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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9123 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 16236/2024 r.g.a.c.
TRA
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura Parte_2 C.F._1 allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Paolo Villelli, e dall'avv. Sabato Carlo
Paduano;
- OPPONENTE -
e in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale Controparte_1 procuratrice la (C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 procuratore speciale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio De Simone e Walter Giacomo
Caturano;
- OPPOSTA -
OGGETTO: contratto di leasing.
CONCLUSIONI: come da note conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso l'intestato Tribunale, la Controparte_1 asseriva di essere creditrice – in virtù di un contratto di cessione dei crediti in sofferenza tra
[...] la e la nei confronti Controparte_3 Parte_3 della e in solido, per la somma complessiva di euro 40.118,98, Parte_1 Parte_2 in virtù del mancato pagamento dei canoni scaduti di cui al contratto di locazione finanziaria n.
207816 stipulato in data 8/5/2008, oltre interessi a maturarsi dalla domanda al saldo, nonché le spese del procedimento monitorio.
Per l'effetto, la ricorrente otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2957/2024 depositato in data 4/6/2024. Avverso il decreto ingiuntivo n. 2957/2024, notificato in data 13/6/2024, spiegavano formale opposizione in qualità di debitrice principale, e in qualità di Parte_1 Parte_2 fideiussore, eccependo, in primis, il difetto di legittimazione attiva per mancanza di prova della dedotta cessione del credito, nonché la prescrizione del credito e/o della fideiussione. Chiedevano, poi, dichiararsi l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. per intervenuta decadenza e prescrizione, nonché il rigetto della domanda per infondatezza della pretesa creditoria e per omessa prova della sua quantificazione. Chiedevano, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva contestando le eccezioni di controparte e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, sostenendo la perdurante esigibilità del credito.
Chiedeva, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con provvedimento reso fuori udienza in data 5/2/2025, il giudice, ritenuti non sussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettava la relativa istanza e rinviava per la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al 23/9/2025.
In via del tutto preliminare, va dato atto della tempestività dell'opposizione per essere la stessa stata notificata nel termine di 40 giorni (15/7/2024) dalla notifica del ricorso e del decreto (13/6/2024) e della sua procedibilità, per essere stata la causa iscritta a ruolo nel successivo termine di giorni 10
(15/7/2024).
Deve, in primo luogo, rilevarsi che, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della opposta.
Sul punto, occorre evidenziare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del di-ritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittima-zione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla
(o di intervenirvi).
Da quest'analisi emerge la distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della parte opposta di aver agito quale cessionaria del credito di cui si discute).
La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) at-tiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.
Nella specie, ciò che rileva effettiva-mente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che: 1) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
2) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
3) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva della opposta, in quanto agisce CP_4 deducendo la sua qualità di creditore cessionario.
Al contempo, deve considerarsi pienamente provata la titolarità attiva. Invero, dalla documentazione prodotta in atti emerge, la prova della cessione del credito azionato. In particolare, nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., l'originaria ricorrente ha depositato (doc.
n. 11), estratto autentico notarile della cessione del credito intervenuta tra CP_3 [...]
dal quale risulta che quest'ultima è subentrata nella Controparte_5 CP_1 titolarità del rapporto dedotto in giudizio.
Pertanto, l'eccezione sollevata dalla convenuta va rigettata. In via preliminare di merito, deve accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
In particolare, parte opponente deduceva che il contratto di leasing per cui è causa risulta risolto in data 18/11/2010 e che, solo in data 23/11/2022, la società opposta aveva inviato un atto di diffida e costituzione in mora, quindi successivo al decorso del termine decennale. L'opponente contestava, inoltre, la natura di atti interruttivo del credito del ricorso relativo al decreto ingiuntivo per la riconsegna del bene ed il relativo atto di precetto, datati 2011 e 2013, trattandosi di attività dirette all'esercizio del diritto alla restituzione del bene e non del distinto diritto di credito per i canoni e le penali di risoluzione.
Ciò detto, è pacifico tra le parti che il contratto di leasing da cui origina la pretesa creditoria sia stato risolto in data 18/11/2010.
Come già affermato da questo Tribunale (cfr. Sez. II, sent. n. 6118/2022), la risoluzione del contratto determina l'immediata esigibilità dei canoni scaduti e delle penali di risoluzione, costituendo tali importi crediti certi, liquidi ed esigibili sin dal momento della risoluzione.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2946 c.c., il termine prescrizionale decennale decorre dalla data di risoluzione del contratto. Nel caso di specie, il termine è iniziato a decorrere il 18/11/2010 ed è spirato, senza validi atti interruttivi, il 18/11/2020.
Ciò posto, accogliendo le argomentazioni di parte opponente, in relazione alla pretesa creditoria oggetto di causa non può assumere efficacia interruttiva il ricorso per decreto ingiuntivo di riconsegna del bene datato 17/11/2011, né tantomeno il relativo atto di precetto, trattandosi di attività dirette a tutelare il diverso diritto alla restituzione del bene, non il diritto al pagamento dei canoni e delle penali.
Per giurisprudenza costante e condivisibile, quanto al contenuto dell'atto interruttivo della prescrizione, l'atto di costituzione in mora non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti sacramentali, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con qualsiasi scritto diretto al debitore o portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del suo diritto (Cass. S.U. n. 10270/2006). In particolare, l'atto di costituzione in mora, affinchè possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato.
Pertanto, nel caso di specie, tale idoneità non è ravvisabile nel ricorso monitorio per consegna del bene, poiché assolutamente privo del carattere di intimazione o di espressa richiesta formale di far valere il diritto di credito. Quanto, invece, all'atto di diffida e costituzione in mora inviato da parte opposta nel novembre del
2022, va rilevato che esso costituisce, in astratto, atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.; tuttavia, nel caso di specie, lo stesso è intervenuto quando il termine prescrizionale decennale era già spirato, sicché in concreto non può spiegare alcuna efficacia interruttiva.
Deve, dunque, ritenersi che alla data di proposizione del ricorso monitorio opposto il credito fosse già irrimediabilmente prescritto.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo a norma del DM
147/2022, considerando il valore della lite e l'attività processuale svolta seguono la soccombenza dell'opponente
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2957/2024, emesso dal
Tribunale di Napoli e depositato in data 4/6/2024;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1
, in solido, delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate in euro Parte_2
259,00 per spese ed euro 4.711,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Paolo Villelli e Sabato Carlo Paduano, dichiaratisi antistatari.
Napoli, 13/10/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 16236/2024 r.g.a.c.
TRA
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura Parte_2 C.F._1 allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Paolo Villelli, e dall'avv. Sabato Carlo
Paduano;
- OPPONENTE -
e in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale Controparte_1 procuratrice la (C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 procuratore speciale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio De Simone e Walter Giacomo
Caturano;
- OPPOSTA -
OGGETTO: contratto di leasing.
CONCLUSIONI: come da note conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso l'intestato Tribunale, la Controparte_1 asseriva di essere creditrice – in virtù di un contratto di cessione dei crediti in sofferenza tra
[...] la e la nei confronti Controparte_3 Parte_3 della e in solido, per la somma complessiva di euro 40.118,98, Parte_1 Parte_2 in virtù del mancato pagamento dei canoni scaduti di cui al contratto di locazione finanziaria n.
207816 stipulato in data 8/5/2008, oltre interessi a maturarsi dalla domanda al saldo, nonché le spese del procedimento monitorio.
Per l'effetto, la ricorrente otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2957/2024 depositato in data 4/6/2024. Avverso il decreto ingiuntivo n. 2957/2024, notificato in data 13/6/2024, spiegavano formale opposizione in qualità di debitrice principale, e in qualità di Parte_1 Parte_2 fideiussore, eccependo, in primis, il difetto di legittimazione attiva per mancanza di prova della dedotta cessione del credito, nonché la prescrizione del credito e/o della fideiussione. Chiedevano, poi, dichiararsi l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. per intervenuta decadenza e prescrizione, nonché il rigetto della domanda per infondatezza della pretesa creditoria e per omessa prova della sua quantificazione. Chiedevano, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva contestando le eccezioni di controparte e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, sostenendo la perdurante esigibilità del credito.
Chiedeva, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con provvedimento reso fuori udienza in data 5/2/2025, il giudice, ritenuti non sussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettava la relativa istanza e rinviava per la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al 23/9/2025.
In via del tutto preliminare, va dato atto della tempestività dell'opposizione per essere la stessa stata notificata nel termine di 40 giorni (15/7/2024) dalla notifica del ricorso e del decreto (13/6/2024) e della sua procedibilità, per essere stata la causa iscritta a ruolo nel successivo termine di giorni 10
(15/7/2024).
Deve, in primo luogo, rilevarsi che, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della opposta.
Sul punto, occorre evidenziare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del di-ritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittima-zione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla
(o di intervenirvi).
Da quest'analisi emerge la distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della parte opposta di aver agito quale cessionaria del credito di cui si discute).
La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) at-tiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.
Nella specie, ciò che rileva effettiva-mente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che: 1) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
2) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
3) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva della opposta, in quanto agisce CP_4 deducendo la sua qualità di creditore cessionario.
Al contempo, deve considerarsi pienamente provata la titolarità attiva. Invero, dalla documentazione prodotta in atti emerge, la prova della cessione del credito azionato. In particolare, nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., l'originaria ricorrente ha depositato (doc.
n. 11), estratto autentico notarile della cessione del credito intervenuta tra CP_3 [...]
dal quale risulta che quest'ultima è subentrata nella Controparte_5 CP_1 titolarità del rapporto dedotto in giudizio.
Pertanto, l'eccezione sollevata dalla convenuta va rigettata. In via preliminare di merito, deve accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
In particolare, parte opponente deduceva che il contratto di leasing per cui è causa risulta risolto in data 18/11/2010 e che, solo in data 23/11/2022, la società opposta aveva inviato un atto di diffida e costituzione in mora, quindi successivo al decorso del termine decennale. L'opponente contestava, inoltre, la natura di atti interruttivo del credito del ricorso relativo al decreto ingiuntivo per la riconsegna del bene ed il relativo atto di precetto, datati 2011 e 2013, trattandosi di attività dirette all'esercizio del diritto alla restituzione del bene e non del distinto diritto di credito per i canoni e le penali di risoluzione.
Ciò detto, è pacifico tra le parti che il contratto di leasing da cui origina la pretesa creditoria sia stato risolto in data 18/11/2010.
Come già affermato da questo Tribunale (cfr. Sez. II, sent. n. 6118/2022), la risoluzione del contratto determina l'immediata esigibilità dei canoni scaduti e delle penali di risoluzione, costituendo tali importi crediti certi, liquidi ed esigibili sin dal momento della risoluzione.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2946 c.c., il termine prescrizionale decennale decorre dalla data di risoluzione del contratto. Nel caso di specie, il termine è iniziato a decorrere il 18/11/2010 ed è spirato, senza validi atti interruttivi, il 18/11/2020.
Ciò posto, accogliendo le argomentazioni di parte opponente, in relazione alla pretesa creditoria oggetto di causa non può assumere efficacia interruttiva il ricorso per decreto ingiuntivo di riconsegna del bene datato 17/11/2011, né tantomeno il relativo atto di precetto, trattandosi di attività dirette a tutelare il diverso diritto alla restituzione del bene, non il diritto al pagamento dei canoni e delle penali.
Per giurisprudenza costante e condivisibile, quanto al contenuto dell'atto interruttivo della prescrizione, l'atto di costituzione in mora non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti sacramentali, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con qualsiasi scritto diretto al debitore o portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del suo diritto (Cass. S.U. n. 10270/2006). In particolare, l'atto di costituzione in mora, affinchè possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato.
Pertanto, nel caso di specie, tale idoneità non è ravvisabile nel ricorso monitorio per consegna del bene, poiché assolutamente privo del carattere di intimazione o di espressa richiesta formale di far valere il diritto di credito. Quanto, invece, all'atto di diffida e costituzione in mora inviato da parte opposta nel novembre del
2022, va rilevato che esso costituisce, in astratto, atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.; tuttavia, nel caso di specie, lo stesso è intervenuto quando il termine prescrizionale decennale era già spirato, sicché in concreto non può spiegare alcuna efficacia interruttiva.
Deve, dunque, ritenersi che alla data di proposizione del ricorso monitorio opposto il credito fosse già irrimediabilmente prescritto.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo a norma del DM
147/2022, considerando il valore della lite e l'attività processuale svolta seguono la soccombenza dell'opponente
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2957/2024, emesso dal
Tribunale di Napoli e depositato in data 4/6/2024;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1
, in solido, delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate in euro Parte_2
259,00 per spese ed euro 4.711,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Paolo Villelli e Sabato Carlo Paduano, dichiaratisi antistatari.
Napoli, 13/10/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello