Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2023, n. 47141
CASS
Sentenza 6 ottobre 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento di beni emesso dall'autorità di altro Stato dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento UE 2018/1805, il giudizio di proporzionalità dei beni da vincolare rispetto al contenuto del provvedimento di congelamento esula dalle valutazioni demandate all'autorità dello Stato di esecuzione.

In tema di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di congelamento di beni funzionali alla confisca emessi dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione Europea, si applicano - in attesa dell'approvazione della normativa di attuazione del Regolamento UE 2018/1805 - le disposizioni "self executing" del Regolamento e, per le materie in esso non compiutamente disciplinate, le disposizioni del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35 e del d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, rispettivamente attuative delle decisioni quadro 2003/577/GAI, sull'esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, e 2006/783/GAI, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, in quanto compatibili.

La violazione del principio del "ne bis in idem", quale motivo facoltativo di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento di beni richiesto dall'Autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. a) del Regolamento UE 2018/1805, per essere i beni attinti da pregresso provvedimento di sequestro, quando non risulti dal certificato di congelamento, deve essere essere oggetto di specifiche allegazioni difensive.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2023, n. 47141
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47141
    Data del deposito : 6 ottobre 2023

    Testo completo