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4 marzo 2007
4 marzo 2007
Art. 11. Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica). 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005 , relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del paese terzo si trova gia' regolarmente sul territorio dello Stato italiano.
Nota all' art. 11:
- Per la direttiva 2005/71/CE , si vedano le note all'art. 1.
Nota all' art. 11:
- Per la direttiva 2005/71/CE , si vedano le note all'art. 1.
Giurisprudenza • 2
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- inammissibilità ricorso·
- verbale di accertamento·
- notificazione atti amministrativi·
- sospensione termini feriali·
- opposizione a sanzioni amministrative·
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- art. 155 c.p.c.·
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