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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1610/2018 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nato in [...] P.G. (ME), 29.7.1959, C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata in [...] P.G. (ME), il 16.7.1965, C.F.: , entrambi Parte_2 C.F._2
elett.te dom.ti in Barcellona P.G. (ME), nella Via Mandanici, n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Francesco
Aurelio Chillemi, che li rapp.ta e difende giusto mandato steso in foglio separato, in conformità alla normativa vigente ed allegato all'Atto di Citazione in Opposizione a D.I.
Opponenti
c o n t r o
, con sede legale in Uppsala (Svezia), C.F.: , in persona del procuratore speciale CP_1 P.IVA_1
Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Brunello, in forza di procura generale alle liti Parte_3
dell'8.3.2018, Rep. n. 104087, Racc. n. 46112, in Notaio di Padova, e dall'Avv. Benedetto Persona_1 Farsaci, come da procura in calce alla Comparsa di Costituzione e Risposta, elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo, sito in Barcellona P.G. (ME), nella Via degli Amici, n. 21. Successivamente, a seguiti di rinuncia al mandato dell'Avv. Benedetto Farsaci, lo stesso veniva sostituito, giusta Comparsa di Costituzione di altro
Difensore dell'11.1.2021, dagli Avv.ti Nicola M. Sculco ed Andrea M. Sculco di Milano, che nominavano procuratore l'Avv. Mariatommasa Maio, presso il cui studio, sito in Milazzo (ME), nella Via Cumbo Borgia, n.
122, domiciliavano se stessi e la propria cliente. In seguito, gli Avv.ti Nicola M. Sculco ed Andrea M. Sculco di
Milano, giusta Comparsa di Costituzione di altro Difensore datata 5.11.2021, a rettifica di quanto indicato nella precedente costituzione dell'11.1.2021, nominavano come nuovo procuratore, l'Avv. Maria Caterina
Ficarra, presso il cui studio in Lipari (ME), Fraz. Canneto, nella Via C. Battisti, n°245, domiciliavano se stessi e la propria cliente
Opposta
O g g e t t o : Opposizione a D.I..
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza dell'11.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e In via preliminare va decisa l'eccepita carenza di legittimazione attiva dell'opposta , in persona CP_1
del legale rapp.te pro tempore, così come formulata da parte degli opponenti, Sigg.ri Parte_1
e .
[...] Parte_2
In ordine a ciò si osserva che dalla prospettazione della stessa domanda dell'opposta, nella specie attore in senso sostanziale, dalla disamina degli atti e dei documenti versati in giudizio, si evince che la , CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, non può ritenersi titolare del credito azionato in sede monitoria e ribadito in questa fase per le ragioni di seguito illustrate.
Secondo i principi espressi dalle Sez. Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione con la Sentenza n. 2951
del 16.2.2016 la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in
giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere rilevata d'Ufficio dal Giudice,
mentre cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in
giudizio che attiene invece al merito della causa, la quale è un elemento costitutivo del diritto fatto valere
con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e di provare in positivo, ovvero anche in forza del
comportamento processuale del convenuto qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta
titolarità, oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Ciò premesso si evidenzia che nel caso di specie, la , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, si costituiva in giudizio assumendo di essere la cessionaria del credito avendolo acquistato dalla in persona del legale rapp.te pro tempore, giusta Atto di Cessione del 29.6.2015, senza però Controparte_2
provare di aver adempiuto gli specifici obblighi pubblicitari ed informativi imposti dalla Legge e di seguito descritti. L'art. 58 comma 2 TUB, in materia di cessione di crediti, prevede che “la banca cessionaria dà notizia del'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”, in proposito deve rilevarsi che, con riferimento alla questione trattata, si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. dispensando così la Banca
cessionaria dell'onere di provvedere alla notifica della cessione (vds. Cass Civ., Ord. n. 5617/2020 e n.
22151/2019).
Più precisamente, la pubblicazione in G.U. dell'atto di cessione e l'iscrizione nel Registro delle Imprese,
sostituirebbero la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., realizzandone di fatto il medesimo effetto di pubblicità e non altro in termini di efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Inoltre, dall'esame degli atti è emerso che parte opposta non ha prodotto in giudizio il contratto di cessione di crediti.
In ordine a tale superiore aspetto la Suprema Corte, dapprima con Sentenza n. 2780/2019 e, di recente, con sentenza n. 24798/2020, ha prescritto che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale
esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione. Infatti,
una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini della sua efficacia, un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto con la conseguenza che la mancata produzione del contratto di cessione può comportare il rilievo, anche d'ufficio, del difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria.
In conclusione, facendo applicazione, di tutti i principi sopra richiamati ed in particolare quelli espressi dalle
Sez. Unite della Suprema Corte di Cassazione con la citata Sentenza n. 2951/2016, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto azionato in sede monitoria, laddove non necessita di una prova rigorosa ma appunto sommaria, sarebbe spettato all'opposta, , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
provare compiutamente ex art. 2697 c.c., la propria legittimazione attiva, cosa che non ha fatto, dal che consegue indubbio che , in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha CP_1
documentalmente dimostrato in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa, di guisa che, alla luce delle argomentazioni sin qui esposte và accolta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
L'accertamento della predetta carenza di legittimazione attiva risulta essere assorbente di qualsiasi altra questione e comporta l'accoglimento della proposta opposizione ed il rigetto della domande così come formulate dall'opposta, con la conseguente revoca del D.I. impugnato.
Stante l'accoglimento dell'opposizione proposta, l'opposta, , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, và condannata, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, in favore degli opponenti, Sigg.ri e , che, Parte_1 Parte_4
tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del
D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M.
147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.685,50, per compensi, di cui €. 145,50, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA
come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione in opposizione a D.I., dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_4
nei confronti della , in persona del legale rappresentante
[...] CP_1
pro tempore, sentiti i procuratori delle parti, così provvede :
-accoglie l'opposizione per i motivi meglio specificati in parte motiva;
-revoca il D.I. n. 293/2018, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 26.7.2018, per quanto in
narrativa;
-condanna, l'opposta, , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese e compensi di giudizio, in favore degli opponenti, Sigg.ri e Parte_1 [...]
, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, Parte_4
vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in
vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022
e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.685,50, per compensi, di cui €. 145,50, per spese, oltre
rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 11.2.2025
Il Giudice (Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1610/2018 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nato in [...] P.G. (ME), 29.7.1959, C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata in [...] P.G. (ME), il 16.7.1965, C.F.: , entrambi Parte_2 C.F._2
elett.te dom.ti in Barcellona P.G. (ME), nella Via Mandanici, n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Francesco
Aurelio Chillemi, che li rapp.ta e difende giusto mandato steso in foglio separato, in conformità alla normativa vigente ed allegato all'Atto di Citazione in Opposizione a D.I.
Opponenti
c o n t r o
, con sede legale in Uppsala (Svezia), C.F.: , in persona del procuratore speciale CP_1 P.IVA_1
Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Brunello, in forza di procura generale alle liti Parte_3
dell'8.3.2018, Rep. n. 104087, Racc. n. 46112, in Notaio di Padova, e dall'Avv. Benedetto Persona_1 Farsaci, come da procura in calce alla Comparsa di Costituzione e Risposta, elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo, sito in Barcellona P.G. (ME), nella Via degli Amici, n. 21. Successivamente, a seguiti di rinuncia al mandato dell'Avv. Benedetto Farsaci, lo stesso veniva sostituito, giusta Comparsa di Costituzione di altro
Difensore dell'11.1.2021, dagli Avv.ti Nicola M. Sculco ed Andrea M. Sculco di Milano, che nominavano procuratore l'Avv. Mariatommasa Maio, presso il cui studio, sito in Milazzo (ME), nella Via Cumbo Borgia, n.
122, domiciliavano se stessi e la propria cliente. In seguito, gli Avv.ti Nicola M. Sculco ed Andrea M. Sculco di
Milano, giusta Comparsa di Costituzione di altro Difensore datata 5.11.2021, a rettifica di quanto indicato nella precedente costituzione dell'11.1.2021, nominavano come nuovo procuratore, l'Avv. Maria Caterina
Ficarra, presso il cui studio in Lipari (ME), Fraz. Canneto, nella Via C. Battisti, n°245, domiciliavano se stessi e la propria cliente
Opposta
O g g e t t o : Opposizione a D.I..
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza dell'11.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e In via preliminare va decisa l'eccepita carenza di legittimazione attiva dell'opposta , in persona CP_1
del legale rapp.te pro tempore, così come formulata da parte degli opponenti, Sigg.ri Parte_1
e .
[...] Parte_2
In ordine a ciò si osserva che dalla prospettazione della stessa domanda dell'opposta, nella specie attore in senso sostanziale, dalla disamina degli atti e dei documenti versati in giudizio, si evince che la , CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, non può ritenersi titolare del credito azionato in sede monitoria e ribadito in questa fase per le ragioni di seguito illustrate.
Secondo i principi espressi dalle Sez. Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione con la Sentenza n. 2951
del 16.2.2016 la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in
giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere rilevata d'Ufficio dal Giudice,
mentre cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in
giudizio che attiene invece al merito della causa, la quale è un elemento costitutivo del diritto fatto valere
con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e di provare in positivo, ovvero anche in forza del
comportamento processuale del convenuto qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta
titolarità, oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Ciò premesso si evidenzia che nel caso di specie, la , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, si costituiva in giudizio assumendo di essere la cessionaria del credito avendolo acquistato dalla in persona del legale rapp.te pro tempore, giusta Atto di Cessione del 29.6.2015, senza però Controparte_2
provare di aver adempiuto gli specifici obblighi pubblicitari ed informativi imposti dalla Legge e di seguito descritti. L'art. 58 comma 2 TUB, in materia di cessione di crediti, prevede che “la banca cessionaria dà notizia del'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”, in proposito deve rilevarsi che, con riferimento alla questione trattata, si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. dispensando così la Banca
cessionaria dell'onere di provvedere alla notifica della cessione (vds. Cass Civ., Ord. n. 5617/2020 e n.
22151/2019).
Più precisamente, la pubblicazione in G.U. dell'atto di cessione e l'iscrizione nel Registro delle Imprese,
sostituirebbero la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., realizzandone di fatto il medesimo effetto di pubblicità e non altro in termini di efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Inoltre, dall'esame degli atti è emerso che parte opposta non ha prodotto in giudizio il contratto di cessione di crediti.
In ordine a tale superiore aspetto la Suprema Corte, dapprima con Sentenza n. 2780/2019 e, di recente, con sentenza n. 24798/2020, ha prescritto che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale
esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione. Infatti,
una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini della sua efficacia, un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto con la conseguenza che la mancata produzione del contratto di cessione può comportare il rilievo, anche d'ufficio, del difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria.
In conclusione, facendo applicazione, di tutti i principi sopra richiamati ed in particolare quelli espressi dalle
Sez. Unite della Suprema Corte di Cassazione con la citata Sentenza n. 2951/2016, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto azionato in sede monitoria, laddove non necessita di una prova rigorosa ma appunto sommaria, sarebbe spettato all'opposta, , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
provare compiutamente ex art. 2697 c.c., la propria legittimazione attiva, cosa che non ha fatto, dal che consegue indubbio che , in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha CP_1
documentalmente dimostrato in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa, di guisa che, alla luce delle argomentazioni sin qui esposte và accolta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
L'accertamento della predetta carenza di legittimazione attiva risulta essere assorbente di qualsiasi altra questione e comporta l'accoglimento della proposta opposizione ed il rigetto della domande così come formulate dall'opposta, con la conseguente revoca del D.I. impugnato.
Stante l'accoglimento dell'opposizione proposta, l'opposta, , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, và condannata, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, in favore degli opponenti, Sigg.ri e , che, Parte_1 Parte_4
tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del
D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M.
147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.685,50, per compensi, di cui €. 145,50, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA
come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione in opposizione a D.I., dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_4
nei confronti della , in persona del legale rappresentante
[...] CP_1
pro tempore, sentiti i procuratori delle parti, così provvede :
-accoglie l'opposizione per i motivi meglio specificati in parte motiva;
-revoca il D.I. n. 293/2018, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 26.7.2018, per quanto in
narrativa;
-condanna, l'opposta, , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese e compensi di giudizio, in favore degli opponenti, Sigg.ri e Parte_1 [...]
, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, Parte_4
vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in
vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022
e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.685,50, per compensi, di cui €. 145,50, per spese, oltre
rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 11.2.2025
Il Giudice (Avv. Salvatore Sindoni)