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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROMANO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2256/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240034320587000 CONTR. CONSORT. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1617/2025 depositato il 02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso la cartella di pagamento emessa, per conto del Resistente_1 e Li Associazione_1, dall' Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata il 26.04.24, con la quale si intima il pagamento del contributo di bonifica cod. 630, per l'anno 2023, relativamente a terreni di proprietà della medesima ricorrente siti in agro di Lecce.
Con il ricorso si è eccepita l'illegittimità della cartella impugnata, di cui si è chiesto l'annullamento, per i seguenti motivi:
1) Nullità dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione – violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente. La cartella impugnata non reca in motivazione alcun elemento idoneo a far comprendere al contribuente le ragioni della pretesa avanzata con lo stesso. Di contro, l'art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 impone di motivare gli atti impositivi, al pari di quanto previsto per qualsiasi altra amministrazione dall'art. 3 delle l. 7 agosto 1990, n. 241, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione.
2) Illegittimità ed infondatezza della pretesa.
2.1. Illegittimità del Piano di Classifica per assenza di specifica formulazione dei criteri di determinazione dei contributi consortili. L'atto impugnato risulta viziato da assoluta nullità dal momento che esso si fonda su un Piano di Classifica, emanato dal Consorzio, contenente una formulazione sommaria, indiretta e presuntiva. Inoltre, sempre ai fini della determinazione dei contributi, non sono stati individuati, nel corpo del Piano di Classifica, i concreti e specifici benefici conseguiti dai singoli immobili né valutata l'utilità per i singoli immobili interessati. A ciò aggiungasi che si è omesso di stabilire l'indice di contribuenza di ciascun bene in proporzione all'eventuale concreto vantaggio ricevuto e che gli indici di soggiacenza e di comportamento sono stati illegittimamente individuati per rimando e per analogia a quelli stabiliti da altri
Consorzi.
2.2. Difetto del presupposto impositivo: nel merito, la pretesa avanzata dal Resistente_1 li Associazione_1 è destituita di ogni fondamento. Infatti, il contributo di bonifica, preteso per non meglio precisate
“opere di bonifica” per l'anno 2023, viene richiesto a fronte di un servizio del quale la ricorrente non ha mai goduto;
tuttavia, giusta il disposto degli artt. 860 cod. civ. e art. 11 del R.D. 215/33, il contributo dovuto ai consorzi di bonifica va determinato in ragione del beneficio che il contribuente trae dalle opere del consorzio stesso, beneficio, nella fattispecie, del tutto insussistente.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione in ordine alle questioni, attinenti al merito, che riguardavano esclusivamente l'ente impositore. Il Resistente_1 (CF 93544360725), subentrato senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni consortili del soppresso Resistente_1 e Li Associazione_1, ha contestato sotto ogni profilo la fondatezza del ricorso, concludendo in termini.
All'odierna udienza, in esito alla discussione finale, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo con cui si deduce la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, è privo di fondamento.
Com'è noto, l'obbligo di motivazione deve ritenersi soddisfatto quando si pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva nei suoi elementi essenziali, individuata nel "petitum" e nella
"causa petendi", mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria (cfr. ex mu. Cass. n. 30039 del 2018).
Nel caso in esame, alla ricorrente sono stati forniti tutti i dati necessari per ricostruire l'iter seguito dal
Consorzio, le ragioni dell'imposizione, nonché gli elementi posti a base del calcolo operato: in particolare,
l'atto impugnato (cartella di pagamento) contiene l'indicazione degli immobili interessati e del tipo di contributo (cod. 630), e, infine, per il riparto degli oneri consortili, rinvia al Piano di Classifica.
Con il secondo motivo di doglianza, la ricorrente sostiene che il piano di classifica sarebbe illegittimo per assenza di specifica formulazione dei criteri di determinazione dei contributi consortili.
La doglianza non coglie nel segno.
Invero, l'art. 42, 7° comma, della L.R. della Puglia 13.3.2012 n.4 stabilisce che “… i Piani di Classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge ….. per i Consorzi di Bonifica di Arneo, Ugento Li Associazione_1, Stornara e Nominativo_1 e Terre d'Apulia si tiene conto dei Piani di Classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011…”.
Peraltro, non assume rilievo dirimente la circostanza che la Regione Puglia non abbia ancora approvato il Piano Generale di Bonifica di cui all'art. 3 L.R. n. 4/2012, posto che il piano comprensoriale di bonifica
è stato approvato in forza della norma transitoria di cui all'art. 42 della predetta legge regionale. Sulla base di tale impianto normativo, vincolante fino a quando rimarranno in vigore le disposizioni della sopra richiamata normativa regionale, il piano annuale di riparto è stato, dunque, legittimamente adottato.
Del tutto generiche e, dunque, inammissibili sono da ritenersi, infine, le censure, concernenti la sommarietà/ genericità dei criteri adottati per la determinazione del contributo di bonifica.
Passando al merito, il punto saliente su cui, in buona sostanza, si fonda il ricorso, è la dedotta insussistenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico derivante dall'attività consortile ai terreni della società ricorrente, la cui inclusione nel perimetro di contribuenza non è, tuttavia, posta in dubbio.
Com'è noto, secondo diffusa opinione, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Consorzio vi sarebbe una controprestazione
(indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967). Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (Indirizzo_1. 10 ottobre 2018 n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. reg. Calabria 23 luglio 2003 n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»).
Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R.
Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
In definitiva, come ripetutamente affermato dalla S.C., “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario. Peraltro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha ulteriormente chiarito che “ ... il
Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n.11722/2010). Trattasi di indirizzo consolidato, posto che la
Corte aveva già precisato che "se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (Cass., Sez. U, 14/05/2010, n. 11722).
In effetti, nel presente giudizio, il Consorzio ha provveduto a depositare telematicamente il piano di classifica, così ottemperando all'onere probatorio di cui è gravato, nonché a produrre relazione tecnica ad ulteriore supporto del proprio assunto.
Di contro, la ricorrente ha contestato la sussistenza di un qualsiasi beneficio derivante dalle opere di bonifica ai suoi terreni, ma la sua contestazione, rimasta priva di adeguato riscontro probatorio, è inidonea a superare gli elementi di prova offerti dall'ente impositore e , segnatamente, la presunzione di vantaggiosità, correlata all'adozione del "perimetro di contribuenza" ed all'approvazione del piano di classifica, di cui legittimamente si avvale il Consorzio.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
Per la peculiarità delle questioni dibattute, sussistendo giusti motivi, va disposta la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROMANO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2256/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240034320587000 CONTR. CONSORT. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1617/2025 depositato il 02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso la cartella di pagamento emessa, per conto del Resistente_1 e Li Associazione_1, dall' Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata il 26.04.24, con la quale si intima il pagamento del contributo di bonifica cod. 630, per l'anno 2023, relativamente a terreni di proprietà della medesima ricorrente siti in agro di Lecce.
Con il ricorso si è eccepita l'illegittimità della cartella impugnata, di cui si è chiesto l'annullamento, per i seguenti motivi:
1) Nullità dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione – violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente. La cartella impugnata non reca in motivazione alcun elemento idoneo a far comprendere al contribuente le ragioni della pretesa avanzata con lo stesso. Di contro, l'art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 impone di motivare gli atti impositivi, al pari di quanto previsto per qualsiasi altra amministrazione dall'art. 3 delle l. 7 agosto 1990, n. 241, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione.
2) Illegittimità ed infondatezza della pretesa.
2.1. Illegittimità del Piano di Classifica per assenza di specifica formulazione dei criteri di determinazione dei contributi consortili. L'atto impugnato risulta viziato da assoluta nullità dal momento che esso si fonda su un Piano di Classifica, emanato dal Consorzio, contenente una formulazione sommaria, indiretta e presuntiva. Inoltre, sempre ai fini della determinazione dei contributi, non sono stati individuati, nel corpo del Piano di Classifica, i concreti e specifici benefici conseguiti dai singoli immobili né valutata l'utilità per i singoli immobili interessati. A ciò aggiungasi che si è omesso di stabilire l'indice di contribuenza di ciascun bene in proporzione all'eventuale concreto vantaggio ricevuto e che gli indici di soggiacenza e di comportamento sono stati illegittimamente individuati per rimando e per analogia a quelli stabiliti da altri
Consorzi.
2.2. Difetto del presupposto impositivo: nel merito, la pretesa avanzata dal Resistente_1 li Associazione_1 è destituita di ogni fondamento. Infatti, il contributo di bonifica, preteso per non meglio precisate
“opere di bonifica” per l'anno 2023, viene richiesto a fronte di un servizio del quale la ricorrente non ha mai goduto;
tuttavia, giusta il disposto degli artt. 860 cod. civ. e art. 11 del R.D. 215/33, il contributo dovuto ai consorzi di bonifica va determinato in ragione del beneficio che il contribuente trae dalle opere del consorzio stesso, beneficio, nella fattispecie, del tutto insussistente.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione in ordine alle questioni, attinenti al merito, che riguardavano esclusivamente l'ente impositore. Il Resistente_1 (CF 93544360725), subentrato senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni consortili del soppresso Resistente_1 e Li Associazione_1, ha contestato sotto ogni profilo la fondatezza del ricorso, concludendo in termini.
All'odierna udienza, in esito alla discussione finale, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo con cui si deduce la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, è privo di fondamento.
Com'è noto, l'obbligo di motivazione deve ritenersi soddisfatto quando si pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva nei suoi elementi essenziali, individuata nel "petitum" e nella
"causa petendi", mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria (cfr. ex mu. Cass. n. 30039 del 2018).
Nel caso in esame, alla ricorrente sono stati forniti tutti i dati necessari per ricostruire l'iter seguito dal
Consorzio, le ragioni dell'imposizione, nonché gli elementi posti a base del calcolo operato: in particolare,
l'atto impugnato (cartella di pagamento) contiene l'indicazione degli immobili interessati e del tipo di contributo (cod. 630), e, infine, per il riparto degli oneri consortili, rinvia al Piano di Classifica.
Con il secondo motivo di doglianza, la ricorrente sostiene che il piano di classifica sarebbe illegittimo per assenza di specifica formulazione dei criteri di determinazione dei contributi consortili.
La doglianza non coglie nel segno.
Invero, l'art. 42, 7° comma, della L.R. della Puglia 13.3.2012 n.4 stabilisce che “… i Piani di Classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge ….. per i Consorzi di Bonifica di Arneo, Ugento Li Associazione_1, Stornara e Nominativo_1 e Terre d'Apulia si tiene conto dei Piani di Classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011…”.
Peraltro, non assume rilievo dirimente la circostanza che la Regione Puglia non abbia ancora approvato il Piano Generale di Bonifica di cui all'art. 3 L.R. n. 4/2012, posto che il piano comprensoriale di bonifica
è stato approvato in forza della norma transitoria di cui all'art. 42 della predetta legge regionale. Sulla base di tale impianto normativo, vincolante fino a quando rimarranno in vigore le disposizioni della sopra richiamata normativa regionale, il piano annuale di riparto è stato, dunque, legittimamente adottato.
Del tutto generiche e, dunque, inammissibili sono da ritenersi, infine, le censure, concernenti la sommarietà/ genericità dei criteri adottati per la determinazione del contributo di bonifica.
Passando al merito, il punto saliente su cui, in buona sostanza, si fonda il ricorso, è la dedotta insussistenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico derivante dall'attività consortile ai terreni della società ricorrente, la cui inclusione nel perimetro di contribuenza non è, tuttavia, posta in dubbio.
Com'è noto, secondo diffusa opinione, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Consorzio vi sarebbe una controprestazione
(indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967). Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (Indirizzo_1. 10 ottobre 2018 n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. reg. Calabria 23 luglio 2003 n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»).
Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R.
Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
In definitiva, come ripetutamente affermato dalla S.C., “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario. Peraltro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha ulteriormente chiarito che “ ... il
Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n.11722/2010). Trattasi di indirizzo consolidato, posto che la
Corte aveva già precisato che "se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (Cass., Sez. U, 14/05/2010, n. 11722).
In effetti, nel presente giudizio, il Consorzio ha provveduto a depositare telematicamente il piano di classifica, così ottemperando all'onere probatorio di cui è gravato, nonché a produrre relazione tecnica ad ulteriore supporto del proprio assunto.
Di contro, la ricorrente ha contestato la sussistenza di un qualsiasi beneficio derivante dalle opere di bonifica ai suoi terreni, ma la sua contestazione, rimasta priva di adeguato riscontro probatorio, è inidonea a superare gli elementi di prova offerti dall'ente impositore e , segnatamente, la presunzione di vantaggiosità, correlata all'adozione del "perimetro di contribuenza" ed all'approvazione del piano di classifica, di cui legittimamente si avvale il Consorzio.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
Per la peculiarità delle questioni dibattute, sussistendo giusti motivi, va disposta la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.