Sentenza 28 ottobre 2005
Massime • 1
Il delitto di turbata libertà degli incanti concorre materialmente con il delitto di tentata estorsione allorchè le minacce dirette a limitare la libertà di partecipazione alla gara siano rivolte ad un soggetto diverso dal destinatario delle minacce in cui si sostanzia il delitto di tentata estorsione. (Nella specie le minacce sono state rivolte nei confronti della figlia del debitore soggetto all'esecuzione forzata, come tale non legittimato a partecipare all'asta in prima persona, che è stato invece destinatario diretto delle minacce finalizzate a costringerlo alla consegna di una somma di denaro, sia pure al fine ultimo di alterare la regolarità dell'asta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2005, n. 46200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46200 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 28/10/2005
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 1629
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI NN - Consigliere - N. 34459/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI NN AR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Sassari in data 1 - 4 agosto 2005;
udita la relazione del Consigliere Dr. Podo;
udito il Procuratore Generale, in persona della Dr.ssa Elisabetta Cesqui, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avvocato Perticarà AR, che ne ha chiesto l'accoglimento.
RILEVATO
Con ordinanza del Tribunale del Riesame di Sassari in data 1 - 4 agosto 2005, è stata confermata quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania il 29 giugno precedente, applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di MI NN AR, indagato in ordine a reati di turbativa d'asta e di tentata estorsione in danno di CH AO e suoi familiari, nonché in ordine al reato di riciclaggio: a) della somma di 205 milioni di lire - provento di delitti, tra i quali un sodalizio finalizzato al traffico di droga - pervenuta su conti correnti di MI a mezzo di bonifici della "Eurobusiness s.r.l.", riferibile ai fratelli AR ER ed OC;
b) di ulteriori somme di denaro, provenienti da AR OC ed investite nell'acquisto di un immobile in San Teodoro, successivamente trasferito ad ulteriori società, allo scopo di assicurarne la disponibilità ai AR.
L'interessato ha proposto ricorso, per eccepire violazione di legge penale e difetti di motivazione, in riferimento sia ai gravi indizi di colpevolezza, sia alle esigenze cautelari, deducendo:
1) l'insussistenza del delitto di tentata estorsione, da ritenersi assorbito in quello di turbativa d'asta, con il quale non può formalmente concorrere sottolineando che il reato di cui all'art. 353 c.p., non è compreso tra quelli che consentono l'applicazione di misure cautelari detentive;
2) che la somma di 205 milioni di lire, ipotizzata oggetto di riciclaggio, non proveniva dai fratelli AR, ne' da traffici di sostanze stupefacenti, bensì da altri soggetti, indicati dalla difesa, con i quali l'indagato aveva in corso una controversia civile;
che tale somma, in ogni caso, sarebbe stata trasmessa all'indagato da una società che, riconducibile o meno ai AR, avrebbe dovuto ritenersi il vero e diretto strumento di riciclaggio;
3) che generici erano gli indizi del pervenimento, su conti correnti di MI, di altre somme indeterminate, provenienti dai AR, delle quali era cenno in intercettazioni telefoniche e che erronea doveva ritenersi l'interpretazione circa pretesi collegamenti tra l'immobile di San Teodoro e la famiglia AR;
4) che i presunti riciclaggi risalivano ad oltre quattro anni or sono, con la conseguenza che non sarebbero state configuragli esigenze cautelari giustificative dell'applicazione della custodia in carcere.
Con motivi nuovi, datati 27 ottobre 2005, si è ulteriormente contestata la configurabilità di un delitto di tentata estorsione, nella partecipazione dell'indagato all'asta giudiziaria avente ad oggetto un immobile di proprietà di CH AO, oltre che dei reati di riciclaggio, per assenza dei relativi estremi, considerato il tempo dell'acquisto dell'immobile in San Teodoro;
si è ribadita infine l'inesistenza di esigenze cautelari attuali. RITENUTO
I "motivi nuovi" sono inammissibili, perché intempestivi, sia come tali, sia quali oggetto di memoria (arg. ex artt. 611 c.p.p., comma 1 ultima parte, art. 585 c.p.p., comma 4 e art. 127 c.p.p., comma 2:
Cass. 11/03/2004, Riv. 228646). Il primo dei motivi di ricorso non è fondato.
Deve premettersi che è in effetti riscontrabile un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, in ordine alla compatibilità astratta di un concorso formale tra i reati di turbativa d'asta e di tentata estorsione, allorché le minacce, rivolte a taluno per indurlo ad omettere di partecipare alla gara, o per alterare comunque la concorrenza, siano uniche (cfr. Cass. 03/03/2004, Riv. 228964 e Cass. 25/09/2003, Riv. 227157). Nella specie, tuttavia, i due delitti descritti nelle imputazioni preliminari sono inequivocabilmente configurati in concorso materiale tra loro, poiché le minacce finalizzate alla turbativa della i libertà di partecipazione alla gara non sono state indirizzate a CH AO - che, quale debitore soggetto all'esecuzione forzata, non era legittimato a parteciparvi in prima persona, a norma dell'art. 571 c.p.c. - bensì nei confronti della figlia CH AL, mentre il delitto di tentata estorsione è stato ravvisato commesso direttamente in danno di CH AO, al quale sono stati chiesti con minaccia 15.000,00 Euro, sia pure alfine ultimo di alterare la regolarità dell'asta.
Tutte le ulteriori censure sono inammissibili, perché si risolvono in una rilettura - improponibile in giudizio di legittimità - delle emergenze indiziarie, interpretate in termini specifici, logici ed adeguati nell'ordinanza impugnata.
Il Collegio del Riesame ha infatti esposto congrue ragioni: del ritenuto collegamento tra i fratelli AR, sottoposti a procedimento penale per associazione in traffico internazionale di droga nonché soci della "Eurobusiness s.r.l." e l'indagato, al quale è pervenuto un bonifico della detta società per Lire 205.000.000 (chiaro risultando che il versamento del denaro ad un ente che faceva capo ai AR non era utile all'occultamento); dell'irrilevanza, allo stato attuale delle indagini, dell'individuazione specifica di conti correnti intestati ad MI NN AR, sui quali sono stati ritenuti confluiti ulteriori proventi delle attività illecite dei AR, sulla base dell'inequivoco contenuto di intercettazioni telefoniche;
degli elementi di raccordo, emersi anche tramite intercettazioni, tra la famiglia AR e l'immobile in San Teodoro, apprezzato come oggetto di acquisto da parte di MI, con finanziamenti della prima e poi trasferito più volte, sino a venire a far parte del patrimonio di una società alla quale era interessato AR OC;
dell'epoca recente (anni 2004 e 2005) sino alla quale si erano protratti tanto la tentata estorsione, quanto le plurime e progressive attività di riciclaggio,
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto ed il ricorrente è tenuto, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005