Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
L'art. 39 della legge n. 426 del 1971 punisce l'omessa indicazione del prezzo, tanto con riferimento alle merci di largo e generale consumo, quanto alle altre merci, nei casi in cui detta indicazione è prescritta, mentre l'art. 60 del d.m. n. 375/88 punisce, in riferimento ad entrambi i casi, l'indicazione del prezzo effettuata in modo non chiaro e non visibile: ciò con sanzioni differenziate, in ragione della diversa gravità delle violazioni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1999, n. 5618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5618 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Giovanni VERUCCI - rel. Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IC NN IL & C. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato PANARITI BENITO PIERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI SANGIORGIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UFFICIO PROVINCIALE PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO U.P.I.C.A. DI COMO, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 175/96 della Pretura di LECCO, depositata il 23/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/01/99 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per la cassazione con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La EC SO EM & C. s.r.l. proponeva opposizione, dinanzi al Pretore di Lecco, avverso l'ordinanza con la quale l'Upica di Como gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di lire 400.000 per violazione degli artt. 38 e 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, avendo esposto per la vendita al pubblico articoli e materiali per impianti igienico - sanitari senza indicazione dei relativi prezzi. La società opponente deduceva, per un verso, che non sussisteva l'obbligo di indicare il prezzo, in quanto la merce era destinata a rivenditori o installatori di impianti sanitari e non a singoli consumatori;
per altro verso, che i prodotti esposti in vetrina non potevano considerarsi di largo e generale consumo, onde doveva applicarsi, semmai, la minor sanzione prevista dall'art. 60 del d.m. 4 agosto 1988, n. 375. Il Pretore adito, con sentenza del 23 aprile 1996, rigettava l'opposizione, osservando che, come risultava dal verbale dei vigili urbani, erano stati esposti in vendita al pubblico articoli e materiali igienico - sanitari senza indicazione del prezzo;
a nulla rilevava la parallela attività di vendita all'ingrosso, tanto più che lavandini, docce, gabinetti ed accessori sono merci di largo consumo.
Per la cassazione di tale sentenza la s.r.l. EC SO & C. ha proposto ricorso con due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste l'Upica di Como con controricorso. MOTIVI DELIA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando insufficienza e contraddittorietà della motivazione, la società ricorrente lamenta che nella sentenza impugnata non siano individuabili le ragioni poste a base del rigetto dell'opposizione all'ingiunzione Upica, in quanto il pretore si è limitato ad affermare che gli articoli e materiali igienico - sanitari erano esposti per la vendita senza indicazione dei relativi prezzi (circostanza, peraltro, non contestata) e che risultava irrilevante la contestuale attività di vendita all'ingrosso.
Con il secondo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, rilevando come il pretore abbia omesso di considerare che tale legge è volta a tutelare il consumatore finale, onde costituisce presupposto indefettibile della sua applicazione la circostanza che i prodotti riguardino la vendita al dettaglio e non all'ingrosso; nel caso di specie, si trattava di articoli e materiali per impianti igienico - sanitari, come tali offerti non a consumatori finali, ma ad imprese di costruzione. Secondo la ricorrente, inoltre, non si poteva comunque applicare la legge n. 426 del 1971, perché non erano merci di largo e generale consumo, quali definite dall'art. 2 d.m. 30 agosto 1971: la fattispecie andava, semmai, ricondotta ad d.m. 4 agosto 1988, n. 375, il cui art. 60, comma 3, prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 80.000 a lire 200.000.
Le misure che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione, sono infondate.
L'art. 38 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (sulla disciplina del commercio) stabilisce che "l'obbligo dell'indicazione dei prezzi previsto dal regio decreto - legge 11 gennaio 1923, n. 138, deve essere osservato per le merci di largo e generale consumo, esposte nelle vetrine esterne, all'ingresso del locale o sui banchi di vendita. Per le merci di largo e generale consumo esposte diversamente e per le altre merci, la indicazione dei prezzi avverrà con le modalità e le esenzioni determinate dal regolamento d'esecuzione". Nell'ipotesi di violazione di tale obbligo, l'art. 39, comma 1, prevede una sanzione da lire 20.000 a lire 5.000.000. L'articolo 4 del r.d. l. 11 gennaio 1923, n. 138, dopo aver previsto (al primo coma) che "chi esponga al pubblico per la vendita merci di qualunque specie è tenuto ad indicarne il prezzo in modo chiaro", dispone, nel secondo comma, che la modalità normale di indicazione del prezzo è quella "di un cartello indicatore fisso su ciascun oggetto in vendita".
L'articolo 59, comma 1, d.m. 4 agosto 1998, n. 375 ("Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio") stabilisce che "le merci esposte, per la vendita al minuto, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale, o nelle immediate adiacenze dell'esercizio, o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare, in modo chiaro e ben visibile, l'indicazione del prezzo di vendita ...", salve talune eccezioni previste nei commi successivi (che non riguardano il caso di specie). L'art. 60, comma 3, prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 80.000 a lire 200.000 per la mancata indicazione del prezzo in modo chiaro e ben visibile. Alla stregua del delineato quadro normativo, questa Corte ha affermato che:
- la "ratio" dell'art. 38 l. n. 426/71 è quella di tutelare il miglior funzionamento della concorrenza e, in via più diretta, il consumatore finale, ossia il destinatario del commercio al minuto (cfr. Cass. 8357/96) ;
- poiché l'art. 38 inizia con il richiamo al r.d.l. n. 138/23, l'obbligo dell'indicazione dei prezzi va inteso nel senso di apposizione del cartello segna-prezzo su ciascun oggetto in vendita;
- tale obbligo, che il r.d.l. del 1923 imponeva per le merci di qualunque specie, è stato limitato a quelle di largo e generale consumo, esposte in determinati modi: solo per esse, quindi, rimane l'obbligo di apporre un cartellino su ciascun oggetto;
- per tutti gli altri casi di vendita (sia, cioè, per le merci di largo e generale consumo esposte diversamente, sia per le altre merci), l'obbligo di indicare il prezzo è rimasto in vita, ma le modalità sono state rinviate dall'art. 38 l.n. 426/71 al regolamento d'esecuzione, al quale si è attribuita anche la facoltà di esentare da tale obbligo;
- in relazione ai limiti del rinvio alla normativa regolamentare, l'art. 59, comma 1, d.m. n. 375/88 va interpretato nel senso che, fermo restando l'obbligo del cartello indicatore del prezzo su ciascun oggetto per le merci di largo e generale consumo, per le altre merci è sufficiente che il prezzo sia indicato in modo chiaro e ben visibile;
- in definitiva, l'art. 39 della legge n. 426 del 1971 punisce l'omessa indicazione del prezzo, tanto con riferimento alle merci di largo e generale consumo, quanto alle altre merci, nei casi in cui detta indicazione è prescritta, mentre l'art. 60 d.m. n. 375/88 punisce, in riferimento ad entrambi i casi, l'indicazione del prezzo in modo non chiaro e non visibile: ciò, con sanzioni differenziate, in ragione della diversa gravità delle violazioni (per tutti questi principi, cfr. Cass. 1842/90, 2056/94 e 7609/96). Tanto premesso, l'assunto della società ricorrente che i beni offerti in vendita non erano, nel caso di specie, destinati a consumatori finali, ma ad "utilizzatori professionali", si rivela privo del necessario supporto, il pretore avendo affermato - con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità - che la merce era esposta per la vendita al pubblico;
in altri termini, che si trattava di offerta in vendita al consumatore e non di vendita all'ingrosso, sebbene la termotecnica Consoni svolgesse contestualmente anche quest'ultima attività. D'altro canto, la natura degli oggetti esposti (lavandini, docce, gabinetti ed accessori) non esclude, di per se stessa, l'offerta al consumatore individuale, che ben può acquistarli direttamente e poi rivolgersi, se del caso, ad un'impresa e/o persona specializzata per il relativo impianto, tanto più che - come questa Corte ha avuto modo di precisare - nella legge n. 426 del 1971 il concetto di "consumo" ha un significato diverso da quello civilistico della "res consumabilis", riferibile alle cose il cui uso le consuma "uno actu" (Cass. 8357/96 cit.): dovendosi aggiungere che nella tabella merceologica n. IX allegata al d.m. 30 agosto 1971 ("determinazione delle tabelle merceologiche previste dalla legge 11 giugno 1971, n.426") sono indicati, quali beni di largo e generale consumo,
"articoli di vestiario confezionati", certamente non consumabili "uno actu".
Va ribadito, inoltre, che l'art. 38 della legge n. 426/71 pone l'obbligo della pubblicità dei prezzi per tutte le merci esposte in vendita e, quindi, anche per le merci di non largo consumo (per le quali, tuttavia, non occorre l'apposizione del cartello segna - prezzo su ciascun oggetto), mentre la sanzione prevista dall'art. 60 d.m. n. 375/88 è applicabile soltanto nell'ipotesi disciplinata dal precedente art. 59, comma 1, in cui il prezzo non sia indicato in modo chiaro e ben visibile: in altre parole, quando il prezzo non è comunque indicato (come nel caso di specie), si applica la sanzione prevista dall'art. 39 della legge n. 426 del 1971, a nulla rilevando che i beni esposti per la vendita siano o meno di largo e generale consumo.
La tesi opposta, sostenuta dalla ricorrente, non può essere condivisa: per un verso, infatti, contrasta con la formulazione dell'art. 38 l.n. 426/71, che rinvia al regolamento per la sola determinazione delle "modalità" con cui dovrà avvenire l'indicazione dei prezzi (delle merci per le quali non è stata confermata la prescrizione del cartello segna - prezzi), nonché delle esenzioni dall'obbligo medesimo, che viene così riaffermato per tutte le merci che non rientrino in dette esenzioni (Cass. 2056/94 cit.); per altro verso, conduce a soluzione non rispondente alla "ratio" della normativa, volta a tutelare - come si è visto - il consumatore finale ed il miglior funzionamento della concorrenza. Poiché l'art. 38 l. n. 426/71 impone l'obbligo di indicare i prezzi per tutte le merci (applicandosi, in caso di violazione di tale obbligo, la sanzione prevista dall'art. 39), rimane assorbito il profilo della censura riguardante la questione se, nel caso di specie, si trattasse o meno di merci di largo e generale consumo;
essa, infatti, avrebbe rilevanza soltanto ove fossero in discussione le modalità di indicazione del prezzo e non l'obbligo di indicarlo, incontestabilmente violato, di talché non potrebbe comunque trovare applicazione la sanzione stabilita dall'art. 60 d.m. n. 357/88, con riferimento alla ben diversa ipotesi di cui all'art. 59 delle stesso regolamento.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la società ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in lire 29.300 =, oltre lire 1.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999