avranno Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 residenza privilegiata presso la madre in Mozzate (Co) alla Via Cornaggia n. 27;
5. il IG. terrà con sé e il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17.00 Pt_2 Pt_3 Pt_4 sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà direttamente a scuola. I figli staranno altresì con il padre a fine settimana alterni dalle ore 17.00 del venerdì sino alle ore 8.00 del lunedì quando li riaccompagnerà direttamente a scuola;
6. e nell'anno in cui trascorreranno il periodo di festività natalizie che va dal 22 al Pt_4 Pt_3
25 dicembre con il padre, passeranno quello che va dal 26 dicembre al 1 gennaio con la madre e viceversa ad anni alterni. Del pari passeranno ad anni alterni con il padre e con la madre il periodo che va dal 2 gennaio all'Epifania;
7. e nell'anno in cui trascorreranno la Pasqua con il padre, passeranno il Lunedì Pt_3 Pt_4 dell'Angelo con la madre e viceversa ad anni alterni
8. Il IG. trascorrerà inoltre con i figli 2 settimane anche non consecutive durante il periodo Pt_2 estivo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno con la madre;
9. il tutto salvo diversi accordi che intercorreranno fra le parti;
10. il IG. , anche in considerazione dei tempi prolungati che i figli trascorreranno presso lo Pt_2 stesso, corrisponderà alla IG.ra entro il giorno 10 di ogni mese l'importo mensile pari ad € Pt_1
300,00, (€ 150,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da destinarsi al concorso al mantenimento per e Pt_4 Pt_3
11. I IGg.ri e percepiranno l'assegno unico ciascuno per la quota pari al 50%; Pt_1 Pt_2
12. il IG. parteciperà altresì per il 50% alle seguenti spese che si renderanno necessarie per Pt_2
e come da linee guida adottate dal Tribunale di Como e di seguito riportate: Pt_4 Pt_3
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitari e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia della figlia e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia.
Avuto riguardo delle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorno dalla richiesta.
Le spese di mensa scolastica vanno incluse tra le spese sub c) solo se previste espressamente nel provvedimento;
13. i IGg.ri e esprimono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei reciproci Pt_1 Pt_2 documenti di identità e/o espatrio e di quelli dei minori e si impegnano ad autorizzare la presentazione di un'apposita istanza per fa conseguire ai figli un proprio passaporto personale in conformità con le vigenti disposizioni legislative;
14. nella totale determinazione dei rapporti economici pendenti fra i coniugi il IG. , Parte_2 cede alla IG.ra che accetta la propria quota di proprietà pari al 50% dell'immobile Parte_1 adibito ad abitazione coniugale sito in Mozzate (Co) alla Via Cornaggia n. 27 meglio identificato al
N.C.E.U. del predetto comune al foglio 11 mappale 3525 sub 1 dietro il corrispettivo pari alla somma di mutuo pagato interamente dal IG. ed ammontante ad € 46.618,70 alla data odierna ed Pt_2 accollo della restante somma di mutuo pari ad €56.589,27 sempre alla data odierna.
I IGg.ri e si impegnano a formalizzare la predetta cessione di quota di proprietà Pt_1 Pt_2 mediante atto notarile da stipularsi entro e non oltre 2 mesi dal deposito dell'omologa di separazione.
Il notaio che stipulerà l'atto verrà scelto di comune accordo fra le parti ed il costo della relativa parcella verrà corrisposto interamente dalla IG.ra ; Pt_1
15. la IG.ra si impegna, a seguito della cessione di quota di cui al punto 12) del presente atto a Pt_1 procedere con l'accollo per l'intero del mutuo gravante sull'immobile adibito ad abitazione coniugale.
L'accollo del mutuo da parte della IG.ra dovrà essere formalizzato mediante atto notarile Pt_1 contestuale all'atto di cessione della quota di proprietà da parte del IG. ; Pt_2
16. l'autovettura CI US rimarrà nell'esclusivo uso della IG.ra , mentre l'autovettura Pt_1
Citroen Berlingo rimarrà nell'esclusivo uso del IG. ; Pt_2
17. i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, nulla dovendosi, quindi, reciprocamente per il rispettivo mantenimento. Gli stessi dichiarano, inoltre, di aver provveduto a regolare tra loro ogni rapporto economico nascente dal matrimonio e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione ad eccezione del perfezionamento mediante atto notarile della cessione della quota di proprietà nell'immobile adibito ad abitazione coniugale dal IG.
alla IG.ra dietro al corrispettivo pari ad € 46.618,70 alla data odierna e Pt_2 Pt_1 dell'accollo del mutuo gravante sull'immobile da parte della IG.ra pari ad €56.589,27 Pt_1 sempre alla data odierna.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 31.12.2009, in TRADATE (atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di TRADATE - anno 2009, atto n. 38, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRADATE, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 14.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi